GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 155 DEL 4/7/2002
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 febbraio 2002
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001-2002. (Decreto
n. 22).
Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITa' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
Visto il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000 recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002(*)
concernente le modalita' di svolgimento della 1u' e 2u' prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2001-2002;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto l'art. 252, comma 8, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, per
il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono
composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002, prot. n.
311, con il quale sono state indicate le materie oggetto della
seconda prova scritta;
Visto il decreto ministeriale 21 del 28 febbraio 2002, recante
criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il
quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento
degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297 e
confermate dal 1o comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234,
per l'anno scolastico 2001-2002;
Decreta:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M. 26
giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno scolastico
2001-2002, come segue.
Titolo I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1.
Candidati esterni
1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato
negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione
di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura
curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola
statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione
agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta
classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici.
In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti,
sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o
paritari in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca",
sempreche' abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un
corso sperimentale relativo al medesimo progetto presso istituzioni
scolastiche dello stesso ordine di studi di quello cui appartiene
l'istituto sede d'esame.
2. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002, i candidati che
nel decorso anno scolastico hanno sostenuto con esito negativo
l'esame di Stato di istituto magistrale, in considerazione della
estinzione del predetto ordine di studio, possono essere ammessi
all'esame di Stato in istituti in cui siano attivate sperimentazioni
ad indirizzo socio-psico-pedagogico. I suddetti candidati sostengono
l'esame preliminare solo sulle materie o parti di programma non
coincidenti con quelle del corso di studio gia' seguito.
Art. 2.
Validita' e corrispondenza dei diplomi
per la sperimentazione di ordinamento e di struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall'art. 1 - primo comma - del Decreto Ministeriale 26
giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio
quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido, pertanto, per
l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
3. Con il decreto n. 2 del 9 gennaio 2002, che ha individuato la
materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n. 9 del
25 gennaio 2002, che ha determinato il numero dei componenti le
commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e
sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si
svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i
titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base
alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Titolo II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) le prove si
svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi
ordinari e vertono sulle discipline che, relativamente alla 2u' prova
scritta, sono indicate nel decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio
2002 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio sono quelle
individuate quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi
del comma 2, dell'art. 1 e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.M. n. 9
del 25 gennaio 2002 e sui relativi programmi di insegnamento.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto
della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano
Nazionale Informatica nei licei scientifici) le prove di esame
vertono sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della
lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche'
per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda
lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la
lingua straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza
prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente
il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della
e/o delle lingue straniere interessate.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4.
Documento del Consiglio di classe
1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe,
finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche'
alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5.
Aree disciplinari
1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio
relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli
stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.
358 per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla
ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari.
I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel
decreto n. 358 del 18 settembre 1998.
Art. 6.
Adempimenti preliminari delle Commissioni
1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a
classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due
giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto
riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le
Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici
della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissati:
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni
singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al
precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima
dell'inizio delle prove scritte.
Art. 7.
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in
materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2001-2002, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per
l'anno scolastico 2001-2002, la disciplina o le discipline oggetto di
seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui
al precedente art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti
indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per
il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua
autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in
relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto
dall'art. 252, comma 8 del D.L.vo 14 aprile 1994, n. 297 citato nelle
premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in
gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto
della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di
chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di
strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i
musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio
motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, facente parte integrante del diploma.
4. Per l'anno scolastico 2001-2002, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti
- tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi
di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione
all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella
classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a
richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito
della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque
sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Art. 8.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla
disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma, 28 febbraio 2002
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 77