GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 174 DEL 26/7/2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 maggio 2002, n. 153
Regolamento recante disposizioni modificative del decreto
ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino
a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro
77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;
Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia,
approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448,
che consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell'anno 2002;
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448,
in base al quale l'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della
legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti
entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2003;
Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con
decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese
di ristrutturazione edilizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988,
effettuata con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia,
approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole: "41 per cento delle spese
sostenute" sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002";
2) nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle
imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale"
sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio delle entrate,
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate"; le parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia delle
ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa
all'anno 1997, se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia
delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta";
3) nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole: "ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600";
4) nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo
supera la somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari
a";
b) dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - 1.
Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della legge
29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli
adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.";
c) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 e' da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.";
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini
dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali
sono disposti i bonifici trasmettono all' Agenzia delle entrate in
via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da
apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i
dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e
dei destinatari dei pagamenti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169