GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 176 DEL 29/7/2002
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 16 luglio 2002
Problemi relativi alla certificazione di qualita' aziendale a seguito
della sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 edizione 1994 con
le norme UNI EN 150 9001:2000 ed alla certificazione di qualita'
aziendale dei consorzi stabili. (Determinazione n. 15/2002).
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto:
In materia del possesso della certificazione del sistema di
qualita' aziendale oppure degli elementi significativi e correlati
del sistema di qualita' aziendale previsto dall'art. 8, comma 4,
lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 sono stati richiesti
all'Autorita' ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti
con il punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della
determinazione n. 6/2001, con la determinazione n. 21/2001 nonche'
con il punto 6 del comunicato della segreteria tecnica
dell'Autorita', prot. n. 27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il
punto 1 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita' prot.
n. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.
I quesiti riguardano:
a) gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle
norme in materia di certificazione della qualita' UNI EN ISO 2001/2/3
edizione 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;
b) le modalita' ed i criteri per il rilascio della certificazione
di qualita' aziendale o della dichiarazione del possesso degli
elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale
ai consorzi stabili;
c) se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di
qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, nel caso
positivo, se il momento in cui deve essere attestato il possesso del
requisito e' quello della firma del contratto tra SOA ed impresa o
quello del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
In particolare e' stato sottolineato che il consorzio stabile - nel
caso si qualifichi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, sulla base delle qualificazioni
possedute dai consorziati (e cio' deve avvenire sicuramente, in base
alle vigenti norme, al momento della prima qualificazione oppure, in
base alla nuova disposizione contenuta nel disegno di legge
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" in corso di
approvazione, a regime) - potrebbe qualificarsi in una classifica che
prevede l'obbligo del possesso della certificazione di qualita'
aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema
di qualita' aziendale mentre le proprie consorziate sono qualificate
per classifiche per le quali non vi e' questo obbligo. Il consorzio
stabile d'altra parte non e' un soggetto che svolge direttamente
attivita' imprenditoriale. Tale attivita' e' quasi sempre svolta dai
propri consorziati.
Su i quesiti l'Autorita' ha richiesto gli avvisi del Sincert, che
sono stati espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonche' quelli
dei firmatari dei protocolli d'intesa. Sulla base di questi avvisi
l'Autorita' svolge le seguenti:
Considerazioni in diritto:
Va preliminarmente precisato che la transizione delle
certificazioni di sistemi di gestione per la qualita' (SGQ)
rilasciate sulla base della norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle
certificazioni rilasciate sulla base della nuova norma ISO 9001:2000
e' regolata dalle disposizioni emesse in ambienti EA (European
Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation
Forum) che sono state recepite dal Sincert.
Ai sensi dei suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:
a) tutti gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert
per il rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire
l'estensione dell'accreditamento alle certificazioni alla nuova norma
ISO 9001:2000 entro il 31 ottobre 2002; in difetto l'accreditamento
SGQ verra' sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta;
b) a far tempo dal 9 gennaio 2002 nessun certificato di SGQ
rilasciato sulla base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potra'
riportare una data di scadenza, direttamente o indirettamente
esplicitata, posteriore al 14 dicembre 2003;
c) a far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati
rinnovi di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla
base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.
Per quanto riguarda il problema della qualificazione dei consorzi
stabili occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi
dai raggruppamenti temporanei di imprese e, come affermato
dall'Autorita' nella determinazione n. 6/2001, sono invece
assimilabili alle altre figure consortili (consorzi fra imprese
cooperative e consorzi fra imprese artigiane) previste dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le quali sono
tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum e, pertanto, ad
essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera
dell'Autorita' n. 139 del 15 maggio 2002 che si riferisce ai suddetti
raggruppamenti temporanei di imprese.
In secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi
stabili sulla base delle vigenti norme puo' avvenire, come illustrato
nella determinazione n. 6/2001, secondo due modalita': ai sensi
dell'art. 18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, cioe' sulla base dei
requisiti posseduti dal consorzio oppure sulla base delle
qualificazioni dei propri consorziati. In questo secondo caso la
classifica della qualificazione del consorzio in ogni categoria e'
determinata in base alla somma delle classifiche dei propri
consorziati. Non vi e' alcuna norma che si riferisca al possesso
della certificazione di qualita' aziendale o alla presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualita'.
In base alle suddette disposizioni e' certo che si deve riconoscere
al consorzio stabile il possesso della certificazione di qualita'
aziendale o la presenza di elementi significativi e correlati del
sistema di qualita' qualora essi siano posseduti direttamente dal
consorzio. Ma sempre in base alle suddette disposizioni si deve
ritenere che tale riconoscimento spetta al consorzio stabile anche se
questi requisiti non siano in suo possesso ma siano in possesso dei
propri consorziati. In tal caso si possono verificare tre ipotesi:
a) tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;
b) almeno la meta' delle imprese consorziate sono in possesso dei
requisiti;
c) una sola delle imprese consorziate e' in possesso dei
requisiti.
A parte l'ipotesi di cui alla lettera a) in cui risulta pacifico il
riconoscimento del requisito al consorzio, per stabilire in quale
altro caso spetti il riconoscimento, va tenuto conto che la
certificazione SGQ non prevede graduatorie e, quindi, non e' diversa
per una impresa la cui attestazione prevede una classifica II (euro
516.457) oppure una classifica VIII (oltre euro 15.493.707). Di qui
si puo' ritenere che il principio in base al quale la qualificazione
del consorzio stabile e' ottenuta sulla base della somma delle
qualificazioni possedute dai propri consorziati porta come
conseguenza che si possa riconoscere ad un consorzio stabile il
possesso della certificazione SGQ o degli elementi significativi e
correlati del sistema di qualita' qualora almeno uno dei propri
consorziati possegga tali requisiti.
Inoltre si precisa che siccome il riconoscimento ha carattere
costitutivo, cioe' la qualita' puo' essere riconosciuta solo quanto
e' concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed e'
stata rilasciata la certificazione SGQ, non appare possibile
ammettere alle gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione
di avere presentato la domanda di certificazione ad un organismo di
certificazione accreditato nel settore EA 28 nonche' di aver superato
con esito positivo l'esame della documentazione e le verifiche di
conformita' di tutti gli elementi del sistema di gestione della
qualita' gestione (organizzazione, risorse, processi, misurazioni).
Per quanto riguarda l'obbligo o meno, nel rilascio delle
attestazioni di qualificazioni, di osservare quanto disposto
dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 la testuale previsione di tale obbligo non richiede
ulteriori notazioni, salvo di richiamare le cadenze temporali
dell'allegato "B" del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000. Le disposizioni fanno ritenere, inoltre, che
il momento in cui tale obbligo diventa operativo e' quello del
rilascio dell'attestazione. Nel caso, quindi, di sottoscrizione del
contratto tra una SOA ed una impresa in un momento in cui tale
obbligo non era esistente ma l'attestazione viene rilasciata quando
tale obbligo e' venuto in evidenza, questa potra' essere concessa,
logicamente per le classifiche in cui tale obbligo sussiste, soltanto
se l'impresa e' in possesso di tali requisiti. Per tale aspetto va
poi sottolineato che non puo' essere accolto il suggerimento di
rilasciare l'attestazione anche in assenza di tali requisiti con la
indicazione che l'attestazione puo' essere impiegata soltanto per le
gare di importo in cui non e' necessario il possesso di tale
requisito in quanto cio' sarebbe contrario alle disposizioni prima
citate.
In base alle considerazione svolte si deve concludere che:
a) i certificati di SGQ rilasciati sulla base delle precedenti
norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 hanno validita' fino al 14 dicembre
2003;
b) le attestazioni di qualificazione rilasciate sulla base
dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 19, del
decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, scadono il
14 dicembre 2003;
c) le imprese che fossero in possesso di attestazioni di
qualificazione con data di scadenza oltre il 14 dicembre 2003,
qualora non abbiano rinnovato il loro certificato SGQ o la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati
del sistema di qualita' sulla base delle nuove norme ISO 9001:2000,
dovranno richiedere alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di
qualificazione una modifica di questa in modo che non sia piu'
riportata l'indicazione del possesso del certificato SGQ ed in modo
che categorie e classifiche siano quelle attribuibili in assenza
dell'incremento convenzionale premiante e dei suddetti requisiti;
d) le modifiche di cui alla precedente lettera c) sono
considerate ai fini del corrispettivo "variazioni minime" di cui alla
lettera b) dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;
e) le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel
caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9
e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sia
nel caso che avvenga ai sensi dell'art. 20 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 - il possesso della
certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualita' di cui all'art. 8, comma 4, lettera
e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, qualora tali requisiti siano in possesso del
consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;
f) le SOA, fatto salvo la validita' delle attestazioni di
qualificazione rilasciate prima delle cadenze temporali di cui
all'allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000, non possono rilasciare attestazioni di qualificazioni con
classifiche pari o superiore a quelle per le quali e' necessario, in
base alle suddette cadenze temporali, il possesso della
certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualita', qualora tali requisiti non siano
in possesso delle imprese;
g) il momento in cui l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4,
lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, viene in evidenza e' quello
della data di rilascio dell'attestazione di qualificazione.
Roma, 16 luglio 2002
Il presidente: Garri