GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 162 DEL 12/7/2002
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2001
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000
abitazioni in affitto".
Il MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul
conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che
individua tra le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli
relativi "al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti
locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale";
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 di riforma delle locazioni
degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto il comma 33, dell'art. 145, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 che autorizza, tra l'altro, un limite d'impegno quindicennale di
80 miliardi per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative
relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui
all'art. 2, comma 63, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21
che, al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di
disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici
promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da
realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati,
imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario
dello Stato, finalizzato, tra l'altro, ad incrementare l'offerta
degli alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone
convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di
impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000
e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso
dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;
Visto il comma 3 del suddetto art. 3, che dispone che all'onere
derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a lire 70
miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno
2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 4 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21
che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano
definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, le modalita' di applicazione ed erogazione dei
finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino,
la soppressione e la fusione di ministeri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce
ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato
"20.000 abitazioni in affitto", e' finalizzato ad avviare a soluzione
le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando
l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone
convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie
sociali che hanno difficolta' a reperire alloggi a canoni
accessibili.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386.
Art. 2.
Disponibilita' finanziarie
1. Parte delle disponibilita' finanziarie derivanti dai limiti di
impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della legge 8
febbraio 2001, n. 21, per un importo di lire cinquanta miliardi, e
all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un
importo di lire quaranta miliardi - da attualizzare secondo le
modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore -
sono destinate all'attuazione di un programma sperimentale di alloggi
da concedere in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per periodi
stabiliti dalle regioni e comunque non inferiore a otto anni. In ogni
caso, non meno del cinquantacinque per cento delle risorse e'
finalizzato alla locazione permanente e non piu' del quindici per
cento alla locazione per un periodo non inferiore a otto anni.
2. I fondi di cui al comma precedente sono finalizzati:
alla costruzione e al recupero di alloggi non oggetto di altri
finanziamenti agevolati;
all'acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali
non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n.
560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
3. I comuni possono prevedere delle agevolazioni a favore degli
interventi oggetto del programma, anche ai fini della determinazione
dell'ICI e delle modalita' di corresponsione degli oneri di
urbanizzazione cosi' come indicato dall'art. 7, comma 3, della legge
30 aprile 1999, n. 136.
4. La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che
fruiscono dei finanziamenti di cui al presente decreto, puo' avvenire
anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso
il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di
compravendita e relative note di trascrizione. La cessione degli
alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in
ogni caso, almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico
soggetto.
Art. 3
Ripartizione delle risorse e dimensionamento
del contributo dello Stato
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono ripartite le risorse disponibili per ciascuna regione e per le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base della media dei
parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata
fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C della delibera Cipe
22 dicembre 1998. Qualora una o piu' regioni abbiano manifestato
necessita' finanziarie inferiori a quelle attribuibili sulla base dei
richiamati parametri, le risorse eccedenti vengono assegnate con
successivo decreto utilizzando i medesimi criteri di ripartizione.
2. Le regioni, nel Piano operativo di cui al successivo art. 5,
stabiliscono l'entita' massima dei contributi per ciascun tipo di
locazione e per tipologia di intervento fermo restando che comunque
tale contributo non puo' superare il cinquanta per cento del costo
dell'alloggio.
Art. 4.
Soggetti proponenti
1. Possono presentare proposte di intervento i comuni, gli Iacp,
comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative
edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonche' le persone
giuridiche da questi costituite. In ogni caso, fermo restando la
possibilita' da parte delle regioni di introdurre ulteriori criteri
preferenziali, i proponenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
per le imprese di costruzione e loro consorzi, avere l'ultimo
bilancio in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure
concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni;
per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte,
alla data di pubblicazione del presente decreto, all'albo nazionale
di cui all'art.13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' avere
l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di
commissariamento o analoga situazione;
per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti
indicati nel presente comma, i suddetti requisiti devono essere
posseduti dai singoli soci.
Art. 5
Contenuti e finalita' del Piano operativo regionale
1. Le regioni devono predisporre i Piani operativi nel rispetto
dei seguenti criteri e modalita':
gli interventi sono localizzati prioritariamente nei comuni
capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di
manifesta offerta occupazionale e in quelli caratterizzati da una
significativa presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio;
il limite di reddito degli assegnatari non puo' essere superiore a
quello della fascia di reddito piu' elevata prevista dalla delibera
Cipe 30 luglio 1991 per l'accesso ai contributi di edilizia
agevolata, incrementato fino ad un massimo del cinquanta per cento.
In ogni caso gli interventi devono essere destinati prioritariamente
a categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a
provvedimenti esecutivi di sfratto;
il canone di locazione e' fissato in misura non superiore a quello
"concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le
organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e degli inquilini
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
il canone e' determinato con riferimento ai valori risultanti, in
relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia
edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un
comune limitrofo, di piu' prossima dimensione demografica;
la superficie massima degli alloggi di nuova costruzione e' quella
prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 6.
Piani operativi regionali
1. I Piani operativi, predisposti secondo modalita' definite dalle
singole regioni, anche mediante forme concertate con gli enti locali,
devono contenere:
l'elenco degli interventi finanziati, con l'indicazione del
soggetto attuatore, del numero degli alloggi, del comune ove si
realizza l'intervento, dell'area edificabile o dell'immobile da
recuperare o acquistare;
il contributo assegnato e le relative modalita' di erogazione;
l'attestazione della conformita' di ciascun intervento alla
normativa urbanistica al fine di assicurarne una rapida
cantierabilita';
le procedure e i termini per la predisposizione dei progetti, la
loro approvazione, l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
i criteri e le modalita' di assegnazione degli alloggi assumendo,
quale utenza da favorire con carattere di priorita', le categorie
sociali deboli e i nuclei familiari soggetti a provvedimenti
esecutivi di sfratto;
l'eventuale partecipazione al piano regionale degli enti locali
secondo le forme di cui all'art. 2, comma 3;
i criteri per promuovere la qualita' degli interventi in relazione
a requisiti di durabilita' e manutenibilita', nonche' l'inserimento
di elementi di bio-architettura.
2. Le regioni presentano alla Direzione generale per l'edilizia
residenziale e le politiche abitative i Piani operativi regionali
entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanarsi nei successivi sessanta giorni, sono ammessi ai
finanziamenti di cui all'art. 2, i Piani operativi regionali coerenti
con i principi e i criteri del presente decreto e, con successivo
provvedimento, si procede al trasferimento alle regioni delle
relative risorse.
4. Qualora i Piani operativi regionali non prevedano l'utilizzo di
tutte le risorse attribuibili sulla base dei parametri di cui
all'art. 3, comma 1, le risorse eccedenti vengono assegnate con
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando i medesimi criteri di ripartizione.
Art. 7.
Attuazione degli interventi
1. Le regioni espletano tutte le procedure amministrative secondo
i tempi e le modalita' previsti in sede di Piano operativo per
garantire la realizzazione degli interventi.
2. In ogni caso, il termine per l'inizio lavori per ciascun
intervento ricadente nel Piano operativo regionale non potra'
comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui all'art. 6, comma 3.
3. Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro
i termini di cui al comma 2, il finanziamento e' automaticamente
revocato e le regioni provvedono alla successiva riassegnazione per
l'attuazione degli interventi utilmente collocati nell'elenco.
Art. 8.
Poteri sostitutivi
1. Qualora le regioni non rispettino il termine di cui all'art. 6,
comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con apposito decreto, le procedure per l'attribuzione dei fondi che
vengono resi disponibili mediante bando nazionale, articolato a
livello regionale con riferimento alle regioni inadempienti.
Art. 9.
Monitoraggio
1. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le
politiche abitative effettua il monitoraggio dell'andamento della
realizzazione dei Piani operativi regionali. A tal fine, le regioni
forniscono i dati relativi secondo modalita' concordate, avvalendosi
dell'Osservatorio della condizione abitativa.
Art. 10
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200