Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 28/06/2002 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 25 giugno 2002 
Determinazione  del  numero dei posti disponibili a livello nazionale
per  l'ammissione  alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario.
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  2002 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione   alle   Scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge
n. 264/1999;
  Preso  atto  della  offerta  formativa  potenziale deliberata dalle
singole  Universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 264/1999;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2002/2003 il
numero  dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  di  cui all'art. 4
della predetta legge n. 168/1989;
  Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine
e  grado  individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel
territorio e lo sviluppo dell'istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  accademico  2002/2003, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle Scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singoli sedi
universitarie,  in  11.201  e ripartito fra le Universita' secondo la
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.

      
                               Art. 2.
  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione  alle  scuole  di  cui
all'art.  1,  in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti
di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Moratti

       Allegato A
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