GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.143 DEL 20/06/2002
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 5 giugno 2002
Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio della
attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una
azienda o di un ramo di azienda. (Determinazione n. 11/2002).
(RIF: SOA/233; SOA/293; SOA/303).
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
Sono stati richiesti all'Autorita' chiarimenti in ordine al
rilascio dell'attestazione di qualificazione di un soggetto
cessionario di una azienda o di un ramo di azienda nonche' ad aspetti
connessi a tale problema.
In particolare un consorzio ASI della Sardegna - premesso di aver
ricevuto da una impresa, aggiudicataria di un contratto di appalto,
una comunicazione con la quale la stessa impresa lo informava di aver
ceduto un ramo di azienda che comprendeva oltre al trasferimento di
mezzi e attrezzature anche la cessione di tre contratti di appalto
uno dei quali stipulato con esso consorzio - chiede all'Autorita' se,
essendo stato il contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione ma la cessione avvenuta dopo,
l'impresa cessionaria debba documentare la propria qualificazione
attraverso il possesso di una attestazione rilasciata da una SOA
oppure la verifica della qualificazione debba essere effettuata
direttamente dal consorzio sulla base della documentazione presentata
dalla impresa cessionaria.
Altro quesito riguarda la possibilita' o meno della qualificazione
di nuove imprese che dimostrano il possesso dei prescritti requisiti
attraverso quelli posseduti da imprese acquisite, qualora esse non
abbiano ancora approvato e depositato un bilancio. Si chiede, cioe',
se il requisito del capitale netto (art. 18, comma 2, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)
possa, in ogni caso, ritenersi posseduto dato che il capitale di una
nuova societa' e' certamente integro.
Sono stati inoltre richiesti chiarimenti da parte di una SOA in
ordine ai criteri e alle procedure da seguire per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione nel caso di una impresa che abbia
stipulato un contratto di affitto di una azienda o di un suo ramo,
tenuto conto che nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 2001 e'
prevista l'applicazione anche a tale caso delle disposizioni che si
riferiscono alla cessione di azienda o di un suo ramo.
L'Autorita' ha acquisito gli avvisi della commissione consultiva di
cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni nonche' all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, espressi nella seduta del 17 aprile 2002,
sulla cui base svolge le seguenti:
Considerazioni in diritto.
Va precisato che l'ordinamento del settore dei lavori pubblici
contiene due disposizioni in ordine al problema della cessione di
aziende, della fusione di aziende e del trasferimento di rami di
aziende. La prima (art. 35 della legge 11 febbraio 1994 e successive
modificazioni) disciplina l'effetto di tali circostanze sui contratti
di appalto in corso di esecuzione; la seconda (art. 15, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) disciplina la
possibilita' per il nuovo soggetto di avvalersi, ai fini della
qualificazione, dei requisiti del soggetto cedente.
Per stabilire quali debbano essere i criteri e le procedure da
seguire per dare attuazione a tali disposizioni e' necessario in
primo luogo ricostruire le nozioni civilistiche di azienda, ramo di
azienda e trasferimento di azienda.
L'ordinamento (art. 2555 del codice civile) definisce l'azienda
come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa". La nozione di ramo di azienda, invece, non
ha una definizione normativa, essendo frutto di elaborazioni dovute
alla dottrina e alla giurisprudenza. La possibilita' di distinguere
in rami l'azienda, comunque, e' condizionata da:
a) esercizio di piu' attivita' imprenditoriali da parte
dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa
(risorse, persone, attrezzature);
b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni
corrispondenti alle diverse attivita', tale per cui ne esista una per
ciascuna di queste.
E' soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo'
parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare
che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.
Affinche' si abbia trasferimento di un ramo di azienda, e' dunque
necessario individuare preliminarmente quale attivita' - autonoma
dalle altre che l'imprenditore eserciti - si intende trasferire e poi
quale parte del complesso dei beni organizzati, cioe' quale
sotto-organizzazione, funzionale a quella attivita', verra'
trasferita, in modo che l'attivita' gia' esercitata dall'imprenditore
che trasferisce il ramo di azienda possa continuare ad essere
esercitata dal soggetto al quale il ramo di azienda viene trasferito.
Questo risultato puo' essere conseguito soltanto se il
trasferimento ha ad oggetto la sotto-organizzazione nel suo complesso
ed in quanto tale e non, invece, se il trasferimento ha ad oggetto
gli stessi beni ma considerati singolarmente. Il vincolo funzionale e
di destinazione che caratterizza il complesso dei beni organizzati
conferisce infatti ai beni stessi un valore aggiunto non altrimenti
conseguibile. in quanto verrebbe meno se venisse meno quel vincolo.
Invece di un'azienda, si avrebbe soltanto una pluralita' di beni
smembrati.
Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno
dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente
considerati proprio perche' tra loro funzionalmente organizzati:
attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti, esperienza
acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti,
debiti). Tra questi ultimi, meritano un cenno particolare i contratti
che non abbiano carattere personale (art. 2558 del codice civile),
nei quali - se non e' pattuito diversamente (art. 2558 del codice
civile) - subentra l'acquirente a qualunque titolo dell'azienda (o di
un suo ramo), salva la facolta' dell'altro contraente di recedere per
giusta causa e salva la disciplina speciale vigente per i contratti
dei quali e' parte la pubblica amministrazione. Cio' che le parti
hanno convenuto, infatti, produce effetti immediati per i contraenti
medesimi ma, a tutela dei terzi, e' disposto che nei confronti di
costoro il contratto possa anche non produrre alcun effetto, ove
sussistano determinate circostanze. A maggior tutela del terzo che
abbia natura giuridica di pubblica amministrazione, poi, vige la
disciplina speciale della quale si dira' in prosieguo.
Il richiamo della norma ad una eventuale diversa pattuizione che
intervenga tra cedente e cessionario richiama l'attenzione
dell'interprete sull'importanza del testo del contratto che viene
stipulato dalle parti e, in particolare, sul suo oggetto. Affinche'
si abbia trasferimento di un ramo di azienda, infatti, il contratto
deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze
che il cedente, avendo enucleato nella sua attivita' produttivita' un
filone che non intende piu' curare, trasferisce in toto quanto aveva
considerato funzionale a quel filone di attivita'. Quanto
all'acquirente, l'oggetto dell'acquisto potra' costituire lo
strumento per la sua unica attivita' futura oppure potra' andare a
confondersi con il complesso dei beni che gia' possiede.
Inteso come si e' visto, il trasferimento di azienda (o di un suo
ramo) produce un complesso di effetti. Tra questi, assume qui un
particolare rilievo il fatto che, proprio per effetto della cessione,
il cessionario puo' trovarsi ad essere titolare di alcuni dei
requisiti gia' posseduti dal cedente. Sul piano civilistico, infatti,
la titolarita' di determinati requisiti segue quella dell'azienda
(complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa, secondo il citato art. 2555 del codice civile). Cio'
non significa, tuttavia, che un requisito possa essere considerato
alla stregua di un bene organizzabile insieme ad altri ai fini della
produzione. Sempre sul piano civilistico, infatti, la titolarita' di
un requisito si consegue in quanto si sia titolare di un impresa
dotata di determinate caratteristiche e, di conseguenza, la
titolarita' di un requisito non puo' essere oggetto di alienazione.
Il suo trasferimento avra' luogo automaticamente - salva la normativa
in materia di lavori pubblici - se ed in quanto verra' trasferita la
titolarita' di quel complesso di beni che ne costituisce il
presupposto.
Il tema dei requisiti di un'impresa e' di decisiva importanza per
l'esecuzione di lavori pubblici. In questo settore, infatti,
l'idoneita' di un'impresa ad eseguirli e' regolata dalla puntuale
disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000. L'ordinamento prevede che organismi di diritto privato
(SOA), autorizzati ad operare dall'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici e sottoposti alla vigilanza dell'Autorita' stessa
(art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
attestino l'esistenza nelle imprese che intendono operare nel settore
dei lavori pubblici di particolari requisiti.
Le circostanze che formano oggetto della verifica sono, tra altre,
la sussistenza di requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari desunti da alcuni elementi stabiliti dalla
legge, tra i quali, ai fini che qui interessano, assumono rilievo:
a) l'esperienza acquisita in lavori di determinato tipo ed
importo eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA (art. 22, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), dimostrata
mediante certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle
stazioni appaltanti;
b) la dotazione di determinate e quantificate risorse, che la
legge individua come indici di adeguata capacita' (referenze
bancarie, cifra d'affari in lavori, attrezzature, direzione tecnica,
organico medio annuo).
Come esito positivo della verifica della sussistenza di tali
circostanze e della misura in cui ciascuna di esse ricorre, la SOA
rilascia all'impresa sottoposta a verifica attestazioni di
qualificazione differenziate per categorie di lavori e per importo
(art. 3 e articoli 15-28 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000), che costituiscono mezzo di prova necessario e
sufficiente nei confronti delle stazioni appaltanti, nel senso che
queste ultime devono limitarsi a richiedere l'attestazione e a
verificare che sia stata rilasciata da non piu' di tre anni (art. 15,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000),
senza poter procedere ad ulteriori riscontri circa la sussistenza dei
prescritti requisiti in capo all'impresa che ha presentato
l'attestazione (salvo quanto e' disposto per i lavori di importo
superiore a L. 20.658.276).
L'attestazione di qualificazione che una SOA abbia rilasciato ad
un'impresa, come si e' visto, ha un'efficacia limitata nel tempo a
tre anni, durante i quali la SOA che ha rilasciato l'attestazione non
compie ulteriori verifiche circa la permanenza dei requisiti di
ordine speciale in capo all'impresa alla quale l'attestazione e'
stata rilasciata. Se durante il periodo di efficacia
dell'attestazione intervengono modifiche oggettive che incidono sulla
sussistenza dei predetti requisiti, quindi, tale circostanza non
rileva ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione dei
lavori.
Assumono invece rilevanza le modificazioni soggettive che
intervengano durante il periodo di efficacia, se riguardano
un'impresa impegnata nell'esecuzione di un contratto di appalto. E'
il caso, ad esempio, delle operazioni di fusione, di scissione, di
trasferimento dell'azienda o di un ramo di questa. Si tratta di
operazioni i cui effetti sono regolati, come si e' osservato, dalle
norme del codice civile (art. 2558), che prevedono a favore del
contraente di un contratto di appalto ceduto la facolta' di recedere
dal contratto stesso ma in presenza di una giusta causa.
Diversa e' la posizione del contraente ceduto che sia committente
di un lavoro pubblico, in ragione della sua natura giuridica o del
ruolo che svolge, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Fermo restando che nel settore dei lavori pubblici il soggetto
aggiudicatario non puo' cedere il contratto (art. 18, comma 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55), la successione nella posizione
dell'aggiudicatario e' consentita, in linea di principio, se e'
effetto di operazioni di fusione, di scissione, di trasformazione
societaria o anche di cessione di azienda o di un ramo di questa.
L'efficacia della novazione soggettiva dell'aggiudicatario nei
confronti del committente e' tuttavia subordinata, in primo luogo,
alla comunicazione alla stazione appaltante della intervenuta
modifica soggettiva dell'aggiudicatario (art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187) con la
indicazione anche dei requisiti posseduti dal nuovo soggetto (art.
35, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modificazioni) ed, in
secondo luogo, alla non opposizione della stazione appaltante, da
esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla data della
comunicazione, al subentro del nuovo soggetto (art. 35, comma 2,
legge n. 109/1994 e successive modificazioni), in quanto questi
risulti privo dei requisiti prescritti dalla normativa speciale (art.
10-sexies, legge 31 maggio 1965, n. 575).
La seconda delle due circostanze non pone alcun problema. Va
invece esaminata la prima disposizione secondo la quale il nuovo
soggetto deve documentare i propri requisiti. La disposizione va
peraltro letta unitamente alla disposizione dell'ordinamento (art.
15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
che dispone, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di una azienda o di un suo ramo, che il nuovo soggetto
ha la facolta' di avvalersi per la qualificazione dei requisiti
posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. In
particolare, merita attenzione l'espressione puo' avvalersi contenuta
nella disposizione, che sta chiaramente ad indicare come al nuovo
soggetto sia riconosciuta la facolta' di avvalersi o anche, se del
caso, di non avvalersi dei requisiti gia' spettanti al cedente.
La titolarita' dei requisiti non e', quindi, un fatto automatico in
quanto si trasmette al cessionario soltanto se questo sia a cio'
interessato. Occorre, pero', domandarsi se e' sufficiente, affinche'
la trasmissione abbia luogo, la sola manifestazione di volonta' del
cessionario di avvalersi dei requisiti del cedente. La risposta non
puo' essere positiva in quanto le nuove disposizioni stabiliscono che
la disamina della documentazione volta a verificare la sussistenza
dei requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta, fatto salvo
il periodo transitorio (1 gennaio 2000-31 dicembre 2001),
esclusivamente agli organismi di attestazione autorizzati a svolgere
tale attivita' dall'Autorita'.
Occorre, pero', stabilire come si debba procedere nel caso che la
modifica dell'aggiudicatario avvenga nel periodo di vigenza del nuovo
sistema ma l'appalto e' stato indetto e aggiudicato prima
dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione. Va
stabilito se e' possibile in questo particolare caso che la verifica
del possesso dei requisiti sia effettuata direttamente dalla stazione
appaltante sulla base delle regole previgenti oppure se la
dimostrazione debba avvenire comunque mediante presentazione
dell'attestazione rilasciata da una SOA. La risposta non puo' essere
positiva in quanto come prima osservato a partire dal 1 gennaio 2002
condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare e
la esecuzione dei lavori e' il possesso dell'attestazione di
qualificazione.
Va osservato, sulla base delle suddette disposizioni, che il
rilascio dell'attestazione di qualificazione ad un cessionario e'
subordinata alla verifica a cura della SOA incaricata dal cessionario
di rilasciargli la suddetta attestazione di qualificazione della
sussistenza di alcune circostanze.
Una prima circostanza da verificare e' quella che si sia
perfezionato il contratto mediante il quale e' stato trasferito quel
complesso di beni organizzati (azienda o ramo di questa) la cui
titolarita' implica il possesso dei requisiti dei quali il nuovo
soggetto intende avvalersi. Il semplice fatto che il contratto sia
stato stipulato non e' tuttavia di per se' sufficiente a conferire al
nuovo soggetto la titolarita' dei requisiti di cui si tratta. Occorre
infatti che mediante quel contratto i contraenti abbiano
effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo
di essa, circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in toto
tutta la propria organizzazione o una sotto-organizzazione e non
singole sue parti e se, per effetto di tale trasferimento, ne sia
rimasto privo. Non si avrebbe infatti un trasferimento di azienda se,
ad esempio, i contraenti avessero inteso cedere uno o piu' contratti
di appalto in corso di esecuzione o anche determinate attrezzature o
altre risorse gia' facenti capo all'azienda ceduta.
Va considerato, in particolare, a riguardo che l'espressione
"trasferimento di ramo d'azienda relativo al settore lavori pubblici"
implica seri dubbi interpretativi circa l'effettiva volonta' delle
parti, tanto che per ricostruirla si possono soltanto formulare
ipotesi. Una prima ipotesi e' che all'azienda ceduta facessero capo
piu' attivita', tra le quali quella delle costruzioni, e che le parti
abbiano inteso cedere tutto quanto occorre a svolgere questa
attivita'. Se cosi' e', l'espressione "trasferimento di ramo
d'azienda relativo al settore lavori pubblici" e' impropria e la SOA
incaricata dal cessionario di rilasciargli la qualificazione
incontrera' difficolta' nell'accertare la sussistenza di quelle
circostanze in presenza delle quali il cessionario "puo' avvalersi"
della qualificazione gia' spettante al cedente. A questo scopo
sarebbe stato invece necessario che il contratto avesse avuto ad
oggetto il trasferimento del "ramo di azienda relativo alle
costruzioni", che evidentemente riguarda tutta l'attivita'
costruttiva, a nulla rilevando che venga svolta su incarico di
soggetti pubblici o privati, dal momento che alla qualificazione
oggettiva dei lavori e' indifferente la natura giuridica del
committente. Dal punto di vista della produzione, infatti, realizzare
una scuola per incarico di un soggetto pubblico non e' cosa diversa
dal realizzare un edificio di abitazione per incarico di un soggetto
privato, essendo identiche le prestazioni richieste ed essendo
necessario in entrambi i casi disporre di un uguale "complesso di
beni", inteso come combinazione di risorse materiali e umane, in
particolare tecniche.
Un'altra possibile ipotesi e' che l'oggetto del trasferimento sia
la parte (ramo) di un'azienda finalizzata esclusivamente
all'attivita' di costruzioni, il cui titolare abbia voluto trasferire
un sotto-settore produttivo caratterizzato esclusivamente o in
larghissima prevalenza dalla committenza pubblica. Anche in questo
caso, l'espressione "trasferimento di ramo d'azienda relativo al
settore lavori pubblici" risulta impropria e la SOA incaricata dal
cessionario di rilasciargli la qualificazione dovra' affrontare
difficolta' ancora maggiori che nel primo caso.
In ogni caso per aversi un effettivo trasferimento di ramo di
azienda, dunque, dall'azienda originaria dovra' essere stata
enucleata quella sotto-organizzazione che, pur costituendone una
parte, abbia una composizione, un'organicita', una qualita' ed
un'efficienza tali da poterla rendere, anche in tale sua nuova
configurazione, un "complesso dei beni organizzati ... per
l'esercizio dell'impresa", di cui alla norma del codice civile.
Occorre quindi accertare cio' che le parti hanno effettivamente
ceduto e cio' che il cedente ha trattenuto per se', per arrivare a
stabilire, di conseguenza, quali siano i requisiti dei quali il
cessionario possa avvalersi e quali altri spettino tuttora al
cedente.
Alla SOA incaricata di rilasciare l'attestazione al cessionario del
ramo di un'azienda deve, pertanto, competere anche provvedere
affinche' sia di conseguenza modificata l'attestazione a suo tempo
rilasciata al cedente, per adeguarla alla mutata situazione. Se cosi'
non fosse, infatti, si verificherebbe una situazione assurda, in cui
un'unica organizzazione aziendale conferirebbe la titolarita' dei
requisiti di legge a due distinti soggetti: il suo "vecchio" e il suo
"nuovo" titolare.
Alle stesse conclusioni si perviene peraltro anche in applicazione
del principio secondo il quale, al fine di documentare l'esperienza
acquisita dall'impresa, il certificato di aver eseguito un
determinato lavoro puo' essere utilizzato una sola volta seppure per
categorie diverse ma in misura tale che la somma degli importi
riferiti a ciascuna categoria non superi l'importo totale del lavoro
al quale il certificato si riferisce. Tale principio, sotteso a tutta
la disciplina della qualificazione, e' stato chiarito dall'Autorita'
con il comunicato del 6 luglio 2001, inviato a tutte le SOA.
Quanto al soggetto che, avendo ceduto l'azienda o un suo ramo, non
sia piu' qualificato per operare nel settore dei lavori pubblici o
sia qualificato per categorie diverse da quelle originarie, cioe' per
categorie residuali dopo la cessione, qualora voglia nuovamente
qualificarsi vi potra' procedere ma soltanto sulla base di requisiti
da esso acquisiti successivamente alla cessione o sulla base di
certificati di lavori eseguiti da altre imprese di cui sia stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici (art. 18, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).
Da ultimo, per tornare alla fattispecie in ordine alla quale e'
stato sollevato il quesito dal consorzio ASI della Sardegna, si
rileva che, essendo l'atto di trasferimento di azienda stato
stipulato il 21 dicembre 2001, il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avvenuto trasferimento, entro il quale il
cessionario deve documentare i propri requisiti, scade certamente
dopo il 1 gennaio 2002, data di entrata in funzione a regime del
sistema unico di qualificazione disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000. Ne consegue che nei confronti della
stazione appaltante la documentazione dei requisiti deve essere
presentata con le modalita' disposte dallo stesso provvedimento,
cioe' mediante attestazione rilasciata da una SOA autorizzata.
Quanto al quesito relativo ai criteri e alle procedure da seguire
per rilascio della attestazione di qualificazione ad una impresa
sulla base di un contratto di affitto di azienda o di un ramo di
azienda, va osservato che poiche' non e' possibile impiegare piu'
volte i requisiti, come prima e' stato precisato, e' necessario
accertare che il contratto di affitto sia annotato ai sensi del
codice civile (art. 2556, comma 2) alla camera di commercio e
riportato nel relativo certificato, in modo di rendere impossibile
una duplicazione di contratti di affitto ed, inoltre, occorre
accertare che il soggetto proprietario dell'azienda non sia a sua
volta qualificato ed in caso positivo occorre che tale qualificazione
sia ritirata o ridotta con le stesse procedure previste nel caso di
cessione, fusione di azienda o di un ramo di azienda.
Al fine di garantire i principi di uniformita' di comportamento e
di libera concorrenza fra gli operatori, l'Autorita' tenuto conto
delle considerazioni in diritto svolte dispone che le SOA, per il
rilascio dell'attestazione di qualificazione ad una impresa che
intende essere qualificata utilizzando i requisiti di una azienda o
di un ramo di azienda da essa acquisito debbano seguire i seguenti
criteri e le seguenti procedure:
a) l'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al
cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una
effettiva cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili
come ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la
eventuale precedente qualificazione;
b) l'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al
cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma
soltanto dopo che sia stata revocata o ridimensionata l'attestazione
al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il rilascio di una
nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non ceduti;
c) il rilascio di una nuova o di una prima attestazione di
qualificazione ad una impresa che ha ceduto l'azienda o un ramo di
azienda puo' essere effettuata soltanto sulla base del possesso di
requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio
dell'attestazione all'impresa cessionaria;
d) la cessione di una azienda o di un ramo di azienda comporta il
trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento
alla attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa cedente
con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35, commi 1, 2
e della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni;
e) la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui
idoneita' deriva in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o
di un suo ramo ne informa senza indugio l'Autorita' trasmettendo,
oltre alla prescritta comunicazione in ordine al contratto da essa
stipulato con il cessionario, anche copia del contratto fra impresa
cedente e impresa cessionaria;
f) qualora la SOA incaricata dal cessionario a rilasciare
l'attestazione di qualificazione sia le stessa che a suo tempo aveva
rilasciato l'attestazione di qualificazione all'impresa cedente, deve
procedere alla modifica, secondo quanto previsto alla precedente
lettera b), o al ritiro di questa attestazione prima di rilasciare
quella spettante al cessionario;
g) qualora la SOA incaricata dal cessionario di rilasciare
l'attestazione di qualificazione sia diversa da quella che aveva
rilasciato l'attestazione di qualificazione al cedente, deve, prima
di rilasciare l'attestazione al cessionario, procedere alla verifica
dell'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto alla precedente
lettera b), o revoca della attestazione rilasciata al cedente ed a
questo scopo deve mettersi in contatto tramite l'Autorita' con
l'altra SOA.
Roma, 5 giugno 2002
Il presidente: Garri