GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 127 DELL' 1/6/2002
LEGGE 24 maggio 2002, n. 103
Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere
operanti in Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di
istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in
Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato
tutte le annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con
contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa
presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello
Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1028):
Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 gennaio
2002.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 29 gennaio 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 7a commissione il 5 febbraio 2002 e
approvato il 6 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2301):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 19 febbraio 2002, con pareri delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
5, 6 e 12 marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 17 aprile 2002, con il parere delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e
approvato, con modificazioni, il 23 aprile 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1028-B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 6 maggio 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante e
approvato il 15 maggio 2002.