GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 147 DEL 25/6/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. 123
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di
pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del
bilancio dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985,
n. 428;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, ed in particolare l'articolo 45;
Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite
il 20 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonche'
degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato e' disposta
dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini
collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da
estinguersi mediante:
a) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in
contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali;
b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel
libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante
bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera b) viene effettuato
anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli
emolumenti anzidetti.
2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla
Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti
elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di
pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite
di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice
del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti
correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per
il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario
sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia
nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e'
indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore,
preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o
"procuratore".
3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche
emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per
via telematica.
4. La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini
collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da'
corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio
dei bonifici ai sistemi bancario e postale.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal
comma 1, lettera a), possono essere estese anche al pagamento degli
stipendi e altri assegni fissi e continuativi.
Art. 2.
1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi
nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono
essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di
esigibilita'.
2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente
comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i
relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi
saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia,
la quale trasmettera' la relativa quietanza al Centro di elaborazione
del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei
singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne dara'
comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari
per i conseguenti adempimenti.
Art. 3.
1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero
dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione
mensile dei titoli di spesa estinti.
Art. 4.
1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti
bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di
assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno
5 di ogni mese.
2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il
pagamento e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente
precedente.
Art. 5.
1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni
viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della
identita' personale dei titolari, mediante esibizione del certificato
di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale
rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.
2. Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalita'
risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1
del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento
personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al
rappresentato di cui al comma 1.
3. Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti
creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il
pagamento viene effettuato previa identificazione personale e
contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla
competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il
diritto degli esibitori alle somme in riscossione.
4. Nel caso di pagamento a piu' eredi del rateo rimasto insoluto a
seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso
informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della
direzione provinciale dei servizi vari recante le generalita'
complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita
all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la alleghera'
alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta
ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
Art. 6.
1. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su
apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle
specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il
modulo andra' sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione
o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.
2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono
conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni
unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione
per i controlli di legge.
Art. 7.
1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi
all'ufficio pagatore, puo' delegare altra persona a riscuotere la
rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata
in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso.
2. Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa
ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione
provinciale dei servizi vari puo' rilasciarne una o piu' copie
autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza
prima dell'acquisizione in banca dati delle generalita' del
mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte
del mandatario stesso.
3. La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da
esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite
dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui
all'articolo 6.
Art. 8.
1. E' soppressa la modalita' di pagamento delle pensioni e degli
assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di
c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
2. I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali
di localizzazione entro la data di scadenza di validita' sugli stessi
riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle
direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione
a pagamento delle somme rappresentate, con le modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 429 del 1986.
3. I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986
verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima
contabilita' di cui all'articolo 26 dello stesso decreto
presidenziale.
4. In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c
postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo
1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verra'
attribuito l'aumento per perequazione automatica, verra' inviato un
prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al
mese di dicembre dello stesso anno . L'invio del prospetto sara'
ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di
carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti una
tantum.
Art. 9.
1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8,
commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20, ad eccezione
dei commi 4 e 8; 21, ad eccezione dei commi 1 e 6; 24.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 164