GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 142 DEL 19/6/2002
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 14 dicembre 2001
Modifica del decreto 18 ottobre 1999 relativo alle modalita' di
trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto
Sanita'.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente
"L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del
18 ottobre 1999 relativo alle modalita' di trasferimento dei
contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi
dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ravvisata la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute - ad una
modifica, volta alla semplificazione, della procedura di definizione
del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per
il comparto "Sanita'";
Considerata, in particolare, l'opportunita' di adeguare,
nell'osservanza delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina
dei trasferimenti dei contributi all'ARAN per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera
b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella seduta del
19 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro della sanita' del
18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo
alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per
il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le regioni a statuto
ordinario individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto
all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed
ospedaliere, e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse
sulla base dei dati desunti dall'ultimo conto annuale del personale,
disponibile presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto
conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e
l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi
dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
sanita' del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296,
relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore
dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8
del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano,
qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione
collettiva".
3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro della sanita' del
18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo
alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per
il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni a statuto ordinario provvedono a trattenere
l'importo dovuto da ciascuna azienda sulle risorse del Fondo
sanitario regionale ed a versarlo entro il 28 febbraio di ciascun
anno, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante
accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa
intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di inadempienza,
il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione
dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni a statuto
ordinario l'importo dovuto, sulle erogazioni ad esse spettanti sul
Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente all'ARAN
mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa
intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma
dandogliene contestuale comunicazione".
4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
sanita' del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296,
relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore
dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8
del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per
la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla
contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria
provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia".
Roma, 14 dicembre 2001
Il Ministro per la funzione pubblica
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza
Frattini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 360