GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 33 DELL' 8/2/2002
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 4 febbraio 2002, n. 16
Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge
17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di
contributi statali alle istituzioni culturali".
La legge 17 ottobre 1996, n. 534, d'ora in avanti citata con il
solo riferimento "legge", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 22 ottobre 1996, disciplina il settore dell'erogazione di
contributi statali alle istituzioni culturali di cui all'allegato 1.
Le domande di contributo devono essere inviate al Ministero per i
beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari
e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 -
00197 Roma.
La presente circolare sostituisce le precedenti in materia
(circolari n. 139 del 20 novembre 1996 e n. 97 del 23 aprile 999).
Art. 1.
Destinatari dei contributi
1. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti
indicati dall'art. 2 della legge e si trovino nelle condizioni
indicate dal successivo art. 6 possono essere ammesse, a domanda, al
contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in
apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista
dall'art. 1 della legge.
2. Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale
possono richiedere anche contributi straordinari ai sensi dell'art. 7
della legge.
3. Le istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale,
ma in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge e non
aventi scopo di lucro, possono essere ammesse ai contributi annuali
dello Stato erogati ai sensi del medesimo articolo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella
La legge, all'art. 2, elenca i requisiti che gli istituti culturali
devono possedere per l'inserimento in tabella.
Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato attraverso
l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in
tabella nonche' sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda
descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 2), con le
seguenti specifiche:
Lettera b) L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso
l'esame della normativa statutaria nonche' della documentazione
contabile (bilanci) allegata alla domanda, verificando che eventuali
avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento
delle finalita' culturali proprie dell'ente.
Lettere c, e, g) L'attivita' di ricerca e di elaborazione
culturale, l'attivita' di servizi e quella di promozione culturale
costituiscono i momenti piu' significativi, al fine della
connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attivita'
devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di
accertato e rilevante valore scientifico e culturale.
L'accertamento di tali requisiti viene condotto sulla base della
relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attivita' nonche'
della relazione analitica triennale.
Gli istituti gia' inseriti nella tabella in scadenza non sono
tenuti alla presentazione di tale documentazione, ma devono rendere,
al punto 3) della scheda descrittiva, una sommaria indicazione
dell'attivita' di ricerca, dei servizi e della promozione culturale
svolta nell'ultimo triennio.
Lettera d) La pubblica fruibilita' del patrimonio comporta
necessariamente l'inventariazione ovvero la catalogazione nonche'
l'apertura al pubblico e l'eventuale collegamento al Servizio
bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali.
Lettera i) L'attivita' editoriale, a stampa o su supporto
elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane,
periodici, deve essere documentata attraverso l'invio di una sola
copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data
di presentazione della domanda.
Gli istituti che presentano la domanda per la prima volta devono
redigere una relazione analitica sulla attivita' di ricerca e di
promozione culturale svolta nel quinquennio precedente il periodo di
validita' della emananda tabella, corredata degli ultimi tre bilanci
consuntivi e del bilancio preventivo dell'anno in corso. Gli istituti
gia' presenti nella tabella sono tenuti a riepilogare al punto 3
della scheda descrittiva soltanto l'attivita' svolta. Tutti gli
istituti devono allegare l'ultimo bilancio consuntivo ancorche'
redatto in via provvisoria ed informale e presentare entro trenta
giorni dalla data di approvazione del bilancio, e comunque non oltre
il mese di luglio, il documento definitivo.
Art. 2.1.
Domande di inserimento in tabella (art. 1 legge n. 534/1996)
La domanda deve essere presentata in doppia copia, di cui una in
bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente, e contenere:
generalita' del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede
legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale
contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario,
entrambi completi dei codici ABI e CAB, intestato all'ente. La firma
del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare
l'interessato deve allegare dichiarazione della propria qualita' di
legale rappresentante dell'ente sottoscritta e contestuale
all'istanza, nella quale sia altresi' espressamente menzionata la
conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Alla
dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 3,
comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dalla legge
16 giugno 1998, n. 191;
Le domande devono essere spedite entro il 30 maggio dell'ultimo
anno di vigenza della tabella a mezzo plico raccomandato (fa fede la
data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a
mano e recanti la dicitura "domanda di inserimento in tabella".
Devono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
a) documentazione dalla quale risulti il possesso della
personalita' giuridica;
b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non
gia' in possesso della Direzione generale per i beni librari e gli
istituti culturali;
c) relazione riepilogativa sulla attivita' svolta negli ultimi
cinque anni per gli enti non inseriti in tabella;
d) programma dell'attivita' per il triennio di validita' della
emananda tabella;
e) composizione delle cariche sociali.
La sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale
rappresentante dell'ente.
Le istituzioni gia' inserite nella tabella vigente all'atto della
presentazione della domanda non sono tenute ad inviare la
documentazione di cui ai punti a), b), c), e).
Gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, la
scheda descrittiva (vedi allegato 2) debitamente compilata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la
scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla
presente circolare.
Art. 3.
Contributi straordinari
(art. 7 legge n. 534/1996)
Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono
richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge
inviando, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda in bollo
firmata dal legale rappresentante e corredata da una relazione idonea
ad illustrare iniziative di particolare interesse artistico e
culturale o programmi straordinari di ricerca, nonche' del preventivo
della spesa con l'indicazione di eventuali altre fonti di
finanziamento.
Art. 4.
Domande per il contributo annuale
(art. 8 legge n. 534/1996)
Gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art.
8 della legge possono presentare domanda ai fini dell'ammissione ai
contributi annuali.
La domanda deve essere presentata in bollo, firmata dal legale
rappresentante dell'ente e contenere: generalita' del legale
rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale
e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante
versamento in conto corrente postale o bancario, entrambi completi
dei codici ABI e CAB, intestato all'ente. La firma del legale
rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998. n. 403. In particolare
l'interessato deve allegare dichiarazione della propria qualita' di
legale rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale
all'istanza, nella quale sia altresi' espressamente menzionata la
conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Alla
dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validita' come previsto dall'art. 3,
comma 1, della legge 15 maggio 1997. n. 127, modificato dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
Le domande devono essere spedite entro l'ultimo giorno lavorativo
di febbraio di ciascun anno, a mezzo plico raccomandato (fa fede la
data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a
mano e recanti la dicitura "domanda di contributo annuale ai sensi
dell'art. 8 legge n. 534/1996". Devono essere allegati i seguenti
documenti:
b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non
gia' in possesso della Direzione generale per i beni librari e gli
istituti culturali;
c) relazione sull'attivita' svolta nell'ultimo triennio;
d) programma di attivita' per il triennio successivo;
e) elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale
programma;
f) una copia delle eventuali pubblicazioni curate o edite
nell'ultimo biennio dall'ente richiedente;
g) bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la domanda
redatto in forma analitica e chiara, approvato dagli organi
statutariamente competenti. Successivamente all'approvazione del
bilancio da parte degli organi statutari, lo stesso deve essere
presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque
non oltre il mese di luglio;
h) conto consuntivo dell'anno precedente, sia pure redatto in
forma provvisoria da inviare non appena intervenuta l'approvazione da
parte degli organi statutari;
i) composizione delle cariche sociali;
l) scheda descrittiva debitamente compilata (allegato 2).
In riferimento alla documentazione di cui al punto c), si precisa
che gli enti gia' beneficiari di contributo nell'anno precedente
devono presentare la relazione sull'attivita' svolta solo nell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda.
Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia,
deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la
scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla
presente circolare.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio III della
direzione generale per i beni librai e gli istituti culturali.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani
Allegato 1Allegato 2Allegato 3Allegato 4Allegato 5