GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 288 DEL 9/12/2002
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 novembre 2002
Autorizzazione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario per l'iscrizione in soprannumero al 2o anno della SSIS di
coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attivita' di sostegno, nonche' del diploma di laurea o del
diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, per il conseguimento del diploma di specializzazione
abilitante.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 ed in particolare
l'art. 4 comma 6;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art.
6;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002;
Visto il disegno di legge approvato dal Senato il 13 novembre 2002,
ed in particolare l'art. 5 comma 3;
Vista la risoluzione n. 8-00023, approvata dalla VII Commissione
della camera dei deputati in data 17 luglio 2002;
Valutata la necessita' di consentire a coloro che, sprovvisti della
abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del
diploma biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e
al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonche' del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
di Istituto musicale pareggiato, di conseguire il diploma di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, previa
iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola
stessa, mediante riconoscimento di crediti didattici;
Vista la nota del Presidente della CODISSIS in data 18 novembre
2002;
Decreta:
Art. 1.
1. In deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002 di cui alle
premesse che ha fissato per ciascuna Scuola di specializzazione il
numero dei posti disponibili per l'a.a. 2002/2003, le Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario anche in
collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono
autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso,
previo riconoscimento di crediti didattici coloro che, sprovvisti
della abilitazione all'insegnamento secondario sono in possesso del
diploma biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e
al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonche' del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
di Istituto musicale pareggiato, al fine di consentire loro il
conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella
scuola secondaria, con valore abilitante.
2. Le attivita' didattiche, relative al secondo anno di corso di
cui al comma 1, sono prevalentemente volte a completare il curriculum
studiorum degli allievi, comprensivo di competenze sociologiche,
psicologiche, educative e di esperienze di tirocinio, con contenuti
storico-epistemiologici, didattico-disciplinari e attivita' di
laboratorio.
3. Le attivita' didattiche di cui al comma 2 hanno inizio nel mese
di gennaio 2003 e si concludono non oltre la data del 25 luglio 2003.
4. Il numero dei posti e' determinato da ciascuna Scuola di
specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed
il personale docente disponibile. Nell'accesso hanno priorita' i
docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.
Art. 2.
Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'organizzazione
delle attivita' didattiche aggiuntive e complementari, correlate al
funzionamento dei Corsi di specializzazione di cui all'art. 1, con
successivo provvedimento si provvedera' ad erogare alle Universita',
sedi delle scuole di specializzazione, la somma complessiva di Euro
800.000,00 (ottocentomila) quale cofinanziamento sul fondo
integrativo per l'incentivazione dei professori e dei ricercatori di
cui all'art. 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, per
l'esercizio finanziario 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2002
Il Ministro: Moratti