GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 303 DEL 28/12/2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 novembre 2002, n. 285
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 ottobre
1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali
penali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia"", emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, in
particolare, l'articolo 205 concernente il recupero per intero e
forfettizzato delle spese del processo, nonche' l'articolo 299,
limitatamente alla parte in cui viene abrogato l'articolo 199 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, e l'articolo 301, limitatamente alla parte che prevede
l'abrogazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989,
n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente
norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in
materia di spese processuali penali;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei
Ministeri;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da
ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha
introdotto il contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai provvedimenti
penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a
ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado""
che ha soppresso l'ufficio della pretura;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace;
Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in misura
fissa dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti
all'ufficiale giudiziario, nonche' delle spese di spedizione per la
notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, individuando,
altresi', le modalita' di ripartizione delle somme recuperate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota n. 3-13822 dell'8 agosto 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale
giudiziario nonche' le spese di spedizione per la notificazione degli
atti a richiesta dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa
stabilita nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle
quali sono anche indicate le modalita' di ripartizione delle somme
recuperate.
Art. 2.
1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A
e B annesse al presente regolamento puo', con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, essere adeguato in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel
triennio precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 13 novembre 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia
Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8
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