GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 303 DEL 28/12/2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 novembre 2002, n. 285 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, l'articolo 205 concernente il recupero per intero e forfettizzato delle spese del processo, nonche' l'articolo 299, limitatamente alla parte in cui viene abrogato l'articolo 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e l'articolo 301, limitatamente alla parte che prevede l'abrogazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri; Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai provvedimenti penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"" che ha soppresso l'ufficio della pretura; Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace; Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in misura fissa dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, nonche' delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, individuando, altresi', le modalita' di ripartizione delle somme recuperate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13822 dell'8 agosto 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonche' le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle quali sono anche indicate le modalita' di ripartizione delle somme recuperate. Art. 2. 1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento puo', con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 novembre 2002 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della giustizia Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8 VEDERE TABELLE Tabella 1 Tabella 2


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