GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 304 DEL 30/12/2002
DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2002, n. 287
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
le strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e le
funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
178;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
1;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'articolo 1, comma 10;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei
principi e delle norme comunitarie, nonche' del rinnovato concetto di
Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della
Costituzione, cosi' come e' stato modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udite le Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono
strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono
costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del
segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti
l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti
disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti
attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento
con il regolamento di cui all'articolo 4.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le
strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo'
essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario
generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del
Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce
periodicamente al Ministro.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla
tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con
particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree
naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza,
della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le
competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington
(CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare
e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti
inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile,
nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali e ambientali.".
Art. 4.
Modifiche dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituto dal seguente:
"Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del
Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo
politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la
titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto
centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo
decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e
l'organizzazione dell'ICRAM.".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 37
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei
direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si
provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.".
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli