GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 304 DEL 30/12/2002
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 18 dicembre 2002
Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto di
subappalto e all'appalto integrato di cui alla determinazione n.
27/2002. (Determinazione n. 31/2002).
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto;
Con determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27, questa Autorita' di
vigilanza ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici
alcune indicazioni interpretative relative all'applicazione dell'art.
7 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con
nota dell'11 novembre 2002, l'Ance ha ritenuto di prospettare talune
considerazioni in ordine alle conclusioni dell'Autorita' in merito a
tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera C)
(sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto)
e alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima.
In particolare sono stati avanzati dubbi sull'avviso espresso
dall'Autorita' in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di
qualificazione, in attesa della approvazione delle modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
previste dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, e' pari a tre anni; al
fatto che il divieto di subappalto si riferisce oltre che alle
lavorazioni relative alle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del
decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche a
quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la
partecipazione all'appalto integrato non e' sufficiente
l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione.
Questione analoga alla prima e' stata posta anche dall'Aniem.
L'Ance ritiene che la validita' delle attestazioni di
qualificazione, in base alle disposizioni della legge n. 166/2002, e'
stata inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza,
prevista dalla medesima legge, della emanazione di norme
regolamentari che dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo
anno del quinquennio di validita' dell'attestazione, del permanere
del possesso dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti
di capacita' strutturale, non comporta che la durata delle
attestazioni non sia pari a cinque anni. Per quanto riguarda il
divieto di subappalto l'Ance, mentre conviene con il fatto che lo
stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia
superiore al 15% di quello complessivo dell'intervento, non concorda
con la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle
suddette categorie, anche alle categorie di opere generali. Per
quanto riguarda la partecipazione agli appalti integrati, infine,
l'Ance ritiene che la interpretazione dell'art. 19, comma 1-ter,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, nel
testo novellato dalla legge n. 166/2002, fornita dall'Autorita' non
sia condivisibile in quanto comporta l'ininfluenza della attestazione
di qualificazione per progettazione e costruzione e, quindi,
l'abrogazione implicita del sistema precedente che consentiva alle
imprese di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche
nella progettazione di partecipare agli appalti integrati senza
dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.
L'Autorita', data l'importanza che hanno gli aspetti della
normativa cui sono state avanzate osservazioni e dubbi
interpretativi, ritiene opportuno svolgere ulteriori valutazioni e
considerazioni in base alle quali confermare o modificare gli avvisi
espressi nella suddetta determinazione n. 27/2002, ribadendo che si
tratta, in ogni caso, di indicazioni che vanno, ove condivise,
recepite nei bandi di gara.
Considerato in diritto;
Per quanto riguarda il primo quesito (sistema di qualificazione) va
ribadito che la legge n. 166/2002 non si e' limitata a modificare la
durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione (elevandola
da tre a cinque anni), ma ha condizionato tale durata ad una
verifica, da effettuarsi entro il terzo anno di validita'
dell'attestazione, in merito al mantenimento nel soggetto qualificato
dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacita'
strutturale. E' previsto, inoltre, che le modalita' di effettuazione
della suddetta verifica devono essere stabilite dal regolamento di
qualificazione che l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n.
166/2002 prevede debba essere modificato, proprio per tenere conto
delle nuove disposizioni introdotte in materia.
Da quanto osservato discende che:
a) i due aspetti, verifica entro il terzo anno del mantenimento
nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli
di capacita' strutturale e durata quinquennale, costituiscono un
unicum inscindibile, sia dal punto di vista concettuale sia da quello
applicativo;
b) la disposizione che ha elevato a cinque anni la durata
dell'attestazione di qualificazione risulta tecnicamente e
praticamente inapplicabile in assenza della intermediazione della
disciplina di secondo livello in quanto per la verifica occorre
individuare nuovi requisiti cioe' requisiti diversi da quelli
previsti dal vigente regolamento che hanno consentito e consentono
ancora alle SOA di rilasciare le attestazione di qualificazione.
In base alle suddette considerazioni, deve confermarsi che, pur in
assenza di un'esplicita disposizione che sospenda o rinvii nel tempo
l'applicazione della norma in esame (estensione a cinque anni della
validita' delle attestazioni), l'interpretazione letterale e
logico-sistematica della stessa induce a ritenere l'estensione
inapplicabile prima dell'introduzione delle necessarie modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Interpretazione
confermata dal fatto che le piu' remote attestazioni di
qualificazione hanno ancora un residuo di validita' pari a circa 15
mesi nonche' dalla constatazione che in sede governativa si sono
attivate opportune iniziative e si ha notizia di una prossima
emanazione di un atto regolamentare che appresta soluzione ai
problemi che insorgerebbero in caso di mancata emanazione delle
previste norme regolamentari.
Per quanto riguarda il secondo quesito (divieto di subappalto) va
in primo luogo osservato (articoli 72, commi 1, 2 e 3 e 73, commi 1,
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che:
a) gli interventi cui si riferisce la disciplina sui lavori
pubblici sono di norma costituiti da un insieme di lavorazioni;
b) l'insieme delle lavorazioni deve essere suddiviso, sulla base
dell'appartenenza delle stesse alle categorie del sistema di
qualificazione e, quindi, con riferimento alle specifiche relative
declaratorie, in sottoinsiemi di lavorazioni;
c) il bando di gara deve riportare l'indicazione di tutti i
sottoinsiemi delle lavorazioni con i relativi importi e categorie;
d) il sottoinsieme di maggiore importo individua la categoria
prevalente;
e) i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da
indicare nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10%
dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000
euro, nonche' quelli di importo inferiore a tali valori qualora si
ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese
adeguatamente qualificate.
Va poi rilevato che:
a) l'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 prevede la regola che le imprese
aggiudicatarie (quindi in possesso della qualificazione nella
categoria prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si
compone l'intervento appaltato oppure possono subappaltarle ad
imprese qualificate;
b) l'art. 74, comma 2, prima parte del primo periodo, del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
introduce una eccezione alla regola prima indicata stabilendo che le
imprese aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le
lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle
delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, (OS2 - superficie
decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti
idrico sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 -
impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali
produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di
telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti
di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati;
OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali;
OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti
per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di
condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti
interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture
speciali; OG11 - impianti tecnologici; OG12 - opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale) se prive delle relative
qualificazioni;
c) l'art. 74, comma 1, seconda parte del primo periodo del detto
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabilisce che le
lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle
delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, possono essere
subappaltate o scorporate "fatto salvo quanto previsto dall'art. 13,
comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche";
d) il combinato disposto dell'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e dell'ultimo capoverso delle premesse
all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
- secondo cui non possono essere eseguite dalle imprese
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni le
categorie di lavori per le quali nell'allegata tabella A
"corrispondenze nuove e vecchie categorie" e' prescritta la
qualificazione obbligatoria - fa ritenere che la disposizione che
consente l'esecuzione diretta delle lavorazioni soltanto se in
possesso delle relative qualificazioni riguardi, oltre alle categorie
di opere generali ed a quelle dell'art. 72, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche le seguenti ulteriori
categorie (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 -
pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS524 - verde e arredo
urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilita'
sospesa) in quanto considerate nella tabella indicata a
qualificazione obbligatoria e tanto nella considerazione che le
indicate disposizioni non siano da considerarsi in contrasto fra di
loro - per cui sarebbe applicabile soltanto la disposizione dell'art.
74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 sulla base
del fatto che essa e' entrata in vigore successivamente a quella di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (28 luglio
2002 e 1 marzo 2002) - ma sono, invece, da considerarsi integrative e
complementari.
Tutto cio' premesso e tornando al divieto di subappalto di cui alla
precedente lettera c) va rilevato che la soluzione della questione e'
collegata alla interpretazione della disposizione "fatto salvo quanto
previsto all'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche" che e' stata posta dal legislatore come
eccezione al principio della generale subappaltabilita' delle
lavorazioni riguardanti sia le categorie di generali sia quelle di
cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999.
Sul punto va ricordato che l'Autorita' ha gia' precisato
(determinazione n. 27/2002) che la disposizione dell'art. 13, comma
7, della legge n. 109/1994 e successive modifiche - in base alla
modifica introdotta dalla legge n. 166/2002 - deve essere
interpretata nel senso che il divieto di subappalto si applica per
quelle lavorazioni, diverse da quelle della categoria prevalente, il
cui importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo
complessivo dell'intervento.
Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se
l'eccezione alla subappaltabilita' si riferisce soltanto alle
lavorazioni delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 o anche alle
categorie di opere generali. La complessiva disposizione, infatti, e'
inserita nella seconda parte dell'art. 74, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e, quindi puo' essere
interpretata in due modi opposti e precisamente ritenendo che:
a) "esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della
legge n. 109/1999 (cioe' fatto salvo che il loro importo,
singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo),
sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazione temporanee di tipo verticale.";
b) "esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 (cioe'
fatto salvo per quelle di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 qualora il loro importo,
singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo),
sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazione temporanee di tipo verticale.".
L'incertezza della interpretazione letterale della disposizione
comporta la necessita' di una interpretazione logico-sistematica. In
base a tale criterio interpretativo e' stata ritenuta corretta
l'interpretazione di cui alla lettera a) in quanto l'interpretazione
di cui alla lettera b) porterebbe a risultati illogici e irrazionali:
comporterebbe, infatti, che in un appalto in cui siano previste come
categoria prevalente la OG3 (autostrada e ponti) e come categorie
diverse dalla prevalente sia la OG4 (galleria) e sia la OS13
(strutture prefabbricate in cemento armato) o la OS18 (componenti
strutturali in acciaio) - entrambe di importo, singolarmente
considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo
dell'intervento - il divieto di subappalto si applicherebbe per la
OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui
siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la
produzione di energia elettrica) e come categorie diverse dalla
prevalente sia la OG1 (edifici civili ed industriali) e sia la OS4
(impianti elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di importo,
singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo
dell'intervento - il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la
OG1.
La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che
nelle considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre
2001, n. 25, e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto che
l'ordinamento (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive
modifiche) prevede il divieto di subappalto e, di conseguenza,
l'obbligo per l'aggiudicatario di essere in possesso della relativa
qualificazione, sulla base della ricorrenza di due elementi: le
lavorazioni siano relative ad "opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali" e
che esse "superino altresi' in valore il 15% dell'importo totale dei
lavori". Non si puo' negare che il contenuto tecnologico o la
complessita' tecnica della categoria OG3 non e' minore di quelli
della categoria OS13 e OS18 e cosi' per la categoria OG1 e OS4; e,
quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non
puo' portare ad affermare altro che l'eccezione alla
subappaltabilita' riguarda sicuramente le categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
ma anche le categorie di opere generali che presentano l'indicata
medesima caratterizzazione di specializzazione.
Va inoltre rilevato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994
e successive modifiche ha demandato al regolamento attuativo della
legge di definire altresi' l'elenco delle opere di cui al comma
stesso e cio' e' avvenuto sia attraverso la definizione dell'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e sia con le indicazioni contenute nell'art. 72, comma 4, e
nell'art. 74 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999.
In base alle considerazioni indicate, in ordine al problema del
divieto di subappalto, conclusivamente e sinteticamente si puo'
affermare che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora:
a) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non
obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonche' eseguibili
dall'aggiudicatario anche se non e' in possesso delle corrispondenti
qualificazioni;
b) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione
obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonche' eseguibili
dall'aggiudicatario se esso e' in possesso delle corrispondenti
qualificazioni;
c) siano di importo superiori al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle
categorie di cui all'art. 72, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 non sono subappaltabili con la
conseguenza che l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella
misura non inferiore al settanta per cento secondo l'avviso espresso
nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre
che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse.
Va constatato, infine, che molte stazioni appaltanti (per esempio:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorati
regionali per il Lazio, per la Campania, per la Sicilia, per la
Puglia; la STA S.p.a. - Roma; la ADR - Aeroporti di Roma;
l'Autostrade S.p.a.; l'Anas - compartimento per l'Emilia e Romagna;
la ATM - Azienda torinese per la mobilita'; la INSULA S.p.a. -
Venezia; l'amministrazione provinciale di Napoli; Amministrazione
provinciale di Venezia; Azienda ospedaliera - istituto ospitalieri di
Verona; comune di Accadia (Foggia); Comune di Viddalba (Sassari)),
indicano nei loro bandi quali lavorazioni vanno considerate
subappaltabili e scorporabili e quali soltanto scorporabili e
specificano la possibilita' per le imprese di partecipare alle gare
che prevedono una o piu' della categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 anche
se sono in possesso della qualificazione in OG11. Cosi' sono resi
edotti i concorrenti delle specifiche regole previste per la gara,
con effetti positivi sulla correttezza, imparzialita', tempestivita',
trasparenza efficacia delle procedure e piena rispondenza al
principio della libera concorrenza.
Per quanto riguarda il terzo quesito (appalto integrato), va in
primo luogo osservato che il problema della partecipazione delle
imprese agli appalti integrati ha trovato una specifica
regolamentazione legislativa solo con la legge n. 166/2002. In
precedenza, tale aspetto era disciplinato dagli articoli 3, commi 1 e
8, e 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000, che prevedono disposizioni per la qualificazione per
progettazione e costruzione e per la partecipazione agli appalti
integrati in assenza di tale qualificazione. La qualificazione per
progettare e costruire era ottenuta, ed e' ancora oggi ottenuta,
oltre che sulla base dei normali requisiti di ordine generale e
speciali, sulla base della sola presenza nell'organico del soggetto
da qualificare di un numero crescente di tecnici (da due a sei) in
rapporto all'importo della classifica di qualificazione e, pertanto,
la qualificazione non era e non e' differenziata in rapporto alle
categorie di opere generali o specializzate previste dal regolamento
di qualificazione. La disposizione comporta, quindi, che la suddetta
qualificazione non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in
precedenza l'attivita' di progettazione nella specifica o nelle
specifiche categorie che costituisce o costituiscono l'intervento cui
si riferisce l'appalto integrato.
Sono stati, verosimilmente, i limiti propri di tale modalita' di
qualificazione che hanno indotto il legislatore - stante anche il
presumibile maggiore impiego dell'appalto integrato - a introdurre
nell'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modifiche il comma
1-ter contenente una specifica disciplina relativa alla
partecipazione delle imprese a tale tipo di appalto. La prima parte
del primo periodo del suddetto comma dispone, in particolare, che la
partecipazione ad una tale gara e' subordinata al possesso da parte
del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara
oppure all'avvalersi di progettisti indicati nell'offerta o
associati. La seconda parte specifica che i requisiti richiesti al
progettista (e quindi all'impresa oppure ai progettisti indicati o
associati) sono quelli richiesti dalla normativa in materia di gare
di progettazione che non puo' che essere posta in relazione al titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Il combinato disposto dell'art. 18, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 19, comma 1-ter,
della legge n. 109/1994 e successive modifiche, danno fondamento
all'interpretazione secondo cui il legislatore della legge n.
166/2002 ha configurato l'appalto integrato coma appalto misto di
lavori e progettazione, con conseguente necessita' di tenere conto
anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di
natura tecnica e, pertanto, non il derivato effetto di dover ritenere
che la qualificazione di progettazione e costruzione non sia
sufficiente per partecipare alle relative gare. Il legislatore ha
ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di
dimostrare il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando,
in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare
di progettazione, anche attraverso l'attivita' di progettazione
svolta dal proprio organico. Il che, peraltro, risponde al principio
della par condicio; solo in tal modo, infatti, i requisiti di
partecipazione alla gara non sono diversi fra l'impresa in possesso
di qualificazione di progettazione e costruzione e l'associazione
costituita da una impresa in possesso di qualificazione di sola
costruzione e da un progettista. Determinante e' la constatazione che
la proposta interpretazione risponde, inoltre, alla necessita' di
essere sicuri che la progettazione esecutiva sara' svolta da soggetti
in possesso di adeguate capacita' progettuali.
Qualora l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando
di gara sia, invece, pari o inferiore a euro 100.000 - stante che la
normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale
caso specifici requisiti - la qualificazione di progettazione e
costruzione e' condizione necessaria e sufficiente per partecipare
alla gara.
Le esposte considerazioni, sorreggono la conferma dell'avviso gia'
espresso nella determinazione n. 27/2002 e cioe' che:
a) le attestazioni di qualificazione, in assenza delle
disposizioni regolamentari in ordine alla prevista verifica triennale
delle stesse, hanno una durata pari a tre anni;
b) il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti
alle categoria di opere generali ed alle categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
(OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20,
OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12);
c) il divieto di subappalto si applica qualora l'importo delle
lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo
complessivo dell'intervento;
d) le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e
costruzione possono partecipare alle gare per l'appalto integrato
senza indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei
requisiti previsti dal bando in conformita' a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
e) e' opportuno specificare - al fine di rendere edotti i
concorrenti delle specifiche regole previste nei bandi di gara che
costituiscono la lex specialis della stessa - quali lavorazioni siano
subappaltabili e scorporabili e quali siano soltanto scorporabili;
quali ulteriori requisiti debbano possedere le imprese in possesso
dell'attestazione di progettazione e costruzione per partecipare alla
gara nel caso questa sia relativa ad un appalto integrato, nonche'
che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente
o scorporabile una o piu' delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 e'
consentita anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione
in OG11.
Roma, 18 dicembre 2002
Il presidente: Garri