GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 304 DEL 30/12/2002
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002-2005
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali nelle persone
di:
per l'ARAN: avvocato Guido Fantoni (Presidente);
per le Confederazioni:
CGIL (firmato);
CISAL (firmato);
CISL (firmato);
CONFSAL (firmato);
RDB CUB (firmato);
UGL (firmato);
UIL (firmato);
USAE (firmato).
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002-2005.
Art. 1.
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi
previsti dagli articoli 40 e 41 dei decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 2.
Determinazione dei comparti
di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione
collettiva:
A) Comparto del personale delle agenzie fiscali;
B) Comparto del personale delle amministrazioni dello stato ad
ordinamento autonomo;
C) Comparto del personale degli enti pubblici non economici;
D) Comparto del personale delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale;
E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
F) Comparto del personale dei Ministeri;
G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
H) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie
locali;
I) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;
L) Comparto del personale della scuola;
M) Comparto del personale dell'universita'.
Art. 3.
Comparto del personale delle agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
dall'Agenzia del demanio;
dall'Agenzia delle dogane;
dall'Agenzia delle entrate;
dall'Agenzia del territorio.
Art. 4.
Comparto del personale delle amministrazioni
autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
dai Monopoli di Stato.
Art. 5.
Comparto del personale degli enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai
sottoindicati enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge
9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per
il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli
espressamente indicati nell'art. 7, nonche' dagli ulteriori enti
pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello
Stato;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza
del settore marittimo (IPSEMA);
ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e
collegi nazionali;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo
quanto previsto dall'art. 14, comma 4.
Art. 6.
Comparto del personale delle Istituzioni
di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
dalle Accademie di belle arti;
dall'Accademia nazionale di danza;
dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
dai Conservatori di musica e dagli istituti musicali
pareggiati.
Art. 7.
Comparto del personale delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui
al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e
successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura e dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e
talassografici;
dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica
"Giancarlo Vallauri" (Mariteleradar) di Livorno;
dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste (AREA Science Park);
dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
dall'Istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze;
dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi
osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT);
dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna (INRM);
dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (cosi'
denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.
381 e gia' compreso nella tabella di cui al primo alinea col nome
Istituto nazionale di ottica);
dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale (OGS), cosi' denominato dall'art. 7 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (gia' Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste);
dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel
quale e' confluito - a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
dal Centro per la formazione economica e politica dello
sviluppo rurale (gia' Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno);
dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche
"Enrico Fermi" (gia' Istituto di fisica di via Panisperna);
dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca rieducativa (INDIRE);
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione (lNVSI).
Art. 8.
Comparto del personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera F), comprende:
il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale
di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165);
il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed
esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
il personale dipendente dal Centro interforze studi
applicazioni militari (CISAM).
Art. 9.
Comparto del personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 10.
Comparto del personale delle regioni
e delle autonomie locali
1. Il compatto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
dalle regioni a statuto ordinario;
dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a
statuto ordinario;
dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque
denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti
siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di
lavoro pubblico del compatto;
dai comuni;
dalle province;
dalle comunita' montane;
dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e
comunita' montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai
contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del
comparto;
dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
dalle universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti
dagli enti locali;
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
dalle autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre
1994, n. 584;
dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali;
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale
(SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e'
regolato nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali.
Art. 11.
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
1. Il compatto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed
integrazioni;
dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive
modificazioni ed integrazioni;
dall'Ordine Mauriziano di Torino;
dall'Ospedale Galliera di Genova;
dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
dalle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica
(RSA);
dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed
integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 115.
Art. 12.
Comparto del personale della scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali, nonche' di ogni altro tipo di
scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli articoli 6
e 13.
Art. 13.
Comparto del personale delle universita'
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e
ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni
(ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
universita', istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere
universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2, del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.
Art. 14.
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto
nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente
alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente
accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40,
comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma
rimanendo l'unicita' dei comparti di riferimento, potranno valutare
l'opportunita' di una articolazione della normativa contrattuale per
specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, gia'
in essere nei CCNL.
3. Per il personale dei settori misti, ove operano
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei
comparti delle regioni-autonomie locali e sanita' o altri settori
caratterizzati da contiguita', le parti - fermi restando i rispettivi
ambiti di rappresentanza - ravvisano l'opportunita' di realizzare
omogeneita' e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche
contrattuali (ed ove possibile la contestualita) nel rinnovo dei
contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle
rispettive trattative.
4. L'AGEA e' inserita nel comparto degli enti pubblici non
economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a
quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al
nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono
fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del
24 maggio 2000 del comparto amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con
apposito contratto nazionale sara' definita la disciplina di raccordo
per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di
detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 trovera'
applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in
cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del
personale da un comparto all'altro ovvero cio' si verifichi nel corso
dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto
Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le
specificita' professionali attualmente riconosciute o peculiari
istituti del rapporto di lavoro del relativo personale.
7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del
Servizio sanitario nazionale e dell'Universita', per le aziende
ospedaliere di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con
carattere di reciprocita', norme di raccordo per quanto attiene la
composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della
contrattazione integrativa.
Art. 15.
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono
integralmente quelle contenute nei contratti collettivi nazionali
quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati in
data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con
riferimento alla collocazione del personale della Corte dei conti,
dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti
concordano sulla necessita' che, previa una verifica congiunta, venga
valutata l'opportunita' della costituzione di un apposito comparto
secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del presente accordo.
Firmato: Aran - Cgil - Cisl - Cisal - Confsal - Ugl - Usae.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'ARAN prende atto che presso il Dipartimento della funzione
pubblica e' in corso un approfondimento tecnico circa la futura
collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto
l'attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui all'art.
4 assume carattere transitorio. L'ARAN sottoporra' alle parti le
ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.
Firmato: Aran.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i monopoli di Stato, con riferimento all'art.
12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN sottoporra' alle parti
una diversa ipotesi di collocazione del relativo personale rispetto a
quella prevista dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli
stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.
Firmato: Aran.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN, relativamente
all'articolazione della normativa nei contratti collettivi nazionali
di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicita'
dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di
sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli articoli 6 e 12,
per individuare (anche confermando quelle esistenti) distinte sezioni
per il personale docente e non docente e, nell'ambito dell'unico
comparto di cui all'art. 10, per il personale delle regioni e per il
personale delle aziende pubbliche di servizi alle persone (ex IPAB).
Firmato: Aran.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine
al comparto Corte dei conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello
Stato sia effettuata nei tempi piu' brevi possibili per poter rendere
operativa tale decisione nel corso del primo biennio contrattuale
2002-2003.
Firmato: Cgil - Cisl - Uil - Confsal - Ugl.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro piu' ferma
opposizione al passaggio del CISAM dal comparto ricerca a quello dei
Ministeri. Le particolari competenze professionali e le funzioni
esistenti nel CISAM, rendono immotivata tale trasformazione
contrattuale e comunque non in grado di cogliere le specificita'
esistenti sia in termini di funzioni che di qualita' professionali.
Firmato: Cgil - Cisl - Uil - Confsal - Ugl.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 14, comma 2, le sottoscritte
confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell'unicita' dei
comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui
all'art. 12 dichiarano, in considerazione dell'organizzazione del
lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di voler mantenere le
articolazioni funzionali gia' presenti nell'ultimo CCNL di comparto.
Firmato: Cgil - Cisl - Uil - Confsal - Cisal - Ugl.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, per
quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e
CONFSAL riaffermano il valore dell'unicita' del comparto e dichiarano
la loro forte contrarieta' a forme di settorializzazione della
normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di categoria,
ferma restando l'unicita' del comparto, l'introduzione di una parte
modulare capace di rappresentare e risolvere gli specifici problemi
delle varie tipologie d'enti e funzioni che compongono il sistema.
Firmato Cgil - Cisl - Uil - Confsal.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all'art. 4 del presente accordo relativo al
comparto aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di
sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 solo in
quanto considerano che l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e' transitoria, in attesa che venga opportunamente
definito per via legislativa l'inserimento nel comparto sicurezza.
Firmato: Cisl - Uil - Ugl.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per il comparto aziende, le innovazioni organizzative gia'
avvenute nel corso della precedente stagione contrattuale e quelle
che potrebbero verificarsi a seguito di nuove ipotesi di riforma
amministrativa che possono portare ad identificare soluzioni
condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto comparto
l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 dell'accordo
allegato anche nel caso della stagione contrattuale 2002-2005.
Al verificarsi delle condizioni sopra citate l'Aran e le
organizzazioni sindacali procederanno, con le procedure contrattuali
di cui agli articoli 40, comma 2, e 41, comma 6 alla modifica della
attuale composizione del comparto.
In questo ambito la collocazione del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal contenuto
dell'accordo, non riveste alcun carattere transitorio.
La CGIL dichiara la sua contrarieta' alla collocazione del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto sicurezza. Tale soluzione
se attuata segnerebbe un intervento legislativo sul rapporto di
lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001; trasformerebbe il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in un altro Corpo di polizia ad
ordinamento civile, con grave riduzione dell'autonomia organizzativa
e gestionale. La CGIL si opporra' a qualsiasi tentativo di riduzione,
attraverso tale iniziativa del Governo, dei diritti sindacali e di
manomissione degli istituti regolati dal CCNL.
Firmato: Cgil.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, in riferimento alla nota inviata del presidente
dell'ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla categoria,
auspica nell'immediato futuro, che il comparto contrattuale del
personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato
"Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione" di cui all'art. 7.
Firmato: Cisal.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, in riferimento all'art. 13 ed al comma 7 dell'art. 14
auspica nell'immediato futuro che, fermo restando la unicita' del
comparto, il personale dell'universita' ed il personale dei
policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto
normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea,
la doppia contrattazione, una riferita a tutto il personale del
compatto universita' e l'altra avente come riferimento il comparto
della sanita'.
Firmato: Cisal.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale
dell'ARAN n. 1 e 2.
Firmato: Cisal.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL esprime perplessita' e riserva per la collocazione del
personale del CISAM all'art. 8 anziche' al 7 che, a suo avviso,
appare piu' congruo.
Firmato: Cisal.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, a seguito delle aspettative ingenerate nel personale
del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei conti ritiene
indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale per queste
categorie con collocazione immediata.
Firmato: Cisal.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ipotesi di contratto collettivo quadro per la definizione
dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la
confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte operate
dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.
In particolare l'USAE non condivide: che all'art. 7 "Comparto del
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione" non sia inserito l'ENEA.
Al riguardo si ricorda che vi e' stato un preciso impegno
politico dei vertici dell'ente, contenuto nell'atto di indirizzo per
il rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il
successivo rinnovo contrattuale, nel contratto del comparto degli
enti pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della prima pagina
dell'atto di indirizzo ENEA).
Tale impegno politico e' stato fatto proprio dal Governo
attraverso l'approvazione del citato atto di indirizzo (intesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la
funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 protocollo
n. P. 558997007.515 ha sancito l'intesa richiesta ai sensi dell'art.
73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993).
Inoltre e' precisa anche l'indicazione contenuta nel decreto
legislativo n. 36/1999 di riforma dell'ENEA che, richiedendo
l'applicazione di tutto il decreto n. 29/1993 all'ENEA, rinvia alla
norma di ridefinizione dei comparti l'inserimento dell'ENEA nel
comparto ricerca.
Si richiede ora il rispetto del decreto legislativo n. 36/1999 e
degli impegni presi nel citato atto di indirizzo con l'inserimento
quindi dell'ENEA nel comparto della ricerca per la prossima
contrattazione 2002-2005.
Da ultimo, a sostegno della richiesta di inserimento dell'ENEA
nel comparto della ricerca, si inserisce l'approvazione definitiva
del decreto-legge sulla dirigenza pubblica avvenuto alla Camera il
giorno 19 giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai sensi
dell'art. 7 comma 4 i ricercatori e tecnologi dell'ENEA, dalla data
di entrata in vigore della legge, costituiscono un'area contrattuale
della dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di
ricerca del comparto.
L'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8 relativo al Cisam e
cio' in particolare per la carenza di una specifica definizione dei
tempi e delle modalita' di tale inserimento che appare incoerente con
le scelte contrattuali operate - anche di recente - dall'ente.
La formulazione dell'art. 9, ed in particolare la cancellazione
dell'inserimento nel comparto della Corte dei conti, del Consiglio di
Stato e dell'Avvocatura di stato, cosi' come risultava nella prima
proposta dell'Aran. Cancellazione che peraltro comporta una
particolare continuita' e coincidenza di soggetti fra la trattativa
per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa integrativa
nazionale del medesimo CCNL.
La formulazione dell'art. 13. In alcune aziende ospedaliere
universitarie di cui alla lettera a) del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, infatti risulta essere inserito anche
personale del comparto S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione
del comma 7 dell'art. 14 risulta riduttiva.
Si allega la dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione
dell'ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.
Firmato: USAE.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La decisione della RdB Pubblico impiego di sottoscrivere la
presente "ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002-2005", pur in presenza di
numerose riserve, e' ispirata essenzialmente dalla necessita' di
chiudere al piu' presto questo capitolo della contrattazione perche'
propedeutico all'immediata apertura della fase negoziale per il
rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti pubblici.
La RdB P.I. intende sottolineare, pero', la propria totale
avversita' alla definizione di aree, settori e sezioni separate di
contrattazione che, minando l'unicita' dei comparti, riconoscano le
spinte corporative gia' in essere e ne alimentino di nuove
spezzettando cosi' in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a
danno di tutti.
La RdB non sottoscrive la nota congiunta relativa al personale
della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di
Stato perche', pur riconoscendo la specificita' del ruolo, delle
funzioni e delle competenze di detto personale, ritiene possano
trovare idonea soluzione normativa ed economica nella collocazione
data. In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la
discussione in corso dovesse orientarsi verso la costituzione di un
nuovo specifico comparto, tale soluzione non potra' che riguardare
tutto il personale dipendente del settore Giustizia.
Per quanto riguarda, infine, la collocazione dei Vigili del
fuoco, la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo di
iniziative ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere
intatti i tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta
dal Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di
protezione civile.
In tal senso la RdB ritiene illegittima, perche' contraria alle
procedure previste dal decreto legislativo n. 165/2001, e scellerata
nel merito la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti
governativi di collocare i Vigili del fuoco nel comparto sicurezza
perche', oltre che irrobustire un pericoloso processo di
militarizzazione della societa', ne snaturerebbe le funzioni e le
competenze a tutto danno del Paese e dei vigili stessi.
Firmato: RdB Pubblico Impiego.