GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 86 DEL 12/4/2002
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489
Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1,
comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare
l'articolo 114;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in
particolare gli articoli 138 e 139;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare
il comma 6 dell'articolo 1;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente
disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio
1999, n. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
com-ma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in
particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto
allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica;
Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative
all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n. 297;
Sentito il Ministro dell'interno;
Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;
Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie
locali nella seduta del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva
nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso
contenute;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".
Art. 2.
1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la
residenza i giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono
soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
statali, paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il
definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II,
titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente
riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto
richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di
istruzione.
2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno
scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori
soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia
mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante
affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano
indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi
diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali.
I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo
ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle
annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola
dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara'
realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo
2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla
parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o
legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente
all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente,
apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica
interessata.
3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le
iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il
ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne
comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari
riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta
se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi
intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I
dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento
dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di
passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere
d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie",
gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter
scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati
anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il
controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di
destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato
dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla
scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.
4. Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di
riscontrate inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i
responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge.
Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai
centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per
individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero
risultare piu' opportune per agevolare o realizzare le condizioni
favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.
5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle
istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare periodicamente la
frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i
necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali
assenze.
6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate du-rante il
corso dell'anno scolastico, i responsabili delle istituzioni
scolastiche sono tenuti altresi', sentiti i consigli di classe, ad
assumere le iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno
riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo
di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi
dirigenti provvedono ad informare le autorita' comunali per
l'attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del
presente regolamento.
7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono
delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i
prescritti esami di idoneita' ovvero di licenza media, presso uno
degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o
al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di
istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso
scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione
scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneita', l'apposita
certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del
20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto
1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento
dell'obbligo d'istruzione nonche' le competenze acquisite che
costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della
qualifica professionale.
8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il
trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti all'obbligo di
istruzione, e' soggetto alle disposizioni contenute nella legge
31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero - ai minori stranieri non appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea, presenti sul territorio nazionale e
soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme
previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia
alla facolta' del minore straniero di richiedere l'iscrizione alla
scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.
2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse
in materia tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche,
sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.
Art. 4.
1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico,
trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in
termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di
istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio
territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio
scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia
i dati raccolti.
2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale,
eventualmente d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano
entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della
dispersione scolastica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181