GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 86 DEL 12/4/2002

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489 Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 114; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli 138 e 139; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, com-ma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica; Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; Sentito il Ministro dell'interno; Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute; Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci". Art. 2. 1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione. 2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata. 3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione. 4. Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero risultare piu' opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo. 5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze. 6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate du-rante il corso dell'anno scolastico, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresi', sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad informare le autorita' comunali per l'attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del presente regolamento. 7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita' ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneita', l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonche' le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale. 8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti all'obbligo di istruzione, e' soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. Art. 3. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ai minori stranieri non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, presenti sul territorio nazionale e soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facolta' del minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno. 2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in materia tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione. Art. 4. 1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti. 2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2001 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181


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