GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 78 DEL 3/4/2002
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 febbraio 2002, n. 47
Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi
in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli
stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163.
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attivita' musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti
straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n.
54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17
febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle
attivita' dello spettacolo";
Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per
le attivita' musicali e cinematografiche";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto legislativo 23
aprile 1998, n. 134";
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione
del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli
stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle
somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo Unico
dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le
procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Intervento finanziario per le attivita' musicali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono
attivita' musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica
dal Fondo Unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento
dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre
piu' ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare
riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
b) promuovere nella produzione musicale la qualita',
l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative musicali nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita
la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita
"Commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi
finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel
triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente
presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori
musicali di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai
soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attivita'
musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto
dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di
variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto
previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono
considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di
promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival,
i concorsi, le attivita' di complessi bandistici.
Art. 2.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel
progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute
ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione
qualitativa di cui all'articolo 6.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al
pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi
del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai
programmi di attivita' relativi ai singoli settori musicali, sentita
la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo,
determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo, le quote e i massimali indicati
nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali
che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza,
giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita'
professionale;
c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero
significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani
o di Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i
diritti d'autore;
e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere
italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;
g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in
prima esecuzione assoluta o inedite, nonche' per la preparazione del
relativo materiale musicale.
4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le
coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti
nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le
esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti
ai costi di produzione.
5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali
chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per
quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici
scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita'.
Per le attivita' corali e' consentito l'accesso gratuito.
6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la
Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o
l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 3.
Presentazione della domanda
e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una
programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice
copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del
servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in
possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si
rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla
lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni
per i quali e' richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito
modello predisposto dall'amministrazione.
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da
presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di
realizzazione della manifestazione.
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 31
dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo, ed e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il
servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata
con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo,
previo parere della Commissione.
Art. 4.
Criteri soggettivi di ammissione al contributo
1. Il contributo puo' essere assegnato a soggetti che abbiano
svolto almeno tre anni di attivita' nel settore musicale o che
abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta rilevanza
nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore
artistico che abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica
o altra carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.
Art. 5.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' lirica, concertistica e corale sono valutabili
i costi concernenti la produzione, l'ospitalita' e la promozione.
2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri
previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso
qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi
impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale
comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita
con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi
di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti
per le strutture tecnico-organizzative.
3. L'ospitalita' si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per
i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi,
sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'articolo
2, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i
contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a
percentuale.
4. Per lo svolgimento di attivita' liriche, i costi presi in
considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti
che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un
regista e di un direttore di orchestra di comprovata
professionalita', sono finalizzati alla promozione dell'attivita' di
giovani cantanti lirici italiani.
5. Per l'attivita' di formazione professionale e per i concorsi, i
costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per
i componenti delle giurie.
6. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e
all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso
convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita'
di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita'
istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi
riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la
pubblicita'.
8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di
impianto e funzionamento.
Art. 6.
Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e'
adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti
criteri:
a) validita' del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) continuita' del nucleo artistico e stabilita' pluriennale
dell'impresa;
d) committenza di nuove opere;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre
trenta anni;
g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed
esecuzione;
h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed
internazionali;
i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con
riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
l) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando
momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire
l'accrescimento della cultura musicale;
m) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua
preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore
prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in
aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento,
dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa
viene compiuta annualmente.
Art. 7.
Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza
finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo
una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare
il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla
determinazione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del
contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei
dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) gli incassi determinati dall'attivita' artistica;
c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione
delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui
all'articolo 5;
d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
e) il personale stabilmente impiegato.
4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla
corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di
bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per
ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.
5. L'amministrazione puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita'
musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla
documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e
condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o
di parte dello stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in
presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita'
triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio,
una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in
presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non
prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico
triennale.
7. Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita'
quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il
contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attivita'
sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo
degli anni del triennio, una diminuzione non superiore al quindici
per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel
periodo di riferimento, la stessa dovra' essere comunque effettuata
nella residua parte del triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del
programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente
comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente,
per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della
conferma o della variazione del contributo.
Art. 8.
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e' disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua
riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero,
totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi
a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma
3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla
lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia
stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali
rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui
all'articolo 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite
previsto dall'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.
Capo II
Settori musicali
Art. 9.
Teatri di tradizione
1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14
agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e
coordinare le attivita' musicali, con particolare riferimento
all'attivita' lirica, nel territorio delle rispettive province.
2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono
le seguenti condizioni:
a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione
professionale della direzione artistica, con esclusione dello
svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di
consulenza presso altri teatri di tradizione;
b) produzione musicale propria e continuativa, comunque
prevalente rispetto all'ospitalita', individuata sulla base di un
organico programma culturale, definito con cadenza annuale o
triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le
recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta
per cento dell'attivita' per la quale viene richiesto il contributo;
c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del
contributo richiesto.
Art. 10.
Attivita' concertistiche stabili.
Istituzioni concertistico-orchestrali
1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate
"istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e
personale amministrativo, con carattere di continuita', aventi il
compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali nel
territorio provinciale o regionale.
2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione
professionale della direzione artistica, con esclusione dello
svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di
consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali;
b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al
cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico
medesimo con riferimento al periodo di attivita';
c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un
organico programma culturale, definito con cadenza annuale o
triennale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel
campo musicale e che assicuri la continuita' con lo svolgimento
annuale di almeno cinque mesi di attivita', ed una media di nove
concerti al mese. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di
attivita', possono essere ammessi, per non piu' del trenta per cento,
i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati
dallo Stato, nonche' in paesi dell'Unione europea;
d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del
contributo richiesto;
e) ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento
dell'attivita' di produzione.
Art. 11.
Attivita' liriche ordinarie
1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
puo' essere concesso un contributo in favore di attivita' liriche
promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di
lucro e dotati di personalita' giuridica, a condizione che:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle
societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da
istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita'
sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici
territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali
soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o
di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove,
e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con
condizioni acustiche ottimali;
c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di
orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove
questa lo indichi;
d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta
per cento del contributo richiesto.
Art. 12.
Associazioni e soggetti musicali
1. Puo' essere concesso un contributo in favore delle attivita'
concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalita',
realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro,
a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e si
avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalita' del
mondo musicale di comprovata capacita' professionale. Ai fini del
raggiungimento del limite minimo di attivita', possono essere
ammessi, per non piu' del venti per cento, i concerti svolti in paesi
dell'Unione europea.
Capo III
Altri soggetti della musica
Art. 13.
Rassegne e festival
1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o
privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale
od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al
rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale,
anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che
comprendono una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente
progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una
medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro
privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in
forma di creazioni multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti
finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di
questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita'
professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa
permanente;
d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di
spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti
italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento,
nonche' di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attivita' di
elevata qualita' artistica.
3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono,
le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento
di concerti corali, organistici e di musica sacra, alle condizioni e
nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore generale per lo
spettacolo dal vivo, su parere della Commissione.
Art. 14.
Promozione della musica e perfezionamento professionale
1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti
pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte
dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita',
progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione
nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura
musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana
contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove
metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello
spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari,
convegni, mostre, attivita' di laboratorio ed editoriali;
c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di
composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la
trasparenza, la pubblicita', la imparzialita' e l'efficacia in ogni
momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e
rigorose disposizioni regolamentari, nonche' qualificate giurie;
d) non svolgendo attivita' di produzione musicale, svolgono,
istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di
perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di possedere
un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed
adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e musicale; in
tal caso, il contributo puo' essere solo integrativo e comunque non
superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle
spese sostenute;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre
1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni
negli ultimi sei.
Art. 15.
Complessi bandistici
1. Puo' essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con
contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in
favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o
comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di
concorso nelle spese di impianto e funzionamento.
Capo IV
Ulteriori attivita' musicali
Art. 16.
Progetti speciali
1. Le risorse riservate alle ulteriori attivita' musicali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il
parere della Commissione, in considerazione della necessita' di
promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con
riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti
musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi,
alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita'
di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.
Art. 17.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191 e
l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto
stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione
della domanda e' fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 196