GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 78 DEL 3/4/2002

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 8 febbraio 2002, n. 47 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali"; Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo"; Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche"; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134"; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"; Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo Unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Intervento finanziario per le attivita' musicali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo Unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; b) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale; e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica; g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite; h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri. 2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "Commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo: a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II; b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III; c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attivita' musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 16. 3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attivita' di complessi bandistici. Art. 2. Criteri generali di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6. 2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina: a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo; b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale; c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore; e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni; f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni; g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonche' per la preparazione del relativo materiale musicale. 4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. 5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita'. Per le attivita' corali e' consentito l'accesso gratuito. 6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4. Art. 3. Presentazione della domanda e determinazione del contributo 1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali e' richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione. d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione. e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione. 3. L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione. Art. 4. Criteri soggettivi di ammissione al contributo 1. Il contributo puo' essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attivita' nel settore musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo. Art. 5. Valutazione quantitativa 1. Per le attivita' lirica, concertistica e corale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalita' e la promozione. 2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative. 3. L'ospitalita' si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale. 4. Per lo svolgimento di attivita' liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalita', sono finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani cantanti lirici italiani. 5. Per l'attivita' di formazione professionale e per i concorsi, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie. 6. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3. 7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la pubblicita'. 8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento. Art. 6. Valutazione qualitativa 1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e' adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti criteri: a) validita' del progetto artistico; b) direzione artistica; c) continuita' del nucleo artistico e stabilita' pluriennale dell'impresa; d) committenza di nuove opere; e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea; f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni; g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione; h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali; i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali; l) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale; m) adeguatezza del numero di prove programmate. 2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a). 3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5. 4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente. Art. 7. Erogazione del contributo. Controlli 1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta. 2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati: a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto; b) gli incassi determinati dall'attivita' artistica; c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5; d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; e) il personale stabilmente impiegato. 4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale. 5. L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 6. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita' triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale. 7. Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attivita' sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa dovra' essere comunque effettuata nella residua parte del triennio. 8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Art. 8. Decadenze e sanzioni 1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e' disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita': a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3; b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall'articolo 7, comma 7, ultimo periodo. Capo II Settori musicali Art. 9. Teatri di tradizione 1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attivita' musicali, con particolare riferimento all'attivita' lirica, nel territorio delle rispettive province. 2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione; b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalita', individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento dell'attivita' per la quale viene richiesto il contributo; c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto. Art. 10. Attivita' concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali 1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate "istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuita', aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali nel territorio provinciale o regionale. 2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni: a) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali; b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento al periodo di attivita'; c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuita' con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attivita', ed una media di nove concerti al mese. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di attivita', possono essere ammessi, per non piu' del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonche' in paesi dell'Unione europea; d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto; e) ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' di produzione. Art. 11. Attivita' liriche ordinarie 1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, puo' essere concesso un contributo in favore di attivita' liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalita' giuridica, a condizione che: a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi; d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto. Art. 12. Associazioni e soggetti musicali 1. Puo' essere concesso un contributo in favore delle attivita' concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalita', realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e si avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalita' del mondo musicale di comprovata capacita' professionale. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di attivita', possono essere ammessi, per non piu' del venti per cento, i concerti svolti in paesi dell'Unione europea. Capo III Altri soggetti della musica Art. 13. Rassegne e festival 1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa permanente; d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento, nonche' di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attivita' di elevata qualita' artistica. 3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra, alle condizioni e nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, su parere della Commissione. Art. 14. Promozione della musica e perfezionamento professionale 1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che: a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio ed editoriali; c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicita', la imparzialita' e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonche' qualificate giurie; d) non svolgendo attivita' di produzione musicale, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e musicale; in tal caso, il contributo puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute; e) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei. Art. 15. Complessi bandistici 1. Puo' essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento. Capo IV Ulteriori attivita' musicali Art. 16. Progetti speciali 1. Le risorse riservate alle ulteriori attivita' musicali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite. Art. 17. Abrogazioni 1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191 e l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392. Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda e' fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 febbraio 2002 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 196


fp02-gr02