GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 194 DEL 21/8/2002
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 maggio 2002, n. 188
Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi
in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attivita' musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti
straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n.
54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17
febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle
attivita' dello spettacolo";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione
del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle
somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico
dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le
procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Intervento finanziario per le attivita' di danza
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono
attivita' di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza
dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento
dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre
piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle
categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualita',
l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione
del repertorio classico della danza;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative di danza nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita
la commissione consultiva per la danza, di seguito definita
"commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi
finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel
triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente
presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori
della danza di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai
soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attivita' di
danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto
dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di
variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto
previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono
considerate le attivita' relative alla produzione, alla
distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento
professionale, nonche' a rassegne e festival.
Art. 2.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel
progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute
ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione
qualitativa di cui all'articolo 6.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al
pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi
del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai
programmi di attivita' relativi ai singoli settori della danza,
sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello
spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo, le quote e i massimali indicati
nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza
che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza,
giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita'
professionale;
c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di
produzione di cui all'articolo 9, che svolgono anche attivita' di
perfezionamento professionale di quadri artistici;
d) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero
significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani
o di paesi dell'Unione europea;
e) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove
coreografie.
4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le
coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti
nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite
realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi
di produzione.
5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali
chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso,
ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici entro il
limite del dieci per cento dell'intera attivita', con esclusione di
quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione
di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gia'
considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali
soggetti.
6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la
Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o
l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati,
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 3.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una
programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice
copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del
servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in
possesso dell'Amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si
rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla
lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, relativi agli
anni per i quali e' richiesto il contributo, redatti secondo
l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da
presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di
realizzazione della manifestazione;
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al
31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede
il contributo, ed e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante
il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata
con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo,
previo parere della Commissione.
Art. 4.
Criteri soggettivi di ammissione al contributo
1. Il contributo puo' essere assegnato a soggetti che abbiano
svolto almeno tre anni di attivita' nel settore della danza, o che
abbiano realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza
nazionale o internazionale, ovvero si avvalgano di un direttore
artistico che abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica
o altra carica direttiva per soggetti della danza ammessi a
contributo.
Art. 5.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' di danza sono valutabili i costi concernenti la
produzione, la distribuzione, l'ospitalita' e la promozione.
2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri
previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso
qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da
soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti
al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota
percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3,
a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche'
dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
3. Per le attivita' di distribuzione e ospitalita' sono valutabili,
oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicita':
a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale
sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo
Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base
alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati
ai contratti a percentuale;
b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate
dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni,
valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al venticinque
per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.
4. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e
all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso
convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita'
di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita'
istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
5. Per l'attivita' di formazione professionale, i costi si
riferiscono ai compensi per i docenti.
6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi
riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la
pubblicita'.
Art. 6.
Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e'
adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti
elementi:
a) validita' del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) stabilita' pluriennale dell'impresa e continuita' del nucleo
artistico;
d) coreografi impiegati;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
f) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima
rappresentazione assoluta in Italia;
g) rappresentazione di opere di autori viventi;
h) esecuzione dal vivo della parte musicale;
i) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di
tradizione;
l) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando
momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire
l'accrescimento della cultura della danza;
m) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua
preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore
prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in
aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento,
dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa
viene compiuta annualmente.
Art. 7.
Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza
finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo
una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare
il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla
determinazione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del
contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei
dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) il numero delle giornate lavorative;
c) gli incassi determinati dall'attivita' artistica;
d) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione
delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui
all'articolo 5;
e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
f) il personale stabilmente impiegato.
4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla
corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di
bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per
ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.
5. L'amministrazione puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita'
sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione
conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove
opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello
stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in
presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita'
triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio,
una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in
presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti, non
prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico
triennale.
7. Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita'
quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il
contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attivita'
sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo
degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori
al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita'
prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere
aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del
programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente
comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente,
per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della
conferma o della variazione del contributo.
Art. 8.
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e' disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua
riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero,
totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi
a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma
3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla
lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia
stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali
rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui
all'articolo 7, comma 8 e per percentuali superiori al limite
previsto dell'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.
Capo II .br: Settori della danza
Art. 9.
Compagnie di danza
1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attivita' di
interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul
territorio nazionale degli spettacoli, cosi' garantendo la piu' ampia
diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono,
inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la
formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la
sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.
2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi
al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate
recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.
3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono
ammesse, per non piu' del trenta per cento, le giornate di spettacolo
svolte in paesi dell'Unione europea.
Art. 10.
Soggetti di promozione e formazione del pubblico
1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti che,
nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attivita' di
promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo
finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che
abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a
legge regionale. Tali attivita' possono essere svolte anche in non
piu' di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo
soggetto.
2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo
nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in
non piu' di una regione confinante, da parte di compagnie
assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano
corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale
definito con il decreto di cui all'articolo 2, ed effettuate in
idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle
prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui
al comma 1 possono includere nel programma di attivita', fino ad un
massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonche'
dei costi di ospitalita', anche compagnie di danza non sovvenzionate,
con riferimento prioritario a giovani formazioni;
b) un progetto di attivita' che preveda la rappresentazione di un
repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza
contemporanea italiana ed europea, nonche' le modalita' della
formazione del pubblico;
c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo
delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di
pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con
esclusione del costo del personale dipendente.
4. Il contributo non puo' essere concesso a piu' di un soggetto di
cui al comma 1 per ogni regione.
5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono
essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa
privata, alle condizioni di cui al comma 2.
Art. 11.
Esercizio teatrale e teatri municipali
1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di
danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala
e della pubblicita', nonche' sui costi di promozione.
2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il
contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento
attestante la titolarita' dell'esercizio;
b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo
annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle
eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n.
470;
c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da
parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che
gestisce il teatro.
3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di
spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo
stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate
da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.
Capo III
Altri soggetti della danza
Art. 12.
Accademia nazionale di danza
1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi
ai sensi degli articoli 3 e 7, sulla base di un programma di
attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda
progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione
della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove
tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in
collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e
conservazione della memoria dell'arte coreutica.
2. Alla fondazione "Opera nazionale dell'Accademia nazionale di
danza", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1963, n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con le
modalita' di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche
produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione
degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in
collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica,
del teatro e della danza.
Art. 13.
Promozione della danza e perfezionamento professionale
1. Puo' essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con
contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in
favore di soggetti pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte
dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita',
progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel
campo della danza nonche' alla valorizzazione della cultura della
danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo,
all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri
linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi in stage,
seminari, convegni, mostre e attivita' di laboratorio;
c) non svolgendo attivita' di produzione, svolgono,
istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di
perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di
accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati
per l'attivita' didattica e della danza;
d) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attivita' di
gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre
1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o piu' enti locali da
almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre
anni negli ultimi sei.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la
disponibilita' di una sala integralmente dedicata a spettacoli di
danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno,
ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle
relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 5.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo puo'
essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per
cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1,
lettera d), il contributo e' integrativo di altri apporti finanziari
di enti pubblici e privati.
4. Il contributo di cui al comma 1 e' attributo sulla base di un
programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari,
che comprenda progetti volti:
a) a favorire, mediante attivita' da svolgere sia in Italia sia
all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di
attivita' interministeriali;
b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a
trasmettere le esperienze maturate;
c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il
supporto delle nuove tecnologie;
d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi
stranieri;
e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte
della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati
multimediale.
Art. 14.
Rassegne e festival
1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o
privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale
od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al
rinnovamento della danza nonche' allo sviluppo della cultura della
danza, e che comprendono una pluralita' di spettacoli nell'ambito di
un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo
limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire
momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo
dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti
finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di
questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita'
professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa
permanente;
d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno
uno presentato in prima nazionale;
e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di
spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti
italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento,
ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attivita' di elevata
qualita' artistica.
Capo IV
Ulteriori attivita' di danza
Art. 15.
Ulteriori attivita' di danza
1. Le risorse riservate alle ulteriori attivita' di danza, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il
parere della Commissione, in considerazione della necessita' di
promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con
riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della
danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla
caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di
incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.
Art. 16.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167 e
l'articolo 1 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.
Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto
stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione
della domanda e' fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, gli organismi di produzione della danza
possono essere ammessi a contributo anche se effettuano un minimo di
quindici giornate recitative e di trecento giornate lavorative.
3. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, possono essere finanziate iniziative
distributive svolte, ancorche' non in esclusiva, da soggetti che
abbiano gia' ricevuto contributi ai sensi degli articoli 17, commi 3,
9 e 10, della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, nei tre anni
precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, ove
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 10, comma 2;
4. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere finanziati progetti di
distribuzione nazionale che contemplino la programmazione di almeno
trenta giornate di spettacolo su tutto il territorio nazionale,
articolate su almeno dieci piazze, di cui almeno la meta' nelle
regioni di cui all'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n.
1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999.
5. Limitatamente all'anno 2002, non si applica la disposizione
dell'articolo 10, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 maggio 2002
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 385
Comunicato del ministero
per i beni e le attivita' culturali
"Le schede-modello predisposte dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 3, lettera c), del presente regolamento, si trovano sul
sito internet della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo
www.spettacolo.beniculturali.it.
Il "percorso e' il seguente:
1) direzione generale spettacolo dal vivo;
2) come fare per ...;
3) modulistica;
4) attivita' di danza".