GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 230 DEL 3/10/2001
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 settembre 2001
Ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno 2001 a favore delle
regioni, per l'attribuzione di borse di studio agli studenti meno
abbienti delle scuole statali e paritarie, ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2001.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per i servizi nel territorio
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione, ed in
particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza
indicate, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di
borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l'istruzione;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere
dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri citato e relative alla
ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di lire 250
miliardi, s'intendono modificate - con apposito provvedimento
dell'ufficio scrivente - in relazione agli ultimi dati disponibili
rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilita' annuali di
bilancio;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della precitata
legge n. 62/2000 la cifra ripartibile ammonta, a decorrere dall'anno
2001, a lire 300 miliardi;
Considerato, altresi', che gli ultimi dati di calcolo rilevati
dall'ISTAT coincidono, per quanto riguarda le famiglie con reddito
fino a lire 30 milioni, con quelli considerati nella prefata tabella
A relativa alla ripartizione afferente all'anno 2000, da nota
12 settembre 2001, n. 6800 dell'istituto medesimo;
Preso atto, altresi', di quanto convenuto con le competenti
amministrazioni regionali e dicasteri interessati, nel corso della
riunione del 1 giugno 2001, relativamente all'identita' della base di
calcolo, per la ripartizione inerente all'anno 2001, con quella gia'
adottata in sede di riparto per l'anno 2000 nella citata tabella A,
con l'unica eccezione dell'elevazione della somma complessivamente
disponibile da 250 a 300 miliardi di lire;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106,
riportato in epigrafe, la ripartizione tra le singole regioni, per
l'anno 2001, della somma complessiva di lire 300 miliardi prevista,
in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n.
60, per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, e'
definita secondo l'allegata tabella A che fa parte integrante del
presente decreto.
Roma, 20 settembre 2001
Il direttore generale: Riccio
Allegato A
(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che
nell'ambito della regione di residenza non superano i 30
milioni di reddito netto.
(b) Numero di alunni iscritti.
(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia
delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il
numero degli alunni meno abbienti e' stato calcolato
rapportato il numero complessivo degli alunni della regione
al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30
milioni della stessa regione).
(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al
numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.