GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 239 DEL 13/10/2001
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Consultazione pubblica concernente: "La fascia oraria protetta nella
programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la
tutela dei minori".
L'Autorita', ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione
pubblica, nell'ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei
minori. La consultazione e' stata autorizzata dalla commissione per i
servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base
del "documento per la consultazione" approvato dal comitato tecnico
scientifico del Progetto.
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione
per lo studio, alla luce dei mutamenti intervenuti nel rapporto tra
minori e media, di alcune problematiche connesse alla programmazione
televisiva nella "fascia oraria protetta", si invitano le categorie
di soggetti: famiglie; "minori"; istituti di istruzione e formazione;
operatori; associazioni; esperti, a partecipare alla consultazione
pubblica concernente "La fascia oraria protetta nella programmazione
televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei
minori", che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti
rispettivamente le seguenti quattro aree:
A. La fascia protetta;
B. La valutazione dei contenuti;
C. Le icone di segnalazione;
D. Le guide ai programmi.
La consultazione e' pubblicata nel bollettino ufficiale
dell'Autorita', sul sito web dell'Autorita' stessa all'indirizzo:
www.agcom.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il rapporto sulle risultanze della consultazione e' pubblicato
nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Contenuti.
A. LA FASCIA PROTETTA
Introduzione.
Per determinate categorie di programmi televisivi, la legge
prevede delle apposite fasce orarie protette per i minori nelle quali
e' vietata la loro trasmissione: si tratta delle fasce comprese tra
le ore 7 e le ore 22,30 per i film cinematografici vietati ai minori
di anni quattordici, tra le ore 7 e le ore 23 per i film per la
televisione contenenti immagini di sesso o di violenza tali da poter
incidere negativamente sulla sensibilita' dei minori, tra le ore 7 e
le ore 24 per i servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali
linea diretta conversazione, messaggerie vocali, chat line, one to
one e hot line. Alle fasce protette si aggiungono norme che impongono
il divieto assoluto di trasmissione di film cinematografici vietati
ai minori di anni diciotto o di programmi dal contenuto osceno o che,
piu' in generale, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei
minori in quanto contenenti scene di violenza gratuita o
pornografiche, ovvero scene rientranti nelle fattispecie previste
dagli articoli 14 e 15 della legge n. 47 del 1948 ed applicabili in
base all'espresso richiamo dell'art. 30, comma 2, della legge n.
223/1990.
Domanda n. 1.
E' opportuno continuare ad utilizzare la fascia oraria come
strumento di prevenzione e vigilanza a tutela dei minori?
Risposta:
a) Si', perche' ............;
b) No, perche' .............
Domanda n. 2.
Quali strumenti si potrebbero utilizzare in alternativa?
Risposta:
a) ........................ (Specificare uno o piu' strumenti in
ordine di priorita).
Domanda n. 3.
E' utile incentivare la sperimentazione, negli apparecchi
televisivi, di dispositivi tecnici che consentano di controllare le
trasmissioni in onda?
Risposta:
a) Si', perche' .............;
b) No, perche' ............
Domanda n. 4.
Quali potrebbero essere le motivazioni che spingono i minori a
scegliere una fascia oraria piuttosto che un'altra?
Risposta:
a) presenza di trasmissioni specificatamente dedicate a loro,
perche' ............;
b) fascia oraria di emissione compatibile con i loro impegni,
perche' ............;
c) desiderio di stare accanto ai genitori, perche' ....;
d) altro (specificare in ordine di priorita), perche' ....
Domanda n. 5.
Quali compiti potrebbero essere attribuiti, in un'emittente
televisiva, a un responsabile della programmazione dedicata ai
minori, anche al fine di incentivare l'attivita' di prevenzione?
Risposta:
a) Supervisione e analisi della qualita' dei programmi, perche'
........................;
b) Supervisione e selezione del materiale da mandare in onda,
perche' .............;
c) Analisi della risposta del pubblico, non solo minorile,
perche' ........................;
d) Altro (specificare), perche' ............
Domanda n. 6.
E' opportuno prevedere un unico codice di disciplina europeo ed
un sistema sanzionatorio univoco per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza nella programmazione televisiva?
Risposta:
a) Si', perche' .............;
b) No, perche' ............
B. LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI
Introduzione.
La necessita' di procedere sia ad un'accurata classificazione dei
contenuti, di carattere editoriale e pubblicitario, come vietati o
nocivi, ai fini della prevista verifica dell'osservanza delle
disposizioni in materia di fascia protetta e di tutela dei minori,
sia ad una valutazione, anche qualitativa, dei programmi dedicati ai
minori volta, prioritariamente, ad identificare il contributo che i
programmi stessi possono fornire ai processi educativi e formativi
dei minori, richiede che l'esame dei loro contenuti si fondi su di un
sistema di criteri omogenei. Relativamente al primo obiettivo, tali
criteri devono risultare funzionali all'inquadramento di ciascun
programma nella rispettiva categoria contemplata dalle norme di legge
e dunque alla classificazione dello stesso come osceno, violento o,
piu' in generale, come nocivo per lo sviluppo dei minori.
Domanda n. 7.
Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche
qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori?
Risposta:
a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perche'
............;
b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perche'
..............................;
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perche'
............;
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali),
perche' ..............................
Domanda n. 8.
E' opportuno procedere alla valutazione dei contenuti di
carattere pubblicitario oltre che di quelli di carattere editoriale ?
Risposta
a) Si', perche' ............;
b) No, perche' ............
C. LE ICONE DI SEGNALAZIONE
Introduzione.
Per agevolare la scelta dei programmi da parte dei minori e la
vigilanza da parte degli educatori, potrebbe essere opportuno
trasmettere in sovrimpressione, per tutta la durata dei programmi,
delle icone di segnalazione sui contenuti dei programmi che, pur
rispettando la normativa, presentano caratteristiche tali da renderli
non adatti a tutti o parte dei potenziali telespettatori minori. Per
essere funzionale al riconoscimento delle caratteristiche dei
programmi, la classificazione degli stessi dovra' tradursi in termini
perfettamente speculari in una serie di icone di segnalazione
identificative dei fattori di rischio presenti nei contenuti degli
eventi trasmessi. Analoghe soluzioni risultano ad oggi sperimentate
in Olanda.
Domanda n. 9.
E' opportuno introdurre un sistema di segnalazione iconografica
dei contenuti non adatti ai minori, rendendolo omogeneo per categorie
(ad es. contenenti scene di paura, violenza, sesso, ecc.), nonche'
omologare le tecniche impiegate dall'emittenza pubblica e da quella
privata?
Risposta:
a) Si', perche' .............;
b) No, perche' ............
Domanda n. 10.
Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per attribuire,
con modalita' standardizzata, le icone di segnalazione ai singoli
programmi?
Risposta:
a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perche'
............;
b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perche'
..............................;
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perche'
............;
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali),
perche' ...............................
Domanda n. 11.
Le icone dovrebbero permanere in sovrimpressione per l'intera
durata dei programmi?
Risposta:
a) Si', perche' ..............;
b) No, perche' .............
Domanda n. 12.
E' opportuno introdurre le icone di segnalazione dei contenuti
nelle guide elettroniche ai programmi e nelle riviste specializzate
per consentirne la selezione?
Risposta:
a) Si', perche' .............;
b) No, perche' ............
D. LE GUIDE AI PROGRAMMI
Introduzione.
Di particolare interesse, almeno nei programmi specificatamente
dedicati ai minori, risulta la disponibilita' di guide atte a
informare sui contenuti dei programmi stessi per facilitare la scelta
da parte dei telespettatori. Pertanto, i contenuti delle guide devono
essere tali da contribuire all'educazione del minore sulla selezione
ragionata dei programmi di interesse culturale e di approfondimento,
nonche' potrebbero utilmente armonizzarsi con i criteri seguiti nei
processi di istruzione e di formazione. Una tassonomia funzionale
all'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela dei minori deve,
infatti, fondarsi su sistemi di classificazione degli elementi
caratterizzanti i contenuti trasmessi, che siano universalmente
riconoscibili, in quanto tali, da genitori ed educatori e da questi
condivisi.
Domanda n. 13.
Le guide ai contenuti dei programmi possono contribuire ad
accrescere la autonoma e libera capacita' del minore di valutare e
selezionare i programmi d'interesse?
Risposta:
a) Si', perche' ...............;
b) No, perche' ..............
Domanda n. 14.
Le guide possono rappresentare un elemento di ausilio esterno ai
processi educativi istituzionali?
Risposta:
a) Si', perche' .............;
b) No, perche' .............
Domanda n. 15.
Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per costruire i
contenuti delle guide ai programmi?
Risposta:
a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perche'
.............;
b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perche'
..........................;
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perche'
.............;
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e
perche' ...........................
Domanda n. 16.
In che modo potrebbe procedersi alla divulgazione delle guide,
anche elettroniche, e dei criteri di segnalazione dei contenuti dei
programmi?
a) Istruzioni d'uso delle guide elettroniche ai programmi,
perche' .............;
b) Apposite campagne di sensibilizzazione, perche'
.............;
c) Approfondimenti nelle sedi scolastiche, perche'
.............;
d) Altro (specificare), perche' .............
Modalita' e termini per la partecipazione.
I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le
comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del
mittente, la relativa categoria (famiglie; "minori"; istituti di
istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonche'
per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella
Gazzetta Ufficiale, tramite:
a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano,
al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Gabinetto - Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori -
Centro direzionale - Is. B5 "Torre Francesco" - 80143 Napoli,
indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: "La fascia
oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per
la prevenzione e la tutela dei minori",
ovvero
b) in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
progettominori@agcom.it, indicando in oggetto, dopo le informazioni
sul mittente, la dicitura sopra indicata.
Per le comunicazioni di risposta puo' essere utilizzato il
modello presente, unitamente al testo della consultazione, sul sito
web dell'Autorita'.
I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono
trattati, per le finalita' del Progetto, mediante elaborazione,
interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle
previsioni della legge n. 675/1996 recante "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Per gli
altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di
utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.
Le comunicazioni non precostituiscono, ai sensi della delibera n.
278/1999, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali,
successive decisioni dell'Autorita'.