GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 253 DEL 30/10/2001

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 26 settembre 2001, n. 392 Regolamento recante modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attivita' di danza e delle attivita' musicali. IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Visto il proprio decreto 9 febbraio 2001, n. 167; Visto il proprio decreto 19 marzo 2001, n. 191; Ritenuto necessario procedere alla modifica dei citati decreti n. 167 e n. 191 del 2001, per quanto concerne in particolare la fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi annuali, anche al fine di consentire la concreta attuazione nell'esercizio in corso; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2537 del 24 settembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". Art. 2. Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191 l. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 26 settembre 2001 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 294


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