GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 249 DEL 25/10/2001
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 4 ottobre 2001
Istruzioni riguardanti le procedure per il passaggio all'euro dal 1
gennaio 2002 e ripercussioni nei sistemi contabili. Legge del 3
novembre 1992, n. 454. Legge 17 dicembre 1997, n. 433. Decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato
Agli Uffici centrali del bilancio,
Uffici di Ragioneria e agli Uffici
centrali di Ragioneria
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato
All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia - Servizio rapporti
col Tesoro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
e, per conoscenza:
All'Associazione bancaria italiana
Premessa.
In applicazione della normativa indicata in oggetto sull'adozione
dell'euro nelle pubbliche amministrazioni, il bilancio dello Stato a
partire dall'esercizio 2002 sara' redatto in euro. Di conseguenza
tutti i pagamenti e tutte le riscossioni effettuate dalle Sezioni di
tesoreria dal 1 gennaio 2002, sia in conto competenza sia in conto
residui, avverranno esclusivamente in tale valuta.
In relazione a quanto precede scaturisce il divieto assoluto di
emettere, dal primo gennaio 2002, titoli di entrata o di spesa
espressi in lire.
Con la presente circolare si intendono impartire le disposizioni
necessarie a disciplinare il passaggio definitivo all'euro per gli
aspetti di comune interesse e vengono individuate talune soluzioni
anche di tipo amministrativo sia per quanto concerne la gestione di
competenza del 2001 che si tramanda per gli aspetti finanziari al
2002, sia per quanto riguarda particolari fattispecie che richiedono
adeguate soluzioni sul piano giuridico e applicativo. Cio' al fine di
assicurare la necessaria coerenza dei rispettivi piani operativi
adottati dalle singole amministrazioni e degli interventi di natura
informatica.
Si precisa che qualora dalle operazioni di conversione delle lire
in euro dovesse eccezionalmente (trattasi verosimilmente di ipotesi
teorica) determinarsi una eccedenza in termini di competenza o di
cassa della competente UPB, la stessa verra' sanata in sede di
predisposizione del disegno di legge di approvazione del bilancio
consuntivo 2001.
Parte I
PROBLEMI CONNESSI ALLA FASE DI PASSAGGIO
DALL'ESERCIZIO 2001 ALL'ESERCIZIO 2002.
1. Accertamento dei residui.
Le Amministrazioni dello Stato provvedono, per il tramite dei
competenti Uffici centrali del bilancio o ragionerie,
all'accertamento dei residui attivi e passivi in euro.
2. Titoli di spesa e di entrata.
La Banca d'Italia provvede a convertire in euro tutti i titoli di
spesa d'importo non inferiore a lire 10 emessi e non pagati al 31
dicembre 2001; i titoli di spesa trasportabili all'esercizio 2002
sono pagati e contabilizzati in euro.
L'importo da indicare in lettere sui titoli di spesa e di entrata
deve essere espresso in euro e centesimi di euro. Es. euro 1224,32:
milleduecentoventiquattroecentesimitrentadue oppure
milleduecentoventiquattro/32.
L'importo di lire 10 corrisponde all'importo minimo convertibile in
un centesimo di euro tenuto conto dei criteri di arrotondamento di
cui alla parte IV. Eventuali titoli di spesa d'importo inferiore a
lire 10 sono annullati negli archivi e restituiti dalle tesorerie
alle amministrazioni interessate.
Si riportano, di seguito, le particolarita' relative a ciascuna
tipologia di titoli di spesa ed alla modulistica di fine esercizio.
2.1 Mandati informatici.
I mandati informatici inestinti al 31 dicembre, da trasportare,
vengono convertiti in euro. Vengono altresi' convertiti in euro - in
fase di riconoscimento dei pagamenti alle Poste - i mandati
informatici "perenti incerti", pagati in tempo utile dagli uffici
postali e trasmessi dalle Poste alle sezioni di tesoreria dopo il 31
dicembre 2001.
2.2 Ordinativi su ordini di accreditamento.
Non vengono convertiti in euro gli ordini di accreditamento
interamente estinti alla fine dell'esercizio 2001, ne' i singoli
titoli di spesa pagati.
Al 31 dicembre, per gli altri ordini di accreditamento - siano o
meno da trasportare - si procede nel modo seguente:
l'importo originario dell'ordine di accreditamento e' ridotto
dell'importo totale del "pagato", ed e' convertito in euro l'importo
residuo;
sono convertiti in euro i singoli titoli di spesa rimasti da
pagare (mod. 32 bis C.G.);
i funzionari delegati per le somme che sono autorizzati a
prelevare con buoni a proprio favore, per l'effettuazione di
pagamenti afferenti all'esercizio 2001, devono presentare i relativi
rendiconti in lire.
A seguito di tali operazioni, potrebbe verificarsi che, per effetto
degli arrotondamenti, la somma dei singoli ordinativi rimasti da
pagare convertiti in euro, superi l'importo residuo in euro
dell'ordine di accreditamento. In tal caso quest'ultimo importo viene
automaticamente aumentato per consentire la capienza dei titoli
rimasti da pagare. La Banca d'Italia invia alla Ragioneria generale
dello Stato, anche per via informatica, un elenco degli ordini di
accreditamento interessati dall'adeguamento dell'importo in modo da
poter consentire la reiscrizione al bilancio delle relative somme.
Al fine di ridurre il piu' possibile i casi in cui sia necessario
aumentare l'importo residuo in euro degli ordini di accreditamento,
per la chiusura dell'esercizio 2001, non devono essere versati
all'erario le disponibilita' residue inferiori a L. 10.000, come
prescritto dall'art. 59-bis, comma 2, della legge di contabilita'
generale dello Stato. I funzionari delegati possono trattenere detti
importi per effettuare eventuali operazioni di conguaglio chiedendo
la riduzione dell'ordine all'importo pagato scaturente dopo la
conversione in euro della parte residua.
2.3 Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso
le sezioni di tesoreria.
Le modalita' di conversione sopra indicate non sono, tuttavia,
applicabili ai titoli di spesa collettivi pagabili presso gli
sportelli delle sezioni di tesoreria. Per tali titoli, infatti, vanno
convertiti in euro sia le singole quote sia l'importo totale del
titolo, per cui potrebbero verificarsi squadrature fra la somma delle
quote e l'importo del titolo, con riflessi anche sull'importo residuo
dell'ordine di accreditamento. Inoltre, per ciascun ordine di
accreditamento andrebbero previste due fasi di conversione: la prima
per ricalcolare gli importi dei titoli collettivi come sommatoria
delle singole quote gia' convertite e la seconda per convertire gli
importi dei titoli individuali. Per evitare siffatte complicazioni e
considerata l'eccezionalita' del momento, le amministrazioni dello
Stato sono invitate ad inibire il ricorso alla emissione dei titoli
collettivi, salvo quelli da pagare tramite i delegati alla
riscossione, e provvedere ai pagamenti mediante ordinativi
individuali.
Sono altresi' invitate ad impartire disposizioni al personale
dipendente volte a far utilizzare la forma di riscossione mediante
accreditamento in conto corrente bancario o postale e, per coloro che
nonostante l'invito intendano comunque riscuotere in contanti, di
effettuare l'operazione di incasso con la massima sollecitudine, in
modo particolare per gli emolumenti del mese di dicembre 2001.
Eventuali titoli collettivi eccezionalmente emessi e non potuti
estinguere entro il 31 dicembre 2001 sono ridotti, dalle tesorerie,
all'importo effettivamente pagato.
2.4 Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso
gli uffici postali.
Nel corso dell'esercizio 2002, le sezioni di tesoreria provvedono a
ridurre all'importo effettivamente pagato, eventuali titoli di spesa
collettivi parzialmente pagati dagli uffici postali e inviati dalle
Poste alle sezioni medesime dopo il 31 dicembre 2001. A tal fine,
l'importo totale di ciascun titolo di spesa, gia' convertito in euro,
viene ridotto alla somma delle quote pagate, convertita in euro.
2.5 Ordinativi di contabilita' speciali.
Per ciascuna contabilita' speciale, al 31 dicembre 2001, sono
convertiti in euro:
il debito trasportato, come risultato finale del seguente calcolo
in lire (debito trasportato al 1 gennaio 2001 + entrate
dell'esercizio 2001 - titoli di spesa pagati nell'esercizio 2001);
i singoli ordinativi rimasti da pagare;
la disponibilita' residua, come differenza fra il debito
trasportato e la somma degli ordinativi rimasti da pagare.
Nel caso in cui il totale degli importi, convertiti in euro, dei
singoli ordinativi rimasti da pagare dovesse eccedere la
disponibilita' residua - calcolata come differenza - viene
automaticamente aumentato il debito trasportato per consentire la
capienza dei predetti ordinativi.
I titolari di contabilita' speciale per le somme che sono
autorizzati a prelevare con ordinativi a proprio favore, per
l'effettuazione di pagamenti afferenti all'esercizio 2001, devono
presentare i relativi rendiconti in lire.
2.6 Ordinativi di contabilita' speciali collettivi.
Per gli ordinativi collettivi emessi su contabilita' speciali si
procede come per gli ordinativi su ordini di accreditamento di cui ai
paragrafi 2.3 e 2.4.
3. Modulistica di fine esercizio.
La modulistica di interesse e' la seguente e viene indicata con
riferimento alle operazioni di fine esercizio 2001:
mod. 32-bis C.G., relativo agli ordinativi su ordini di
accreditamento inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i
singoli titoli di spesa in euro;
mod. 32-bis C.G., relativo agli ordinativi su ordini di
accreditamento inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono
esposti in lire;
mod. 34 C.G., relativo agli ordini di acereditamento da ridurre
all'importo effettivamente pagato: riporta gli importi in lire;
mod. 34-bis C.G., relativo agli ordini di accreditamento da
trasportare: gli importi sono espressi in euro;
mod. 15 C.G., decreto di riduzione degli ordini di accreditamento
(relativo, cioe', agli ordini di accreditamento da non trasportare):
gli importi sono esposti in lire; l'importo totale dei titoli di
spesa rimasti da pagare al 31 dicembre e da trasportare (quali
figurano dal relativo mod. 32-bis C.G.), viene riportato anche in
euro per consentire alla RGS di impegnare correttamente nel bilancio
2002 la somma per la sistemazione delle partite in conto sospeso;
mod. 98 aT, relativo agli ordinativi di contabilita' speciale
inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in
euro;
mod. 98 aT, relativo agli ordinativi di contabilita' speciale
inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire;
mod. 100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici)
inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in
euro;
mod. 100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici)
inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire.
3.1 Modulistica in rimanenza del tipo "CG" e del tipo "RG-11-SK-
varie".
La modulistica esistente deve essere utilizzata fino ad esaurimento
delle scorte. Fermo restando il generale divieto dal 2002 di
emissione di titoli in lire, di cui si e' detto in premessa, le
amministrazioni sono tenute ad applicare sulla modulistica stessa la
stampigliatura ben visibile che trattasi di importi espressi in euro.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che adottano, su
autorizzazione dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, modulistica prodotta con
strumenti informatici, circa la necessita' di adeguare la stessa
mediante l'indicazione degli importi in euro.
4. Debito trasportato.
Il debito trasportato relativo sia all'erario Stato sia alle
contabilita' speciali, quale risulta alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2001, viene convertito in euro (cfr. parte II).
4.1 Variazioni al debito trasportato relativamente alle entrate del
bilancio dello Stato.
Le quietanze di entrata emesse nell'esercizio 2001 rimangono in
lire negli archivi della Banca. Le variazioni alle predette quietanze
possono riguardare soltanto lo spostamento di somme ad un diverso
capo di entrata, capitolo o articolo, con il reimpiego, quindi, delle
somme stesse nell'ambito del bilancio.
Dette variazioni sono effettuate in lire e anche in lire sono
emesse eventuali quietanze in conto 31 dicembre 2001. Le ragionerie
provinciali dello Stato non possono, pertanto, prenotare variazioni
che comportino un reimpiego delle somme al di fuori del bilancio
dello Stato. Nel caso di errati versamenti al bilancio, che dovevano
affluire ad una contabilita' speciale o ad un conto di tesoreria
unica, le amministrazioni competenti provvedono a riconoscere le
somme sul conto di tesoreria dell'amministrazione creditrice, con le
modalita' di cui all'art. 393 delle istruzioni generali sui servizi
del Tesoro.
4.2 Variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite erario
Stato.
Le variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite di
erario Stato sono consentite soltanto nel caso di errati pagamenti a
carico dell'esercizio 2001. In tali casi le variazioni sono
effettuate in euro in quanto riguardano soltanto l'importo
dell'errato pagamento, senza alcun riferimento all'originario titolo
di spesa in lire. La riesecuzione del pagamento avviene, quindi, in
euro in conto esercizio 2002.
4.3 Variazioni al debito trasportato relativamente alle entrate e
alle uscite delle contabilita' speciali.
Non sono possibili variazioni al debito trasportato delle
contabilita' speciali, in quanto tale voce viene consolidata alla
fine dell'esercizio 2001 e convertita in euro per singola
contabilita' speciale. Pertanto, eventuali versamenti errati sono
sistemati a data corrente dalle Sezioni di tesoreria mediante
prelevamento dalla contabilita' su cui i fondi sono stati accreditati
e versamento su quella di pertinenza; analogamente, nel caso di
errati prelevamenti, viene accreditata la contabilita' speciale su
cui il prelevamento e' stato effettuato e addebitata quella di
pertinenza.
5. Operazioni di tesoreria unica.
I principi stabiliti per le contabilita' speciali si applicano
anche ai conti di tesoreria unica. In particolare:
al 31 dicembre 2001, viene convertito in euro il saldo di ciascun
conto di tesoreria unica;
le operazioni effettuate (in lire) dai tesorieri entro il 31
dicembre 2001 e presentate per il regolamento alle sezioni di
tesoreria dal 2 gennaio 2002 sono esposte in euro sulla relativa
modulistica (mod. 62 spec. T.P.) e contabilizzate in euro dalle
sezioni di tesoreria;
al fine di allineare il saldo di ciascun conto di tesoreria unica
fra le evidenze del tesoriere e quelle della sezione di tesoreria, le
eventuali differenze di conversione - dovute allo sfasamento
temporale fra le operazioni eseguite d'iniziativa dalle sezioni di
tesoreria negli ultimi giorni del mese di dicembre (ad esempio
accreditamento di titoli di spesa) e la notifica delle stesse al
tesoriere - vengono regolate dai tesorieri sui conti di tesoreria
unica, in contropartita del proprio conto di gestione, mediante
apposita richiesta alle sezioni di tesoreria distintamente per gli
importi in euro da accreditare e per quelli da addebitare negli
stessi conti di tesoreria unica;
nel corso del 2002 non possono essere contabilizzati nei conti di
tesoreria unica movimenti con data valuta antecedente al 1 gennaio
dello stesso anno, comprese eventuali rettifiche ai movimenti
dell'anno precedente;
gli interessi sui conti fruttiferi degli enti e quelli da
riconoscere ai tesorieri per le somme anticipate vengono calcolati
sui movimenti in lire effettuati con valuta fino al 31 dicembre;
l'importo calcolato e' convertito in euro per essere accreditato nei
conti di tesoreria unica e nei conti di gestione dei tesorieri.
6. Depositi in strumenti finanziari pubblici e privati e in altri
valori.
Con la dematerializzazione dei titoli di Stato (decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213) non vengono piu' costituiti presso le
tesorerie depositi definitivi in titoli per conto della Cassa
depositi e prestiti ne' depositi provvisori in titoli (decreto
ministeriale 26 febbraio 1998) ed e' in corso il trasferimento al
sistema bancario dei depositi della Cassa depositi e prestiti in
precedenza costituiti (circolare della stessa cassa n. 1230 del 14
ottobre 1998, emanata d'intesa con il Ministero del tesoro).
Pertanto, i depositi in titoli presenti presso le tesorerie al 31
dicembre 2001 dovrebbero essere in quantita' non rilevante. Tuttavia,
la conversione di detti depositi creerebbe notevoli complicazioni
derivanti dai problemi di quadratura fra la somma dei singoli titoli
costituiti in deposito, gli ordini di restituzione emessi e non
eseguiti entro il 31 dicembre 2001, la quietanza rappresentativa del
deposito e l'eventuale rimanenza dei titoli in deposito. Si rende
necessario, di conseguenza, individuare alcune semplificazioni di
tipo amministrativo per il loro trattamento.
I depositi provvisori e definitivi in essere presso le sezioni di
tesoreria e costituiti con strumenti pubblici e privati nonche' con
altri valori, sono scaricati dalle Sezioni di tesoreria entro il 31
dicembre 2001 senza l'intervento degli uffici dei dipartimenti
provinciali del Tesoro e ricostituiti dal 2 gennaio 2002 per il
controvalore in euro. Eventuali depositi a cauta custodia, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 1330 delle istruzioni generali sui
servizi del Tesoro, contabilizzati per il valore convenzionale di una
lira o per altro valore convenzionale, sono ricostituiti per il
valore convenzionale di un euro.
Le sezioni di tesoreria danno comunicazione delle operazioni
effettuate agli uffici dei dipartimenti provinciali del Tesoro ai
fini dell'aggiornamento delle loro evidenze. Le sezioni medesime
trattengono le quietanze relative ai depositi ricostituiti, che
verranno consegnate agli interessati solo su richiesta degli stessi e
contro ritiro delle quietanze originarie che andranno, quindi,
annullate e conservate agli atti delle sezioni.
I criteri sopra indicati si applicano anche ai depositi relativi a
titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico nonche'
ai depositi provvisori presso la tesoreria centrale, fra i quali
quelli provenienti dalla precedente struttura del Ministero del
tesoro e quelli relativi ai certificati azionari dello stesso
Ministero.
Parte II
BILANCIO MENSILE MOD. 108 T. E CONTI GIUDIZIALI
RESI DALLA BANCA D'ITALIA
1. Rimanenze in numerario dell'esercizio precedente.
Nel bilancio mensile (mod. 108 T.) e' esposta la situazione
nazionale degli incassi e dei pagamenti eseguiti dalle sezioni di
tesoreria per la determinazione del saldo del "conto disponibilita'"
che e' formato dalle movimentazioni dell'erario Stato, delle
contabilita' speciali (e conti di tesoreria unica), dei depositi
provvisori in contanti, dei pagamenti in "conto collettivi", delle
"cedole interessi BOT" e dei "titoli di spesa da regolarizzare". Al
31 dicembre 2001, vengono determinate, per ciascuna di queste
macro-contabilita', le rimanenze che sono riportate a nuovo
nell'esercizio successivo (e la cui sommatoria corrisponde al saldo
del conto disponibilita' al 31 dicembre 2001).
La conversione e' effettuata non sul saldo nazionale di ciascuna
macro-contabilita', bensi' sulle seguenti voci analitiche:
il saldo erario Stato di ogni tesoreria;
il singolo conto di contabilita' speciale o di tesoreria unica,
di ogni tesoreria;
la rimanenza di ogni deposito provvisorio in contanti ancora in
essere presso ciascuna tesoreria;
i singoli importi scritturati al "conto collettivi" di ciascuna
tesoreria;
la rimanenza delle "cedole interessi BOT" (l'importo in euro, in
questo caso, sara' pari alla somma degli importi gia' calcolati in
euro all'atto dell'emissione di ciascun prestito).
In relazione alle modalita' di conversione sopra indicate, puo'
determinarsi, per effetto degli arrotondamenti, una differenza tra le
rimanenze iniziali di ciascuna macro-contabilita', e gli importi che
deriverebbero dalla conversione dei soli totali nazionali al
31 dicembre 2001.
Pertanto, nel mod. 108 T. mensile per l'anno 2002 deve essere
prevista un'apposita evidenza per "differenza conversione" per
rettificare il saldo del "conto disponibilita'" al 31 dicembre e
quindi consentirne l'allineamento ai risultati delle conversioni
parziali. L'importo calcolato all'inizio dell'anno per "differenza
conversione" puo' variare dopo l'allestimento del "conto
complementare" (mod. 108 T.) poiche' in sede di consuntivo (che
normalmente si conclude entro giugno dell'esercizio successivo) il
saldo del "conto disponibilita'" viene ricalcolato (ovviamente a soli
fini contabili e non di cassa) in base alle variazioni effettuate nel
periodo "complementare" (tali variazioni si riferiscono al debito
trasportato, nei casi previsti al precedente punto 4.3, parte I, o a
stralci della Corte dei conti che alimentano le "differenze da
sistemare").
2. Amministrazioni autonome e "differenze da sistemare".
Come noto, nel bilancio (mod. 108 T.) del mese di gennaio di
ciascun anno sono "riportati a nuovo":
i pagamenti delle Amministrazioni autonome non "rimborsati" al 31
dicembre dell'anno precedente;
le "differenze da sistemare" derivanti dagli stralci dei
pagamenti di bilancio, effettuati dalla Corte dei conti.
Pertanto, per ciascuna di tali voci deve essere adottata una
soluzione univoca - di seguito indicata - e va previsto l'inserimento
di un'apposita evidenza "differenza per conversione" nelle "partite
da regolare" indicate nella tavola VIC relativa alla "contabilita'
dell'erario dello Stato" del cennato modello 108 T.
Per quanto concerne le amministrazioni autonome, che come e' noto
riconoscono i pagamenti con cadenze temporali differenziate, tale
soluzione consiste nell'adozione di un criterio comune cui ciascuna
amministrazione deve attenersi in occasione dei riconoscimenti dei
pagamenti eseguiti (in lire) fino al 31 dicembre 2001 e rimborsati
(in euro) dopo tale data. In particolare:
deve essere convertito per ciascun mese il totale dei pagamenti
eseguiti dalle tesorerie;
di conseguenza, il totale da rimborsare (di ogni amministrazione)
e' dato dalla somma degli importi calcolati a livello mensile;
in caso di "stralci" dei pagamenti od errata imputazione di un
pagamento in lire (effettuato nel 2001), ad un'amministrazione
diversa da quella competente (previsione contenuta nell'art. 157
delle I.G.S.T.), che siano rilevati nell'anno 2002, l'importo da
riconoscere nel mese e' calcolato sottraendo dal totale mese
convertito l'importo convertito del titolo non di competenza.
Per quanto concerne, invece, le "differenze da sistemare",
determinate sia dagli stralci della Corte dei conti sia dalle
sistemazioni disposte dalla stessa per pagamenti gia' stralciati,
deve essere convertito ogni titolo stralciato e non il totale
"differenze da sistemare" figurante al 31 dicembre 2001 sul mod. 108
T.; si puo', pertanto, verificare anche in questo caso una
"differenza per conversione". Inoltre, e' da osservare che dopo la
redazione del bilancio complementare (mod. 108 T.) l'ammontare delle
"differenze da sistemare" di cui sopra potrebbe modificarsi in
conseguenza dei maggiori o minori riconoscimenti effettuati dalla
Corte dei conti rispetto ai pagamenti dell'esercizio 2001. Pertanto,
anche la voce "differenza conversione", calcolata nel mese di gennaio
2002 ed esposta da tale mese sul mod. 108 T., potrebbe essere
influenzata (e quindi modificata) dalle sistemazioni e/o dagli
stralci della Corte dei conti.
3. Rimanenze in titoli dell'esercizio precedente.
In relazione a quanto previsto al punto 6, parte I, la rimanenza in
titoli a chiusura dell'esercizio 2001, risultera' pari a zero per cui
non si pongono problemi di conversione.
4. Conti giudiziali.
4.1 Depositi provvisori, Cassa pensioni degli ex istituti di
previdenza, Cassa depositi e prestiti.
Per evitare la problematica derivante dalla conversione delle
rimanenze finali per singola sezione che comporterebbe una differenza
sulla rimanenza "Totale", per i conti giudiziali resi per l'anno 2001
va prevista l'indicazione, in un'ulteriore colonna, del
corrispondente importo in euro ricalcolato con le modalita' di
conversione stabilite.
4.2 Erario Stato.
In presenza di un'eventuale differenza derivante da arrotondamenti
(tra il debito trasportato finale in lire al 31 dicembre 2001 e
quello iniziale in euro dell'anno 2002) si appone un'annotazione sul
conto dell'anno 2001 che la giustifichi.
Parte III
1. Scritture dei consegnatari.
Nella indicazione dei valori dei singoli beni di inventario da
portare al nuovo esercizio 2002, trattandosi di valori finali, si
applica la conversione in euro indicando l'importo con due cifre
decimali, secondo i criteri di arrotondamento stabiliti dall'art. 5
del Regolamento del Consiglio dell'UE n. 1103/97 del 17 giugno 1997
come piu' oltre specificato. Se il risultato e' uguale a zero ed il
bene conservi una sua utilita' economica, nel registro rimane la
descrizione dello stesso con valore 00, in attesa della periodica
operazione di ricognizione e rideterminazione dei valori.
Qualora trattasi di beni di facile consumo il cui valore unitario
costituisce base di calcolo per "n" unita', si applica il criterio di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
(calcoli intermedi).
Parte IV
Criteri di conversione.
La conversione da lire ad euro e' effettuata al cambio fisso di un
euro pari a lire 1936,27, sulla base delle regole stabilite dall'art.
5 del regolamento del Consiglio dell'U.E. n. 1103/97 del 17 giugno
97, richiamato al punto 4 delle istruzioni emanate con decreto
ministeriale 21 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 1988). Ove dalla conversione da lire a euro dovessero
risultare piu' di due cifre decimali, l'importo e' arrotondato al
centesimo di euro (due cifre decimali); l'arrotondamento e'
effettuato per eccesso se la terza cifra decimale e' pari o superiore
a 5 e per difetto se inferiore.
Roma, 4 ottobre 2001
Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio