GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 244 DEL 19/10/2001
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 luglio 2001, n.376
Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle universita'
per stranieri.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, comma 96, lettera d), il quale prevede che con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e' rideterminata la disciplina concernente il riordino delle
universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai
quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il
riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la
necessita' di "procedere all'esame dei regolamenti didattici di
Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le
finalita' e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con
il quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina
per l'integrale riordino delle universita' per stranieri, e
conseguentemente la necessita' "quando sara' emanato il testo unico
delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere
concretamente mano, per quanto riguarda l'universita' per stranieri,
ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario
nazionale, che "le finalita' e i compiti assegnati dal riordino"
siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale
introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica
universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che
possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante
l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto
a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara'
emanato il testo unico sull'universita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Universita' per stranieri
1. L'universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio
decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359,
che assume la denominazione di "universita' per stranieri di Siena"
sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di
insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e
alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
3. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di
autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n.
168, l'universita' per stranieri di Perugia e l'universita' per
stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
Art. 2.
Autonomia didattica
1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a
stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie
educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche
mediante convenzione con altre universita', nonche' da consorzi di
cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.
2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di
studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente
finalizzati:
a) alla formazione di personale operante nelle istituzioni
italiane all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo;
b) alla formazione di operatori socio-assistenziali per
l'integrazione degli stranieri per fini di cui all'articolo 42 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per gli altri
casi in cui sia richiesta, ai fini predetti, una specifica
preparazione multilinguistica e multiculturale;
c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della
comunicazione e dell'informazione in contesto internazionale e
interculturale.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle
disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, universita' e
ricerca, foglio n. 265;