GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 265 DEL 13/11/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2001
Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche ed Umbria;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, concernente il rifinanziamento dei programmi di intervento
nelle regioni Marche ed Umbria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999,
concernente la ripartizione delle risorse finanziare previste dalle
sopra citate leggi;
Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle
risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la
prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
Vista la nota n. 29/1746/UCD del 7 maggio 1999 con la quale i
presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese
raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione
civile, hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste
dalle richiamate leggi;
Vista la nota n. 3971/IC del 5 settembre 2001 con la quale i
presidenti delle regioni Marche ed Umbria hanno convenuto di
confermare la ripartizione delle disponibilita' finanziare previste
dalle suddette leggi;
Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la
ricostruzione puo' essere oggetto di ulteriori approfondimenti
tecnico-amministrativi legati alla particolare complessita' degli
interventi;
Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;
Decreta:
La rimanente disponibilita' delle risorse stanziate dall'art. 50,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite
d'impegno pari a lire 100 miliardi decorrente dal 2001 viene
ripartita nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte
in data 6 maggio 1999.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2001
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
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