GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 261 DEL 9/11/2001
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 novembre 2001
Disposizioni per l'anticipo del pagamento di stipendi ed altri
assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilita' al
personale statale.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, che prevede l'anticipo del pagamento dello stipendio e della
tredicesima mensilita' da corrispondere al personale statale a
decorrere dal 7 dicembre 2001, secondo un calendario stabilito dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21;
Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2
dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le
modalita' con le quali i titolari di stipendi ed altri assegni fissi
continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il
pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresi'
conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o
portatori di handicap, ovvero delle speciali necessita' dei Corpi
militari dello Stato, nonche' della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, come modificato
dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3
febbraio 1978, n. 23;
Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 4 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995;
Visto l'art. 370 del regolamento di contabilita' generale dello
Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Il pagamento degli stipendi, degli altri assegni fissi e
continuativi e della tredicesima mensilita' al personale statale
dovuti nel mese di dicembre 2001, sono corrisposti secondo le date
stabilite nel calendario allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ragioniere generale: Monorchio
Allegato
ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO
POSTALE E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO
L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi
continuativi nonche' della tredicesima mensilita' al conto corrente
bancario, postale ed al libretto postale di risparmio disposto in
favore di tutte le categorie di personale statale (in esse comprese
le Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli
di Stato, delle Forze armate, ecc.) avviene il giorno 7 dicembre
2001.
In relazione alla ratio dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, che dispone l'anticipo della data di
pagamento e alle esigenze connesse al rispetto dei vincoli di
giacenza sul conto di disponibilita' del Tesoro, ex lege n. 483/1993,
i titoli di spesa in questione sono estinti con un giorno lavorativo
di anticipo, non essendo possibile concedere quelli ordinariamente
previsti a favore delle banche o delle poste dal decreto del Ministro
del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 27 aprile 1995, e dal decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1984, n. 21.
PAGAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA
GLI UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI PAGATORI
I pagamenti in contanti, con vaglia cambiari e assegni postali
disposti in favore del personale statale di cui appresso, avvengono
nei giorni sotto indicati:
1) personale amministrato dalle direzioni provinciali dei
servizi vari (ex D.P.T.) con ruoli di spesa fissa: il giorno 10 del
mese di dicembre 2001;
2) restante personale statale (compreso quello appartenente
alle Forze di polizia, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato,
alle Forze armate, ecc.): il giorno 11 del mese di dicembre 2001;
3) limitatamente al personale della scuola, assunto con
contratto a tempo determinato, gestito dalle direzioni provinciali
dei servizi vari (ex D.P.T.), ai sensi dell'art. 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, il pagamento avviene entro il giorno 21 del
mese di dicembre 2001.
I delegati alla riscossione, ai sensi dell'art. 383 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono
riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici
postali, il giorno precedente a quello sopra stabilito; nello stesso
giorno possono iniziare i pagamenti da effettuare agli aventi
diritto.