GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 273 DEL 23/11/2001
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE
DECRETO 29 ottobre 2001
Organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali
e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL MINISTRO
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
E LA DEVOLUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e
16 giugno 1998, n. 191;
Visti la legge 3 aprile 1997, n. 94, e il decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
con il quale l'on. Umberto Bossi e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2001, che conferisce all'on. Umberto Bossi l'incarico di
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di riforme istituzionali e devoluzione al
Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi;
Tenuto conto del decreto del Ministro per le riforme istituzionali
24 novembre 2000, riguardante l'organizzazione interna del
Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Considerati altresi' i contenuti dei non piu' vigenti decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1993, 13 luglio 1994,
19 novembre 1998, n. 456, in materia di strutture per le riforme
istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Ravvisata l'opportunita' di adeguare alle funzioni delegate al
Ministro l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme
istituzionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 303 del 1999 e nei limiti determinati dall'art. 21 del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000 e successive integrazioni e modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento per le riforme istituzionali, che assume la
denominazione "Dipartimento per le riforme istituzionali e la
devoluzione" e che di seguito e' indicato come Dipartimento, e'
organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
2. Il decreto del Ministro per le riforme istituzionali del
24 novembre 2000, recante "Organizzazione interna del Dipartimento
per le riforme istituzionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 12 dicembre 2000, e' abrogato.
Art. 2.
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
1. Il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di
seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da
conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a
specifici obiettivi previamente individuati. Puo' altresi' conferire
incarichi di studio e di consulenza, nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio.
4. Il Ministro puo' avvalersi di sedi periferiche per lo
svolgimento delle competenze del Dipartimento.
Art. 3.
Funzioni
1. Il Dipartimento assicura al Presidente del Consiglio dei
Ministri, o al Ministro delegato, il supporto alle funzioni di
coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche
normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri,
relativamente:
a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento in
particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale
dello Stato e alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo,
nonche' al sistema delle autonomie;
b) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali ed
elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, anche in
considerazione delle proposte in tali materie elaborate da organi
parlamentari e governativi, curando a tal fine i rapporti con le sedi
istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali,
nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti
e quelli dell'Unione europea;
c) all'approfondimento delle possibili modalita' di conferimento
di compiti e di devoluzione di funzioni al sistema delle autonomie,
anche con riferimento alle esperienze costituzionali degli altri
ordinamenti;
d) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle
presidenze delle assemblee degli enti territoriali nelle materie di
competenza;
e) alla cura delle relazioni con il pubblico e delle attivita' di
comunicazione istituzionale.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione
delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro
collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del Dipartimento
stesso.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli
affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale,
nonche' allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di
ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro.
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il
funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei
risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal
Ministro, coordina l'attivita' delle strutture di livello
dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria
segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli
altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di
coordinamento con il segretariato generale.
3. In caso di impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni
vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile
dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in
mancanza, dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica. In
caso di assenza, il capo del Dipartimento puo' attribuire l'esercizio
delle funzioni vicarie al suddetto dirigente di prima fascia o, in
mancanza, al dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica.
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in un ufficio di livello
dirigenziale generale, denominato "Ufficio per gli affari
amministrativi, gli studi e le relazioni esterne" e di seguito
indicato come Ufficio ASRE, e in tre servizi. L'incarico di direzione
dell'Ufficio ASRE e' conferito ad un dirigente ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente
dipendente dal capo del Dipartimento. L'Ufficio ASRE sovrintende agli
affari generali ed amministrativi e coordina le attivita' di studio
delle riforme istituzionali ed elettorali, nonche' le relazioni con
l'esterno. L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi di livello
dirigenziale, il cui incarico di direzione e' conferito a dirigenti
secondo il medesimo art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
a) "Servizio per gli affari generali e amministrativi": provvede
all'amministrazione degli affari generali e contabili; alla gestione
del personale; allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio
di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro;
b) "Servizio per lo studio e il monitoraggio delle riforme
istituzionali ed elettorali": provvede all'analisi comparata delle
problematiche istituzionali ed elettorali, con particolare riguardo
alla devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie; alla
valutazione e monitoraggio dei progetti e dei processi di riforma
istituzionale ed elettorale; all'esame delle iniziative normative e
del loro impatto sull'ordinamento, in collegamento con l'attivita'
svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
c) "Servizio per i rapporti istituzionali e le relazioni
esterne": cura i rapporti con le sedi istituzionali e le
rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le
istituzioni e gli organismi internazionali e con quelli dell'Unione
europea, seguendo in particolare l'esame parlamentare e l'iter in
sede comunitaria delle iniziative di interesse; cura i rapporti con
gli organismi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli
enti territoriali; cura le relazioni con il pubblico e le attivita'
di comunicazione istituzionale.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2001
Il Ministro: Bossi