GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 270 DEL 20/11/2001
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di interpretazione autentica dell'art.
5, comma 3 del CCNL, secondo biennio economico dell'area della
dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 5 dicembre 1996 e della
dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data,
e valevole per il quadriennio 1994-1997.
A seguito del parere favorevole espresso in data 4 ottobre 2001
dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo
all'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL, secondo
biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria,
stipulato il 5 dicembre 1996 e della dichiarazione congiunta n. 15
del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio
1994-1997, nonche' della certificazione positiva della Corte dei
conti, in data 24 ottobre 2001, il giorno 31 ottobre 2001 alle ore
9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN: su delega del Presidente, il componente del comitato
direttivo prof. Mario Ricciardi firmato e, per i rappresentanti
sindacali:
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Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali
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CGIL Medici (firmato) | CGIL (firmato)
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FED. CISL - Medici COSIME (firmato) | CISL (firmato)
---------------------------------------------------------------------
Federazione medici aderente alla UIL (non |
firmato) | UIL (non firmato)
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CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (firmato) |
---------------------------------------------------------------------
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, |
FEMEPA, ANMDO) (firmato) |
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UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) (firmato) |
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CIMO - ASMD (firmato) |
---------------------------------------------------------------------
ANAAO/ASSOMED (firmato) | COSMED (firmato)
---------------------------------------------------------------------
ANPO (firmato) (ammessa con riserva) |
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato contratto nel testo che segue, ad eccezione della
Federazione medici aderente alla UIL.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.
5, COMMA 3 DEL CCNL, SECONDO BIENNIO ECONOMICO, DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, STIPULATO IL 5 DICEMBRE 1996 E DELLA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15 DEL CCNL, STIPULATO NELLA STESSA DATA,
E VALEVOLE PER IL QUADRIENNIO 1994-1997.
Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Catanzaro, in
relazione al ricorso dei dottori Accorinti, Carolei e Notarangelo
contro l'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, nella seduta
del 22 giugno 2001, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n.
165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui
al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione
concernente l'interpretazione autentica del combinato disposto
dell'art. 5, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio
economico 1996-1997, e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL
5 dicembre 1996, quadriennio normativo 1994-1997, dell'area della
dirigenza medico veterinaria in relazione al sopravvenuto art. 1,
comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge
finanziaria valida per il 1997);
Tenuto conto che alle parti negoziali e' richiesto, in
particolare, di stabilire quale sia il valore interpretativo della
dichiarazione congiunta n. 15 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996,
primo biennio economico la quale recita che "Le parti convengono che
qualora l'art. 4, comma 3 della legge n. 724/1994, relativo alla
sospensione del 15% dell'indennita' di tempo pieno, venisse superato
dalla legge di accompagnamento alla finanziaria 1997, i valori della
predetta percentuale, calcolati sulla citata indennita' abrogata con
il presente contratto, saranno conformi a quelli indicati nella
predetta emananda legge con riferimento alle voci retributive che
essa indichera'";
Che l'interpretazione richiesta e', di conseguenza, finalizzata
alla esatta determinazione della base di calcolo della penalizzazione
sia per i dirigenti medici che gia' esercitavano l'attivita' libero
professionale extramuraria dal 1 gennaio 1996, che per coloro che
hanno optato successivamente a tale data e, precisamente:
se, nel rispetto della legge n. 724 del 1994, la riduzione del
15% vada calcolata sul valore della ex indennita' di tempo pieno di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 e poi
applicata alla componente di parte fissa della retribuzione di
posizione indicata nella tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996,
secondo biennio economico, come stabilito dall'art. 5 del medesimo
contratto;
se la riduzione sia, invece, pari al 15% della componente fissa
della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 al
CCNL relativo al secondo biennio economico 1996-1997 del 5 dicembre
1996 (e, quindi, di importo inferiore a quella stabilita dal
contratto) come, secondo i ricorrenti, sarebbe previsto dall'art. 1,
comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Considerato che, in buona sostanza, per procedere
all'interpretazione e' necessario anche approfondire se la riduzione
di cui all'art. 1, comma 12 della legge n. 662 del 1996, sia da
intendere come una nuova prescrizione svincolata dalla legge n. 724
del 1994 e dal CCNL del 5 dicembre 1996 da poco stipulato al momento
della sua emanazione o viceversa se la riduzione stessa si ponga in
una linea di continuita' con quella prevista dal contratto o
addirittura sia aggiuntiva rispetto ad esso;
Ritenuto, pertanto, opportuno ricostruire gli sviluppi della
vicenda contrattuale che si e' basata sui seguenti elementi:
la legge n. 724/1994 ha stabilito che al personale medico
dipendente che esercitava attivita' libero professionale all'esterno
della struttura sanitaria pubblica doveva essere sospesa la
corresponsione dell'indennita' di tempo pieno "limitatamente al 15%
del suo importo", a decorrere dal 1 gennaio 1996;
i CCNL del 5 dicembre 1996 relativi al primo e secondo biennio
economico 1994-1995 e 1996-1997, hanno provveduto alla
ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti medici, assorbendo
nelle nuove voci del trattamento economico (lo stipendio tabellare,
l'indennita' di specificita' medica e la retribuzione di posizione)
oltre a tutte le preesistenti indennita' del decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1990 anche quella di tempo pieno;
la scomparsa dell'indennita' di tempo pieno per effetto della
ristrutturazione della retribuzione operata sin dal primo biennio
economico. Per tale motivo il disposto della legge n. 724/1994 (posto
come base di risparmio per la finanziaria 1997 e, quindi inderogabile
per le parti) e' stato realizzato quantificando l'importo indicato
dal legislatore ed applicandolo in detrazione alla nuova voce del
trattamento economico della retribuzione di posizione. Essendo questa
composta da due voci, fissa e variabile, il contratto ha precisato
che la riduzione doveva operare sulla parte fissa della retribuzione
di posizione, in quanto rimanente delle preesistenti voci stipendiali
storiche;
la dichiarazione congiunta n. 15 e' nata dall'incertezza
determinata nelle parti negoziali dal testo del disegno di legge
collegato alla finanziaria valida per il 1997 (poi divenuto art. 1,
comma 12 della legge n. 662) ancora in discussione mentre era in
corso la stipulazione dei CCNL del 5 dicembre 1996. Infatti la
formulazione ("resta ferma la riduzione del 15% della componente
fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per
l'esercizio della libera professione extramuraria"), presentava i
margini di ambiguita' anche con riferimento alla penalizzazione
effettuata dal contratto collettivo appena stipulato, non essendo
chiaro se fosse confermativa di quella contrattuale, ovvero in quanto
nuova, fosse riduttiva o aggiuntiva della medesima;
Considerato che nonostante l'art. 1, comma 12 della legge n. 662
del 1996, con la dizione "resta ferma" sembrasse confermare i valori
della riduzione disposta dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996,
secondo biennio, in quanto quest'ultima gravava esattamente sulla
componente fissa della retribuzione di posizione come previsto dalla
legge, molte aziende hanno chiesto chiarimenti sull'esatto ammontare
dell'indennita' ponendo le domande di cui alle considerazioni svolte
nel quarto punto della presente premessa;
Tenuto presente che l'Aran, abilitata dall'art. 50 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 46 del decreto legislativo n.
165 del 2001) a fornire i chiarimenti alle amministrazioni
rappresentate per l'omogenea applicazione delle norme contrattuali,
trattandosi di un intervento legislativo interferente con la
disposizione negoziale, ha ritenuto necessario anche un intervento
interpretativo di livello ministeriale;
Che i Ministeri interessati (allora denominati del tesoro, della
sanita) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica a seguito di una apposita
conferenza dei servizi tenutasi il 23 dicembre 1997, presente l'Aran,
hanno formulato il parere interpretativo, riportato nella nota prot.
2063 del 1 aprile 1998 (di cui i ricorrenti chiedono la
disapplicazione), dalla quale si ricava che:
le parole "resta ferma la riduzione del 15% della componente
fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per
l'esercizio della libera professione extramuraria" utilizzate dal
legislatore, sono da ritenersi come confermative degli importi
previsti dalla riduzione effettuata dall'art. 5 del CCNL del
5 dicembre 1996, secondo biennio economico;
la disposizione di legge estende la riduzione a tutti i
dirigenti sanitari ammessi all'esercizio della libera professione non
ricompresi nell'art. 4 della legge n. 724 del 1994, che era riferito
solo ai medici.
Precisato che le dichiarazioni congiunte non hanno valore di
norma e non sono vincolanti ma servono in numerosi casi a chiarire le
motivazioni delle parti al fine di evitare comportamenti non coerenti
con l'andamento del dibattito svoltosi durante le trattative;
Considerato che la nota del 1 aprile 1998, confermativa della
clausola contrattuale, e' stata ritenuta a suo tempo coerente con le
pattuizioni intervenute al tavolo negoziale ivi compresa la
dichiarazione congiunta non avendo determinato da parte delle
organizzazioni sindacali interessate alcuna formale disdetta della
clausola controversa, la cui revisione, in caso di diverso parere dei
dicasteri citati, sarebbe potuta avvenire solo in contrattazione ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Che, pertanto, la dichiarazione congiunta, come prassi, aveva
l'intento di determinare i corretti conseguenti comportamenti delle
parti nell'ipotesi in cui l'interpretazione dell'art. 1, comma 12
della legge n. 662 fosse stata in contrasto con quanto pattuito in
sede negoziale;
Che la riprova di quanto affermato si rinviene nell'art. 47,
comma 1, lettera a) del CCNL dell'8 giugno 2000 il quale, nel
confermare l'entita' delle penalizzazioni economiche ai dirigenti
sanitari che hanno mantenuto l'opzione per l'esercizio della libera
professione extra muraria, vi ricomprende, in via definitiva la
riduzione della retribuzione, parte fissa, nella misura prevista
dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico
1996/1997.
Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione
autentica richiesta dal giudice del lavoro nel testo che segue:
Art. 1.
1. E' confermato il disposto dell'art. 5, comma 3, del CCNL
5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-97, nel senso che la
riduzione ivi prevista per i dirigenti medici esercitanti l'attivita'
libero professionale extramuraria e' di importo equivalente al 15%
della ex indennita' di tempo pieno da applicarsi alla componente
fissa della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n.
1 al medesimo contratto.
2. La riduzione opera a partire dal 1 gennaio 1996 per coloro che
a tale data gia' esercitavano l'attivita' libero professionale extra
muraria e per tutti gli altri dalla data dell'opzione se successiva.
3. La dichiarazione congiunta n. 15 allegata al CCNL relativo al
quadriennio normativo 1994-1997, primo biennio economico, del
5 dicembre 1996 era diretta ad evitare che la sopravvenienza della
legge n. 662 del 1996 potesse comportare modifiche all'importo
pattuito dalla fonte negoziale, in deroga all'art. 2 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 (ora decreto legislativo n. 165 del 2001)
che affida alla contrattazione la definizione del trattamento
economico dei dipendenti e dirigenti pubblici.