GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 122 DEL 28/5/2001

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 99 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri". Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Differimento della disciplina del prezzo dei libri 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1o settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno. 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto. Art. 2. Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento"; b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse; c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici."; d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse; e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse; i) il comma 6 e' soppresso; g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse; h) al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4". Art. 3. Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416 1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione dei" e: "dipendenti" e' inserita la seguente: "giornalisti"; b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e' sostituita dalla seguente: "384". Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


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