GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 151 DEL 2/7/2001
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 17 maggio 2001
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale
per la ricerca applicata.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo
Speciale per la Ricerca Applicata;
VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'ari. 7, prevede che la
preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione
degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al
Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalita' ivi
specificate;
VISTO Part. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
VISTA la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
VISTO il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di
nonnina del Comitato Tecnico Scientifico, confermato con decreto n
435 Rie. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con
decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;
VISTE le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302
del 9 giugno 1995;
VISTO il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove
modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca
Applicata;
VISTE le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8
agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;
TENUTO conto delle proposte formulate dal Comitato Tecnico
Scientifico nella riunione del 15 novembre 2000, di cui ai punti 4 e
6 del resoconto sommario;
CONSIDERATO che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la
certificazione di cui al DPR dei 3 giugno 1998 n. 252;
Dec. - relativo al CTS del 15 novembre 2000
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;.
VISTA la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la
distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico
amministrativo;
CONSIDERATO che le domande oggetto del presente decreto sono state
presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della
circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella
G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI SpA
assicurera' la gestione della complessiva attivita' contrattuale;
DECRETA
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione
professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi
citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le
condizioni per ciascuno indicate;
****** Vedere progetti da pag. 7 a pag. 51 ******
Art. 2.
Per tutti gli interventi disciplinati dal D.M. 8 agosto 1997, n.
954, sono applicate le seguenti condizioni:
- Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'Istituto
finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n.
346/88.
Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in
ottemperanza all'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
r::. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi
dell'art. 2 comma lI, della legge n. 46/82, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale
che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante, ad eccezione dei privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi.
- La durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per
compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita' poste in essere dal contratto.
Art. 3.
L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge
n. 346188, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sara'
determinato con successivo provvedimento in relazione al
finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo
convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo
contratto di mutuo. Il conseguente onere gravera' sulle residue
disponibilita' derivanti dai capitolo 7507.
Art. 4.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 dei
presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1083/68 e
successive modifiche e integrazioni, sono determinate in lire
181.296.319.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 17 maggio 2001
Il direttore generale: CRISCUOLI