GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 172 DEL 26/7/2001

 



D.P.C.M. 9 aprile 2001.    Agg. G.U. 12/06/2004
Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2001, n. 172. 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AD INTERIM MINISTRO 
DELL'UNIVERSITÀA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana; 
Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art. 4 che demanda 
al Governo della Repubblica il compito di stabilire: 
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche 
degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi 
non destinati alla generalità degli studenti; 
b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni 
debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la 
concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; 
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, 
"Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in 
particolare, l'art. 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 4, 
l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi 
universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonché la 
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai 
contributi universitari; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, 
"Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in 
particolare, l'art. 6, comma 2, gli esoneri totali e parziali dal pagamento 
della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle 
università e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di 
prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia 
di diritto allo studio; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 
2000, recante "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti 
d'onore e delle borse di studio", che, all'art. 3, demanda per il triennio 
2001-2003 la definizione dei criteri per il riparto del Fondo al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 
dicembre 1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di 
uniformità di trattamento e la distribuzione tra le regioni e le province 
autonome delle risorse finanziarie statali; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 10, che consente 
l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della 
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della legge 
2 dicembre 1991, n. 390, art. 6; 
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei"; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la "Riforma delle 
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia 
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale 30 aprile 1999, 
n. 224, che introducono la riforma dei corsi di dottorato di ricerca; 
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo regolamento 
di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 
n. 394, ed, in particolare, l'art. 46 che disciplina l'accesso degli studenti 
stranieri alle università; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni 
ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, 
e le relative disposizioni attuative; 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata ed integrata dalla 
legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina l'assistenza, l'integrazione 
sociali ed i diritti delle persone handicappate; 
Vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del Programma d'azione comunitario 
in materia di istruzione "Socrate"; 
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, in 
cui è stato accolto il Piano d'azione per la mobilità, adottato dal Consiglio 
del 9 novembre 2000; 
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso 
nell'adunanza del 17 e 18 gennaio 2001; 
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane espresso 
nell'assemblea del 25 gennaio 2001; 
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e 
musicale espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001; 
Visto il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale espresso 
nell'adunanza del 25 gennaio 2001; 
Visto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome espresso il 22 marzo 2001; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 
aprile 2001; 
Decreta: 
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1. Definizioni ed entrata in vigore. 
1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica; 
b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le 
università non statali legalmente riconosciute; 
c) per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di 
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del 
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad 
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di 
conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti 
didattici dei corsi; 
e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea 
specialistica ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509. 
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere 
dall'anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad 
avere efficacia sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli 
studi universitari". 
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2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti. 
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le 
prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente 
decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi 
abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, 
concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e 
meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale 
degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di studio, 
ai sensi dell'art. 12, erogati dalle università agli studenti capaci e 
meritevoli privi di mezzi. 
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative 
delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del 
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7, lettera h), le 
regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva 
competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non 
destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le 
specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione. 
3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri 
servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non 
compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i 
requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché 
i criteri per la definizione delle graduatorie. 
4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al 
merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso 
per le attività a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali 
agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 
390, art. 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università 
concedono i benefìci in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, 
agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle 
regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente. 
5. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla 
razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate 
prestazioni sociali agevolate, è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 
1991, n. 390, art. 17, con modalità autonomamente determinate dalle università. 
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3. I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici. 
1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti per 
concorso, secondo le modalità previste dall'art. 4, agli studenti che si 
iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche università, ai 
corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione ad eccezione di 
quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di 
dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 
210, art. 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al 
possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti 
agli articoli 5 e 6. 
2. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono destinati anche 
agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle 
scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, 
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi 
delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di 
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di 
cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi 
aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 
novembre 1999, n. 509. 
4. I benefìcisono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno 
dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le seguenti modalità: 
a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a 
partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le 
regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un 
ulteriore semestre; 
b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un 
periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un 
semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi 
abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefìcianche 
per un ulteriore semestre; 
c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di 
cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai 
servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i 
benefìcianche per un ulteriore semestre; 
d) per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari alla 
durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; 
limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono 
estendere i benefìcianche per un ulteriore anno; 
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per 
un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti 
didattici a partire dall'anno di prima iscrizione. 
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea 
specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici 
beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta 
nell'ultimo anno di corso. 
6. I benefìcipossono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti 
previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, 
indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo 
precedente. 
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4. Le procedure di selezione dei beneficiari. 
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i 
benefìcisono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla 
condizione economica di cui all'art. 5, anche se richiesti di specifici obblighi 
formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 
1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefìcisono valutati ex-post secondo 
le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea 
specialistica a ciclo unico, i benefìcisono attribuiti agli studenti che 
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, 
ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefìcisono valutati ex-post 
secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i 
benefìcisono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla 
condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalità 
previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, 
del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di 
almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefìcisono 
ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 
dell'art. 6. 
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato 
di ricerca, i benefìcisono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti 
relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo 
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad 
eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai 
benefìcinell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto 
esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'art. 6 e 
dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di 
appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. 
Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica 
a ciclo unico, idonei ai benefìcinell'anno accademico precedente, il diritto 
viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti 
dall'art. 6 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva 
università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle 
condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefìciper il quarto 
anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti 
relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni 
successivi al primo sono ammessi ai benefìciprevia verifica dei requisiti 
relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6. 
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti 
iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle disposizioni del decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei 
benefìcinell'anno accademico 2000/2001. 
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle 
risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefìcidi cui all'art. 
2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, può procedere 
alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle 
seguenti modalità: 
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, 
attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna 
differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 5; 
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, 
attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza un'ulteriore verifica 
delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dall'art. 6, sulla 
base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni 
conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito 
individuale degli studenti; nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è 
individuato un numero minimo di benefìciper ciascuna classe e per ciascun anno 
di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici. In 
caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con 
riferimento alla condizione economica. 
8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di 
rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della 
loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di 
trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:a) studente in sede, residente 
nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato; 
b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento 
quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le 
province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, 
possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha 
sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi 
di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; 
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso 
frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di 
tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di 
privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente 
residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di 
tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare. 
9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università curano una 
ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con 
particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche 
attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribuzione dei benefìcidi cui 
all'art. 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima 
della rispettiva scadenza. 
10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle 
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché 
all'alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti 
avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di 
gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, 
controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per 
gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine gli organismi 
regionali di gestione e le università possono usare il metodo della verifica con 
controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento 
degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla 
generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti 
che nell'anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della 
condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al 
beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del 
presente articolo. Nell'espletamento di tali controlli gli organismi regionali 
di gestione e le università possono richiedere idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine 
della correzione di errori materiali o di modesta entità. 
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4, comma 6, e 
successive modificazioni ed integrazioni, le università, le regioni, le province 
autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio procedono al 
controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i 
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i 
dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il 
Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica definiscono, entro tre mesi dall'emanazione del 
presente decreto, uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le 
modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti 
interessati, nonché per l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di 
deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269. 
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi 
devono essere stabiliti (anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo 
anno da quelli iscritti ad anni successivi), in modo da consentire che le 
procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici 
giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei 
corsi per le borse di studio con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla 
base delle autocertificazioni rese dagli studenti. 
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non 
oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata 
semestrale delle borse di studio in servizi ed in denaro e dei prestiti d'onore. 
In considerazione dell'introduzione dell'euro, per l'anno 2002 tale data è 
posticipata al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo 
dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della 
borsa è erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio 
abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi 
effettivamente a disposizione degli organismi regionali di gestione, anche 
avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino 
alla fruibilità di tali alloggi. 
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i 
controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli 
studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei 
benefici. 
16. A partire dall'anno accademico 2001/2002, il Ministero predispone, presso il 
proprio sito web, un'applicazione informatica che, in correlazione alle 
procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria 
condizione di idoneità, relativamente alla condizione economica per l'accesso ai 
benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, 
delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di gestione. 
Sul medesimo sito web il Ministero rende note le percentuali di copertura delle 
domande di borsa di studio degli studenti idonei per l'anno accademico 
precedente al conseguimento della borsa di studio per ciascuna sede. 
17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e 
modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai 
propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le 
attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 
390, art. 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli 
organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse 
di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non 
beneficiari. 
18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università concordano le 
modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie 
relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di 
procedure comuni per la concessione dei benefìcidi cui al presente decreto e la 
concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
universitari. In particolare, le università comunicano tempestivamente alle 
regioni ed alle province autonome i dati necessari alla valutazione del merito 
di cui all'art. 6. 
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5. I criteri per la determinazione delle condizioni economiche. 
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità 
integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di 
cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale 
equivalente, di cui al successivo comma 8. 
2. Per la concessione dei benefìcidi cui all'art. 2, il nucleo familiare dello 
studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, 
e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente 
conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello 
studente, il nucleo familiare del richiedente i benefìciè integrato con quello 
dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno 
due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a 
ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno 
due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di 
una persona. 
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, 
e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente 
i benefìciper i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo 
stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini 
Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori 
e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora 
non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente. 
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente 
richiedente i benefìciè integrato con quello del genitore che percepisce gli 
assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano 
parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, 
il nucleo familiare del richiedente i benefìciè integrato con quelli di entrambi 
i genitori. 
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, 
e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente 
conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello 
studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello 
studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti 
gli indicatori della condizione economica di cui al presente art. nella misura 
del 50%. 
7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato 
come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei 
patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse 
modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di 
riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del 
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con 
modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le 
modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive 
modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti 
all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato 
decreto legislativo con le seguenti integrazioni: 
a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 
dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel 
caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro 
al metro quadrato; 
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio 
dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle 
finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
9. Per l'accesso ai benefìcidi cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della 
situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore 
della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito 
dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di 
rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e 
integrazioni, sono comunque esclusi dai benefìcigli studenti per i quali 
l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di 
cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province 
e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e 
i 27.000 euro. 
10. In deroga alla disposizione di cui all'art. 4, comma 5 e 6, il beneficiario 
degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della 
propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di 
gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti 
della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione 
economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio. 
11. A partire dall'anno accademico 2002/2003, i limiti massimi dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione 
patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro 
emanato entro il 28 febbraio. 
12. La disciplina dell'Indicatore della situazione economica di cui al decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive 
modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal 
presente articolo, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 nel caso in cui le 
relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso 
contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione 
economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 
giugno 1997. 
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6. I criteri per la determinazione del merito. 
1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea 
specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un 
livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalle province autonome, 
sentite le università, sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati 
in più periodi didattici quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli 
altri purché conseguiti entro il 10 agosto. 
2. Il requisito di merito di cui al comma è definito autonomamente, anche in 
forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle province autonome, 
sentite le università, e comunque in misura non inferiore alla media dei crediti 
conseguiti dagli studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso 
programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei 
regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle 
università non statali legalmente riconosciute. In tali casi il requisito di 
merito necessario per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso 
non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma. 
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea 
e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare 
successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, 
riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di 
conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, 
anche se diverso da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli 
organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non 
oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di 
merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e 
l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti 
alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'art. 9, commi 5 e 6, 
devono essere restituiti. A tale scopo le regioni, le province autonome, gli 
organismi regionali di gestione e le università definiscono accordi intesi a 
definire le procedure di recupero anche su base rateale. 
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefìciper gli anni 
successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti 
requisiti: 
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove 
previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; 
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda; 
c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di 
presentazione della domanda. 
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefìciper gli anni 
successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente 
deve possedere i seguenti requisiti: 
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove 
previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; 
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda; 
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda; 
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda; 
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di 
presentazione della domanda; 
f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per 
l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti 
didattici. 
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, lo 
studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un 
"bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti 
modalità: 
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei 
benefìciper il secondo anno accademico; 
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei 
benefìciper il terzo anno accademico; 
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei 
benefìciper gli anni accademici successivi. 
La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può 
essere utilizzata in quelli successivi. 
7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefìciper gli anni 
successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve 
possedere i seguenti requisiti: 
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione 
della domanda; 
b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di 
presentazione della domanda. 
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso 
rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento 
dell'iscrizione. 
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo 
studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale 
disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica 
provenienti dai vecchi ordinamenti. 
8. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se riconosciuti per 
il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se 
diverso da quello dell'anno precedente. 
9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati dalle regioni, 
dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva 
competenza, in misura non superiore al venticinque per cento per i corsi ad 
accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, 
o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle 
università non statali legalmente riconosciute. 
10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefìciper gli anni 
successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato 
di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione 
previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università. 
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefìciper gli anni 
successivi al primo per i corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti 
dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997. 
12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica 
previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo 
nell'attuazione delle disposizioni dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, 
secondo le quali le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti 
didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di 
merito per l'accesso ai benefìci in materia di diritto allo studio da parte 
degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento 
sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai 
sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato 
il passaggio ed a quello successivo. 
13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui 
non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 12, le regioni, 
le province autonome e le università definiscono, di comune intesa, i criteri 
per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici. 
14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei 
requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere 
ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base 
dei regolamenti didattici delle specifiche università. 
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7. I criteri per la graduazione dei contributi universitari. 
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari, le 
università statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti 
sulla base dei criteri definiti dall'art. 3, comma 1 e 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306. 
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8. I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai 
contributi. 
1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
universitari, per tutti i corsi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, gli studenti 
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti 
risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e 
dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati 
beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con 
un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. 
2. Le università esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione e dai 
contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio 
del Governo italiano nell'àmbito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e 
degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici 
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è 
condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli 
affari esteri. 
3. Le università concedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di 
iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti nelle specifiche 
università agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per 
un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di 
laurea specialistica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c). 
Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non 
beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda 
rata della borsa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2. 
4. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di 
interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici 
in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al 
pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per l'anno 
di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le 
studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano 
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate 
debitamente certificate. 
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4 non possono 
effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di 
carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno 
accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini 
della valutazione del merito di cui al presente decreto. 
7. Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di 
esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
universitari, tenendo conto in particolare di: 
a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei 
per cento; 
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi 
ordinamenti; 
c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal 
piano di studi; 
d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o 
autonoma. 
8. Le università rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 1, la 
prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie 
per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore non siano 
pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, entro un mese 
dalla data di pubblicazione di tali graduatorie. 
9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del 
contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli 
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli 
esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 
1, e di ulteriori esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse università. 
10. Le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla Consulta 
nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli 
studenti universitari, ed al Ministero, il numero di studenti esonerati 
totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le 
diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo 
delle tasse e dei contributi. 
11. Al fine di garantire alle università una adeguata copertura degli oneri 
finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel 
riparto delle risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università e dei contributi di cui alla legge 29 
luglio 1991, n. 243, ai sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 2, e art. 3, 
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce specifici 
incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il 
diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli 
esoneri totali rispetto all'anno accademico 2000/2001, all'esonero dalla tassa 
di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti idonei non 
beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la mobilità internazionale 
di cui all'art. 10. 
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9. Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali. 
1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai 
corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è 
concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente art.. 
Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di 
studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una 
borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonché di un 
prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 
euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, 
quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province 
autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è concesso un 
prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 
euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16. 

2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore 
persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli 
studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in 
ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari 
nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 
2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel 
modo seguente: 
a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell'anno accademico 2001/2002, 3.900 euro 
nell'anno accademico 2002/2003, 4.000 euro nell'anno accademico 2003/2004; 
b) studenti pendolari: 2.150 euro; 
c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito. 
3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei 
borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo le 
modalità definite all'art. 10. 
4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente indagini per la 
individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse 
categorie di studenti nelle diverse città, che sono comunicati alla Consulta 
nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli 
studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di 
mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo del prestito 
d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma 2, le regioni e le 
province autonome possono ridurre corrispondentemente l'importo. 
5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di assicurare il 
servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità 
rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli 
studenti fuori sede è ridotto di 1.400 euro su base annua per l'anno accademico 
2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva 
erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero su 
base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di 
ristorazione. Tale metodo può essere altresì applicato dalle regioni e dalle 
province autonome per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede 
e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità in 
accordo con le rappresentanze elettive degli studenti. 
6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore 
della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia 
inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto 
dall'art. 5, comma 9. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto 
limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, 
assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro 
per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio 
abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia 
concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5. 
7. Lo studente che benefìcidi una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, 
la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione 
presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea 
documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata 
semestrale immediatamente successiva. 
8. A partire dall'anno accademico 2002/2003 gli importi indicati nel presente 
articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 
febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello 
in cui il decreto è emanato. 
9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la 
frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione 
della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e 
l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore 
degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, 
con adeguata pubblicità, per i contratti di locazione con privati in 
collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della 
proprietà. 
10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota delle risorse 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli studenti fuori sede che ne 
facciano richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato ai sensi della 
medesima normativa, definendone autonomamente i requisiti per l'ammissione. 
11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del 
servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. 
L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti 
mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad una 
riduzione dei tempi medi di attesa. 
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10. I contributi per la mobilità internazionale degli studenti. 
1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, 
compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta 
per ciascun corso di cui all'art. 3, comma 1, e per una sola volta per gli 
iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, 
ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità 
internazionale, sia nell'àmbito di programmi promossi dall'Unione europea, che 
di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa 
nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di 
studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti 
nell'àmbito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della 
predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 
7. 
2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una 
integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per 
la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci 
mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di 
mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo della 
integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome è dedotto 
l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su 
altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di 
viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i Paesi 
europei e sino all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei. 
3. I benefìcidi cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non 
beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, 
nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'àmbito del programma 
europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di 
un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento 
della borsa nell'ultimo anno di studi. 
4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione 
patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione dei 
benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i 
requisiti di merito di cui all'art. 6, può essere concesso dalle regioni e dalle 
province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di 
mantenimento per l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per la durata 
del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a 
condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per 
ulteriori 125 euro. 
5. Le regioni, le province autonome e le università definiscono autonomamente le 
modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando 
la loro corresponsione in parte prima dell'avvio del programma di mobilità. Una 
rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del 
conseguimento dei risultati previsti nel programma. 
6. Le regioni, le province autonome e le università offrono supporto 
organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri Paesi nell'àmbito 
di programmi di mobilità internazionale. Le università assicurano il supporto 
logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero 
nell'àmbito degli stessi programmi. Le regioni, le province autonome e le 
università concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui 
al presente articolo. 
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11. Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa. 
1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della progressiva 
concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e 
privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e comunicano alla 
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio 
nazionale degli studenti universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza 
sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli 
studenti. 
2. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di 
rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei servizi 
per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate 
anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione diretta a quella 
indiretta, affidando, in conformità con gli indirizzi previsti dalla legge 2 
dicembre 1991, n. 390, art. 25, comma 2, l'erogazione dei servizi stessi 
prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni 
studentesche, nonché nel caso dei servizi abitativi ai soggetti beneficiari del 
finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338. 
3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli organismi 
regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei 
costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio. Le regioni e le province 
autonome comunicano annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di 
spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al 
Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa 
pubblicizzazione. 
4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti 
d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed 
al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità 
finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione 
per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, 
cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni e 
dalle province autonome. 
5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per l'alta 
formazione artistica e musicale di cui all'art. 15, nonché i borsisti delle 
università e degli enti pubblici di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio 
di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati 
dalle università. 
6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei servizi 
anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima è determinata in misura pari 
al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio. 
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12. Le borse di studio concesse dalle università. 
1. Qualora le università concedano con oneri a carico del proprio bilancio, ai 
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 15, borse di studio destinate a 
coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli 
privi di mezzi, attingono in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non 
beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province 
autonome ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8. 
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti 
per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del 
presente decreto. 
3. Qualora le università concedano, con oneri a carico del proprio bilancio, 
altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle 
indicate al comma 1, anche con l'obiettivo di premiare studenti particolarmente 
meritevoli, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti 
pubblici e privati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 
del presente decreto. 
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13. Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione 
europea. 
1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità 
di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il 
diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della 
condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale 
equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite 
dallo stesso articolo e dall'art. 5 del presente decreto. 
2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'art. 46, comma 
5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefìcidi cui al 
presente decreto, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non 
appartenenti all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore degli 
studenti non appartenenti all'Unione europea, ma di nazionalità italiana, che 
risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità di 
questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare la quale, inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli 
interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome 
possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti 
stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente 
documentate. 
3. Ai sensi dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli studenti stranieri sono 
considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della 
loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello 
studente risieda in Italia. 
4. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di 
rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non 
appartenenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o prove di lingua 
italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di 
scadenza dei bandi, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli 
esiti di tali test o prove di lingua italiana. 
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in 
relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui 
elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il 
Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della 
condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non 
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello 
sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel 
Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di 
iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta 
università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea 
e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad 
una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere 
altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di 
garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di 
immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso 
l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione 
della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di 
cui all'art. 6, comma 3. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi 
ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare 
secondo le modalità di cui all'art. 5 (2). 
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti 
riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi 
e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui 
all'art. 5. 
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(2) L'elenco dei paesi particolarmente poveri previsto dal presente comma è 
stato definito, per l'anno accademico 2001/2002, con D.M. 8 maggio 2001 (Gazz. 
Uff. 25 agosto 2001, n. 197) e, per l'anno accademico 2002/2003 con D.M. 21 
marzo 2002 (Gazz. Uff. 12 aprile 2002, n. 86). 
 



14. Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap. 
1. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di 
rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio 
accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed 
universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative 
ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. 
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle 
specifiche tipologie di disabilità. 
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi 
presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di 
realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre 
l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle 
istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le 
università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione 
degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 
17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella 
valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui 
all'art. 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per 
cento requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli 
previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento. 
3. La durata di concessione dei benefìciper gli studenti con invalidità non 
inferiore al 66 per cento è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette 
semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi 
di laurea specialistica a ciclo unico. 
4. Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai 
corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, 
n. 509, la durata di concessione dei benefìciè pari al numero di anni di durata 
legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio 
abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti 
abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della 
domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del 
rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto. 
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non 
inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti: 
a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 
dell'anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal 
piano di studio; 
b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia 
l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della 
domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di 
quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il 
servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno 
tre arrotondata per difetto; 
c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 
dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per 
cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal 
piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di 
annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto; 
d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 
agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 
55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive 
previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale 
il numero di annualità richieste è il 45 per cento arrotondato per difetto; 
e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 
agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 
70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive 
previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale 
il numero di annualità richieste è il 60 per cento arrotondato per difetto. 
6. In alternativa le regioni, le province autonome e le università, per gli 
interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche metodologie di 
valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi 
produttivi presenti per le specifiche disabilità, sulla base dei principi 
generali di cui ai commi 2 e 5. 
7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito 
previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 
8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province 
autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, 
provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni 
economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di 
cui al presente decreto. 
9. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 9 e 10, 
può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine 
di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi 
che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. 
10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università 
sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa 
mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover 
subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. 
Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla 
pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi 
simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto. 
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15. Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta 
formazione artistica e musicale. 
1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le disposizioni di cui 
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni 
per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali 
istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, 
commi dal 19 al 23. 
2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di 
cui all'art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione cui si accede 
con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati 
dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per un periodo di 
tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire 
dall'anno di prima iscrizione. 
3. I benefìcisono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i 
requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5. Le regioni, le 
province autonome e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, 
per gli interventi di rispettiva competenza, determinano autonomamente gli 
specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della 
seconda rata della borsa e della revoca dei benefìcidi cui all'art. 6, commi 1, 
2 e 3. 
4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefìciper gli anni successivi, 
lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai 
rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e le province 
autonome definiscono, sentite le istituzioni per l'alta formazione artistica e 
musicale, le modalità per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione 
dei benefici. 
5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e 
musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie 
minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in 
favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli 
studenti in situazione di handicap di cui al presente decreto. 
6. Le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale esonerano 
totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché 
da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di 
studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al 
conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province 
autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale 
provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66 per cento. 
7. Qualora le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale concedano 
borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 12. 
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16. I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di 
prestiti d'onore e di borse di studio per il triennio 2001-2003. 
1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province 
autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 
390, art. 8, sulla base dei seguenti criteri: 
a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle 
borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome, ed 
eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione 
artistica e musicale di cui all'art. 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 
1991, n. 390, art. 8, agli studenti iscritti alle università con sede legale nel 
territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di 
attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di 
gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli 
studenti di cui all'art. 10 nell'esercizio finanziario di riferimento; 
b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la 
concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati 
con un parametro pari a 2; 
c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione 
diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente 
disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente. 
2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma spetta, 
comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio 
concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione europea, di 
cui all'art. 13, comma 5, del presente decreto, nell'anno accademico in corso. 
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del comma 2, 
la spesa delle regioni e delle province autonome, ed eventualmente, delle 
università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui 
all'art. 15 del presente decreto è valutata nel modo seguente: 
a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 
8, è determinata in modo figurativo tenendo conto: 
1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia 
moltiplicato per l'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2; 
2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente inteso nella 
definizione dell'art. 9, comma 6, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato 
per l'80 per cento dell'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2. 
Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla 
provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 9, 
comma 4, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia 
sopraindicata. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato per 
alcuni organismi regionali di gestione dalla regione e dalla provincia autonoma 
in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale 
importo secondo la metodologia sopraindicata, purché le borse di studio siano 
state concesse almeno all'85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della 
determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla 
lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del 
Fondo per l'anno precedente; 
b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli 
studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale di cui 
all'art. 10 del presente decreto è ponderata con un parametro pari a 3; 
c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della 
tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 
2. 
4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del comma 1, 
il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 
per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di 
gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o 
tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto: 
a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i 
servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza; 
b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di 
studio e dei servizi abitativi non oltre il 31 ottobre; 
c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla 
pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto all'art. 4, 
comma 13. 
5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del differimento della 
prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed alla 
conseguente richiesta di prorogare il termine di presentazione delle domande di 
assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2000/2001, si tiene 
conto della data del 15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative 
graduatorie provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. 
6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province 
autonome alla concessione di borse di studio di cui al comma 3, lettera c), 
rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo 
della quota attribuibile nel riparto. Le eventuali somme derivanti da tali 
riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei 
criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle modalità 
di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province 
autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo i dati con quelli 
dell'anno precedente, il presente comma non si applica per il riparto del fondo 
nel 2001. 
7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere 
superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico 
precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa 
regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota 
eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base 
dei criteri di cui ai comma precedenti. 
8. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione degli 
interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia autonoma non può 
comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore al 80 per cento di 
quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente. 
9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle regioni e 
dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del 
Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza non sono 
presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle 
regioni e dalle province autonome sono soggetti all'attività di monitoraggio del 
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 
10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le regioni e le 
province autonome comunicano ai singoli organismi regionali di gestione la quota 
di rispettiva competenza. 
 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 

fp04-gr04