GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 142 DEL 21/6/2001
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. 9005
Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del
collegamento telematico "Quick-Response". Art. 103, legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e integrazioni di cui all'art.
21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Alle imprese interessate
I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevedono la concessione di contributi, in conto capitale, allo scopo
di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle
procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento alle filiere
produttive del settore del tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero.
La gestione amministrativa degli interventi e' affidata ad un
soggetto esterno, indicato con il termine "Gestore", in possesso dei
requisiti tecnico-scientifici richiesti, mediante lo svolgimento di
una gara pubblica.
Il Gestore provvede alla raccolta e all'elaborazione delle
informazioni, alla valutazione dei progetti presentati dalle imprese
candidate e, piu' in generale, adempie a tutti quegli atti
finalizzati a conseguire efficienza organizzativa e celerita' nella
trattazione delle istanze.
Per l'accettazione delle domande di contributo, nonche' per la
divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro
predisposizione, il Gestore operera' attraverso una propria rete di
sportelli distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco
degli sportelli abilitati sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
con la massima tempestivita' appena disponibile.
Le domande dovranno essere presentate agli sportelli abilitati del
Gestore entro il termine di centoventi giorni, a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di presentazione
delle domande comportera' la non inclusione in graduatoria.
Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le
disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 in materia di aiuti de minimis pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10 del
13 gennaio 2001 e disponibile sul sito Internet del Ministero
(www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del gestore.
1. Presentazione delle istanze.
1.1 Le istanze per l'accesso al contributo sono predisposte e
presentate, per ciascun progetto di investimento orientato alla
riorganizzazione dei processi industriali in un'ottica di maggiore
velocita', flessibilita' e collaborazione tra le imprese interessate,
nel quadro delle nuove tecnologie informatiche e telematiche,
combinate alla diffusione di Internet, da un soggetto promotore, in
nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e
candidate agli aiuti, che devono risultare in un numero minimo non
inferiore a cinque. Qualora al progetto di investimento concorrano
imprese aventi fra loro situazioni di controllo dirette o indirette,
ai fini del numero minimo, le predette imprese vengono considerate
come una sola impresa. Nel seguito si fara' riferimento al soggetto
che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione
"soggetto promotore".
1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto
promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per
conto delle imprese beneficiarie.
1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel
registro delle imprese e che svolgano attivita' corrispondenti ai
codici previsti dalla vigente classificazione ISTAT per il settore
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
1.4 Sono escluse dai contributi le imprese che, alla data di
sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a
procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
1.5 La domanda, da redigere in conformita' al modello di cui
all'allegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sara' relativa ad
un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella parte che
attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente
bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore.
1.6 La domanda e' composta da una parte generale che identifica il
soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto
di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti
parte dell'aggregazione e richiedenti l'agevolazione. Per ciascuna
delle imprese dell'aggregazione, e' poi allegata una scheda
specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' del rispettivo legale rappresentante, con la quale
viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle
circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni
della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto
di pertinenza dell'impresa. Alla domanda deve essere allegata una
dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune
delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione
degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le
finalita', gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a
regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione,
l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di tutti gli
allegati, con particolare riferimento alla presenza delle
schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte
dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.
1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la
parte comune del progetto, la cui responsabilita' e supervisione
nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio,
spetta al soggetto promotore.
2. Progetti e spese ammissibili.
2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese
partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, e
mirare allo sviluppo di un prodotto finito volto a velocizzare i
flussi logistici all'interno della filiera, a favorire lo scambio e
l'acquisizione automatica di informazioni, a creare una piattaforma
per lo sviluppo di sistemi standardizzati, e consentire infine il
monitoraggio delle varie fasi di produzione all'interno della stessa
filiera. Ai fini della valutazione di ammissibilita' il progetto deve
presentare caratteristiche di elevata rilevanza riguardo al contenuto
tecnologicamente innovativo, alla qualificazione delle risorse
impiegate e alla estensione della catena coinvolta. Non saranno in
ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla
mera aggregazione di imprese, in sostanziale carenza di un criterio
tra quelli sopra evidenziati.
2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate successivamente
alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle
imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto
promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purche'
siano fatturate al soggetto promotore e riferite alle seguenti
tipologie di costo:
a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al
progetto;
b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la
gestione delle nuove tecnologie, riferite all'infrastruttura comune e
con un limite del 20% dell'investimento complessivo;
c) creazione di directories elettroniche, sistemi di
classificazione e ricerca dei dati;
d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza
delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento
elettronico;
e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento
complessivo;
f) spese per studi di fattibilita' e/o analisi dei progetti.
Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili
soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto
proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della
domanda.
2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le
dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.
2.4 I contributi concessi ai sensi del presente bando sono revocati
qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, della
agevolazione sotto forma di credito di imposta prevista dall'art. 103
della legge n. 388/2000, nonche' di qualsiasi altra agevolazione
pubblica, anche in forma di de minimis. Per un efficace controllo del
divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare
alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento
presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato art.
103; e' in ogni caso esclusa la possibilita' per lo stesso soggetto
promotore di presentare due o piu' domande di agevolazione in
relazione a programmi che presentano obiettivi e caratteristiche
tecniche sostanzialmente analoghe.
3. Graduatoria.
3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilita' con la
normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il
profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la
realizzazione degli investimenti che il raggiungimento degli
obiettivi che consistono in particolare nell'introduzione di
modalita' di gestione innovative che permettono di agevolare, nel
quadro dei processi produttivi, le operazioni decisionali,
amministrative e di comunicazione tra le diverse componenti delle
filiere in modo da contribuire alla competitivita' del settore
industriale nel suo insieme. Il Gestore valuta anche l'ammissibilita'
delle singole domande presentate dalle imprese che aderiscono al
progetto, provvedendo alle rettifiche del caso.
3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando,
il gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e
fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la
formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati;
sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria,
secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio
complessivo decrescente.
3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto e' determinato come
somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici,
calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:
a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:
e' assegnato rispettivamente il punteggio pari a:
0 punti nel caso di 5 imprese partecipanti;
20 punti nel caso di 20 o piu' imprese partecipanti;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di
imprese, nei casi intermedi.
b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo
ammissibile del progetto:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
La definizione di piccola e media impresa e' quella fissata, sulla
base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i
cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando.
d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti,
alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda, nelle
imprese partecipanti al progetto:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del parametro tra i progetti
ammessi;
20 punti per il massimo valore del parametro tra i progetti
ammessi e, comunque, per i progetti per i quali lo stesso superi
2.000 occupati;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
parametro, nei casi intermedi.
3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle
fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute
le maggiorazioni percentuali del punteggio ottenuto secondo il comma
precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella
medesima:
=====================================================================
| Maggiorazione percentuale del
| punteggio
=====================================================================
Eventuale organizzazione delle |
imprese richiedenti in una forma |
giuridicamente definita |
(consorzio, associazione |
temporanea o permanente) alla |
quale partecipano tutte quelle |
interessate dal progetto.... | 10%
---------------------------------------------------------------------
Presenza di una componente di |
investimento per la formazione di |
personale.... | 10%
---------------------------------------------------------------------
Valorizzazione dei processi di |
aggregazione a carattere verticale|
nell'ambito dei settori di filiera|
indicati dalla legge.... | 10%
---------------------------------------------------------------------
Assenza, all'interno delle |
imprese, di sistemi informatici di|
base.... | 10%
---------------------------------------------------------------------
Difficoltà all'implementazione e |
gestione dei processi per |
insufficienti competenze.... | 10%
---------------------------------------------------------------------
Presenza di sistemi di pagamento |
via Internet per le transazioni di|
e-commerce.... | 10%
---------------------------------------------------------------------
Organizzazione degli aspetti |
relativi alla logistica per le |
transazioni di e-commerce.... | 10%
3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria e' ottenuto
applicando le maggiorazioni di cui al punto 3.4 al punteggio di cui
al punto 3.3.
4. Entita' delle agevolazioni.
4.1 L'ammontare dei contributi, contenuto nei limiti della regola
del de minimis, e' calcolato con riferimento ai costi ammessi per
ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e
documentati.
5. Concessione.
5.1 Nei limiti delle risorse disponibili, al netto degli oneri per
la gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo
l'ordine di piazzamento in graduatoria.
5.2 Alle imprese appartenenti all'aggregazione proponente, viene
concesso il contributo in conto capitale determinato sulla base degli
investimenti ammissibili. Una volta accolte le posizioni meglio
collocate in graduatoria, nel caso in cui le risorse residue per la
concessione alle imprese di una o piu' aggregazioni, con identica
collocazione in graduatoria, non siano sufficienti a coprire
interamente il fabbisogno, si procede alla riduzione proporzionale
dell'aiuto spettante a ciascuna impresa in proporzione all'ammontare
degli investimenti previsti.
6. Realizzazione degli investimenti e concessione del contributo in
conto capitale.
6.1 Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del
provvedimento di concessione, i progetti devono essere completati,
intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in
esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni.
Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono avere
provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.
6.2 Allorquando e' stato completato almeno il 50% dell'investimento
ammesso e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a
criteri minimi di funzionalita' indicati in sede preventiva, il
soggetto promotore puo' presentare, per conto delle imprese
beneficiarie, richiesta di anticipazione sul contributo spettante, in
misura proporzionale alle spese sostenute e gia' pagate alla data
dell'istanza medesima da ciascuna impresa beneficiaria.
6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della
documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti e dei
relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione
dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.
6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre sessanta
giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti
di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe
modalita', presenta la richiesta di erogazione a saldo dei benefici
spettanti a ciascuna impresa, corredata da una relazione complessiva
delle attivita' svolte, valevole anche per gli accertamenti
ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva, propone al
Ministero la liquidazione della residua parte del contributo
spettante alle singole imprese. Decorso il predetto temine, in
assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede alla
verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle
agevolazioni nelle quote gia' eventualmente corrisposte a titolo di
anticipazione.
6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti
dall'aggregazione, in condizioni analoghe di investimento, sono
ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle
imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva
finale, nel limite non eccedente il 30%, a pena di revoca per
decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito
della medesima aggregazione, nei limiti totali degli importi concessi
e della regola del de minimis, sono consentite rideterminazioni degli
importi spettanti a ciascuna delle imprese a fronte di variazioni in
corso d'opera della ripartizione dei costi sostenuti nel progetto.
6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti,
in effettive condizioni di esercizio e per le attivita' per le quali
sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente
dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4
ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di sessanta giorni
successivi previsto dal medesimo punto 6.4.
7. Ispezioni e revoche.
7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese
beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le
agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi
pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli
effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
7.4 Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' disponibile anche attraverso il
sito Internet www.minindustria.it
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Letta
VEDERE ALLEGATO 1
Allegato 1Allegato 2Allegato 3Allegato 4Allegato 5Allegato 6Allegato 7
Allegato n. 2
Definizioni e parametri dimensionali delle piccole e medie imprese
I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base
della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997,
n. 229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono
riassunte:
1) e' definita "piccola" l'impresa che:
a) ha meno di 50 dipendenti, e;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu;
c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in
appresso definito;
2) e' definita "media" l'impresa che, non classificandosi come
"piccola":
d) ha meno di 250 dipendenti, e;
e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ecu;
f) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in
appresso definito;
3) e' definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle
precedenti definizioni.
Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga,
anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di
voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del
fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti
di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a
ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima.
E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa
oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni
di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso;
pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di
indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al
capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di
dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle
due fattispecie seguenti:
a) se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti
pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto sull'impresa;
b) se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di
indipendenza.
Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto
economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,
s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari;
b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare,
per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita'
agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello
cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per
dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di
voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa'
di capitali, e' quella risultante alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione.
Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati
esclusivamente il numero delle unita' lavorative in azienda, la
composizione della compagine sociale o dei diritti di voto
dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.