GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 42 DEL 20/2/2001



       
 D.P.R. 28-12-2000 n. 445   Agg. Febb. 2008
 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). 




Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e 
regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, 
rispettivamente, con le lettere "L" e "R".
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 12 dicembre 2002, 
n. 16; Circ. 19 marzo 2004, n. 7; 
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, 
n. AIPA/CR/28; 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 4 
novembre 2003; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 gennaio 2002, n. 
12; Circ. 3 luglio 2002, n. 127; Msg. 1 luglio 2004, n. 20616; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 4 maggio 2004, n. 21;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 luglio 2001, n. 
1254/M352/2001; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 21 marzo 2001, n. 
VII/3/1/539; Circ. 18 aprile 2001, n. 45/2001; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile 2002, n. 
19/2002; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 gennaio 2002, n. 17/E; Circ. 
31 maggio 2002, n. 4/T; Ris. 4 marzo 2003, n. 56/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001; Circ. 18 giugno 2001, 
n. 300/A/233547/106/15; Circ. 26 febbraio 2004, n. 9; Circ. 30 giugno 2005, n. 
31/2005;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 17 ottobre 
2001, n. 1176/U; Nota 17 ottobre 2001, n. 17245/Int/U05; Nota 25 settembre 2003, 
n. DGPSA/Uff.VII/3361;
- Ministero della difesa: Circ. 24 gennaio 2002, n. LEV-C-101/U.D.G.; 
- Ministero della sanità: Circ. 18 gennaio 2000, n. 13; 
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 luglio 2001, n. 
2407/MOT2/A/2001; Circ. 3 settembre 2002, n. 3405/MOT2/C; Circ. 15 dicembre 
2003, n. 4982/M310/MOT3; Circ. 16 giugno 2004, n. 2569/M360.
 



Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione; 
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato 
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle 
riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000; 
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 
settembre 2000; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; 
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
15 dicembre 2000; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
Emana il seguente decreto: 



 



Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. 
Capo I - Definizioni e àmbito di applicazione 
1. (R)  Definizioni.
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del 
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di 
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo 
unico; 
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti (4); 
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare 
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica 
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione 
personale del titolare; 
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di 
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o 
informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o 
di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare; 
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità 
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di 
età; 
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 
funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, 
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o 
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; 
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto 
dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera 
f); 
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto 
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a 
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo 
unico; 
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico 
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; 
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi 
ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché 
dell'autenticità della firma stessa; 
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona 
dell'interessato; 
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata 
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che 
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici (5); 
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i 
gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui 
alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi 
dell'articolo 43; 
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti 
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni 
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71; 
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla 
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione 
e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle 
amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato; 
essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati (6); 
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di 
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure 
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; 
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del 
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti 
il documento stesso; 
t) [CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del 
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che 
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e 
confermano l'identità dei titolari stessi] (7); 
u) [CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di 
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi 
con queste ultime] (8); 
v) [CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico 
certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico 
e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2] (9); 
z) [CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in 
Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 
3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente 
testo unico] (10); 
aa) [CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del 
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi 
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da 
certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva] (11); 
bb) [CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico 
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione] (12); 
cc) [FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma 
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati 
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica] (13); 
dd) [FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), 
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta 
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al 
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il 
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si 
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati] (14); 
ee) [FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata 
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la 
creazione della firma] (15); 
ff) [TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha 
accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica] (16); 
gg) [DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi 
crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica] 
(17); 
hh) [DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico 
adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati 
per la creazione della firma elettronica] (18); 
ii) [DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato 
strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai 
requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, 
nonché del presente testo unico] (19); 
ll) [DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi 
crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica] (20); 
mm) [DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) 
adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per 
effettuare la verifica della firma elettronica] (21); 
nn) [ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), 
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, 
da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più 
elevato, in termini di qualità e di sicurezza] (22); 
oo) [PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli 
apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, 
destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme 
elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica] (23) 
(24) (25). 



(4) Vedi, anche, la lettera p) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82.
(5) Vedi, anche, le lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82.
(6) Vedi, anche, la lettera u) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82.
(7)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso 
decreto.
(8)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera g) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso 
decreto.
(9)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(10)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(11)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera f) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso 
decreto.
(12)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera d) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso 
decreto.
(13)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, la lettera q) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso 
decreto.
(14)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(15)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, le lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1 dello 
stesso decreto.
(16)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(17)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(18)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(19)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(20)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(21)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(22)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(23)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(24)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, 
corretto con Comunicato 3 luglio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152). 
(25)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alle norme previgenti: 
comma 1 lettera 
a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 
403/1998); 
comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1 lettere c), d): (-); 
comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999); 
comma 1 lettere f), g), h): (-); 
comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968); 
comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 1 lettera m): (-); 
comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1 lettere o), p): (-); 
comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998). 
 



2. (L)  Oggetto.
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la 
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da 
parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la 
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché 
ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e 
ai privati che vi consentono. [Le norme concernenti i documenti informatici e la 
firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra 
privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 
59] (26) (27). 



(26)  Periodo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
(27)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo, L. n. 
340/2000). 
 



3. (R)  Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e 
dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle 
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi 
sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R) 
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in 
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei 
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e 
i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla 
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua 
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze 
penali della produzione di atti o documenti non veritieri (28). 



(28)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 3: (-); 
comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999). 
 



4. (R)  Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico 
ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico 
ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in 
presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R) 
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di 
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita 
dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di 
questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al 
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R) 
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di 
dichiarazioni fiscali. (R) (29). 



(29)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 4, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (-); 
comma 3: (-). 
 



5. (L)  Rappresentanza legale.
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a 
curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono 
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o 
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore (30). 



(30)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 8, L. n. 15 del 1968). 
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici 
6. (L-R)  Riproduzione e conservazione di documenti.
[1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a 
tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la 
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la 
conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto 
ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli 
originali. (L) 
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 
si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se 
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle 
regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione (31). (L) 
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei 
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico 
idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività 
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati 
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo 
II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (32)] (33). 



(31)  Le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su 
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali 
sono state approvate con Delib. 13 dicembre 2001, n. 42/2001 (Gazz. Uff. 21 
dicembre 2001, n. 296) e sostituite con Del. 19 febbraio 2004, n. 11/2004 (Gazz. 
Uff. 9 marzo 2004, n. 57). 
(32)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 25, L. n. 15 del 1968 e art. 15, D.P.R. n. 513 del 1997); 
comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n . 537 del 1993); 
comma 3: (-); 
comma 4: (-). 
(33)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 43 del citato decreto.
 



7. (L)  Redazione e stesura di atti pubblici.
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le 
certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, 
atto a garantirne la conservazione nel tempo. 
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, 
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse 
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. 
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo 
che la precedente stesura resti leggibile (34). 



(34)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 2: (articolo 13 primo e secondo comma, L. n. 15/1968). 
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione II - Documento informatico 
8. (R)  Documento informatico.
[1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto 
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti 
a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo 
unico. 
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il 
Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati 
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale (35). 
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 
definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire 
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel 
documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi 
biometriche di cui all'articolo 22, lettera e). 
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei 
dati personali (36)] (37). 



(35)  Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 13 gennaio 
2004. 
(36)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997). 
(37)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 20 del citato decreto.
 



9. (R)  Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
[1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici 
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed 
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, 
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, 
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti 
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione 
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente 
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il 
soggetto che ha effettuato l'operazione. 
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili 
per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di 
legge. 
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, 
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni 
e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali 
e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, 
dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti (38) 
(39)] (40). 



(38)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(39)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997). 
(40)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, gli artt. 22 e 57 dello stesso decreto.
 



10. (L)  Forma ed efficacia del documento informatico.
[1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 
2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il 
requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è 
liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 
2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione 
legislativa o regolamentare. 
3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un 
altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un 
certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione 
di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della 
provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso 
non può essere negata rilevanza giuridica nè ammissibilità come mezzo di prova 
unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in 
quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è 
basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore 
accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma 
elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un 
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, 
quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in 
uno Stato membro; 
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella 
Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; 
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un 
accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o 
organizzazioni internazionali. 
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità 
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (41)] (42). 



(41)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 
gennaio 2004. 
(42)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



11. (R)  Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica.
[1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica 
mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del 
presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (43). 
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in 
materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali (44)] (45). 



(43)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(44)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997). 
(45)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
 



12. (R)  Pagamenti informatici.
[1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche 
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole 
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua 
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i 
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle 
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca 
d'Italia (46)] (47). 



(46)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 14, D.P.R. n. 513/1997). 
(47)  Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



13. (R)  Libri e scritture.
[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla 
legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia 
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti 
informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo 
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2 (48)] 
(49). 



(48)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 15, D.P.R. n. 513/1997). 
(49)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 39 del citato decreto.
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione III - Trasmissione di documenti 
14. (R)  Trasmissione del documento informatico.
[1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal 
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario 
se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella 
casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore 
(50). 
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento 
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e 
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono 
opponibili ai terzi. 
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità 
che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della 
posta nei casi consentiti dalla legge (51)] (52). 



(50)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 
(51)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997). 
(52)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, gli artt. 45 e 48 del citato decreto.
 



15. (L)  Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile.
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati 
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e 
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui 
poteri consolari (53). 



(53)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 19, L. n. 15/1968). 
 



15-bis.  Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi.
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche 
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi 
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si 
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice 
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate 
le informazioni strettamente necessarie a tale fine (54). 



(54)  Articolo aggiunto dal comma 12 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. 
 



16. (R)  Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi.
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 
22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti 
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le 
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da 
regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le 
quali vengono acquisite. 
2. [Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto 
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati 
richiesti nei registri di nascita] (55). 
3. [Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di 
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone 
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, 
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, 
sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati 
personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei 
dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei 
dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei 
princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza 
dei dati personali] (56) (57). 



(55)  Il presente comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
(56)  Il presente comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
(57)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 3: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998). 
 



17. (R)  Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.
[1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati 
e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione 
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi 
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto 
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi 
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro 
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese 
pubbliche. 
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti 
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del 
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che 
non sia avvenuta la consegna al destinatario (58)] (59). 



(58)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997). 
(59)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 49 del citato decreto.
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni 
(giurisprudenza di legittimità)
18. (L-R)  Copie autentiche.
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere 
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e 
duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in 
luogo degli originali. (L) 
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal 
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve 
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario 
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste 
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a 
cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data 
e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e 
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il 
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il 
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio 
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le 
disposizioni contenute nell'articolo 20. (L) 
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai 
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione 
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi 
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione 
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione 
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel 
procedimento in corso. (R) (60). 



(60)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 2: (articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968); 
comma 3: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998). 
 



(giurisprudenza di legittimità)
19. (R)  Modalità alternative all'autenticazione di copie.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi 
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità 
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati (61). 



(61)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998). 
 



19-bis. (L)  Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, 
che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un 
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo 
di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente 
essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa 
(62). 



(62)  Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 



20. (R)  Copie di atti e documenti informatici.
[1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se 
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge 
se conformi alle disposizioni del presente testo unico. 
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, 
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti 
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici 
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli 
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da 
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata 
(63). 
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto 
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, 
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è 
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con 
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole 
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto 
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla 
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a 
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle 
regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2 (64)] (65). 



(63)  Comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(64)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997). 
(65)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 23 del citato decreto.
 



(giurisprudenza di legittimità)
21. (R)  Autenticazione delle sottoscrizioni.
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le 
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R) 
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata 
a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della 
riscossione da parte di terzi di benefìci economici, l'autenticazione è redatta 
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a 
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale 
ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il 
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta 
in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le 
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio 
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il 
timbro dell'ufficio. (R) (66). 



(66)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (-); 
comma 2: (-). 
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione V - Firme elettroniche (67) 
22. (R)  Definizioni.
[1. Ai fini del presente Testo unico si intende: 
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado 
di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità; 
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed 
una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'àmbito dei sistemi di 
validazione di documenti informatici (68); 
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato 
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone 
la firma digitale sul documento informatico (69); 
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato 
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul 
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche (70); 
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati 
nell'àmbito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica 
dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche 
dell'utente; 
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla 
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si 
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare 
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di 
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo 
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni (71); 
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui 
si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario 
opponibili ai terzi; 
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in 
grado di ricevere e registrare documenti informatici; 
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la 
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica 
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati 
sospesi e revocati (72); 
l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore 
annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi 
(73); 
m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il 
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di 
tempo (74); 
n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al 
titolare dei dati in esso contenuti (75); 
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni 
disposizione che ad esse si applichi (76) (77)] (78). 



(67)  Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
(68)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(69)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(70)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(71)  Lettera abrogata dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(72)  Lettera abrogata dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(73)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(74)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(75)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(76)  Lettera abrogata dall'art. 8, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(77)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1, lettera 
a): (articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera b): (articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera c): (articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera d): (articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera e): (articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera f): (articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera g): (articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera h): (articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera i): (articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera l): (articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera m): (articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R. n. 513/1997); 
comma 1, lettera o): (articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R. n. 513/1997). 
(78)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, le lettere h), i) e z) del comma 1 dell'art. 1 
dello stesso decreto.
 



23. (R)  Firma digitale.
[1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed 
al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la 
cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un 
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti 
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su 
un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata 
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal 
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la 
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti 
interessate. 
4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto 
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni 
e marchi di qualsiasi genere. 
5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole 
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico 
stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore 
(79)] (80). 



(79)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 5: (articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 6: (articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 7: (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997). 
(80)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 24 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



24. (R)  Firma digitale autenticata.
[1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la 
firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico 
ufficiale autorizzato. 
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte 
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza 
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità 
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla 
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi 
dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e 
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, 
contrassegni e marchi comunque previsti. 
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento 
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può 
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni 
dell'articolo 20, comma 3. 
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della 
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto 
la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato 
presso pubbliche amministrazioni. 
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su 
supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli 
effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale 
a norma del presente testo unico (81)] (82). 



(81)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 5: (articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 6: (articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997). 
(82)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 25 del citato decreto.
 



25. (R)  Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
[1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma 
autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in 
conformità alle norme del presente testo unico. 
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge 
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque 
previsti (83)] (84). 



(83)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997). 
(84)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 
 



26. (R)  Certificatori.
[1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro 
dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai 
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti 
certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i 
soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di 
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. 
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui 
al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa. 
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede 
stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del 
presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e 
si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE (85)] 
(86). 



(85)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997). 
(86)  Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 26 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



27. (R)  Certificatori qualificati.
[1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono 
trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26. 
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre: 
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per 
svolgere attività di certificazione; 
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e 
delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della 
competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della 
tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di 
sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente 
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; 
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche 
consolidate; 
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e 
che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in 
conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito europeo e 
internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 
10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; 
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee 
anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione 
delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. 
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio 
dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività 
al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti 
dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti 
pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del 
caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di 
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò 
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta 
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione 
stessa (87)] (88). 



(87)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997). 
(88)  Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 27 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



27-bis. (R)  Certificati qualificati.
[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: 
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato 
qualificato; 
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; 
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale 
è stabilito; 
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo 
chiaramente identificato come tale; 
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione 
della stessa in possesso del titolare; 
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del 
certificato; 
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il 
certificato. 
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità 
di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non 
risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale 
rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un 
analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o 
un codice identificativo generale. 
3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o 
del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il 
quale il certificato è richiesto: 
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o 
collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni 
professionali, nonché poteri di rappresentanza; 
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3; 
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il 
certificato può essere usato, ove applicabili] (89). 



(89)  Articolo aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. Vedi, anche, 
l'art. 16 dello stesso decreto. Successivamente il presente articolo è stato 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



28. (R)  Accreditamento.
[1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i 
certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei 
requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono 
chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi 
delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29. 
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed 
allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della 
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della 
emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché 
l'impegno al rispetto delle regole di tecniche. 
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 
2, deve inoltre: 
a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non 
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria 
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da 
parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio 
sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi 
dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga 
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni 
dalla data di presentazione della stessa. 
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro 
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la 
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione 
presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In 
tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della 
documentazione integrativa. 
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione 
e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco 
pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, 
ai fini dell'applicazione della disciplina in questione (90). 
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti 
commerciali e con le pubbliche amministrazioni (91)] (92). 



(90)  Vedi, anche, l'art. 16, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. 
(91)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997). 
(92)  Articolo così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 29 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



28-bis. (L)  Responsabilità del certificatore.
[1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che 
garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non 
prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto 
ragionevole affidamento: 
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e 
sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati 
qualificati; 
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario 
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la 
verifica della firma riportati o identificati nel certificato; 
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma 
possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore 
generi entrambi. 
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è 
responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul 
certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione 
della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza 
colpa. 
3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso 
di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere 
usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano 
riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni 
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo 
stesso o derivanti dal superamento del valore limite] (93). 



(93)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 30 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



29. (R)  Vigilanza sull'attività di certificazione.
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e 
le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di 
certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 
gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro 
per l'innovazione e le tecnologie. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e 
le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati 
(94)] (95). 



(94)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione 
originaria del presente articolo alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 4: (articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997). 
(95)  Articolo così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 31 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



29-bis. (R)  Obblighi del titolare e del certificatore.
[1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure 
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati 
qualificati è tenuto inoltre a: 
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; 
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi 
stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; 
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il 
consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli 
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della 
sussistenza degli stessi; 
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; 
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di 
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle 
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del 
servizio di certificazione; 
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; 
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato 
elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale 
derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di 
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause 
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; 
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di 
elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei 
certificati elettronici sicuro e tempestivo; 
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di 
revoca e di sospensione dei certificati elettronici; 
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al 
certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova 
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; 
n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il 
certificatore ha fornito il servizio di certificazione; 
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai 
soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare 
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni 
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e 
le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, 
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in 
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il 
servizio ed il certificatore; 
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati 
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano 
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia 
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del 
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che 
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti 
di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono 
essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato. 
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati 
personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo 
esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al 
mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina 
in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per 
fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono] (96). 



(96)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 32 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



29-ter. (R)  Uso di pseudonimi.
[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul 
certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il 
certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le 
informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni 
dopo la scadenza del certificato stesso] (97). 



(97)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



29-quater. (R)  Efficacia dei certificati qualificati.
[1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato 
o sospeso non costituisce valida sottoscrizione] (98). 



(98)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 82 del 
2005.
 



29-quinquies. (R)  Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per 
altri soggetti qualificati.
[1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di 
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: 
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati 
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 
28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri 
organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I 
certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono 
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al 
di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per 
l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le 
caratteristiche dei certificati qualificati; 
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa 
in materia di contratti pubblici. 
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi 
rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella 
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole 
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, 
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il 
possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in 
volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi 
ordinamenti. 
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 
3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2] (99). 



(99)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 34 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



29-sexies. (R)  Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
[1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle 
firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave 
privata: 
a) sia riservata; 
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da 
contraffazioni; 
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di 
terzi. 
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati 
elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al 
titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e 
si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma. 
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con 
procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente 
riconducibile alla volontà del titolare. 
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e 
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e 
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di 
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10] 
(100). 



(100)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, i commi da 1 a 4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 
82 del 2005.
 



29-septies. (R)  Revoca e sospensione dei certificati qualificati.
[1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: 
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore; 
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità; 
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale 
derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente 
decreto; 
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del 
titolare o di abusi o falsificazioni. 
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi 
previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la 
causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. 
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato 
riferimento temporale. 
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di 
cui all'articolo 8, comma 2] (101). 



(101)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 36 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



29-octies. (R)  Cessazione dell'attività.
[1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività 
deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i 
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non 
scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione 
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della 
stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di 
tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. 
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del 
registro dei certificati e della relativa documentazione. 
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del 
certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6] 
(102). 



(102)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie 
30. (L)  Modalità per la legalizzazione di firme.
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la 
cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data 
e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica 
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio 
(103). 



(103)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968). 
 



31. (L)  Atti non soggetti a legalizzazione.
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a 
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su 
atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o 
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio 
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per 
esteso ed il timbro dell'ufficio (104). 



(104)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 18, primo e secondo comma, L. n. 15/1968). 
 



32. (L)  Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente 
riconosciute.
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui 
diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici 
fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore 
agli studi (105). 



(105)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 16, L. n. 15/1968). 
 



33. (L)  Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero 
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei 
competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri 
organi e autorità delegati dallo stesso. 
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da 
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai 
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai 
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva 
l'articolo 31. 
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, 
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello 
Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della 
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (106). 



(106)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 2: (articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968); 
comma 3: (articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968); 
comma 4: (articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968); 
comma 5: (articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968). 
 



34. (L)  Legalizzazione di fotografie.
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono 
tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente 
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, 
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. 
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti 
personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo (107). 



(107)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 55, 
comma 3, L. n. 342/2000). 
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità 
35. (L-R)  Documenti di identità e di riconoscimento.
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento 
di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi del comma 2. 
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, 
la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R) 
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o 
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L) 
(108). 



(108)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (-); 
comma 2: (articolo 292, R.D. n. 635/1940); 
comma 3: (articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997). 
 



36. (L)  Carta d'identità e documenti elettronici.
1. [Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità 
elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei 
servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per 
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali] (109). 
2. [La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito 
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono 
contenere: 
a) i dati identificativi della persona; 
b) il codice fiscale] (110). 
3. [La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere: 
a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; 
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in 
ogni caso, del DNA; 
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione 
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel 
rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere 
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la 
firma elettronica (111)] (112). 
4. [La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono 
essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche 
amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Banca d'Italia] (113). 
5. [Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per 
la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie 
e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, 
del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi] 
(114). 
6. [Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al 
presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, 
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente 
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità] (115). 
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a 
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza (116) (117). 



(109)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, il comma 1 dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 
2005.
(110)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 66 del citato decreto.
(111)  Lettera così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. 
(112)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, il comma 4 dell'art. 66 del citato decreto.
(113)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, ora, il comma 5 dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 
2005.
(114)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e poi 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117. Vedi, ora, 
il comma 6 dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
(115)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, il comma 7 dell'art. 66 del citato decreto.
(116)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998); 
comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998); 
comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998); 
comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998); 
comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998); 
comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998); 
comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 4 L. n. 191/1998). 
(117)  Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195 e 
l'art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. 
 



Capo II - Documentazione amministrativa 
Sezione VIII - Regime fiscale 
37. (L)  Esenzioni fiscali.
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti 
dall'imposta di bollo. 
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da 
bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da 
legalizzare (118). 



(118)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 2: (articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968). 
 



Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa 
Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione 
(giurisprudenza di legittimità)
38. (L)  Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica 
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) (119). 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se 
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. (L) (120). 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del 
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del 
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 
15 marzo 1997, n. 59. (L) (121) (122). 



(119)  Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
(120)  Comma così sostituito prima dall'art. 9, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e 
poi, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
(121)  Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
(122)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 10, L. n. 191/1998); 
comma 2: (-); 
comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, 
comma 10, L. n. 191/1998). 
 



39. (L)  Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per 
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché 
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è 
soggetta ad autenticazione (123). 



(123)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997). 
 



Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa 
Sezione II - Certificati 
40. (L)  Certificazioni contestuali.
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, 
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del 
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento (124). 



(124)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968). 
 



41. (L)  Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, 
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità 
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di 
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità 
superiore. 
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti 
e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche 
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i 
termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al 
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto 
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti 
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la 
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la 
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa 
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 (125). 



(125)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2, 
comma 2 della L. n. 191/1998); 
comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997). 
 



42. (R)  Certificati di abilitazione.
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o 
di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché 
definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino" 
(126). 



(126)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998). 
 



Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa 
Sezione III - Acquisizione diretta di documenti 
(giurisprudenza di legittimità)
43. (L-R)  Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono 
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che 
risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro 
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali 
atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad 
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte 
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, 
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R) 
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è 
necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata 
per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte 
di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli 
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento 
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi 
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita 
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti 
ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente. (L) 
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi 
del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R) 
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi 
a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici 
registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle 
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei 
loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 
(R) 
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente 
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso 
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e 
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni 
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la 
certezza della loro fonte di provenienza. (R) 
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite 
fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di 
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione 
non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) (127) (128). 



(127) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(128)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (-); 
comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000); 
comma 3: (-); 
comma 4: (-); 
comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998). 
 



44. (R)  Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i 
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o 
tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari 
italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono 
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia 
indispensabile (129). 



(129)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998). 
 



Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa 
Sezione IV - Esibizione di documento 
45. (L-R)  Documentazione mediante esibizione.
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo 
stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di 
riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante 
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni 
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui 
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un 
documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti 
stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le 
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la 
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità 
dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L) 
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative 
a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte 
dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di 
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della 
copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R) 
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di 
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i 
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello 
stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, 
che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del 
rilascio. (R) (130). 



(130)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997); 
comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 3: (-). 
 



Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa 
Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive 
46. (R)  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, 
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di 
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei 
benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione 
dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi 
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, 
di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi 
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (131); 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che 
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 (132); 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri 
dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver 
presentato domanda di concordato (R) (133) (134). 



(131)  Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso 
decreto. 
(132)  Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso 
decreto. 
(133)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. 
n. 403/1998). 
(134)  Vedi, anche, il D.M. 13 luglio 2004. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
47. (R)  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a 
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 
38. (R) 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare 
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza. (R) 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con 
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà. (R) 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia 
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, 
lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il 
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (135). 



(135)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 4: (-). 
 



48. (R)  Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti 
che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione 
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le 
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole 
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze (136). 




(136)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998). 
 



49. (R)  Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di 
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore. 
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche 
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri 
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per 
l'intero anno scolastico (137). 



(137)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998). 
 



Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti 
50. (R)  Attuazione dei sistemi.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo 
dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi 
di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo 
unico. 
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la 
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici 
conformi alle disposizioni del presente testo unico. 
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare 
o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del 
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle 
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. 
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli 
uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti 
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di 
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree 
stesse. 
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica 
dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti 
alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni 
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, 
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto (138). 



(138)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998). 
 



51. (R)  Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.
[1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi 
informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo 
unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della 
pubblica amministrazione. 
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi 
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, 
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti 
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle 
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e 
benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei 
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla 
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con 
archivi informatici (139)] (140). 



(139)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 2: (articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997); 
comma 3: (articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997). 
(140)  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, l'art. 42 del citato decreto.
 



52. (R)  Il sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata 
"sistema" deve: 
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; 
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in 
entrata e in uscita; 
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento 
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione 
dei provvedimenti finali; 
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti 
registrati; 
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del 
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali; 
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito del sistema di 
classificazione d'archivio adottato (141). 



(141)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998). 
 



53. (R)  Registrazione di protocollo.
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle 
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti 
informazioni: 
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e 
registrato in forma non modificabile; 
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e 
registrata in forma non modificabile; 
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i 
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, 
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne 
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile. 
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di 
protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione 
di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno. 
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di 
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di 
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la 
completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con 
il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i 
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di 
registrazione di protocollo. 
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le 
gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica 
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i 
materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i 
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti 
già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione (142). 



(142)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998). 
 



54. (R)  Informazioni annullate o modificate.
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), 
e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le 
informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere 
sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. 
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una 
dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire 
la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, 
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento 
d'autorizzazione (143). 



(143)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998). 
 



55. (R)  Segnatura di protocollo.
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del 
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti 
il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo 
inequivocabile. 
Le informazioni minime previste sono: 
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 
57; 
b) la data di protocollo; 
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area 
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4. 
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente 
all'operazione di registrazione di protocollo. 
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice 
identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice 
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del 
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali 
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo. 

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e 
trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere 
tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che 
riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per 
automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento 
ricevuto. 
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con 
il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura 
delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4 
(144). 



(144)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998). 
 



56. (R)  Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica 
dei documenti.
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di 
segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di 
classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta 
del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni (145). 



(145)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998). 
 



57. (R)  Numero di protocollo.
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre 
numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare (146). 



(146)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998). 
 



Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione seconda - Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema 
58. (R)  Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema.
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, 
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni 
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di 
abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui 
all'articolo 61. 
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di 
selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di 
selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di 
espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni 
costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di 
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo. 
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle 
informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo (147). 



(147)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998). 
 



59. (R)  Accesso esterno.
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono 
essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei 
documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori 
del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni 
da parte dell'interessato. 
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle 
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e 
nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, 
anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per 
il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei 
documenti. 
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono 
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte 
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 
2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche 
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento 
informatico, come disciplinati dal presente testo unico. 
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica 
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione 
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via 
telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico (148). 



(148)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998). 
 



60. (R)  Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, 
accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree 
organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità 
di interconnessione stabilite nell'àmbito delle norme e dei criteri tecnici 
emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni. 
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica 
dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni 
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti 
informazioni: 
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti 
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di 
spedizione, del mittente, del destinatario; 
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti 
attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti 
dall'amministrazione al documento spedito. 
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono 
autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri 
tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del 
sistema di gestione informatica dei documenti (149). 



(149)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998). 
 



Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione terza - Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti 
61. (R)  Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi 
documentali e degli archivi.
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna 
delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. 
Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa 
omogenea. 
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in 
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico 
archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le 
procedure prescritte dalla disciplina vigente. 
3. Il servizio svolge i seguenti compiti: 
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della 
procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni 
all'inserimento e alla modifica delle informazioni; 
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si 
svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico; 
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero 
di protocollo di cui all'articolo 53; 
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano 
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel 
più breve tempo possibile; 
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; 
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle 
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi 
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e 
le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69; 
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54; 
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte 
del personale autorizzato e degli incaricati (150). 



(150)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998). 
 



62. (R)  Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del 
sistema.
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei 
documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei 
dati su supporto informatico rimovibile. 
2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle 
informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a 
procedimenti conclusi. 
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il 
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti 
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle 
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici. 
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti 
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione 
dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva 
(151). 



(151)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998). 
 



63. (R)  Registro di emergenza.
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche 
manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di 
emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la 
normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la 
causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del 
ripristino della funzionalità del sistema. (R) 
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi 
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la 
tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per 
periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno 
riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R) 
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di 
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R) 
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito 
di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca 
dei documenti registrati nell'àmbito del sistema documentario dell'area 
organizzativa omogenea. (R) 
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite 
nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, 
senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di 
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un 
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere 
stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R) (152). 



(152)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998). 
 



Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione quarta - Sistema di gestione dei flussi documentali 
64. (R)  Sistema di gestione dei flussi documentali.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei 
procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, 
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefìci, sulla 
base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione. 
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti 
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al 
potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri 
di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità 
stabiliti dalla legge. 
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di 
gestione informatica dei documenti. 
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree 
organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli 
che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di 
classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a 
registrazione di protocollo (153). 



(153)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998). 
 



65. (R)  Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali.
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la 
gestione dei flussi documentali deve: 
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, 
il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato; 
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, 
il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del 
procedimento; 
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; 
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi 
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter 
dei procedimenti complessi (154). 



(154)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998). 
 



66. (R)  Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei 
flussi documentali.
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, 
delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi 
informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della 
funzione pubblica (155). 



(155)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998). 
 



Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione quinta - Disposizioni sugli archivi 
67. (R)  Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito.
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei 
flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie 
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di 
deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R) 
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i 
fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R) 
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli 
archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie 
trasferite nell'archivio di deposito. (R) (156). 



(156)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (-). 
 



68. (R)  Disposizioni per la conservazione degli archivi.
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed 
aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di 
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, 
di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del 
movimento effettuato e della richiesta di prelevamento. 
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti 
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali (157). 



(157)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998); 
comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998). 
 



69. (R)  Archivi storici.
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti 
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di 
Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni 
culturali (158). 



(158)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998). 
 



Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti 
Sezione sesta - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi 
70. (R)  Aggiornamenti del sistema.
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del 
sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con 
le versioni precedenti (159). 



(159)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998). 
 



Capo V - Controlli 
(giurisprudenza di legittimità)
71. (R)  Modalità dei controlli.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono 
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 
43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero 
richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, 
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 
registri da questa custoditi. (R) 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il 
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato 
di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento 
della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati 
che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il 
rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, 
è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del 
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o 
telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati 
da essa custoditi. (R) (160). 



(160)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 3: (-); 
comma 4: (articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 340/2000). 
 



72. (R)  Responsabilità dei controlli.
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti 
individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, 
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la 
loro esecuzione. (R) 
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni 
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R) (161). 



(161)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1 : (-); 
comma 2: (-). 
 



Capo VI - Sanzioni 
73. (L)  Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o 
colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da 
terzi (162). 



(162)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 24, L. n. 15/1968). 
 



74. (L-R)  Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma 
delle disposizioni del presente testo unico. (L) 
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: 
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi 
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione 
sostitutiva; (R) 
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di 
stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di 
riconoscimento; (R) 
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di 
stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai 
fini della formazione dell'atto di nascita. (R) (163). 



(163)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997); 
comma 2, lettera a): (articolo 3, comma 3, D.P.R. n 403/1998); 
comma 2, lettera b): (articolo 7, comma 5, D.P.R. n. 403/1998); 
comma 2, lettera c): (-). 
 



75. (R)  Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui 
all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (164). 



(164)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998). 
 



76. (L)  Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale 
ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina 
ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea 
dai pubblici uffici o dalla professione e arte (165). 



(165)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968); 
comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968); 
comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968); 
comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968). 
 



Capo VII - Disposizioni finali 
77. (L-R)  Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la 
legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 
24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 
commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 
giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n. 127; l'articolo 2, comma 11 
della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 
novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, 
n.342. (L) 
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il D.P.R. 20 
ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 
dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R) (166). 



(166)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (-); 
comma 2: (-). 
 



77-bis. (L)  Applicazione di norme.
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei 
capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una 
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le 
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica 
utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo 
che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 (167). 



(167)  Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la 
Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003. 
 



78. (L-R)  Norme che rimangono in vigore.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in 
vigore: 
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 
322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al 
decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al 
D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la 
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei 
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 
b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo; 
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 
1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle L. 31 
dicembre 1996, n. 676 e L. 6 ottobre 1998, n. 344; 
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i 
decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate 
alla data di entrata in vigore del presente testo unico; 
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni 
archivistici di cui al capo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, 
comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento 
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai 
sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675 (168). 



(168)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo 
alla norma previgente: 
comma 1: (-). 
 



Allegato 
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa
      Articolato del Testo UnicoRiferimento previgente
        
      Articolo 1 ( Definizioni) 
      comma 1 lettera a)articolo 22, comma 2 L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6 
      D.P.R. n.
       403/1998
      comma 1 lettera b)articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1 lettere c), d)-
      comma 1 lettera e)articolo 1, comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/1999
      comma 1 lettere f), g), h)-
      comma 1 lettera i)articolo 20, secondo comma L. n. 15/1968
      comma 1 lettera l)articolo 15, primo comma L. n. 15/1968
      comma 1 lettera m)-
      comma 1 lettera n)articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1 lettere o), p)-
      comma 1 lettera q), primo periodoarticolo 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 1 lettera q), secondo periodoarticolo 2, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 1 lettera r)articolo 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 1 lettera s)articolo 1 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 2 ( Oggetto) 
      comma 1 articolo 1 L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo L.
       n. 340/2000
      Articolo 3 ( Soggetti) 
      comma 1 articolo 5, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      comma 3-
      comma 4articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 394/1999
      Articolo 4 ( Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) 
      comma 1 articolo 4 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2-
      comma 3-
      Articolo 5 ( Rappresentanza legale) 
      comma 1 articolo 8 L. n. 15/1968
      Articolo 6 ( Riproduzione e conservazione di documenti) 
      comma 1 articolo 25 L. n. 15/1968 e art. 15 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 2, comma 15, primo periodo L. n . 537/1993
      comma 3-
      comma 4-
      Articolo 7 ( Redazione e stesura di atti pubblici) 
      comma 1 articolo 12, primo comma L. n. 15/1968
      comma 2articolo 13 primo e secondo comma L. n. 15/1968
      Articolo 8 ( Documento informatico) 
      comma 1 articolo 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 3, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 3, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 9 ( Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) 
      comma 1 articolo 18, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 18, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 22, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 18, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 10 ( Forma ed efficacia del documento informatico) 
      comma 1articolo 4, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 4, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 5, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 11 ( Contratti stipulati con strumenti informatici o per via 
      telematica) 
      comma 1articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
        
      Articolo 12 ( Pagamenti informatici) 
      comma 1articolo 14 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 13 ( Libri e scritture) 
      comma 1articolo 15 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 14 ( Trasmissione del documento informatico) 
      comma 1articolo 12, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 12, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 12, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 15 ( Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato 
      civile) 
      comma 1articolo 19 L. n. 15/1968
      Articolo 16 ( Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti 
      trasmessi) 
      comma 1articolo 8, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      comma 3articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 17 ( Segretezza della corrispondenza trasmessa per via 
      telematica) 
      comma 1articolo 13, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 13, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 18 ( Copie autentiche) 
      comma 1articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. n. 15/1968
      comma 2articolo 14, secondo comma L. n. 15/1968
      comma 3articolo 3, comma 4 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 19 ( Modalità alternative all'autenticazione di copie) 
      comma 1articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 20 ( Copie di atti e documenti informatici) 
      comma 1articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 6, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
      comma 5articolo 6, comma 5 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 21 ( Autenticazione delle sottoscrizioni) 
      comma 1-
      comma 2-
      Articolo 22 ( Definizioni) 
      comma 1, lettera a)articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera b)articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera c)articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera d)articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera e)articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera f)articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera g)articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera h)articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera i)articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera l)articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera m)articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera n)articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. n. 513/1997
      comma 1, lettera o)articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 23 ( Firma digitale) 
      comma 1articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 10, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 10, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
      comma 5articolo 10, comma 5 D.P.R. n. 513/1997
      comma 6articolo 10, comma 6 D.P.R. n. 513/1997
      comma 7articolo 10, comma 7 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 24 ( Firma digitale autenticata) 
      comma 1articolo 16, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 16, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 16, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 16, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
      comma 5articolo 16, comma 5 D.P.R. n. 513/1997
      comma 6articolo 16, comma 6 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 25 ( Firma di documenti informatici delle pubbliche 
      amministrazioni) 
      comma 1articolo 19, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 19, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 26 ( Deposito della chiave privata) 
      comma 1articolo 7, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 7, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 27 ( Certificazione delle chiavi) 
      comma 1articolo 8, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 8, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 8, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 28 ( Obblighi dell'utente e del certificatore) 
      comma 1articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 29 ( Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione) 
      comma 1articolo 17, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      comma 4articolo 17, comma 4 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 30 ( Modalità per la legalizzazione di firme) 
      comma 1articolo 15, secondo comma L. n. 15/1968
      Articolo 31 ( Atti non soggetti a legalizzazione) 
      comma 1articolo 18, primo e secondo comma L. n. 15/1968
      Articolo 32 ( Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o 
      legalmente riconosciute) 
      comma 1articolo 16 L. n. 15/1968
      Articolo 33 ( Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero) 
      comma 1articolo 17, primo comma L. n. 15/1968
      comma 2articolo 17, secondo comma L. n. 15/1968
      comma 3articolo 17, terzo comma L. n. 15/1968
      comma 4articolo 17, quarto comma L. n. 15/1968
      comma 5articolo 17, quinto comma L. n. 15/1968
      Articolo 34 ( Legalizzazione di fotografie) 
      comma 1articolo 2, comma 7 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      55, comma 3 della L. n. 342/2000
      Articolo 35 ( Documenti di identità e di riconoscimento) 
      comma 1-
      comma 2articolo 292 R.D. n. 635/1940
      comma 3articolo 2, comma 9 L. n. 127/1997
      Articolo 36 ( Carta d'identità e documenti elettronici) 
      comma 1articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      comma 2articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      comma 3articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      comma 4articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      comma 5articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      comma 6articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      comma 7articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 4 L. n. 191/1998
      Articolo 37 ( Esenzioni fiscali) 
      comma 1articolo 21, primo comma L. n. 15/1968
      comma 2articolo 23, primo comma L. n. 15/1968
      Articolo 38 ( Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) 
      comma 1articolo 3, comma 11 della L. n. 127/1997 come modificato 
      dall'articolo 2, comma 10 della L. n. 191/1998
      comma 2-
      comma 3articolo 3, comma 11 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 
      2, comma 10 L. n. 191/1998
      Articolo 39 ( Domande per la partecipazione a concorsi pubblici) 
      comma 1articolo 3, comma 5 L. n. 127/1997
      Articolo 40 ( Certificazioni contestuali) 
      comma 1articolo 11 L. n. 15/1968
      Articolo 41 ( Validità dei certificati) 
      comma 1articolo 2, comma 3 L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo 
      2, comma 2 della L. n. 191/1998
      comma 2articolo 2, comma 4 L. n. 127/1997
      Articolo 42 ( Certificati di abilitazione) 
      comma 1articolo 12 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 43 ( Accertamenti d'ufficio) 
      comma 1-
      comma 2articolo 3, comma 1 L. n. 340/2000
      comma 3-
      comma 4-
      comma 5articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      comma 6articolo 7, comma 3 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 44 ( Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile) 
      comma 1articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 45 ( Documentazione mediante esibizione) 
      comma 1articolo 3, comma 1 L. n. 127/1997
      comma 2articolo 7, comma 4 D.P.R. n. 403/1998
      comma 3-
      Articolo 46 ( Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 
      comma 1articolo 2, primo comma L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 
      n. 403/1998
      Articolo 47 ( Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) 
      comma 1articolo 4, primo comma L. n. 15/1968
      comma 2articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      comma 3articolo 2, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 4-
      Articolo 48 ( Disposizioni generali in materia di dichiarazioni 
      sostitutive) 
      comma 1articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      comma 3articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 49 ( Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione) 
      comma 1articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 50 ( Attuazione dei sistemi) 
      comma 1articolo 21, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 21, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 21, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 5articolo 2, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 51 ( Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche 
      amministrazioni) 
      comma 1articolo 20, comma 1 D.P.R. n. 513/1997
      comma 2articolo 20, comma 2 D.P.R. n. 513/1997
      comma 3articolo 20, comma 3 D.P.R. n. 513/1997
      Articolo 52 ( Sistema di gestione informatica dei documenti) 
      comma 1articolo 3 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 53 ( Registrazione di protocollo) 
      comma 1articolo 4, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 4, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 4, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 4, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      comma 5articolo 4, comma 5 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 54 ( Informazioni annullate o modificate) 
      comma 1articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 5, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 55 ( Segnatura di protocollo) 
      comma 1articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 6, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      comma 5articolo 6, comma 5 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 56 ( Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei 
      documenti) 
      comma 1articolo 7 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 57 ( Numero di protocollo) 
      comma 2articolo 8 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 58 ( Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del 
      sistema) 
      comma 1articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 9, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 59 ( Accesso esterno) 
      comma 1articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 10, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 10, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 60 ( Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni) 
      comma 1articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 11, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 61 ( Servizio per la gestione informatica dei documenti dei 
      flussi documentali e degli archivi) 
      comma 1articolo 12, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 12, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 12, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 62 ( Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni 
      del sistema) 
      comma 1articolo 13, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 13, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 13, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 13, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 63 ( Registro di emergenza) 
      comma 1articolo 14, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 14, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 14, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 14, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      comma 5articolo 14, comma 5 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 64 ( Sistema di gestione dei flussi documentali) 
      comma 1articolo 15, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 15, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 15, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      comma 4articolo 15, comma 4 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 65 ( Requisiti del sistema per la gestione dei flussi 
      documentali) 
      comma 1articolo 16 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 66 ( Specificazione delle informazioni previste dal sistema di 
      gestione dei flussi documentali) 
      comma 1articolo 17 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 67 ( Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito) 
      comma 1articolo 18, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 18, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3-
      Articolo 68 ( Disposizioni per la conservazione degli archivi) 
      comma 1articolo 19, comma 1 D.P.R. n. 428/1998
      comma 2articolo 19, comma 2 D.P.R. n. 428/1998
      comma 3articolo 19, comma 3 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 69 ( Archivi storici) 
      comma 1articolo 20 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 70 ( Aggiornamenti del sistema) 
      comma 1articolo 22 D.P.R. n. 428/1998
      Articolo 71 ( Modalità dei controlli) 
      comma 1articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 403/1998
      comma 3-
      comma 4articolo 2, comma 1, secondo periodo L. n. 340/2000
      Articolo 72 ( Responsabilità dei controlli) 
      comma 1 -
      comma 2-
      Articolo 73 ( Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione) 
      comma 1articolo 24 L. n. 15/1968
      Articolo 74 ( Violazione dei doveri d'ufficio) 
      comma 1articolo 3, comma 4 L. n. 127/1997
      comma 2, lettera a)articolo 3, comma 3 D.P.R. n 403/1998
      comma 2, lettera b)articolo 7, comma 5 D.P.R. n. 403/1998
      comma 2, lettera c)-
      Articolo 75 ( Decadenza dai benefìci) 
      comma 1articolo 11, comma 3 D.P.R. n. 403/1998
      Articolo 76 ( Norme penali) 
      comma 1articolo 26, primo comma L. n. 15/1968
      comma 2articolo 26, secondo comma L. n. 15/1968
      comma 3articolo 26, secondo comma L. n. 15/1968
      comma 4articolo 26, terzo comma L. n. 15/1968
      Articolo 77 ( Norme abrogate) 
      comma 1-
      comma 2-
      Articolo 78 ( Norme che rimangono in vigore) 
      comma 1-








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