GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 296 DEL 21/12/2001
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 4 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 3
aprile 2001;
Vista la nota prot. n. 44953 del 15 maggio 2001 con la quale la
predetta delibera del senato accademico e' stata trasmessa al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca non ha fatto rilievi;
Decreta:
Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto emanato con
decreto rettorale n. 83 del 16 gennaio 2001 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 dei 31 gennaio
2001.
PARTE II
Organi e struttura dell'universita'
Capo I
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
(Omissis).
Art. 11.
Norme generali riguardanti la eleggibilita'
negli organi di governo e nelle strutture
didattiche e di ricerca
1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e
fuori ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da
esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve
specifiche riserve di legge.
2. (invariato).
3. (invariato).
4. (invariato).
5. (invariato).
6. (invariato).
(omissis).
Capo II
STRUTTURE DIDATTICHE
E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI
Art. 15.
Strutture didattiche e di ricerca
1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta', i corsi
di studio di facolta' (corsi di laurea, corsi di laurea
specialistica), i corsi di studio di Ateneo (corsi di
specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master
universitario) e i consigli di coordinamento, orizzontali e
verticali, degli studi.
2. (invariato).
Art. 16.
Facolta'
1. Nelle facolta' sono istituiti i consigli di corso di studio,
articolati in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, corsi
di specializzazione e corsi di master universitario.
2. (invariato).
Art. 17.
Consigli di facolta'
1. (invariato).
2. (invariato).
3. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) (invariato);
b) (invariato);
c) (invariato);
d) (invariato);
e) (invariato);
f) (invariato);
g) (invariato);
h) (invariato);
i) (invariato);
j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica,
all'assegnazione del carico didattico ai professori di ruolo ed ai
ricercatori ed alla approvazione del manifesto degli studi, nel
rispetto del regolamento didattico di Ateneo;
k) (invariato);
l) (invariato).
4. (invariato);
5. (invariato);
6. (invariato);
7. (invariato);
8. (invariato);
9. (invariato);
10. (invariato).
Art. 19.
Consigli di corso di studio di facolta'
1. I consigli di corso di studio di facolta' sono articolati in:
a) consigli di corso di laurea;
b) consigli di corso di laurea specialistica.
Possono essere altresi' costituiti, su delibera motivata dei
consigli dei singoli corsi di studio interessati, uno o piu' consigli
di coordinamento (orizzontali e verticali) degli studi che
comprendono piu' corsi di studio attivati presso la facolta'.
I poteri e le competenze dei consigli di coordinamento degli studi
coincidono con quelli dei consigli di corso di studio che
sostituiscono.
2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:
a) (invariato);
b) (invariato);
c) (invariato);
d) (invariato);
e) costituire le commissioni di esame per i corsi di studio;
f) (invariato);
g) (invariato);
h) (cassato);
i) (cassato);
j) (invariato);
k) (invariato);
l) (invariato);
m) (invariato);
n) (invariato);
o) (invariato);
p) (invariato);
3. (invariato).
4. Ciascun consiglio di corso di studio dovra' istituire un
osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da
professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti
designati su base elettiva, con i compiti previsti dal regolamento
didattico d'Ateneo.
5. (invariato);
6. (invariato);
7. (invariato);
8. (invariato);
9. (invariato).
Art. 19-bis.
Consigli di corso di studio di Ateneo
1. I consigli di corso di studio di Ateneo sono articolati in:
a) consigli di corso di specializzazione;
b) consigli di corso di master universitario.
2. I consigli di corso di studio di Ateneo hanno il compito di:
a) coordinare le attivita' di insegnamento e di studio;
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita'
didattica del corso di studio;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame;
f) assegnare le supplenze, gli affidamenti ed i contratti
relativi al corso di studio;
g) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del
consiglio di corso di studio;
h) eleggere una giunta di presidenza la cui composizione, durata
e compiti sono definiti dal regolamento;
i) eleggere il presidente;
j) approvare il proprio manifesto degli studi.
3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed
applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza
dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario
accademico e dell'impegno orario dei docenti.
4. Ciascun consiglio di corso di studio dovra' istituire un
osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da
professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti
designati su base elettiva, con i compiti previsti dal regolamento
didattico d'Ateneo.
5. E' fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del
diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei
professori, ricercatori, assistenti r.e. per quanto attiene agli
impegni didattici programmati.
6. Il consiglio di corso di studio e' composta da:
a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita'
definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;
b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla
cessazione degli incarichi di insegnamento;
d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per
affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e.,
afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle
lettere b), c), d);
f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti
di cui alle lettere b), c), d), e);
g) i professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale
21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato
dall'Ateneo, con voto consultivo.
7. I componenti di cui alla lettera f) contribuiscono al numero
legale solo se presenti.
8. Nei consigli di corso di specializzazione gli studenti durano in
carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di
studio; nei consigli di corso di master universitario gli studenti
durano in carica un anno.
9. I componenti del consiglio che partecipano alle sedute con voto
consultivo non vanno computati per la determinazione del numero
legale.
10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie,
la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la
partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al
consiglio di corso di studio, fatte salve specifiche disposizioni di
legge e regolamenti statali.
11. I docenti che insegnano in piu' corsi di studio possono optare
anno accademico per anno accademico di afferire ad almeno uno di
detti corsi di studio.
(Omissis).
PARTE TERZA
Attivita' didattica e di ricerca
Capo I
ATTIVITA' DIDATTICA
Art. 26.
Liberta' di insegnamento
1. (invariato).
2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di
insegnamento, non abbia l'opportunita' di realizzare il proprio
impegno orario, dovra' avere affidato lo svolgimento di attivita'
didattiche aggiuntive.
Art. 27.
Doveri didattici dei docenti
1. I professori, ricercatori, assistenti r.e. adempiono nei corsi
di studio ai compiti didattici previsti dalla legge e dal regolamento
didattico di Ateneo.
2. (cassato).
(Omissis).
PARTE VI
Disposizioni di attuazione e transitorie
(Omissis).
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(Omissis).
Art. 55.
(Nuovo)
1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in
vigore del regolamento didattico di Ateneo.
Palermo, 4 dicembre 2001
Il rettore: Silvestri