GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 280 DELL' 1/12/2001
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 24 ottobre 2001, n. 420
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294,
concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare,
l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, recante il regolamento concernente la qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori pubblici;
Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294, recante il
regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici;
Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso
decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in
sede di prima applicazione;
Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio
parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Udito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici
espresso in data 13 settembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneita'
organizzativa.
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta"
sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori
restauratori di beni culturali" e "quaranta";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In alternativa a
quanto previsto dal comma 1, l'idoneita' organizzativa dell'impresa
e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con
qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni
culturali, come definite dal presente regolamento, un costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore
rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei
lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del
decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la societa' organismo
d'attestazione.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i
collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono
avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa
ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo,
un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore
a un anno.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di capacita'
economica e finanziaria.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 3 agosto 2000, n. 294 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Capacita' economica e finanziaria) - 1. L'adeguata
capacita' economica e finanziaria dell'impresa e' dimostrata da
idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n.
34.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore
di beni culturali.
1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente
regolamento, nonche' ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per
restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non
inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che
alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita'
di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte
dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie
decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello
scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o
di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto
anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta
alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto
attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un
periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero
in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il
percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il
31 dicembre 2001.".
Art. 4.
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore
qualificato per i beni culturali.
1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli
effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di
beni culturali si intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con
insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende
altresi' colui che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse
storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio.
L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili
per la qualificazione.
1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui
all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo
4".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2001
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 355