GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 292 DEL 17/12/2001
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 29 novembre 2001
Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a
livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete
locale. (Deliberazione n. 24/01/CIR).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua seduta della Commissione infrastrutture e reti del 29
novembre 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla
"Istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Nerwork Provision - ONP);
Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di
telecomunicazioni;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete
aperta (ONP)";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, del 24 luglio 1998, recante
"Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di
interconnessione di riferimento di Telecom Italia";
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
Vista la comunicazione della Commissione 98/C 265/02
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia
di accesso nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi
notevole forza di mercato;
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante
"Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la
promozione della diffusione dei servizi innovativi";
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del
26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop:
enabling the competitive provision of a full range of electronic
communication services including broadband multimedia and high speed
internet";
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/CE del
25 maggio 2000 "relativa all'accesso disaggregato all'anello locale:
consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di
servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi
multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocita'";
Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000,
recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali";
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato
alla rete locale";
Vista la propria delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, recante
"Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad
oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di
predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione";
Vista la propria delibera 14/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante
"Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di
riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000";
Vista la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante
"Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di
canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n.
2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai
servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full
business company";
Vista la propria delibera n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, recante
"Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al
fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale
l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale
permanente";
Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
Viste le risultanze della "consultazione pubblica sulla
implementazione dell'accesso condiviso (shared access) nella rete
locale in doppino e sul problema della gestione dello spettro
(spectrum management) dei sistemi xDSL" avviata dall'Autorita' in
data 27 giugno 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
luglio 2001, n. 160;
Vista la propria delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001, recante
"Integrazione delle linee guida in materia di implementazione
dell'accesso disaggregato a livello di rete locale";
Vista la propria lettera del 5 luglio 2001 indirizzata a Telecom
Italia nella quale l'Autorita' ha invitato la Societa', nel
provvedere alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il
2001, a tener conto delle indicazioni contenute nel Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato
alla rete locale del 5 dicembre 2000;
Sentita la societa' Telecom Italia nel corso dell'audizione
svoltasi il 19 ottobre 2001 nell'ambito del procedimento istruttorio
relativo alla "valutazione dell'offerta di riferimento per il 2001"
in merito all'opportunita' di inserire nell'offerta di riferimento il
servizio di accesso condiviso;
Considerato quanto segue:
1. La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa
comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, piu'
specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e
98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato alla rete locale;
2. In particolare, l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta
delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualita' di operatore
notificato alla Commissione europea come "avente notevole forza di
mercato" nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e
delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'Offerta di
riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed
economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati
all'art. 4 della stessa delibera, nonche' il relativo manuale di
procedura ed una proposta di Service Level Agreement;
3. In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/CE,
relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il Regolamento
fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri,
circa i contenuti minimi dell'Offerta di riferimento di servizi di
accesso disaggregato. Il predetto Regolamento fissa, inoltre,
disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle
procedure di ordine e di fornitura dei servizi di accesso
disaggregato;
4. Il Regolamento n. 2887/2000/CE dispone per gli operatori
notificati l'obbligo di pubblicare dal 31 dicembre 2000 un'offerta di
riferimento per l'"accesso disaggregato alla rete locale", che
comprende sia "... l'accesso completamente disaggregato alla rete
locale ...", sia "... l'accesso condiviso alla rete locale ...". In
base alle definizioni riportate nel Regolamento, l'"accesso
completamente disaggregato alla rete locale" consiste nella
"fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla
sottorete locale (sub-loop unbundling) dell'operatore notificato che
autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla
coppia elicoidale metallica". L'"accesso condiviso (shared access)
alla rete locale" consiste invece nella "fornitura a un beneficiario
dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore
notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza
dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete
locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per
fornire al pubblico il servizio telefonico";
5. Il Regolamento n. 2887/2000/CE assegna, inoltre, alle
Autorita' nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e
intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non
discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo
vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso
disaggregato;
6. Il Regolamento n. 2887/2000/CE all'art. 2 (b) indica come
soggetti legittimati a richiedere la fornitura di un servizio di
accesso disaggregato alla rete locale, sia esso "full unbundling" o
accesso condiviso, "il terzo debitamente autorizzato ai sensi della
direttiva 97/13/CE(7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni
in virtu' della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso
disaggregato ad una rete locale";
7. L'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR dispone che i soggetti
legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale sono gli operatori licenziatari
ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
8. L'art. 2 della delibera n. 467/00/CONS dispone che la
disciplina in materia di autorizzazioni generali si applica ai
servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico diversi dalla
telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego
di radiofrequenze;
9. La delibera n. 3/01/CIR integra l'art. 3 della delibera n.
2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione
generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di "canale
virtuale permanente";
10. L'art. 4, comma 3, della delibera n. 15/01/CIR estende agli
operatori autorizzati l'accesso ad offerte wholesale di servizi di
accesso formulate da parte di OLO (Other Licensed Operator);
11. Allo scopo di acquisire elementi di informazione e
documentazione in merito all'implementazione delle modalita' di
accesso condiviso per l'accesso disaggregato alla rete di
distribuzione in doppino di rame con i sistemi xDSL, l'Autorita' ha
attivato, in data 27 giugno 2001, una consultazione pubblica sulla
implementazione dell'accesso condiviso e gestione dello spettro nella
rete di distribuzione in doppino di rame. La scelta dell'Autorita' di
avviare una consultazione pubblica e' maturata nell'ambito
dell'attivita' dell'Unita' per il monitoraggio. con il consenso
unanime degli operatori, sulla base dell'esigenza, diffusamente
percepita, di definire ex ante alcune linee guida di natura tecnica
ed economica. Dall'esame delle risultanze della consultazione sono
emerse una serie di tematiche meritevoli di approfondimenti, di
seguito richiamate;
12. Il servizio di accesso condiviso non richiede l'utilizzo di
risorse scarse, ne' in termini di frequenze. ne' in termini di
numerazione. L'Autorita' ha pertanto ritenuto di includere tra i
soggetti aventi titolo a richiedere il servizio di accesso condiviso
anche i soggetti titolari di autorizzazione generale, a condizione
che essi assumano gli stessi oneri degli operatori licenziatari per
quanto riguarda la fornitura agli utenti finali di servizi xDSL
tramite accesso condiviso;
13. Il servizio di accesso condiviso si basa sul fatto che i
servizi di telefonia vocale ed alcuni servizi a larga banda,
trasmessi con tecnica xDSL, utilizzano diverse bande di frequenza e
possono quindi coesistere sullo stesso doppino (modem adatti a tale
scopo sono ad es. quelli utilizzante la tecnica ADSL e VDSL). Un
aspetto emerso dalla consultazione riguarda il fatto che la rete di
accesso prevede oggi il trasporto della telefonia vocale con tecnica
analogica POTS e numerica ISDN. La normativa internazionale e lo
stato attuale della tecnologia consentono di realizzare l'accesso
condiviso sia nel caso POTS sia nel caso ISDN. Questa seconda
possibilita' e' stata introdotta in alcuni Paesi europei con
opportuni accorgimenti tecnici per evitare interferenze tra linee che
utilizzano ADSL su POTS e linee che utilizzano ADSL su ISDN. Allo
scopo di non discriminare gli utenti (il cui numero e' sempre
crescente) connessi tramite linee ISDN, l'Autorita' ha ritenuto di
contemplare la possibilita' di implementare entrambe le soluzioni, a
condizione che siano praticabili gli opportuni accorgimenti necessari
ad evitare interferenze dannose tra linee che gia' utilizzano ADSL su
POTS e le linee su cui si intende utilizzare ADSL su ISDN;
14. Un altro elemento emerso dalla consultazione riguarda il
fatto che per l'implementazione dell'accesso condiviso e' necessario
utilizzare, sia nella terminazione d'utente sia nella centrale locale
pertinente, uno splitter che effettui gli opportuni filtraggi del
segnale su doppino per evitare interferenze tra servizi di telefonia
vocale e servizi xDSL. Lo splitter e' quindi un dispositivo singolo
che viene utilizzato da entrambi gli operatori. La scelta su quale
degli operatori in line sharing debba fornire lo splitter influenza
in modo determinante tempi, modi e costi di implementazione del
servizio di accesso condiviso. Su tale punto l'Autorita' ha
determinato che il soggetto che fornisce lo splitter, tanto nella
centrale locale, che presso la terminazione dell'utente, sia
l'Operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Tale
scelta e' stata dettata dalle seguenti considerazioni:
a) favorire la rapidita' e facilita' di implementazione
dell'accesso condiviso;
b) ridurre i costi di implementazione;
c) ridurre gli spazi occupati dagli splitter sia nelle aree
riservate alla co-locazione che sul permutatore dell'operatore
notificato;
d) semplificare le attivita' da effettuare in caso di
migrazione tra servizi shared access e full unbundling;
e) scegliere la soluzione che presenta la maggiore analogia
strutturale con il full unbundling e che quindi consente il riuso di
esperienza e procedure pregresse;
f) ridurre al minimo i disservizi del cliente finale, facendo
in modo che quest ultimo abbia rapporti commerciali, per quanto
riguarda i servizi xDSL, unicamente con l'operatore che fornisce tali
servizi;
15. Nell'ambito della consultazione sono stati trattati temi
riguardanti le condizioni economiche di offerta del servizio di
accesso condiviso. L'implementazione dell'accesso condiviso richiede
sia elementi della rete di distribuzione gia' utilizzati
dall'operatore notificato per la fornitura del servizio di telefonia
vocale, sia elementi aggiuntivi specifici per la fornitura del
servizio di accesso condiviso (ad. es. splitter, cavi di raccordo tra
il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine
con l'operatore che ha richiesto accesso condiviso). L'Autorita'
ritiene che le condizioni economiche di offerta debbano essere
definite, nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi,
attribuendo all'operatore che richiede accesso condiviso solo i costi
incrementali necessari per la predisposizione dell'accesso condiviso
ed escludendo i costi comuni in quanto gia' coperti dalle attuali
tariffe per i servizi di telefonia. Tra i costi incrementali
l'Autorita' pone quelli necessari per:
a) splitter (se fornito dall'operatore notificato);
b) alimentazione dello splitter in centrale (solo nel caso di
splitter attivi);
c) spazi di centrale per alloggiamento splitter (nel caso di
splitter stand alone);
d) cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore
notificato e il permutatore di confine con l'operatore che utilizza
il servizio di accesso condiviso;
e) effettuazione delle permute necessarie ai collegamenti per
l'accesso condiviso;
f) manutenzione addizionale necessaria per l'accesso condiviso;
g) costi dell'implementazione della linea (qualora necessario);
h) co-locazione a carico dell'operatore che richiede accesso
condiviso, ove questi gia' non abbia co-locazione per altri fini;
16. L'Autorita' ha inoltre riscontrato, dalle risultanze della
consultazione, l'interesse da parte di alcuni operatori a valorizzare
il ruolo dell'accesso condiviso, inteso ad allargare l'accesso alla
rete locale ad un numero di soggetti maggiore di quanto non sia
possibile con il full unbundling, introducendo la possibilita' di
fornire o acquistare servizi wholesale basati appunto sull'utilizzo
di linee in accesso condiviso. Sotto un profilo
contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilita' di
un'offerta wholesale pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli
operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente
finale: l'operatore notificato, l'operatore titolare del contratto
con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso
disaggregato (condiviso) con l'operatore notificato e che fornisce il
servizio intermedio. Appare peraltro opportuno specificare che, alla
luce del vigente regime autorizzatorio, la possibilita' di realizzare
offerte di servizi wholesale e' riservata agli operatori titolari di
licenza individuale;
Udita la relazione finale del Commissario ing. Vincenzo Monaci,
relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizione e riferimenti
1. Ai fini delle disposizioni del presente provvedimento, si
intende per:
a) "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso
completamente disaggregato alla rete locale e di accesso condiviso
alla rete locale, di cui ai successivi punti c) e d) del presente
articolo;
b) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il
punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di
concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della
rete pubblica fissa;
c) "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete
locale", il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla
rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che
autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla
coppia elicoidale metallica;
d) "servizio di accesso condiviso", il servizio che consiste
nella fornitura dell'accesso alla porzione di spettro non utilizzata
per servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica
in rame della rete locale o della sottorete locale. In tale porzione
di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso puo'
fornire servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione
inferiore allo spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura
al pubblico del servizio telefonico;
e) "operatore notificato", ogni organismo di telecomunicazioni
che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente
notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
f) "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni
titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2,
lettere a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997,
recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni";
g) "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata ai sensi
delle disposizioni vigenti ad un'impresa per il conferimento di
diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che,
se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione
generale; detta impresa non puo' esercitare i diritti di cui trattasi
in assenza di previo provvedimento;
h) "autorizzazione generale", un'autorizzazione che,
indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per
categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una
registrazione, e' ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita'
ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.
2. Le definizioni del presente articolo integrano e non
sostituiscono le definizioni recate dalla normativa vigente in
materia di accesso disaggregato alla rete locale, con particolare
riferimento a quelle recate dall'art. 1, comma 1, della delibera
2/00/CIR.
3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente
delibera sono contenute nel glossario e definizioni annessi
all'allegato A.
Art. 2.
Obbligo di fornitura del servizio di accesso
disaggregato alla sottorete locale
1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di
riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale,
le condizioni di fornitura per il servizio di accesso alla sottorete
locale, conformemente alle linee guida di implementazione di cui
all'allegato A, nel rispetto delle disposizioni contenute nella
presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso
disaggregato alla rete locale.
Art. 3.
Obbligo di fornitura del servizio di accesso
condiviso a livello di rete locale
1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di
riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale,
le condizioni di fornitura per il servizio di accesso condiviso,
conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'allegato
A, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera
e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla
rete locale.
Art. 4.
Soggetti legittimati a richiedere la fornitura
del servizio di accesso condiviso
a livello di rete locale
1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la
fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale,
nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e
delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla
rete locale.
2. Gli operatori titolari di autorizzazione generale per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni, ai sensi della delibera n.
467/00/CONS, hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di
accesso condiviso a livello di rete locale, in tutti casi in cui
intendano utilizzare tale servizio per la fornitura alla clientela
finale di servizi innovativi di accesso a larga banda mediante
tecnologia xDSL.
3. Gli operatori titolari di un'autorizzazione generale sono
tenuti, in applicazione delle presenti disposizioni, al rispetto
degli oneri gravanti sugli operatori licenziatari relativi alla
fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso
condiviso.
Art. 5.
Offerta wholesale per i servizi di accesso
condiviso a livello di rete locale
1. Gli operatori titolari di licenza individuale, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del decreto
ministeriale 25 novembre 1997, che abbiano sottoscritto un contratto
per la fornitura di servizi di accesso condiviso alla rete locale
dell'operatore notificato, hanno la facolta' di utilizzare tali
servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di
accesso rivolte ai soggetti di cui al successivo comma 2.
2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi
di cui al precedente comma 1, gli operatori titolari di licenza
individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3
del decreto ministeriale 25 novembre 1997, nonche' gli operatori
titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o
commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n.
467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al
rispettivo titolo autorizzatorio.
3. Gli operatori di cui al precedente comma 2 sono titolari del
rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre
all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto
sottoscritto con il cliente.
Art. 6.
Aspetti economici
1. Le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso
condiviso alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.
2. I costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili
alla fornitura del servizio di accesso condiviso.
Art. 7.
Contenuti dell'Offerta di riferimento
1. L'Offerta di riferimento pubblicata dall'operatore notificato
contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del
servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete locale,
conformemente a quanto riportato nell'allegato A.
2. L'offerta di riferimento riporta in allegato un manuale di
procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali,
amministrativi e gestionali per l'effettiva operativita' dei servizi
di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete
locale.
3. L'offerta di riferimento riporta in allegato una proposta di
Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi
agli standard di qualita' ed alle modalita' di fornitura del servizio
di accesso condiviso e di accesso alla sottorete locale.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. L'operatore notificato adegua e pubblica la propria offerta di
riferimento, l'allegato manuale di procedura ed il Service Level
Agreement di cui all'art. 7, entro quindici giorni dalla notifica
della presente delibera.
2. L'Autorita' verifica i contenuti dell'offerta di riferimento,
del manuale di procedura e della proposta di Service Level Agreement
richiedendo, se del caso, eventuali modifiche.
3. Conseguentemente alla notifica della presente delibera,
l'operatore notificato avvia un'attivita' di sperimentazione.
L'operatore notificato comunica all'Autorita' e agli operatori,
attraverso adeguate forme di pubblicita', gli obiettivi, i termini e
le condizioni per la partecipazione alla fase sperimentale.
L'Autorita' si riserva di fornire indirizzi integrativi ai suddetti
elementi comunicati dall'operatore notificato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente
delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 29 novembre 2001
Il presidente: Cheli
Allegato A
alla delibera n. 24/01/CIR
LINEE GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TECNICA
Il presente allegato descrive il servizio di accesso condiviso a
livello di rete locale di cui all'art. 1 della presente delibera.
1. Descrizione del servizio di accesso condiviso.
Il "servizio di accesso condiviso" consiste nell'offerta
disaggregata in uso della porzione di spettro non utilizzata per
servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica in
rame della rete locale o della sottorete locale di distribuzione. In
tale porzione di spettro l'operatore che ha richiesto l'accesso
condiviso puo' fornire servizi basati su tecnologia xDSL mentre la
porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la
fornitura al pubblico del servizio telefonico. Allo scopo di
eliminare le possibili interferenze tra i servizi dell'operatore che
offre i servizi di telefonia vocale e dell'operatore che fornisce
servizi xDSL e' necessario l'utilizzo di uno splitter. Lo splitter e'
un dispositivo che viene istallato presso la terminazione d'utente e
presso la centrale locale pertinente di quella sede cliente. Esso e'
costituito da un filtro passa basso, per i servizi di telefonia
vocale, ed un filtro passa alto, per i servizi xDSL. Parte dello
splitter, quella che svolge la funzione di filtro passa alto, e' in
alcuni casi incorporata nel modem xDSL.
L'accesso condiviso e' realizzato in due modalita':
1) trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi
POTS (c.d. ADSL su POTS);
2) trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi
ISDN (c.d. ADSL su ISDN).
I metodi per configurare la trasmissione su singolo doppino di
servizi "ADSL su POTS" oppure "ADSL su ISDN" sono descritti nella
Raccomandazione ITU G.992.1.(1)
La trasmissione con tecnica ADSL e' conforme alle Raccomandazioni
ITUG.992.1 per l'ADSL c.d. full rate e alla Raccomandazione
ITU-T G.992.2 per il c.d. "splitterless ADSL" o "ADSL Lite" che
consente l'utilizzo, in sostituzione dello splitter che va installato
nella terminazione d'utente, di singoli micro-filtri di tipo passa
basso, ognuno dei quali puo' essere connesso dallo stesso utente
all'apparecchio telefonico (2).
Nel seguito vengono fornite le linee guida di implementazione
dell'accesso condiviso nel caso di utilizzo del sistema ADSL. Tali
linee guida saranno adattate nel caso in cui la normativa
internazionale produca degli standard per altri apparati xDSL adatti
all'uso in accesso condiviso (si veda ad esempio il sistema VDSL
tuttora in corso di standarizzazione) e lo stato di maturazione della
tecnologia e del mercato ne consenta l'introduzione nella rete
locale.
2. Configurazione tecnica di implementazione dell'accesso condiviso a
livello di rete locale.
L'offerta del servizio di accesso condiviso si basa sulla catena
impiantistica riportata in Fig. 1 e comprende:
1) Splitter d'utente (3), Viene fornito dall'operatore che
richiede il servizio di accesso condiviso. Risulta comunque utile
prevedere una modalita' di fornitura da parte dell'ON a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie. Lo splitter deve essere
conforme alle specifiche tecniche riportate nella sezione 3 del
presente allegato.
2) Splitter nella centrale locale (SL/SGU) pertinente di quella
sede cliente. Viene fornito dall'operatore che richiede il servizio
di accesso condiviso. Risulta comunque utile prevedere una modalita'
di fornitura da parte dell'ON a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie. Lo splitter deve essere conforme alle specifiche
tecniche riportate nella sezione 3 del presente allegato. Lo splitter
puo' essere integrato nel DSLAM o di tipo stand alone.
3) Cavo di raccordo (a) che collega il lato centrale del MDF al
HDF e trasporta sia la telefonia vocale sia i servizi ADSL. Le
caratteristiche e la lunghezza del cavo di raccordo sono compatibili
con i requisiti di qualita' della telefonia vocale. Tali requisiti
sono riportati nell'offerta di riferimento dell'ON. Il cavo di
raccordo viene fornito e installato dall'ON.
4) Cavo di raccordo (b) che collega il lato rete del MDF al HDF e
trasporta i servizi di telefonia vocale. Le caratteristiche e la
lunghezza del cavo di raccordo sono compatibili con i requisiti di
qualita' della telefonia vocale. Tali requisiti sono riportati
nell'offerta di riferimento dell'ON. Il cavo di raccordo viene
fornito dall'ON.
5) Tratta di rete dal MDF fino alla terminazione d'utente. Viene
fornita dall'ON e comprende: raccordo di abbonato, distributore,
tratta della rete secondaria, armadio di distribuzione, tratta della
rete primaria, permutatore.
(1) Lo standard G.992.1 Annex B dell'ITU-T prevede anche la
coesistenza di ADSL e ISDN sullo stesso doppino ("ADSL su ISDN"). In
tal caso per evitare interferenze con il segnale ISDN (il cui spettro
si estende fino a circa 90-130 kHz a secondo che il codice di linea
utilizzato sia 2B1Q o 4B3T) la banda utilizzata dal sistema ADSL
viene ristretta all'intervallo che va da circa 138 kHz a 1.1 MHz (i
toni DMT da 0 a 28 non vengono utilizzati). La presenza contemporanea
delle due soluzioni ADSL su POTS e ADSL su ISDN su doppini adiacenti
puo' comportare problemi di interferenza (paradiafonia) per cui la
fattibilita' e modalita' di implementazione dell'accesso condiviso
nel caso ADSL su ISDN condizionata alla possibilita' di adottare
opportuni accorgimenti tecnici necessari ad evitare interferenze
dannose tra linee che utilizzano ADSL su POTS e linee su cui si
richiede di utilizzare ADSL su ISDN.
(2) Tale soluzione, basata sull'utilizzo di micro-filtri, viene
spesso indicata con il termine ADSL con "splitter distribuito".
(3) Lo splitrer nella terminazione di utente puo' essere omesso e
sostituito con micro-filtri applicabili a ciascun apparecchio
telefonico nel caso di utilizzo della tecnica "ADSL Lite".
Fig. 1 - Schema di principio di implementazione dell'accesso
condiviso nel caso ADSL su POTS o ADSL su ISDN (co-locazione fisica).
Per quanto riguarda le procedure di test in linea occorre tener
presente che i problemi connessi alla risorsa fisica in rame si
possono verificare sia in banda fonica sia alle frequenze superiori.
Per quanto riguarda malfunzionamenti in banda fonica molti guasti
possono essere individuati anche con lo splitter in uso. Viceversa in
altri casi puo' essere necessario dover effettuare il test senza lo
splitter in cascata. Per tale ragione e' necessario che lo SLA tra i
due operatori definisca le modalita' di disconnessione tramite bypass
dello splitter minimizzando i disservizi per l'utente e per gli
operatori coinvolti. Gli stessi aspetti sono previsti nello SLA per i
guasti che possono verificarsi nella banda utilizzata per i servizi
xDSL.
3. Caratteristiche tecniche dello splitter per ADSL su POTS/ISDN.
Lo splitter e' un dispositivo a tre porte: una verso la linea
d'utente (L), una verso il modem ADSL (X) ed una verso gli apparati
per la telefonia (telefono o autocommutatore) (T). Le porte T e X
devono essere idealmente isolate. Fra le porte L e T e viceversa
devono sussistere condizioni di massima trasparenza per tutte le
funzionalita' della rete PSTN.
Le caratteristiche tecniche dello splitter rispettano gli
standard di riferimento (ETSI e/o ITU) allo scopo di evitare
qualunque distorsione del segnale in banda fonica e in banda dati che
porti ad una degradazione della qualita' del servizio percepita
dall'utente finale. Le caratteristiche dello splitter sono definite
nei documenti ETSI TR 101 728 V1.1.1 (2000-12), ETSI TR 101 388
V1.2.1 (2001-10) ed ETSI TR 102 139 V1.1.1 (2000-06), e il sistema
ADSL utilizzato e' conforme alla tecnologia di trasmissione numerica
definita nella raccomandazione ITU-T G.992.l.
4. Co-locazione.
Gli operatori che richiedono il servizio di accesso condiviso
hanno requisiti di spazio simili a quelli necessari nel caso di full
ULL. Di conseguenza gli obblighi dell'ON relativi alla collocazione
nel caso dell'accesso condiviso sono gli stessi previsti
nell'allegato A della delibera n. 2/00/CIR. La configurazione
riportata nella Fig. 1 si riferisce alla co-locazione fisica interna
degli apparati dell'operatore che richiede accesso condiviso in
ambienti opportuni adibiti all'interno della centrale dell'ON
(SL/SGU). Il servizio di accesso condiviso viene fornito anche
secondo la modalita' di co-locazione fisica esterna (o a distanza) in
appositi cabinet/armadio nei pressi dei siti dell'ON.
5. Struttura dei costi del servizio di accesso condiviso.
La struttura di pricing del servizio di accesso condiviso e'
articolata in canoni mensili e contributi "una tantum", questi ultimi
sono ulteriormente distinti in contributo impianto e contributi
aggiuntivi. Il valore del canone e' legato solo ai costi aggiuntivi
dovuti alla fornitura del servizio di accesso condiviso rispetto a
quelli legati alla fornitura del servizio di telefonia vocale e non
contiene i costi comuni. I costi comuni sono quelli legati a tutti
gli elementi della rete di distribuzione ed alle attivita' svolte per
la fornitura del servizio di telefonia vocale e che sono gia' coperti
dalle tariffe relativi a tali servizi.
6. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla sottorete locale
(sub-loop unbundling).
6.1 Definizione del servizio.
L'accesso alla sottorete locale e' una forma di accesso
disaggregato in cui viene consentito all'operatore beneficiario
l'accesso ad una rete locale parziale (in rame o in fibra) che
collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un
punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso
intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
6.2 Informazioni minime necessarie riguardo gli elementi della
sottorete cui e' offerto l'accesso.
L'operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le
risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo
modalita' ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un
beneficiario, che intende usufruire del servizio di accesso alla
sottorete locale. L'operatore notificato rende altresi' disponibili
le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla
sottorete locale, in particolare gli spazi per la ubicazione degli
apparati del soggetto beneficiario, i cavi di collegamento e i
sistemi informatici pertinenti, il cui accesso e' necessario a un
beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.
Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili
dall'operatore notificato sono:
a) informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso
fisici intermedi della rete locale;
b) informazioni relative a disponibilita' di sottoreti locali
in parti specifiche della rete di accesso;
c) condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti
locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche
tecniche della sottorete locale;
d) procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni
dell'uso;
e) servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete
locale dove per "co-locazione" si intende la messa a disposizione
dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare
e connettere, secondo modalita' ragionevoli, le apparecchiature
pertinenti di un beneficiario;
f) opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;
g) caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali
delle apparecchiature che possono essere installate;
h) condizioni di accesso per il personale di operatori
concorrenti;
i) norme di sicurezza;
j) norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio
limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.
GLOSSARIO
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line;
CPE - Customer Premise Equipment;
DMT - Discrete Multitone;
DSL - Digital subcriber Line;
DSLAM - DSL Access Multiplexer;
HDF - Hand-over Distribution Frame;
ISDN - lntegrated Services Digital Network;
ITU - International Telecommunications Union;
MDF - Main Distribution Frame;
NT - Network Termination;
ON - Operatore Notificato;
ONP - Open Network Provision;
POTS - Plain Old Telephone Service;
SA - Shared Access;
SGU - Stadio di Gruppo Urbano;
SL - Stadio di Linea;
SLA - Service Level Agreement;
SGT - Stadio di Gruppo di Transito;
TR - Technical Recommandation;
ULL - Unbundling Local Loop;
VDSL - Very high bit rate Digital Subscriber Line;
xDSL - Digital Subscriber Line di tipo "x";
DEFINIZIONI
Accesso disaggregato: istituto mediante il quale un operatore
rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia
richiesta per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni, dei
singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non
discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In
genere, il servizio di accesso disaggregato puo' comprendere sia la
disponibilita' fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune
funzioni basilari di manutenzione dello stesso. L'"accesso
disaggregato alla rete locale", include sia l'accesso completamente
disaggregato alla rete locale (full unbundling), sia l'accesso
condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della
proprieta' della rete locale.
Armadio di distribuzione: punto di sezionamento fra rete di
distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di
elasticita'. Chiamato anche armadio di distribuzione primario.
Borchia d'utente: vedi Terminazione d'utente.
Cavo a coppie simmetriche: cavo in rame realizzato con coppie di
conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla
terra.
Distributore: elemento di separazione tra la rete di
distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche in rame e i
singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.
DSLAM: DSL Access Multiplexer. Elemento che affascia lato utente
i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte.
Realizza funzioni di multiplazione delle suddette linee xDSL su
un'interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.
ETSI: European Telecommunications Standards Institute:
l'organismo europeo di Stati membri il cui compito e' quello di
definire gli standards e raccomandazioni dell'industria europea di
telecomunicazioni.
FULL ULL (Full Unbundling): "accesso completamente disaggregato
alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla
rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che
autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla
coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete in rame.
HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi Permutatore di scambio.
ISDN: Rete numerica che permette la fornitura di servizi di
telefonia pubblica in connettivita' numerica end-to-end e servizi
dati.
ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunications):
l'organismo internazionale di Stati membri il cui compito e' quello
di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria
internazionale di telecomunicazioni.
MDF: Main Distribution Frame. Vedi Permutatore.
Permutatore (Urbano): Main Distribution Frame nella terminologia
inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di
distribuzione in rame e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di
terminazione e numerazione della rete in rame e consente la funzione
di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e
l'autocommutatore.
Permutatore di scambio (Hand-Over Distribution Frame):
Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore
notificato e quello dell'operatore co-locato. Ad esso accedono
entrambi gli operatori.
POTS: Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura
end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettivita'
analogica di tipo 3.1 kHz.
Raccordo di utente: singola coppia simmetrica in rame che dal
distributore arriva alla terminazione di utente.
Rete di distribuzione in rame: complesso di portanti fisici
basati su coppie simmetriche (doppini) in rame e terminazioni che si
estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino
alla rete di abbonato.
Rete di distribuzione: svolge le stesse funzioni della rete di
accesso. Mentre con rete di distribuzione s'intende usualmente la
porzione di rete locale realizzata da collegamenti in rame (ma anche
fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e
ripartitori, il termine rete di accesso e' piu' generico e indica una
porzione di rete locale che puo' comprendere anche apparati
trasmissivi di diverso tipo quali multiplatori di utente, Sistemi di
Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il termine rete
di distribuzione non e' definito formalmente e nel presente contesto
normativo non e' usato, se non in casi specifici per indicare
specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili
ambiguita'.
Rete di distribuzione in rame primaria: parte della rete di
distribuzione in rame che collega la centrale locale (SGU o SL) agli
armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche
direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete
rigida).
Rete di distribuzione in rame secondaria: parte della rete di
distribuzione in rame che collega l'armadio di distribuzione o il
centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai
distributori.
Sottorete locale: per "sottorete locale", si intende una rete
locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede
dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto
di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.
Stadio di gruppo urbano: lo stadio di commutazione che svolge
funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad
esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione di Telecom
Italia).
Stadio di linea: lo stadio di commutazione che consente la
raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3
della gerarchia di commutazione di Telecom Italia). Puo' essere sia
remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente
realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la
SGU.
Strisce di permutazione: elementi, posti presso un multiplatore o
uno SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le
coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le
funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.
Sub-Loop Unbundling: accesso disaggregato alla "sottorete
locale".
Terminazione di utente (Network Termination): punto in cui e'
attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli
apparati e/o l'impianto di utente.
XDSL: una famiglia di standard e di tecnologie trasmissive
concepite per realizzare flussi dati ad alta velocita' sugli
esistenti doppini in rame della rete di distribuzione. La lettera "x"
sottintende la genericita' dei sistemi DSL e viene sostituita da "A",
"RA", "H", "S", "I", "V" in funzione della capacita' trasmissiva
dell'apparato DSL.