GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 191 DEL 18/8/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli
interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio
2000-2003.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e
successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata
legge;
Visti, in particolare, l'articolo 31 della citata legge che
prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi
previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e
gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa
dell'approvazione dei piani di bacino, e l'articolo 25 che prevede,
tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi
triennali desunti dalla pianificazione di bacino anche eseguita per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge;
Visto l'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, recante
disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n.
79, con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e
coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi
previsionali e programmatici;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8 e in
data 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio
1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e
coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di
coordinamento tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle
autorita' di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la
pianificazione di bacino;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n.
96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304,
con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi
disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della
citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 253;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289,
con il quale e' stata approvata la ripartizione nel triennio
1997-1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n.
663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla
citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 420 miliardi
per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310
miliardi per l'anno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, con il
quale e' stata approvata la ripartizione per il quadriennio 1998-2001
delle ulteriori risorse stanziate dalle leggi 27 dicembre 1997, n.
450 (legge finanziaria 1998) e 23 dicembre 1998, n. 449 (legge
finanziaria 1999), tabella C, per le finalita' di cui alla citata
legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 100 miliardi per
l'anno 1998, lire 390 miliardi per l'anno 1999 e lire 700 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),
che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla citata
legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.210 miliardi,
ripartiti in ragione di 730 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001 e 750 miliardi per l'anno 2002;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla citata
legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.230 miliardi,
ripartiti in ragione di lire 530 miliardi per l'anno 2001, 550
miliardi per l'anno 2002 e 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Considerato che le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge
finanziaria 2000), e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
2001), recano integrazioni e rimodulazioni degli stanziamenti recati
dalla legge finanziaria 1999, ripartiti con il citato decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, e precisamente in
aumentoper lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in diminuzione per lire
170 miliardi per l'anno 2001, nonche' risorse rimodulate pari a lire
550 miliardi per l'anno 2002 e a lire 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Ritenuto che le predette somme debbano essere destinate al
finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter,
della piu' volte citata legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati,
e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31
della medesima, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione
programmatica relativi al regime transitorio della legge citata sulla
difesa del suolo, considerato che ad oggi non e' stato possibile
definire il programma nazionale di intervento di cui all'articolo 25
e nelle more della definizione complessiva della pianificazione di
bacino, nonche' per proseguire la formazione del programma
sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi del medesimo
articolo 25, in attesa di una piu' aggiornata programmazione dei
finanziamenti;
Considerato che, successivamente alla ripartizione disposta con il
citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, sono
emerse ulteriori esigenze finanziarie, relativamente agli anni 2000 e
2001, per le seguenti finalita':
a) progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del
22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1999, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e
a lire 63 miliardi per l'anno 2001;
b) programmi di potenziamento funzionale, tecnico e scientifico
dei servizi tecnici nazionali, pari a lire 5 miliardi per l'anno
2000;
Considerate le ulteriori esigenze finanziarie per l'anno 2002 dei
progetti di cui alla lettera a) de1 punto che precede, pari a lire 70
miliardi.
Ritenuto di destinare le ulteriori risorse finanziarie dell'anno
2000, pari a lire 30 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a)
e b) del punto che precede;
Ritenuto, nel procedere ad una nuova ripartizione delle risorse
finanziarie per l'anno 2001 sostitutiva di quella approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, di confermare
la somma di lire 150 miliardi destinata dall'articolo 1 del predetto
decreto ai progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del
22 dicembre 2000 del Comitato dei Mini-stri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di
confermare la quota di riserva di lire 10 miliardi per i servizi
tecnici nazionali, di destinare la somma di lire 63 miliardi alle
finalita' di cui alla lettera a) del punto che precede, ed infine di
destinare la somma di lire 307 miliardi ai programmi di cui
all'articolo 4 del predetto decreto;
Ritenuto pertanto di destinare la somma di lire 1.680 miliardi
relativa al biennio 2002-2003, pari alla dotazione complessiva di
lire 1.700 miliardi al netto di lire 20 miliardi riservati
all'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici
nazionali:
nella misura di lire 70 miliardi a valere sull'esercizio 2002
alle ulteriori esigenze dei progetti di rilievo nazionale selezionati
con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
nella misura di lire 1.376 miliardi di cui lire 390 miliardi a
valere sull'esercizio 2002 e 986 miliardi a valere sull'esercizio
2003, al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17,
comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e
degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31
della medesima legge, nel loro aggiornamento, quali atti di
proposizione programmatica relativi al regime transitorio della
medesima, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino e della
predisposizione dei programmi triennali di intervento previsti
dall'articolo 21 della legge, ripartendoli tra bacini di rilievo
nazionale, interregionale e regionale sulla base dei coefficienti
utilizzati nel citato decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1999 per la ripartizione degli importi di cui all'articolo
2 del medesimo;
nella misura di lire 234 miliardi, di cui lire 80 miliardi a valere
sull'esercizio 2002 e lire 154 miliardi a valere sull'esercizio 2003,
alla formazione di un ulteriore programma di interventi di rilievo
nazionale da selezionare nell'ambito di proposte inoltrate dalle
autorita' di bacino e dalle regioni, che discendano da piani stralcio
o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle
autorita' di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la
rilevanza di bacino e l'efficacia in termini di riduzione del rischio
e che rilevino le criticita' di bacino idrografico, con priorita' per
le seguenti tipologie di intervento:
a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a
scala interregionale e su unita' fisiografiche omogenee, anche
attraverso modalita' di intervento ambientalmente compatibili quali
il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle
necessita' di difesa degli abitati;
b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree
urbane particolarmente esposte e degradate dove, agli obiettivi della
sicurezza delle persone e dei beni esposti si possano associare
obiettivi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei
corsi d'acqua interessati;
c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante
interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a
livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici
quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi.
Ritenuto di confermare anche per gli anni 2002 e 2003 una quota di
riserva di lire 10 miliardi per ciascun anno per l'adeguamento
funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo,
adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si e'
espressa ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 18 maggio 1989, n.
183, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 22 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa ai sensi
dell'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nella seduta del 22 marzo 2001;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio
1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e'
intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati
con decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per gli affari regionali;
Decreta:
Art. 1.
1. La ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli
interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio
1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
27 luglio 1999 e' sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di
cui all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente
decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno
2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti
per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 2.
1. La somma di lire 542 miliardi, in conformita' al punto 1 della
tabella 1 allegata, e' cosi' destinata:
a) quanto a lire 150 miliardi per l'anno 2001 agli interventi
selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
b) quanto a lire 158 miliardi, di cui lire 25 miliardi per l'anno
2000, lire 63 miliardi per l'anno 2001 e lire 70 miliardi per l'anno
2002, agli interventi selezionati con il provvedimento citato
riportati nella tabella 2 allegata, costituente parte integrante del
presente decreto;
c) quanto a lire 234 miliardi, di cui 80 miliardi per l'anno 2002
e lire 154 miliardi per l'anno 2003 al finanziamento di ulteriori
interventi inseriti in programmi che rilevino le criticita' del
bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e
del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino
i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorita' di
bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di
rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo
regionale, per i rimanenti bacini.
2. Le proposte di intervento di cui al comma 1, lettera c), di
importo non inferiore a lire cinque miliardi, sono trasmesse dalle
autorita' di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e
interregionale, o dalle regioni, per i rimanenti bacini, al Ministero
dei lavori pubblici entro il termine di centoventi giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le
proposte debbono essere presentate in conformita' ai modelli di cui
alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
3. Sulla base delle proposte regolarmente pervenute, il Comitato
dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.
183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di
cuial comma 1, lettera c), in relazione alle finalita', al livello di
approfondimento progettuale ed ai benefici attesi, anche in termini
di riduzione del rischio, e tenuto conto della consistenza dei
programmi di manutenzione presentati ai sensi dell'articolo 3.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli
interventi da finanziare con le risorse di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 del presente articolo e provvede al trasferimento delle
risorse.
Art. 3.
1. La somma di lire 1.718 miliardi e' ripartita nella misura di
lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale
e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in
conformita' ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.
2. Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorita' di
bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10%
del finanziamento alle attivita' volte alla predisposizione dei piani
di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale
attivita', per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i
rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota
parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attivita'
di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.
3. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1,
non inferiore al 15% del finanziamento, e' destinata a programmi di
manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni
effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365.
4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma
1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al
Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero
dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in
conformita' al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.
6. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui
al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione.
7. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al
comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di
cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di
riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e
Bolzano.
Art. 4.
1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono
iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni
interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella
contabilita' speciale delle autorita' di bacino. Le autorita' di
bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici,
entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o
studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di
bacino, secondo il formato unificato, gia' in uso, adottato dal
Ministero dei lavori pubblici.
2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente
decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge
30 novembre 1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 268.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori
pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'articolo
4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e
Bolzano.
Art. 5.
1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte
sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, capitolo
7582, U.P.B. 4.2.1.5. e, per quanto concerne la quota riservata ai
servizi tecnici nazionali, sullo stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, capitoli
6070 e 6080, U.P.B. 22.1.1.0 e capitolo 9390, U.P.B. 22.2.1.1.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 23
Allegati e Schede
All. 1All. 13All. 2All. 14All. 3All. 15All. 4All. 16All. 5All. 17All. 6All. 18All. 7All. 19All. 8All. 20All. 9All. 21All. 10All. 22All. 11All. 23All. 12
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "A" DA ALLEGARE ALLE
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1,
LETTERA C, DEL DECRETO.
Sottoprogramma: difesa delle coste.
Intervento: Indicare, all'inizio della scheda, l'ordine di
priorita' dell'intervento nel programma presentato dal soggetto
proponente.
1.1. Soggetto proponente.
Specificare il soggetto proponente l'intervento che puo' essere
una Autorita' di bacino o una regione, per i bacini di rilievo
regionale. Specificare inoltre la rilevanza dell'Autorita' di bacino:
nazionale, interregionale o regionale.
Riportare inoltre gli estremi della delibera di approvazione
dell'intervento proposto da parte del Comitato istituzionale
dell'Autorita' di bacino o del competente organo regionale.
1.2. Soggetto attuatore.
Specificare il soggetto pubblico che assumera' la competenza
amministrativa e la conseguente responsabilita' in ordine alla
realizzazione dell'intervento. Indicare inoltre, ove gia' designato,
il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n.
109/1994. Qualora non sia stato gia' designato, dovra' essere data
comunicazione della designazione avvenuta al Ministero dei lavori
pubblici, Direzione generale della difesa del suolo.
1.3. Denominazione dell'intervento.
Riportare la denominazione dell'intervento, contenente gli
essenziali elementi tipologici, funzionali e territoriali.
Riportare la natura dell'intervento specificando se si tratta di:
nuova opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
1.4. Localizzazione.
1.4.1. Riportare la denominazione del bacino idrografico ed i
limiti dell'unita' fisiografica e dell'eventuale sottounita' del
litorale nel quale ricade l'intervento, specificando se trattasi di
bacino: nazionale, interregionale o regionale.
Qualora l'intervento non possa essere considerato "concentrato",
ma interessi un tratto significativo della costa, si riportino le
indicazioni necessarie alla sua localizzazione con l'ausilio della
toponomastica e/o specificando la lunghezza del tratto interessato a
monte od a valle della localita' indicata.
1.4.2-3-4. Riportare i dati completi per la localizzazione
dell'intervento: regione, comune, localita'.
1.5. Inquadramento dell'intervento nella pianificazione di bacino.
Per l'area interessata dall'intervento, fornire indicazioni
sull'iter di approvazione del piano di bacino e dell'eventuale piano
stralcio per l'assetto idrogeologico in riferimento al litorale
marittimo prospiciente (PAI) da adottarsi entro il termine perentorio
del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 1833/1989,
per i restanti bacini con le modalita dell'articolo 20 della medesima
legge e successive modificazioni.
Fornire indicazioni circa l'approvazione del piano straordinario
diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' elevato contenente
in particolare l'individuazione e perimetrazione delle aree ad
elevato rischio idrogeologico. Per tale piano e' stata prevista
l'approvazione entro il 31 ottobre 1999 secondo il disposto del comma
1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 e
successive modificazioni.
1.5.1. Specificare se e in quali aree ha ricadute l'intervento in
oggetto, aree individuate sulla base del disposto degli articoli 1,
comma 1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico) e 1,
comma 1-bis (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato) del decreto-legge n. 180/1998. Specificare le classi di
rischio a gravosita' crescente (decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 settembre 1998).
1.6. Inquadramento dell'intervento nell'ambito della pianificazione
di emergenza e/o di provvedimenti di protezione civile.
Indicare se l'intervento ricade in aree oggetto di Piano di
emergenza (art. 4, comma 1, articoli 14 e 15, legge n. 225/1992) o di
altre misure e/o interventi con finalita' di protezione civile.
1.7. Importo dell'intervento.
1.7.1-2-3-4. Indicare, in milioni di lire ed in euro, il costo
complessivo dell'intervento, al lordo di imprevisti, spese generali,
IVA etc.
Specificare l'importo di cui si richiede il finanziamento e,
qualora presenti, le altre fonti di finanziamento congiunto ed il
loro ammontare.
Indicare se l'opera e' stata oggetto di richiesta di
finanziamento in altri programmi specificando quali.
1.8. Funzionalita' dell'intervento.
Indicare se il finanziamento richiesto porta a completamento
l'intervento in oggetto oppure ne realizza un lotto funzionale.
Qualora si tratti di un lotto funzionale specificare:
il numero dei lotti nei quali e' stato suddiviso l'intervento;
il numero del lotto per il quale si richiede il finanziamento;
la percentuale complessiva di compimento dell'intervento con il
presente lotto;
la percentuale di funzionalita' dell'intervento nel suo
complesso raggiunta con la realizzazione del presente lotto;
l'importo dell'intervento, in milioni di lire ed in euro, nella
sua interezza, ossia considerando la sommma degli importi degli
eventuali lotti funzionali realizzati e/o da realizzare;
indicare la presenza di una scheda, da inserire tra gli
allegati (Allegato 1), la quale illustri in modo esauriente
l'intervento nel suo complesso e definisca l'inserimento del lotto
funzionale in un intervento maggiore.
1.9. Stato degli studi e delle indagini.
Indicare lo stato di attuazione delle indagini necessarie per un
esauriente quadro conoscitivo dell'evento e quindi per una corretta
definizione e programmazione dell'intervento.
1.10. Stato della progettazione.
Indicare il livello di progettazione raggiunto al momento della
presentazione dell'istanza secondo la classificazione di cui all'art.
6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Indicare inoltre le date di approvazione dei vari livelli di
progettazione da parte dell'amministrazione competente.
1.11. Autorizzazioni preliminari.
Indicare la necessita' e lo stato delle pratiche per
l'ottenimento del nulla osta sulla vincolistica gravante sul sito
oggetto dell'intervento, con particolare riferimento ai vincoli di
natura paesaggistico ambientali di cui al decreto legislativo n.
490/1999.
1.12. Procedure di affidamento previste per i lavori.
Indicare le procedure adottate per l'affidamento dei lavori ai
sensi della vigente normativa in materia di contabilita' e di
appalti.
1.13. Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
Indicare dopo a quanti mesi, a partire dalla data di
deliberazione del finanziamento da parte del Comitato dei Ministri di
cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, avranno presumibilmente
inizio le seguenti fasi:
pubblicazione del bando di gara;
aggiudicazione della gara;
consegna dei lavori;
ultimazione dei lavori.
2. Caratterizzazione dell'intervento.
2.1. Descrizione sintetica.
Provvedere ad una descrizione e ad una esauriente analisi storica
del problema, con definizione del "Tempo di ritorno" di progetto nel
caso di difesa da eventi estremi, cenni sulla situazione meteomarina,
morfologica, idrologica, idraulica, geologica e strutturale.
2.2. Frequenza dell'evento e vita economica dell'opera.
Indicare la frequenza dell'evento che si vuole prevenire (Tempo
di ritorno).
2.3. Ragione dell'intervento.
Definire la ragione dell'intervento in relazione al contesto
ambientale.
2.4. Caratteristiche dell'evento.
2.4.1. Area interessata.
Specificare, in ettari, l'area interessata dall'evento ed
allegare un elaborato grafico dell'area interessata su base
cartografica di idonea scala, riportando il contorno limite raggiunto
dal mare in corrispondenza del tempo di ritorno dell'evento in
oggetto e della vita economica dell'opera (Allegato 2).
2.4.2-3-4-5-6. Caratteristiche dei fenomeni.
Indicare i parametri indicativi dell'intensita' locale dei
fenomeni che determinano la necessita' dell'intervento.
2.5. Grado di conoscenza della situazione.
Illustrare il grado di conoscenza della situazione riferendo i
vari elementi noti concorrenti alla definizione del quadro
conoscitivo.
3. Esposizione vulnerabilita' e danno atteso in assenza di
intervento.
3.1. Coinvolgimento potenziale delle persone fisiche.
Specificare il numero delle persone esposte a rischio di vita
unitamente a quello delle persone a rischio di perdita di abitazione.
3.2. Altri elementi soggetti a rischio.
In questa sezione deve essere quantificato (ettari di superficie
interessata, utenti serviti, ecc.) e classificato il livello di danno
atteso per effetto dell'evento. Per ciascuna tipologia di elementi a
rischio, la classificazione tra grave, medio e lieve deve essere
cosi' intesa.
Centri abitati, edifici strategici (1) ed insediamenti
produttivi:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale ( > 70% del
valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente
l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 40
al 70% del valore);
danno lieve: danno che non compromette l'agibilita' degli
immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 5 al 40 % del
valore).
Impianti a rischio:
danno grave: danno per il quale si abbiano ripercussioni
irreversibili sull'ecosistema o elevati costi di bonifica e recupero
ambientale;
danno medio: danno per il quale si abbiano ripercussioni gravi
sull'ecosistema;
danno lieve: danno per il quale si abbiano ripercussioni
sull'ecosistema tali da poter essere superate senza interventi di
bonifica.
Life lines:
danno grave: danno comportante interruzione totale del
servizio, senza possibilita' per l'utenza di collegamenti alternativi
(by pass);
danno medio: danno comportante riduzione provvisoria del
livello del servizio, anche per effetto di collegamenti alternativi
(by pass);
danno lieve: danno che non compromene il livello del servizio.
(1) Per edifici strategici si intendono: ospedali, caserme dei
vigili del fuoco, centrali elettriche, prefetture.
Linee di comunicazione:
danno grave: danno comportante interruzione parziale o totale
del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza superiore al
50%;
danno medio: danno comportante interruzione parziale del
servizio, con incremento dei tempi di percorrenza inferiore al 50%;
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Beni culturali:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale (100% del
valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente
la fruibilita' del bene;
danno lieve: danno che non compromette la fruibilita' del bene.
In un apposito allegato (Allegato 3) descrivere le
caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici strategici,
degli impianti a rischio e dei beni culturali.
3.3. Quantificazione del danno economico atteso.
Riportare l'ammontare, in milioni di lire ed in euro, del danno
economico atteso in conseguenza del verificarsi di eventi nell'ambito
di un periodo di 25 anni, attualizzato ad un tasso di sconto del 7%.
Descrivere sinteticamente i criteri adottati per la valutazione
del danno economico atteso, tenuto presente che lo stesso andra' in
linea di massima determinato come sommatoria dei seguenti elementi:
a) costo di riparazione e/o ricostruzione dei beni danneggiati,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che dovra'
sostenerli (pubblica amministrazione, persone giuridiche, persone
fisiche), costo di bonifica e recupero ambientale nel caso di danni
all'ecosistema;
b) costo della gestione delle fasi di emergenza e
post-emergenza;
c) costo derivante dalla riduzione temporanea delle attivita'
economiche, calcolabile nel modo seguente:
per gli insediamenti produttivi: valore attuale netto della
riduzione del valore aggiunto nel periodo di inattivita';
per le Life-lines: danno economico derivante dalla
interruzione del servizio, calcolato come al punto precedente;
per le linee di comunicazione: costo del danno economico
derivante dall'incremento dei tempi di percorrenza;
per i beni culturali: stima dei danni economici derivanti
dalla riduzione dei flussi turistici.
4. Descrizione dell'intervento.
Definire la tipologia dell'intervento distinguendo od integrando
tra le indicazioni proposte.
Predisporre ed allegare (Allegato 4) una descrizione sintetica
degli interventi proposti e delle motivazioni tecniche a supporto,
corredata dagli opportuni elaborati grafici in scale idonee.
5. Danno atteso dopo la realizzazione dell'intervento.
In questa sezione devono essere riportare indicazioni circa la
efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio o della
definitiva messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.
N.B.:
1) la scheda deve essere firmata dal rappresentante
dell'amministrazione proponente;
2) le descrizioni, le note, etc., ove gli spazi
appositamente previsti dovessero risultare insufficienti,
devono essere proseguite in appositi fogli da allegare alla
scheda;
3) gli importi devono essere sempre indicati sia in
milioni di lire che in euro e devono essere comprensivi di
IVA.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "B" DA ALLEGARE ALLE
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1,
LETTERA C, DEL DECRETO.
Sottoprogramma: dissesto della rete idrografica.
Intervento: indicare, all'inizio della scheda, l'ordine di
priorita' dell'intervento nel programma presentato dal soggetto
proponente.
1.1. Soggetto proponente.
Specificare il soggetto proponente l'intervento che puo' essere
una autorita' di bacino o una regione, per i bacini di rilievo
regionale. Specificare inoltre la rilevanza dell'autorita' di bacino:
nazionale, interregionale o regionale.
Riportare inoltre gli estremi della delibera di approvazione
dell'intervento proposto da parte del Comitato istituzionale
dell'autorita' di bacino o del competente organo regionale.
1.2. Soggetto attuatore.
Specificare il soggetto pubblico che assumera' la competenza
amministrativa e la conseguente responsabilita' in ordine alla
realizzazione dell'intervento. Indicare inoltre, ove gia' designato,
il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n.
109/1994. Qualora non sia stato gia' designato, dovra' essere data
comunicazione della designazione avvenuta al Ministero dei lavori
pubblici - Direzione generale della difesa del suolo.
1.3. Denominazione dell'intervento.
Riportare la denominazione dell'intervento, contenente gli
essenziali elementi tipologici, funzionali e territoriali.
Riportare la natura dell'intervento specificando se si tratta di:
nuova opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
1.4. Localizzazione.
1.4.1. Bacino idrografico: riportare la denominazione del bacino
idrografico e dell'eventuale sottobacino nel quale ricade
l'intervento.
Qualora l'intervento non sia puntuale, ma interessi un tratto
significativo dell'asta fluviale, si riportino le indicazioni
necessarie alla sua localizzazione con l'ausilio della toponomastica
e/o specificando la lunghezza del tratto interessato a monte od a
valle della localita' indicata.
1.4.2-3-4. Riportare i dati completi per la localizzazione
dell'intervento: regione, comune, localita'.
1.5. Inquadramento dell'intervento nella pianificazione di bacino.
Per l'area interessata dall'intervento, fornire indicazioni
sull'iter di approvazione del piano di bacino e dell'eventuale piano
stralcio per l'assetto idrogeologico in riferimento al litorale
marittimo prospiciente (PAI) da adottarsi entro il termine perentorio
del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le
modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, per i
restanti bacini con le modalita' dell'art. 20 della medesima legge e
successive modificazioni. Fornire indicazioni circa l'approvazione
del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio
piu' elevato contenente in particolare l'individuazione e
perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico. Per tale
piano e' stata prevista l'approvazione entro il 31 ottobre 1999
secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n.
180 dell'11 giugno 1998 e successive modificazioni.
1.5.1. Specificare se e in quali aree ha ricadute l'intervento in
oggetto, aree individuate sulla base del disposto degli articoli 1,
comma 1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico) e 1,
comma 1-bis (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato) del decreto-legge n. 180/1998. Specificare le classi di
rischio a gravosita' crescente (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 settembre 1998).
1.6. Inquadramento dell'intervento nell'ambito della pianificazione
di emergenza e/o di provvedimenti di protezione civile.
Indicare se l'intervento ricade in aree oggetto di Piano di
emergenza (art. 4, comma 1, articoli 14 e15 della legge n. 225/1992)
o di altre misure e/o interventi con finalita' di protezione civile.
1.7. Importo dell'intervento.
1.7.1-2-3-4. Indicare, in milioni di lire ed in euro, il costo
complessivo dell'intervento, al lordo di imprevisti, spese generali,
IVA etc.
Specificare l'importo di cui si richiede il finanziamento e,
qualora presenti, le altre fonti di finanziamento congiunto ed il
loro ammontare.
Indicare se l'opera e' stata oggetto di richiesta di
finanziamento in altri programmi specificando quali.
1.8. Funzionalita' dell'intervento.
Indicare se il finanziamento richiesto porta a completamento
l'intervento in oggetto oppure ne realizza un lotto funzionale.
Qualora si tratti di un lotto funzionale specificare:
il numero dei lotti nei quali e' stato suddiviso l'intervento;
il numero del lotto per il quale si richiede il finanziamento;
la percentuale complessiva di compimento dell'intervento con il
presente lotto;
la percentuale di funzionalita' dell'intervento nel suo
complesso raggiunta con la realizzazione del presente lotto;
l'importo dell'intervento, in milioni di lire ed in euro, nella
sua interezza, ossia considerando la somma degli importi degli
eventuali lotti funzionali realizzati e/o da realizzare;
indicare la presenza di una scheda, da inserire tra gli
allegati (Allegato 1), la quale illustri in modo esauriente
l'intervento nel suo complesso e definisca l'inserimento del lotto
funzionale in un intervento maggiore.
1.9. Stato degli studi e delle indagini.
Indicare lo stato di attuazione delle indagini necessarie per un
esauriente quadro conoscitivo dell'evento e quindi per una corretta
definizione e programmazione dell'intervento.
1.10. Stato della progettazione.
Indicare il livello di progettazione raggiunto al momento della
presentazione dell'istanza secondo la classificazione di cui all'art.
6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Indicare inoltre le date di approvazione dei vari livelli di
progettazione da parte dell'amministrazione competente.
1.11. Autorizzazioni preliminari.
Indicare la necessita' e lo stato delle pratiche per
l'ottenimento del nulla osta sulla vincolistica gravante sul sito
oggetto dell'intervento, con particolare riferimento ai vincoli di
natura paesaggistico ambientali di cui al decreto legislativo n.
490/1999.
1.12. Procedure di affidamento previste per i lavori.
Indicare le procedure adottate per l'affidamento dei lavori ai
sensi della vigente normativa in materia di contabilita' e di
appalti.
1.13. Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
Indicare dopo quanti mesi, a partire dalla data di deliberazione
del finanziamento da parte del Comitato dei Ministri di cui all'art.
4 della legge n. 183/1989, avranno presumibilmente inizio le seguenti
fasi:
pubblicazione del bando di gara;
aggiudicazione della gara;
consegna dei lavori;
ultimazione dei lavori.
2. Caratterizzazione dell'evento atteso.
2.1. Descrizione sintetica del problema idraulico.
Provvedere ad una descrizione sintetica del problema idraulico
con definizione del "Tempo di ritorno", cenni sulla situazione
idrologica, idraulica, geologica e strutturale e, ove disponibile,
analisi storica.
2.2. Frequenza dell'evento.
Indicare la frequenza dell'evento idrologico che si vuole
prevenire, attribuendo al tempo di ritorno dell'evento, espresso in
anni, una classe tra quelle proposte.
2.3. Tipologia dell'evento.
Definire la tipologia dell'evento in relazione al contesto
ambientale, distinguendo od integrando tra le indicazioni proposte.
2.4. Caratteristiche dell'evento.
2.4.1. Specificare, in ettari, l'area interessata dall'evento ed
allegare un elaborato grafico dell'area interessata su base
cartografica di idonea scala, riportando il limite di esondazione
corrispondente al tempo di ritorno dell'evento (Allegato 2).
2.4.2-3-4. Speicificare l'altezza massima presunta del tirante
idrico, la velocita' massima presunta della corrente e la portata
massima presunta della corrente al verificarsi dell'evento.
2.5. Grado di conoscenza della situazione.
Illustrare il grado di conoscenza della situazione riferendo i
vari elementi noti concorrenti alla definizione del quadro
conoscitivo.
3. Esposizione vulnerabilita' e danno atteso in assenza di
intervento.
Specificare se il tempo di ritorno adottato per la determinazione
del danno atteso e' lo stesso che e' stato indicato nella "frequenza
dell'evento" al punto 2.2.
Qualora il tempo di ritorno dell'evento adottato per la
determinazione del danno atteso fosse diverso, se ne riporti il
valore e si motivi tale scelta.
3.1. Coinvolgimento potenziale delle persone fisiche.
Specificare il numero delle persone esposte a rischio di vita e
quello delle persone a rischio di perdita di abitazione.
3.2. Altri elementi soggetti a rischio.
In questa sezione deve essere quantificato (ettari di superficie
interessata, utenti serviti, ecc.) e classificato il livello di danno
atteso per effetto dell'evento. Per ciascuna tipologia di elementi a
rischio, la classificazione tra grave, medio e lieve deve essere
cosi' intesa:
Centri abitati, edifici strategici (1) ed insediamenti
produttivi:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale ( > 70% del
valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente
l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 40
al 70% del valore);
danno lieve: danno che non compromette l'agibilita' degli
immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 5 al 40 % del
valore).
Impianti a rischio:
danno grave: danno per il quale si abbiano ripercussioni
irreversibili sull'ecosistema o elevati costi di bonifica e recupero
ambientale;
danno medio: danno per il quale si abbiano ripercussioni gravi
sull'ecosistema;
danno lieve: danno per il quale si abbiano ripercussioni
sull'ecosistema tali da poter essere superate senza interventi di
bonifica.
Life lines:
danno grave: danno comportante interruzione totale del
servizio, senza possibilita' per l'utenza di collegamenti alternativi
(by pass);
danno medio: danno comportante riduzione provvisoria del
livello del servizio, anche per effetto di collegamenti alternativi
(by pass);
danno lieve: danno che non compromene il livello del servizio.
(1) Per edifici strategici si intendono: ospedali, caserme dei
vigili del fuoco, centrali elettriche, prefetture.
Linee di comunicazione:
danno grave: danno comportante interruzione parziale o totale
del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza superiore al
50%;
danno medio: danno comportante interruzione parziale del
servizio, con incremento dei tempi di percorrenza inferiore al 50%;
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Beni culturali:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale (100% del
valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente
la fruibilita' del bene;
danno lieve: danno che non compromette la fruibilita' del bene.
In un apposito allegato (Allegato 3) descrivere le
caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici strategici,
degli impianti a rischio e dei beni culturali.
3.3. Quantificazione del danno economico atteso.
Riportare l'ammontare, in milioni di lire ed in euro, del danno
economico atteso in conseguenza del verificarsi di eventi nell'ambito
di un periodo di 25 anni, attualizzato ad un tasso di sconto del 7%.
Descrivere sinteticamente i criteri adottati per la valutazione
del danno economico atteso, tenuto presente che lo stesso andra' in
linea di massima determinato come sommatoria dei seguenti elementi:
a) costo di riparazione e/o ricostruzione dei beni danneggiati,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che dovra'
sostenerli (pubblica amministrazione, persone giuridiche, persone
fisiche), costo di bonifica e recupero ambientale nel caso di danni
all'ecosistema;
b) costo della gestione delle fasi di emergenza e
post-emergenza;
c) costo derivante dalla riduzione temporanea delle attivita'
economiche, calcolabile nel modo seguente:
per gli insediamenti produttivi: valore attuale netto della
riduzione del valore aggiunto nel periodo di inattivita';
per le Life-lines: danno economico derivante dalla
interruzione del servizio, calcolato come al punto precedente;
per le linee di comunicazione: costo del danno economico
derivante dall'incremento dei tempi di percorrenza;
per i beni culturali: stima dei danni economici derivanti
dalla riduzione dei flussi turistici.
4. Descrizione dell'intervento.
Definire la tipologia dell'intervento distinguendo od integrando
tra le indicazioni proposte.
Predisporre ed allegare (Allegato 4) una descrizione sintetica
degli interventi proposti e delle motivazioni tecniche a supporto.
5. Danno atteso dopo la realizzazione dell'intervento.
In questa sezione devono essere riportare indicazioni circa la
efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio o della
definitiva messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.
N.B.:
1) la scheda deve essere firmata dal rappresentante
dell'amministrazione proponente;
2) le descrizioni, le note, etc., ove gli spazi
appositamente previsti dovessero risultare insufficienti,
devono essere proseguite in appositi fogli da allegare alla
scheda;
3) gli importi devono essere sempre indicati sia in
milioni di lire che in euro e devono essere comprensivi di
IVA.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA "C" DA ALLEGARE ALLE
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1,
LETTERA C, DEL DECRETO.
Sottoprogramma: Frane.
Intervento: indicare, all'inizio della scheda, l'ordine di
priorita' dell'intervento nel programma presentato dal soggetto
proponente.
1.1. Soggetto proponente.
Specificare il soggetto proponente l'intervento che puo' essere
una autorita' di bacino o una regione, per i bacini di rilievo
regionale. Specificare inoltre la rilevanza dell'autorita' di bacino:
nazionale, interregionale o regionale.
Riportare inoltre gli estremi della delibera di approvazione
dell'intervento proposto da parte del Comitato istituzionale
dell'autorita' di bacino o del competente organo regionale.
1.2. Soggetto attuatore.
Specificare il soggetto pubblico che assumera' la competenza
amministrativa e la conseguente responsabilita' in ordine alla
realizzazione dell'intervento. Indicare inoltre, ove gia' designato,
il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n.
109/1994. Qualora non sia stato gia' designato, dovra' essere data
comunicazione della designazione avvenuta al Ministero dei lavori
pubblici - Direzione generale della difesa del suolo.
1.3. Denominazione dell'intervento.
Riportare la denominazione dell'intervento, contenente gli
essenziali elementi tipologici, funzionali e territoriali.
Riportare la natura dell'intervento specificando se si tratta di:
nuova opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
1.4. Localizzazione.
1.4.1. Bacino idrografico: riportare la denominazione del bacino
idrografico e dell'eventuale sottobacino nel quale ricade
l'intervento.
Si riportino inoltre le indicazioni necessarie alla sua
localizzazione con l'ausilio della toponomastica.
1.4.2-3-4. Riportare i dati completi per la localizzazione
dell'intervento: regione, comune, localita'.
1.5. Inquadramento dell'intervento nella pianificazione di bacino.
Per l'area interessata dall'intervento, fornire indicazioni
sull'iter di approvazione del piano di bacino e dell'eventuale piano
stralcio per l'assetto idrogeologico in riferimento al litorale
marittimo prospiciente (PAI) da adottarsi entro il termine perentorio
del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le
modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, per i
restanti bacini con le modalita' dell'art. 20 della medesima legge e
successive modificazioni.
Fornire indicazioni circa l'approvazione del piano straordinario
diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' elevato contenente
in particolare l'individuazione e perimetrazione delle aree ad
elevato rischio idrogeologico. Per tale piano e' stata prevista
l'approvazione entro il 31 ottobre 1999 secondo il disposto del comma
1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998 e
successive modificazioni.
1.5.1. Specificare se e in quali aree ha ricadute l'intervento in
oggetto, aree individuate sulla base del disposto degli articoli 1,
comma 1 (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico) e 1,
comma 1-bis (perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato) del decreto-legge n. 180/1998. Specificare le classi di
rischio a gravosita' crescente (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 settembre 1998).
1.6. Inquadramento dell'intervento nell'ambito della pianificazione
di emergenza e/o di provvedimenti di protezione civile.
Indicare se l'intervento ricade in aree oggetto di Piano di
emergenza (art. 4, comma 1, articoli 14 e 15 della legge n. 225/1992)
o di altre misure e/o interventi con finalita' di protezione civile.
1.7. Importo dell'intervento.
1.7.1-2-3-4. Indicare, in milioni di lire ed in euro, il costo
complessivo dell'intervento, al lordo di imprevisti, spese generali,
IVA etc.
Specificare l'importo di cui si richiede il finanziamento e,
qualora presenti, le altre fonti di finanziamento congiunto ed il
loro ammontare.
Indicare se l'opera e' stata oggetto di richiesta di
finanziamento in altri programmi specificando quali.
1.8. Funzionalita' dell'intervento.
Indicare se il finanziamento richiesto porta a completamento
l'intervento in oggetto oppure ne realizza un lotto funzionale.
Qualora si tratti di un lotto funzionale specificare:
il numero dei lotti nei quali e' stato suddiviso l'intervento;
il numero del lotto per il quale si richiede il finanziamento;
la percentuale complessiva di compimento dell'intervento con il
presente lotto;
la percentuale di funzionalita' dell'intervento nel suo
complesso raggiunta con la realizzazione del presente lotto;
l'importo dell'intervento, in milioni di lire ed in euro, nella
sua interezza, ossia considerando la somma degli importi degli
eventuali lotti funzionali realizzati e/o da realizzare;
indicare la presenza di una scheda, da inserire tra gli
allegati (Allegato 1), la quale illustri in modo esauriente
l'intervento nel suo complesso e definisca l'inserimento del lotto
funzionale in un intervento maggiore.
1.9. Stato degli studi e delle indagini.
Indicare lo stato di attuazione delle indagini necessarie per un
esauriente quadro conoscitivo dell'evento e quindi per una corretta
definizione e programmazione dell'intervento.
1.10. Stato della progettazione.
Indicare il livello di progettazione raggiunto al momento della
presentazione dell'istanza secondo la classificazione di cui all'art.
6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Indicare inoltre le date di approvazione dei vari livelli di
progettazione da parte dell'amministrazione competente.
1.11. Autorizzazioni preliminari.
Indicare la necessita' e lo stato delle pratiche per
l'ottenimento del nulla osta sulla vincolistica gravante sul sito
oggetto dell'intervento, con particolare riferimento ai vincoli di
natura paesaggistico ambientali di cui al decreto legislativo n.
490/1999.
1.12. Procedure di affidamento previste per i lavori.
Indicare le procedure adottate per l'affidamento dei lavori ai
sensi della vigente normativa in materia di contabilita' e di
appalti.
1.13. Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
Indicare dopo quanti mesi, a partire dalla data di deliberazione
del finanziamento da parte del Comitato dei Ministri di cui all'art.
4 della legge n. 183/1989, avranno presumibilmente inizio le seguenti
fasi:
pubblicazione del bando di gara;
aggiudicazione della gara;
consegna dei lavori;
ultimazione dei lavori.
2. Valutazione della pericolosita'.
2.1. Generalita'.
2.1.1. Descrizione sintetica del dissesto e contenuto ambientale
in cui e' inserito.
Provvedere ad una descrizione generale del dissesto (tipologia),
descrivere l'ambiente ed il paessaggio in cui e' inserito il
fenomeno; specificare se il fenomeno e' localizzato in un contesto di
dissesto piu' generale e se si tratta di un evento singolo o
multiplo. In tale ambito devono essere segnalati eventuali fenomeni
particolari (es. fenomeni di erosione accelerata, quali calanchi o
altro).
2.1.2. Cartografia di riferimento.
Indicare su quale base topografica e' stato cartografato il
fenomeno.
Nell'Allegato 2 si riportano su carta topografica, a scala idonea
al fenomeno da cartografare, i limiti topografici del dissesto.
2.1.3. Individuare dalla cartografia UTM le coordinate
geografiche del luogo in cui si e' verificato il dissesto.
2.2. Morfometria del fenomeno.
2.2.1. Volume mobilitato.
Riportare la stima grossolana/o approssimata del volume del
materiale mobilitato, espresso in metri cubi.
2.2.2. Superficie totale interessata.
Riportare la stima dell'area interessata dal dissesto espresso in
metri quadri.
2.2.3. Intervallo di quote a cui si attesta il dissesto.
Indicare le quote altimetriche della sommita' e della base del
dissesto.
2.2.4. Profondita' della superficie di scorrimento.
Riportare la stima della profondita' a cui si attesta la
superficie di scorrimento del movimento franoso.
2.3. Natura dei terreni interessati.
2.3.1. Litologia.
Indicare la litologia prevalente dei terreni interessati
scegliendo tra le tipologie proposte nella tabella.
2.3.2. Condizioni strutturali del materiale.
Indicare le caratteristiche dei materiali riscontrate in sito
scegliendo tra quelle riportate nella tabella.
2.4. Tipologia dell'evento.
2.4.1. Classificazione.
Classificazione del movimento franoso individuando la tipologia
prevalente del dissesto tra quelle proposte nella tabella.
2.4.2. Stato di attivita'.
Individuare lo stato di attivita' del dissesto scegliendo tra
quelli proposti nella tabella.
In Allegato 3 deve essere riportata la relazione
geologico-tecnica a firma di tecnico abilitato, del fenomeno di
dissesto esplicitante la situazione geologico-strutturale,
geiomorfologica, idrogeologica, nonche' le caratteristiche principali
della dinamica del dissesto.
2.4.3. Velocita' del movimento.
Indicare la velocita' del movimento, stimata anche in maniera
approssimativa in mancanza di dati o di indagini, scegliendo tra gli
ordini di grandezza proposti nella tabella.
2.4.4. Stadio.
Indicare lo stato di avanzamento del dissesto scegliendo tra le
fasi proposte nella tabella.
2.5. Causa di innesco del fenomeno di dissesto.
Indicare la causa di innesco del dissesto scegliendo tra le varie
cause proposte nella tabella.
3. Esposizione vulnerabilita' e danno atteso in assenza di
intervento.
3.1. Coinvolgimento potenziale delle persone fisiche.
Specificare il numero delle persone esposte a rischio di vita e
quello delle persone a rischio di perdita di abitazione.
3.2. Altri elementi soggetti a rischio.
In questa sezione deve essere quantificato (ettari di superficie
interessata, utenti serviti, ecc.) e classificato il livello di danno
atteso per effetto dell'evento. Per ciascuna tipologia di elementi a
rischio, la classificazione tra grave, medio e lieve deve essere
cosi' intesa.
Centri abitati, edifici strategici (1) ed insediamenti
produttivi:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale ( > 70% del
valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente
l'agibilita' degli immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 40
al 70% del valore);
danno lieve: danno che non compromette l'agibilita' degli
immobili e la funzionalita' degli impianti (dal 5 al 40 % del
valore).
Impianti a rischio:
danno grave: danno per il quale si abbiano ripercussioni
irreversibili sull'ecosistema o elevati costi di bonifica e recupero
ambientale;
danno medio: danno per il quale si abbiano ripercussioni gravi
sull'ecosistema;
danno lieve: danno per il quale si abbiano ripercussioni
sull'ecosistema tali da poter essere superate senza interventi di
bonifica.
Life lines:
danno grave: danno comportante interruzione totale del
servizio, senza possibilita' per l'utenza di collegamenti alternativi
(by pass);
danno medio: danno comportante riduzione provvisoria del
livello del servizio, anche per effetto di collegamenti alternativi
(by pass);
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Linee di comunicazione:
danno grave: danno comportante interruzione parziale o totale
del servizio, con incremento dei tempi di percorrenza superiore al
50%;
danno medio: danno comportante interruzione parziale del
servizio, con incremento dei tempi di percorrenza inferiore al 50%;
danno lieve: danno che non compromette il livello del servizio.
Beni culturali:
danno grave: danno strutturale e/o perdita totale (100% del
valore);
danno medio: danno funzionale che compromette temporaneamente
la fruibilita' del bene;
danno lieve: danno che non compromette la fruibilita' del bene.
In un apposito allegato (Allegato 4) descrivere le
caratteristiche qualitative e quantitative degli edifici strategici,
degli impianti a rischio e dei beni culturali.
(1) Per edifici strategici si intendono: ospedali, caserme dei
Vigili del fuoco, centrali elettriche, prefetture.
3.3. Quantificazione del danno economico atteso.
Riportare l'ammontare, in milioni di lire ed in euro, del danno
economico atteso in conseguenza del verificarsi di eventi nell'ambito
di un periodo di 25 anni, attualizzato ad un tasso di sconto del 7%.
Descrivere sinteticamente i criteri adottati per la valutazione
del danno economico atteso, tenuto presente che lo stesso andra' in
linea di massima determinato come sommatoria dei seguenti elementi:
a) costo di riparazione e/o ricostruzione dei beni danneggiati,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che dovra'
sostenerli (pubblica amministrazione, persone giuridiche, persone
fisiche), costo di bonifica e recupero ambientale nel caso di danni
all'ecosistema;
b) costo della gestione delle fasi di emergenza e
post-emergenza;
c) costo derivante dalla riduzione temporanea delle attivita'
economiche, calcolabile nel modo seguente:
per gli insediamenti produttivi: valore attuale netto della
riduzione del valore aggiunto nel periodo di inattivita';
per le Life-lines: danno economico derivante dalla
interruzione del servizio, calcolato come al punto precedente;
per le linee di comunicazione: costo del danno economico
derivante dall'incremento dei tempi di percorrenza;
per i beni culturali: stima dei danni economici derivanti
dalla riduzione dei flussi turistici.
4. Descrizione dell'intervento.
4.1. Indagini e monitoraggio previsti.
Indicare eventuali indagini e monitoraggi propedeutici
all'intervento scegliendo tra quelli proposti nella tabella.
4.2. Tipologia dell'intervento.
Definire la tipologia dell'intervento distinguendo od integrando
tra le indicazioni proposte.
Predisporre ed allegare (Allegato 5) una descrizione sintetica
degli interventi proposti e delle motivazioni tecniche a supporto.
5. Danno atteso dopo la realizzazione dell'intervento.
In questa sezione devono essere riportare indicazioni circa la
efficacia dell'intervento ai fini della riduzione del rischio o della
definitiva messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.
N.B.:
1) la scheda deve essere firmata dal rappresentante
dell'amministrazione proponente;
2) le descrizioni, le note, etc., ove gli spazi
appositamente previsti dovessero risultare insufficienti,
devono essere proseguite in appositi fogli da allegare alla
scheda;
3) gli importi devono essere sempre indicati sia in
milioni di lire che in euro e devono essere comprensivi di
IVA.