GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 194 DEL 22/8/2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di
cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del
contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in
vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il
suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche' conformi alla legislazione previgente in materia di
contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
Art. 2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione
industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero
progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il
servizio.
Art. 3.
Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del
supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche
tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su
altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua destinazione e la concreta presentazione della confezione
destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni
prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno
sull'involucro esterno della confezione.
Art. 4.
Rilascio del contrassegno
1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a
dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere
comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la
documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un
massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione
all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La
S.I.A.E. puo' altresi' rifiutare il rilascio dei contrassegni per
mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta
indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli
elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di
richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita'
per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa
rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del
materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della
S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a
stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che
l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti
nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni
interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai
sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.
Art. 5.
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie
sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e
lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy
disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso
installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa
destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle
comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito
privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi
per elaboratore ovvero multimediali:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano
registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver)
oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di
conflitti software ed hardware se derivanti da software gia'
installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
(general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere
esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le
associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della
evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato
per la tutela della proprieta' intellettuale di cui alla legge
18 agosto 2000, n. 248.
Art. 6.
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere
l'assenso della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga
sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia
alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del
contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate
tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione
comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della
tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita'
della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti
informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato
quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita,
noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo
anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile
direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante
cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero
stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione
(incluso con le medesime modalita' di cui sopra in uno dei componenti
del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica
funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di
registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di
codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una
periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave
(password) univoca, etc.
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e
sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei
corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un
programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa
di eventuali allegati e di un esemplare del supporto
commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione
in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale.
L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constare la
data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della
dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel
territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai
produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di
tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di
verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli
atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 7.
Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o
distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese,
provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti
medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto
l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o
comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 luglio 2001
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 188