GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 184 DEL 9/8/2001




D.P.C.M. 24 maggio 2001. Agg. G.U. 27/04/2004
Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e 
università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel 
quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 
marzo 1997, n. 59. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184. 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; 
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Considerato che nelle riunioni di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 marzo, del 
22 marzo, del 19 aprile e del 24 aprile 2001 non è stata raggiunta l'intesa di 
cui all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997; 
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 
59 del 1997; 
Visto il parere della competente Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, espresso nella seduta del 17 maggio 2001; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
17 maggio 2001; 
Sulla proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica; 
Adotta il seguente atto di indirizzo e coordinamento: 
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1. Partecipazione delle università alla programmazione sanitaria. 
1. Le università contribuiscono, per gli aspetti concernenti le strutture e le 
attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione dei piani sanitari 
regionali, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di 
ricerca, programmi di intervento e modelli organizzativi delle strutture e delle 
attività di cui sopra. 
2. Prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscono formalmente, 
in ordine alle materie di cui al comma 1, il parere delle università sedi della 
facoltà di medicina e chirurgia ubicate nel proprio territorio. I piani sanitari 
regionali tengono, altresì, conto delle intese raggiunte tra le regioni e le 
province autonome interessate e le università per le attività di didattica e di 
ricerca, programmate dalle facoltà di medicina e chirurgia, che interessino i 
rispettivi territori. Il parere delle università è reso direttamente e può anche 
essere espresso attraverso il comitato regionale di coordinamento delle 
università di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 
gennaio 1998, n. 25. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora 
non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
3. I pareri e le intese di cui al comma 2, ovvero l'attestazione della mancata 
espressione del parere nei termini ivi indicati, sono allegati allo schema o 
progetto di piano sanitario regionale da trasmettere al Ministro della sanità ai 
sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni. 
4. Per le materie che implicano l'integrazione tra attività assistenziali, 
didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la regione o la provincia 
autonoma e le università prevedono forme di collaborazione nell'elaborazione e 
nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di 
altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e 
locale, tenendo conto dei programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e 
chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi dell'ateneo, 
trasmessi alla regione ed alle aziende di cui all'art. 2, commi 1 e 2, lettere 
a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, di seguito indicate 
come aziende ospedaliero-universitarie. 
5. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di 
ricerca i protocolli d'intesa specifica le modalità atte ad assicurare la 
programmazione concordata delle attività dell'azienda ospedaliero-universitaria 
e della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie 
istituzionali. 
6. I protocolli d'intesa definiscono altresì forme e modalità di concertazione 
tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante 
l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, 
insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze 
connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale 
sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze 
della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei 
compiti dell'università. 
7. La regione o la provincia autonoma è tenuta a riconoscere alle aziende 
ospedaliero-universitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza 
l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà 
di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla 
produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle 
funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi 
derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per 
la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del 
decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le regioni attribuiscono 
alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono 
evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì 
evidenziate le risorse messe a disposizione dall'università in termini di 
personale attrezzature ed immobilizzazioni. 
8. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre le modalità di compartecipazione 
delle regioni o province autonome e delle università, per quanto di rispettiva 
competenza e nell'àmbito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di 
gestione delle aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, secondo le 
modalità previste nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, 
comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999. 
9. Successivamente alla stipula dei protocolli d'intesa, regione o provincia 
autonoma ed università possono integrare o rimodulare l'individuazione di 
strutture assistenziali per le finalità istituzionali della facoltà di medicina 
e chirurgia, qualora ne ravvisino le ragioni d'urgenza ed opportunità 
didattico-scientifica. 
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2. Integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca. 
1. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte 
dal servizio sanitario regionale e dalle università risponde all'esigenza di 
consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali delle facoltà di medicina 
e chirurgia nell'obiettivo condiviso di concorrere al miglioramento del servizio 
pubblico di tutela della salute, alla crescita qualitativa dei processi 
formativi ed allo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa del 
Servizio sanitario nazionale. 
2. I protocolli d'intesa stipulati tra la regione o la provincia autonoma e le 
università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende 
ospedaliero-universitarie, nonché le altre strutture pubbliche o private, 
individuate secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento 
dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti 
istituzionali delle università in coerenza con le esigenze della didattica e 
della ricerca, prevedendo, nella propria organizzazione, attività, strutture 
semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4, del 
decreto legislativo n. 517 del 1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai 
settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in medicina e chirurgia, 
salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 
3. 
3. Per assicurare e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, 
formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale ed università i 
protocolli d'intesa, in particolare: 
a) per le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di didattica e ricerca dell'università, di cui all'art. 1 del 
decreto legislativo n. 517 del 1999, individuano, in conformità con le scelte 
definite dal piano sanitario regionale, le aziende ospedaliero-universitarie di 
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999; 
b) indicano le modalità attraverso le quali le aziende e le strutture di cui al 
punto a) concorrono sia alla realizzazione dei compiti istituzionali 
dell'università sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione 
sanitaria nazionale e regionale, attraverso l'efficace e sinergica integrazione 
delle attività assistenziali con quelle di formazione e di ricerca. A tale scopo 
definiscono i criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale di cui 
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, individuano le 
attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di didattica e di ricerca dell'università e stabiliscono i 
princìpi ed i criteri per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento 
dei dipartimenti ad attività integrata; 
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3. Criteri e parametri di attività. 
1. Nel protocollo d'intesa le regioni e le province autonome e le università 
definiscono i parametri, per tipologia e volume, delle attività assistenziali 
necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di 
medicina e chirurgia. Tali parametri sono rapportati al numero programmato degli 
iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto 
previsto al successivo art. 7, tenendo conto dell'indispensabile contributo 
delle strutture del Servizio sanitario nazionale alla formazione del personale 
dell'area sanitaria e degli specializzandi. Per le strutture di degenza, il 
numero di posti letto messo a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia 
per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, è determinato, di 
norma, in tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di 
laurea in medicina e chirurgia, è previsto nei protocolli d'intesa, che indicano 
i criteri di assegnazione tenendo conto delle dimensioni minime previste per le 
strutture e della dotazione di personale universitario. Le strutture aziendali, 
in relazione alla necessità di assicurare la presenza delle strutture 
assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca e l'ottimale 
organizzazione della produzione assistenziale, debbono essere, altresì, 
dimensionate in modo da consentire l'espletamento delle funzioni formative e 
dell'attività di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, 
sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo 
all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica. 
2. Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto: 
a) l'impegno delle aziende, delle università e delle altre strutture pubbliche e 
private accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al 
progressivo adeguamento della dotazione di posti letto agli standard indicati 
nel piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali, secondo le modalità 
e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con il mantenimento delle strutture 
definite in base ai parametri di cui al comma 1; 
b) che i professori ed i ricercatori universitari che svolgono attività 
assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da 
realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, siano responsabili dei 
risultati assistenziali conseguiti; fermo restando l'impegno assistenziale 
minimo concordato a livello aziendale, il protocollo d'intesa stabilisce, ai 
fini della determinazione delle dotazioni organiche e della programmazione 
dell'attività, i criteri per la quantificazione dell'impegno assistenziale medio 
fornito dall'università, assicurando l'equilibrato rapporto con quello previsto 
per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale; 
c) che l'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari sia 
articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e 
della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie 
attività assistenziali; 
d) che il trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 
517 del 1999, quale riconoscimento dovuto ai professori ed ai ricercatori 
universitari per lo svolgimento dell'attività assistenziale, è composto da: 
1) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse 
ai diversi tipi di incarico; 
2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti 
nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati 
fra il direttore generale e il rettore, di efficacia, appropriatezza ed 
efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra 
attività assistenziale, didattica e di ricerca. 
4. L'importo del trattamento economico di cui al comma 3, lettera d), viene 
attribuito dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari. I 
trattamenti sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi 
dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, globalmente considerate, sono definiti secondo criteri di 
congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15, comma 1, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e sono 
adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Il 
trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione 
delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi 
all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore 
universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva 
inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 517 del 1999. 
5. Nei protocolli d'intesa, l'università e la regione o provincia autonoma 
concordano altresì, in attesa dell'emanazione dei decreti interministeriali 
previsti dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999: 
a) le modalità di utilizzazione, in via provvisoria del personale universitario 
tecnico-amministrativo; 
b) le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del Servizio 
sanitario nazionale, che operano nei dipartimenti ad attività integrata, 
impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, 
della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
6. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15-nonies del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'università e 
la regione o provincia autonoma individuano le tipologie di attività 
assistenziali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali dei 
professori e dei ricercatori universitari ivi contemplati, in servizio attivo 
presso la facoltà di medicina e chirurgia. 
7. Le attività e le strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze 
di didattica e di ricerca del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo 
quanto previsto al successivo art. 7, sono individuate sulla base di soglie 
operative, indicate nei protocolli d'intesa, consistenti nei livelli minimi di 
attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale 
ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e 
di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. 
8. Per le attività assistenziali tali livelli sono rappresentati dal numero 
minimo di casi trattati o dai volumi minimi di attività richiesti dalla 
programmazione regionale per garantire l'adeguata qualificazione della 
struttura. Per le esigenze della didattica e della ricerca sono rappresentati 
dal numero di professori e ricercatori universitari assegnati alla struttura, 
nonché dal numero medio di allievi che ad essa ordinariamente afferiscono. 
9. Tenuto conto delle soglie operative, le strutture complesse vengono 
individuate in rapporto alla casistica media complessiva per le attività di 
ricovero ordinario o a ciclo diurno, ovvero al volme medio complessivo di 
attività, avuto riguardo alla complessità delle prestazioni e dell'impegno 
assistenziale per le altre attività, ed alle esigenze della didattica e della 
ricerca, sulla base dei dati relativi al triennio precedente. 
10. Programmi di sviluppo dell'attività assistenziale di ricovero o 
ambulatoriale o della didattica e della ricerca, definiti in sede di 
programmazione concordata fra l'azienda e l'università, possono motivare 
l'aumento nel numero previsto di strutture complesse, comunque entro limiti 
massimi di incremento stabiliti nei protocolli d'intesa, ovvero la costituzione 
di nuove strutture. Situazioni di operatività ridotta, discontinua o limitata 
nel triennio considerato possono altresì determinare la programmazione 
concordata della diminuzione del numero delle strutture complesse individuate o 
la modifica delle medesime. 
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4. Indirizzi per l'organizzazione interna delle aziende 
ospedaliero-universitarie. 
1. L'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie è definita nell'atto 
aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999 in 
modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche 
delle facoltà di medicina e chirurgia in un quadro di coerente integrazione con 
l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale. 
2. I protocolli d'intesa disciplinano la composizione dell'organo di indirizzo 
di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 prevedendo, oltre al 
presidente, la composizione paritetica dei membri designati dalla regione o 
provincia autonoma e di quelli designati dall'università, ivi compreso, fra 
questi ultimi, il preside della facoltà di medicina e chirurgia. 
3. I protocolli d'intesa individuano le strutture assistenziali complesse 
essenziali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea in 
medicina e chirurgia, attenendosi a quanto previsto al precedente art. 3 ed ai 
seguenti criteri: 
a) livello minimo di attività necessaria per garantire una adeguata 
qualificazione della struttura in relazione ai compiti assistenziali; 
b) rispetto dei volumi e delle tipologie previsti nei piani annuali di attività 
e negli accordi di fornitura; c) adeguata presenza di professori e ricercatori 
universitari nella dotazione organica dell'unità operativa. 
4. Le strutture assistenziali complesse sono individuate: 
a) nell'azienda ospedaliero-universitaria; 
b) in aziende unità sanitarie locali, in altre strutture pubbliche o in istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché in aziende unità sanitarie 
locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie svolte 
in àmbito distrettuale; 
c) in strutture sanitarie private accreditate. 
5. L'attivazione di rapporti con strutture private accreditate non può 
comportare, a carico del servizio sanitario regionale, oneri aggiuntivi che non 
siano espressamente previsti negli accordi di fornitura o in altri accordi 
regionali. 
6. I protocolli d'intesa indicano altresì: 
a) i criteri e le modalità per la costituzione, l'organizzazione ed il 
funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, quali strumenti ordinari 
di gestione operativa delle aziende ospedaliero-universitarie, volti ad 
assicurare l'esercizio integrato delle attività e delle funzioni assistenziali, 
didattiche e di ricerca; 
b) i criteri e le modalità per l'individuazione, nei dipartimenti ad attività 
integrata, delle strutture complesse a direzione universitaria; 
c) i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti funzionali tra 
dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti assistenziali eventualmente 
costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 
1999 e dipartimenti universitari. 
7. In particolare, i protocolli d'intesa, nel rispetto delle previsioni 
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-quater, comma 3, del 
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, richiamato 
dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, definiscono i 
criteri di attuazione dell'organizzazione dipartimentale, quale modello 
ordinario di gestione operativa al fine di assicurare l'esercizio integrato 
delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca attraverso il pieno e 
paritario inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità 
assistenziali nel dipartimento universitario e assicurando la coerenza con i 
settori scientifico-disciplinari, sulla base dei seguenti princìpi: 
a) i dipartimenti ad attività integrata sono individuati in sede di 
programmazione concordata tra l'azienda ospedaliero-universitaria e 
l'università, che tiene conto del collegamento della programmazione della 
facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale; 
b) la composizione dei dipartimenti ad attività integrata assicura la coerenza 
tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari in cui si articola 
l'attività didattica e di ricerca; 
c) i dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i 
dipartimenti misti; 
d) i dipartimenti ad attività integrata sono costituiti da strutture complesse, 
da strutture semplici e da programmi infradipartimentali, individuati nell'atto 
aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, a 
direzione universitaria o, limitatamente alle aziende di cui alla lettera b) 
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, a direzione 
universitaria o ospedaliera; 
e) possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati alla 
integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più 
dipartimenti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed 
assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione 
e valutazione della pratica clinica ed assistenziale; 
f) il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore 
generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture 
complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base di requisiti di capacità 
gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. 
Per i dipartimenti individuati nella programmazione concertata delle attività 
assistenziali, didattiche e di ricerca, qualificati come essenziali ai fini 
dell'espletamento delle funzioni assistenziali della facoltà di medicina 
correlate ai settori scientifico- disciplinari, il direttore è scelto fra i 
professori universitari, salvo diverse determinazioni previste nei protocolli di 
intesa, per specifici casi, ferma restando comunque la titolarità 
dell'università per la didattica e la ricerca; 
g) il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro unitario di 
responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di 
destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del 
servizio sanitario nazionale e dell'università, l'unitarietà della gestione, 
l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità 
operativa; 
h) il direttore del dipartimento assume responsabilità di tipo gestionale in 
ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse 
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo conto della 
necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche 
e scientifiche. 
8. I protocolli d'intesa indicano, inoltre, le condizioni ed i limiti per la 
previsione, nell'atto aziendale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502 
del 1992 e successive modificazioni, della costituzione, anche nelle aziende di 
cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 517 del 1999, di 
dipartimenti assistenziali ai sensi dell'art. 17-bis del citato decreto 
legislativo n. 502 del 1992. Resta ferma, per le aziende di cui all'art. 2, 
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 517 del 1999, la potestà 
programmatoria della regione in ordine alla costituzione di dipartimenti 
assistenziali per soddisfare le esigenze dei servizi sanitari. 
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5. Criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale e di rilevanti atti di 
gestione. 
1.I protocolli d'intesa stabiliscono, anche sulla base della disciplina 
regionale di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 
n. 502 del 1992 e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da 
parte del direttore generale dell'azienda ospedaliera di riferimento, degli atti 
normativi interni, nonché dell'atto aziendale previsto dall'art. 3, comma 2, del 
decreto legislativo n. 517 del 1999, avuto riguardo alla specificità delle 
aziende ospedaliero-universitarie, nelle quali si realizza la collaborazione tra 
servizio sanitario nazionale ed università. 
2. L'atto aziendale è l'atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle 
attività delle aziende e trova fondamento nel protocollo d'intesa, che è 
chiamato ad attuare. È adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore 
dell'università limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle 
strutture a direzione universitaria che li compongono. 
3. Per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad 
attività integrata e di struttura complessa a direzione universitaria, l'atto 
aziendale stabilisce le procedure per la realizzazione dell'intesa, che tiene 
conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali, 
fra il direttore generale ed il rettore, il quale procede nel rispetto delle 
specifiche normative universitarie che definiscono il molo delle facoltà di 
medicina. L'atto aziendale definisce le modalità di nomina del comitato di 
garanti di cui all'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517 del 1999. 
4. Nei protocolli d'intesa vengono disciplinati il trasferimento, l'uso e 
l'assegnazione dei beni già utilizzati dai policlinici universitari, secondo i 
criteri di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999. 
5. Per l'adozione dei seguenti atti di gestione, l'azienda 
ospedaliero-universitaria acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere 
dell'università, che lo fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che 
tengono conto del ruolo della facoltà di medicina e chirurgia: 
a) piani attuativi locali del piano sanitario regionale; 
b) piani e programmi pluriennali di investimento; 
c) bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio. 
6. Il parere dell'università, di cui al comma 5, si intende espresso in senso 
favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla trasmissione al 
rettore della proposta. I protocolli d'intesa individuano eventuali ulteriori 
modalità di consultazionqe dell'università per l'adozione di rilevanti atti di 
gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali 
ai fini della didattica e della ricerca. 
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6. Principio della leale collaborazione. 
1. I protocolli d'intesa indicano criteri volti ad informare i rapporti tra il 
servizio sanitario regionale e le università a princìpi di leale collaborazione. 
A tale scopo: 
a) definiscono la piena responsabilizzazione di tutte le componenti interessate 
nella realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale; 
b) sviluppano metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed 
il sistema formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in 
modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio 
sanitario pubblico, qualità e congruità, rispetto alle esigenze assistenziali, 
della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca 
biomedica e medico-clinica; 
c) esplicitano l'impegno della regione o della provincia autonoma e delle 
università a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, 
la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di didattica, assistenza e 
ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, 
che costituisce obiettivo del servizio sanitario nazionale, e della funzione 
formativa e di ricerca propria delle università; 
d) impegnano le aziende e le università alla programmazione concertata degli 
obiettivi e delle risorse in funzione delle attività assistenziali dell'azienda 
ospedaliero-universitaria e delle attività didattiche e di ricerca della facoltà 
di medicina e chirurgia; 
e) impegnano le parti a dare tempestivo e puntuale adempimento a quanto 
attribuito alla propria competenza e responsabilità, nel rispetto dei tempi 
programmati e concordati; 
f) impegnano le parti alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle 
determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di 
competenza; 
g) assicurano l'autonomia organizzativa e gestionale delle aziende 
ospedaliero-universitarie e degli organi delle medesime nonché delle altre 
strutture nelle quali si attua l'integrazione tra attività assistenziale, 
didattica e di ricerca, nel rispetto dell'ordinamento vigente delle presenti 
linee guida e dei protocolli d'intesa. 
2. La collaborazione tra regione o provincia autonoma e università può 
estendersi agli apporti di altre facoltà in relazione a specifiche esigenze del 
servizio sanitario regionale. 
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7. Collaborazione tra università e regione per soddisfare le esigenze del 
servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi 
nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della 
prevenzione. 
1. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre: 
a) le modalità della reciproca collaborazione tra università e regione o 
provincia autonoma necessaria per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio 
sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, mediante lo 
svolgimento delle attività formative presso le aziende ospedaliere di 
riferimento nonché presso aziende ospedaliere, aziende unità sanitarie locali, 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti ed enti di cui 
all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive 
modificazioni, istituti zooprofilattici sperimentali e presidi ospedalieri delle 
aziende unità sanitarie locali, individuati nel protocollo d'intesa, di scuole 
di specializzazione, istituite dall'università, necessarie per la formazione e 
per l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria del servizio sanitario 
nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del richiamato 
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; 
b) le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle 
attività formative presso le aziende ospedaliero-universitario, le altre 
strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, 
dei corsi di diploma e di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive 
modificazioni. 
2. L'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali 
alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di 
medicina e chirurgia nelle aziende ospedaliero-universitarie, nelle aziende 
unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione nonché 
nelle altre strutture di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 
517 del 1999, tiene conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi 
di specializzazione, dei corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di 
diploma universitario delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi degli articoli 6, commi 2 e 
3, e 16-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive 
modificazioni. 
3. Per le esigenze di cui al precedente comma i protocolli d'intesa prevedono 
specifici parametri in termini di strutture, attrezzature e personale, 
rapportati al numero di allievi ammessi alla frequenza in ciascuna struttura, 
definiti tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale 
necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario, ivi 
compresa, per le strutture di degenza nelle quali è prevista la frequenza di 
specializzandi, l'individuazione di posti letto rapportati al numero degli 
specializzandi ammessi al primo anno di frequenza. 
4, Ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 
1992 e successive modificazioni, la regione o la provincia autonoma indica, nel 
protocollo d'intesa, le strutture del servizio sanitario nazionale alle quali è 
attribuita la funzione di coordinamento delle attività svolte in collaborazione 
con l'università nella formazione degli specializzandi, nei corsi di laurea e, 
in via transitoria, nei corsi di diploma universitario delle professioni 
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
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8. Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), del 
decreto legislativo n. 517 del 1999. 
1. Nei protocolli d'intesa vengono disciplinati il trasferimento, l'uso e 
l'assegnazione dei beni gà utilizzati dai policlinici universitari, secondo i 
criteri di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999. 
2. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 
517 del 1999 succedono, fino alla loro scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo 
determinato in essere con l'università per le esigenze dei policlinici a 
gestione diretta. 
3. I protocolli d'intesa stabiliscono i tempi e le modalità del progressivo 
adeguamento delle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto 
legislativo n. 517 del 1999, entro il periodo transitorio ivi previsto, ai 
parametri di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. 
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9. Norma transitoria e finale. 
1. I protocolli d'intesa sono stipulati, nel pieno rispetto delle presenti linee 
guida, in concertazione fra università e regione o provincia autonoma, fermo 
restando, per le università non statali, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, 
del decreto legislativo n. 517 del 1999. Nel caso di mancata stipula 
dell'intesa, si applica quanto previsto all'art. 1, comma 4, del medesimo 
decreto legislativo n. 517 del 1999. 
2. Le regioni o le province autonome e le università adeguano i protocolli 
d'intesa, stipulati in base alle linee guida di cui al presente decreto, in 
conformità agli atti di indirizzo e coordinamento, alle linee guida, ai decreti 
interministeriali ed agli accordi previsti dagli articoli 2, comma 3; 3, comma 
1; 5, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 517 del 
1999, in quanto applicabili. 
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10. Compartecipazione delle regioni e delle università ai risultati di gestione 
delle aziende. 
1. A decorrere dalla data di costituzione dell'azienda 
ospedaliero-universitaria, la regione e l'università compartecipano ai risultati 
della gestione per quote percentuali determinate nei protocolli d'intesa di cui 
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Concorrono 
comunque al finanziamento dell'attività dell'azienda tutte le risorse attribuite 
alla stessa, ivi comprese quelle di cui all'art. 7, comma 2, del predetto 
decreto legislativo. 
2. L'università realizza la compartecipazione di cui al comma l con l'apporto 
di: 
a) personale docente e non docente, secondo le modalità da definirsi con i 
protocolli di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999; 
b) beni mobili e immobili di cui all'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto 
legislativo n. 517 del 1999. 
3. La valorizzazione degli apporti di cui al comma 2, costituisce contributo 
economico-finanziario alle aziende ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 
n. 517 del 1999; ulteriori modalità di compartecipazione per l'università e le 
regioni possono essere indicate dall'accordo in sede di Conferenza fra lo Stato, 
le regioni e le province autonome, definito ai sensi dell'art. 7, comma 2, del 
predetto decreto legislativo. 
4. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono stabilite nei protocolli d'intesa 
in base a criteri di compartecipazione correlati ai risultati dell'attività e 
della gestione delle strutture a direzione ospedaliera ed universitaria 
certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio, nonché ai rapporti 
numerici tra personale dirigente ospedaliero e personale universitario, tenuto 
conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle 
funzioni di didattica e di ricerca. 
5. I protocolli d'intesa prevedono altresì l'adeguamento dei criteri di 
compartecipazione in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi 
concordati ai fini del progressivo adeguamento agli standard e ai volumi di 
attività determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del 
decreto legislativo n. 517 del 1999. 
6. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell'azienda, la 
regione e l'università concordano appositi piani di rientro poliennali, 
utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all'art. 7, comma 2, del 
decreto legislativo n. 517 del 1999. In caso di mancato accordo la regione, 
sentito il comitato regionale di coordinamento delle università di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, disdetta il 
protocollo d'intesa per la parte concernente l'azienda interessata attuando le 
previsioni dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e 
successive modificazioni. 
7. I risultati positivi di gestione dell'azienda, salvo che per la quota 
destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in 
base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di 
programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità 
delle prestazioni. 
8. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999, la regione e 
l'università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'azienda, 
partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico-finanziaria 
e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei 
costi coerenti con le risultanze del monitoraggio. 
9. Fino alla stipula dei protocolli d'intesa non possono comunque essere 
aumentati i posti letto, i servizi e le strutture complesse, già esistenti ed 
effettivamente attivi e operanti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sia nelle aziende ospedaliero universitarie di cui ai commi 1 e 2 del 
decreto legislativo n. 517 del 1999, sia nelle altre strutture pubbliche e in 
quelle private di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del medesimo decreto. Eventuali 
deroghe devono essere preventivamente concordate fra regione e università. 
10. I protocolli d'intesa disciplinano le modalità per l'accertamento delle 
attività e passività relative alla gestione dell'assistenza sanitaria, 
determinatesi relativamente agli esercizi 2001 e precedenti, concordando, se 
necessario, apposita gestione separata. A tal fine la regione e l'università, 
d'intesa, possono provvedere alla nomina di apposito commissano. 
11. Le modalità di ripiano di eventuali risultati negativi di gestione relativi 
agli esercizi di cui al comma 9 sono definite sulla base di apposito accordo 
sancito in sede di Conferenza fra lo Stato, le regioni e le province autonome ai 
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta 
dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 
 



Agg. G.U. 27/04/2004
 


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