GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 194 DEL 22/8/2001
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 15 marzo 2001
Utilizzo del personale docente della scuola presso le universita'
(legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1).
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4,
comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti
elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di
laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di
specializzazione;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede
l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente
in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del
medesimo con altre attivita' didattiche;
Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante
disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e
la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero
presso le universita' di personale docente al fine di svolgere
compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo
con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie;
Visto altresi' l'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n.
315, che per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo art. 1
prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della
scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato
comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456,
comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si
renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e
2002/2003;
Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma
4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui
all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la
valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al
presente decreto;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
Vista la nota della Direzione generale dell'istruzione elementare
prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale e' stata comunicata
la disponibilita' di posti di personale dirigente e docente delle
scuole elementari ex legge n. 1213/1967;
Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il
presidente della commissione del MURST-MPI ha comunicato il
fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio
2001-2003, alle predette istituzioni;
Decreta:
Art. 1.
Per le finalita' di cui alle premesse e' consentita ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315,
l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di
un apposito contingente di personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la
scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative
statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio
2001/2003, nella misura di 2000 unita' complessive.
La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di
specializzazione e' effettuata secondo le indicazioni contenute nelle
allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovra'
inviare la domanda all'universita', a norma dello specifico bando di
concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da
effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le
universita' comunicheranno le conseguenti graduatorie ai
provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica
del contratto individuale di lavoro, nonche' il numero degli allievi
iscritti.
Art. 2.
L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a
domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione
contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di
laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono
altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti utilizzati, che
rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio
lavoro. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non
sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
In relazione alla prevista possibilita' di rinnovo dell'incarico,
nei bandi di concorso dovra' essere segnalato che il contingente di
posti messi a concorso sara' assegnato ai partecipanti alla selezione
concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei
provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni gia' in corso.
Art. 3.
Per consentire la disponibilita' presso i corsi di laurea e le
scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo
di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di
handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attivita' aggiuntive
di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto
26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovra'
contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due
unita', da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di
specializzazione.
Art. 4.
Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e'
consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le universita' degli
studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto
dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di
coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno
disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del
1o settembre 2001 e del 1o settembre 2002 secondo quanto indicato
rispettivamente nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione
non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla
cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che
aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda
all'Universita' degli studi secondo le norme dello specifico bando di
concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi
sulla base dei criteri generali citati in premessa, le universita'
comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici
scolastici regionali interessati e alla Direzione generale del
personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio
VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti
scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti
nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della
disponibilita' dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati
a tempo pieno presso le universita' degli studi per i corsi di
formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998,
n. 315, sona tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il
personale amministrativo degli atenei, nonche' a partecipare alle
riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite
massimo complessivo di 36 ore settimanali.
Per i posti del personale docente e dirigente per il quale e' stata
disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvedera' secondo quanto
disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilita'
del corrispondente personale.
Art. 5.
Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto
ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del
presente decreto, il bando di cui all'art. 1 puo' essere sostituito
dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate
tabelle, delle graduatorie risultanti.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le
disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot. n.
33733/BL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
60 del 13 marzo 1999, che sono integralmente confermate.
Roma, 15 marzo 2001
Il Ministro: De Mauro
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293
Allegato 1Allegato 2Allegato 3
Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare
presso le Universita' per la supervisione del tirocinio ed il
coordinamento con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4,
5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315).
Premessa.
Per il corso di laurea, l'universita', ovvero le universita'
convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari
ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al
corso.
Per la scuola di specializzazione, l'universita', ovvero le
universita' convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli
indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola;
nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di
allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella
domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.
La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna
scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti
designati dall'amministrazione scolastica, si puo' articolare (per la
scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di
indirizzi.
A. Condizioni di ammissione:
1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche
in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento
effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli
concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5
anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni
scolastici;
2. avere svolto attivita' documentata in almeno due delle
seguenti aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in
attivita' di aggiornamento;
b) aver ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni
accademici;
c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle
scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;
d) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti
dall'universita' o da enti pubblici di ricerca;
f) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di
sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non gia'
considerato in b).
B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100):
La commissione attribuira', per ogni candidato, una valutazione ai
seguenti titoli:
a) attivita' documentate di cui al punto A.2 che precede (*);
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla
formazione (**);
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini
didattici (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di
genere, disagio e handicap) (**);
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per
un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di
specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea
aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5
dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati
presso le universita' ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un
massimo di 5 punti).
(*) Le attivita' svolte possono essere documentate e
valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili
delle attivita' svolte (dirigenti scolastici, responsabili
di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano
ulteriori elementi per la valutazione di tali attivita'.
(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista
della normativa sulla stampa possono essere prese in
considerazione se accreditate da persona esperta e nota o
da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute
nel settore.
C. Esame (60- 70 punti su 100):
a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze
dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e
all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare
capacita' di organizzazione e di relazione con i docenti e con le
autorita' scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero
di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili,
identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria
delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30 - 35
punti).
N.B. - Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte
delle universita', dei presenti criteri, la commissione li
riesaminera' per valutare le modifiche che possano risultare
opportune.