GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 179 DEL 3/8/2001
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2001
Esami finali dei diplomi universitari dell'area sanitaria - anno
accademico 2000-2001.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre
1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a nonna dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 26 luglio 1996, adottato di
concerto con il Ministro della Sanita';
Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del
richiamato decreto, che gli esami finali, con valore di esame di
Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si
svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla
professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria,
previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi
all'anno accademico 2000-2001, si svolgeranno nei mesi
di ottobre-novembre 2001 e marzo-aprile 2002. Gli Atenei interessati
stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio
degli esami per i singoli diplomi universitari.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate
almeno un mese prima al Ministero dell'universita' e della
ricercascientifica e tecnologica - servizio autonomia universitaria e
studenti e al Ministero della sanita' - dipartimento delle
professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli
atenei comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per
professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie.
Art. 2.
Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente
frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.
Art. 3.
Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari
connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i
trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni
giudicatrici e ai rappresentanti di cui all'art. 2.6 del decreto
ministeriale 24 luglio 1996, per i quali si applicano le norme
previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Roma, 5 luglio 2001
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
Il Ministro della sanità
Sirchia