GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 193 DEL 21/8/2001
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni
di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificati ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disciplina dell'ISE
1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito
indicato come decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21
dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per
l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui
all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001,
si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica
(ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti
attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresi' per
l'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni,
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001.".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le
prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi
decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le
prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive
modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".
Art. 2.
Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte
le seguenti: "e successive modificazioni,".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal
seguente:
"2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei
genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio
dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi
figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli
minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge,
conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in
affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale
ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5
dell'articolo 10.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
"5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che
risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti
soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune
competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro
genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne
diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere
l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione
della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore
richiedente del rigetto della sua domanda.".
Art. 3.
Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal
seguente:
"1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a
presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda
di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione
sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti
dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda medesima.".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal
seguente:
"2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore
della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo
familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e
dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai
soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998,
come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei
relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi
non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo
2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari
ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine
dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi
particolari.".
3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di
detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del
nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite
dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a
seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe
una somma annua non inferiore a L. 20.000".
Art. 4.
Potesta' concessiva dell'INPS
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
"7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla
data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le
disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto
compatibili.".
Art. 5.
Calcolo dei benefici
1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il
valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole
"si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle
seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della
situazione economica del nucleo familiare si osservano le
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei
relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura
degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:".
2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n.
452, l'espressione "F - (26 x C)" e' sostituita dalla seguente: "F -
(13 x C)".
3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n.
452, l'espressione "(F - A)/26" e' sostituita dalla seguente: "(F -
A)/13".
Art. 6.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452,
relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni
senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e'
concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo
familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno
2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere
agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998,
come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in
sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata. I
provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono
modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.
4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare,
presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla
presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre
propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato
oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto
termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore
dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai
fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del
beneficio, il comune puo' provvedere a detta concessione, a
condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro
il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. La misura dell'assegno e' comunque stabilita
sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha
presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale
irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del
genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se
il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo
familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal
diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre
figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre
domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si e'
verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre
2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti
normativi:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n.
15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n.
15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n.
15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Castelli