GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 222 DEL  22/9/2000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO 
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al quadriennio
normativo  1998  -  2001  ed  al  biennio  economico  1998 - 1999 del
personale del comparto "Universita'"
   A  seguito  del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
in data 13 luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998 -
2001   del   personale   del   comparto  Universita',  nonche'  della
certificazione   della   Corte  dei  conti  in  data  3  agosto  2000
sull'attendibilita'  dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  il  giorno  9  agosto 2000, alle ore 12.00, ha avuto luogo
l'incontro tra:
   l'ARAN nella persona del prof. Mario Ricciardi,
   per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
   ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
   per le OO.SS. di categoria:
   CGIL/Snur
   CISL/Universita'
   UIL/P.A.
   FED.Confsal/Snals Univ. - Cisapuni
   C.S.A. di CISAL Universita' (Cisal Un., Cisas Un.,
   Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi)
   per le Confederazioni sindacali:
   CGIL
   CISL
   UIL
   CONFSAL
   CISAL
   Al  termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale
dipendente del comparto Universita' per il quadriennio normativo 1998
- 2001 e per il biennio economico 1998 - 1999.
   ART. 1 - OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
   1.  Il  presente  CCNL  intende  porsi  in  linea di coerenza e di
sostegno   rispetto   ai   processi   di   innovazione,   riforma   e
valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita', in corso
nelle amministrazioni del comparto.
   2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a
tempo   sia  indeterminato  che  determinato,  esclusi  i  dirigenti,
appartenente  al  comparto  del  personale  delle Universita' e delle
altre  istituzioni  di  cui  all'articolo  9  del  CCNL quadro per la
definizione  dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno
1998.
   3.  Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente CCNL come D. Lgs. n. 29/1993.
   4.  Nel  testo  del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2
sono denominate "amministrazioni".
   ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
   1.  Il  presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avra' scadenza
il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per
la  parte  economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con
lettera  raccomandata  almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si
intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta
le  disposizioni  contrattuali  rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
   2.  Gli  effetti  giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione,
dalla  data  di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende
avvenuta  al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da
parte  dei  soggetti  negoziali,  a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
   3.  Le  amministrazioni  sono  tenute  ad  attuare  gli istituti a
contenuto   economico   e   normativo   con  carattere  vincolato  ed
automatico,  entro  30  giorni dalla data della stipulazione ai sensi
del comma 2.
   4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per
il  rinnovo  del  contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi
prima  delle  scadenze  previste.  Durante tale periodo e per il mese
successivo  alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
   5.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte economica del presente contratto, ai
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita'
nella  misura  e  secondo  le  scadenze  previste  dall'accordo sulla
politica  dei  redditi  del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennita'  si  provvedera'  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs. n.
29/1993.
   6.  In  sede  di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla
comparazione  tra  l'inflazione  programmata  e  quella effettiva nel
precedente  biennio,  secondo  quanto previsto dall'accordo di cui al
comma precedente.
   7.  In  deroga  al  comma  1, il presente CCNL scade, per la parte
economica,  il  31  dicembre  1999,  senza necessita' di disdetta. Le
piattaforme  per  il  rinnovo andranno presentate entro trenta giorni
dalla stipulazione del presente CCNL.
PARTE PRIMA 
TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 
   ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
   1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle amministrazioni e
dei  sindacati,  e'  strutturato  in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare   l'interesse  dei  dipendenti  al  miglioramento  delle
condizioni  di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di
migliorare   e   mantenere   elevate   la  qualita',  l'efficienza  e
l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali.
   2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di  un  sistema  di  relazioni  sindacali  stabile,  improntato  alla
correttezza  e  trasparenza  dei comportamenti delle parti, orientato
alla   prevenzione   dei   conflitti,   in   grado   di  favorire  la
collaborazione  tra  le  parti,  per il perseguimento delle finalita'
individuate  dalle  leggi,  dai contratti collettivi e dai protocolli
tra Governo e parti sociali.
   3.  In  coerenza  con  i  commi  1  e  2,  il sistema di relazioni
sindacali,  oltre  che  a livello nazionale, si articola nei seguenti
modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
   a)  contrattazione  collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle
materie, i tempi e le modalita' indicate dal presente contratto;
   b) informazione;
   c) concertazione;
   d) consultazione;
   e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
   ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
   1.  Le  amministrazioni attivano, ai sensi dell'articolo 45, comma
4,  del  D.Lgs.  n.  29  del 1993, autonomi livelli di contrattazione
collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonche' dal successivo comma 4.
   2.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
seguenti materie:
   a)   i   criteri   per  la  ripartizione  delle  risorse  indicate
nell'articolo  67  tra  le  finalita'  e secondo la disciplina di cui
all'articolo 68;
   b)  i  criteri  generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale,  in  relazione  ad  obiettivi  e  programmi di innovazione
organizzativa,  incremento  della produttivita' e miglioramento della
qualita'  del  servizio,  con  riferimento  alla  ripartizione  delle
risorse  destinate  ad  incentivazione  tra  i  diversi  obiettivi  e
programmi, nonche' alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali
programmi specifici;
   c)  i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 1;
   d)  i  criteri  generali  per  la corresponsione dei compensi, con
riguardo  alle  condizioni  di  lavoro  disagiate  ovvero comportanti
esposizione  a  rischio, nonche' a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge;
   e)  le  linee  di  indirizzo  e  la  programmazione generale per i
programmi  annuali  e  pluriennali  delle  attivita'  di  formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale;
   f)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la garanzia e il
miglioramento  dell'ambiente  di  lavoro,  per gli interventi rivolti
alla  prevenzione  e  alla  sicurezza  sui  luoghi di lavoro, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
   g)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili,
nonche'  i  criteri  generali  per  l'applicazione della normativa in
materia;
   h)  le  implicazioni  in  ordine  alla qualita' del lavoro ed alle
professionalita'  dei  dipendenti  in  conseguenza  delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
   i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
   j)  le  modalita'  e  verifiche  per  l'attuazione della riduzione
dell'orario   di   lavoro,   ad   integrazione  e  nel  quadro  delle
disposizioni contenute nel presente CCNL;
   k)  i  criteri  generali  per la ripartizione delle risorse di cui
all'art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
   l)  i  criteri  generali per la determinazione delle priorita' nei
casi  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
   m)  i  criteri  generali  per  la  istituzione  e  gestione  delle
attivita'  socio  -  assistenziali  per  il  personale,  nel rispetto
dell'art. 11 della legge n. 300/1970;
   n)  le  forme  di  copertura assicurativa del personale e dell'uso
delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
   o)  le  iniziative  per l'attuazione delle disposizioni vigenti in
materia  di  pari  opportunita',  ivi  comprese le proposte di azioni
positive;
   p) i criteri generali in materia di indennita' di responsabilita',
secondo  quanto  previsto  dall'art.  63,  comma  2.  uanto  previsto
dall'art. 47, comma 2, CCNL 1996.
   3.  Fermo  restando  il  principio  dell'autonomia negoziale e nel
quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento  richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi
sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente
prorogabili  in  accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori
trenta  giorni,  le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui
al  comma  2,  lettera i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
comma  4  -  nonche'  relativamente  alle  materie  non  direttamente
implicanti   l'erogazione   di   risorse   destinate  al  trattamento
economico,   nel  rispetto,  comunque,  delle  specifiche  discipline
fissate dal presente CCNL.
   4.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e
non   possono  comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
   ART.  5  -  TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
   1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o
comunque  fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo
al  presente.  Essi  si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi  a  tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono  fatte  salve  le materie previste dal presente CCNL che, per la
loro  natura,  richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali
le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
   2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
CCNL  ed  a  convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per
l'avvio  del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato  dal  collegio  dei  revisori  o  analogo  organo previsto
dall'ordinamento  dell'Amministrazione.  A  tal  fine,  l'ipotesi  di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
e'  inviata  a  tale  organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione  illustrativa  tecnico  -  finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza  rilievi, l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il
presidente   della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla
sottoscrizione  del  contratto. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro 15 giorni.
   4.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi integrativi.
   5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro
cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con la
specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
   6.  Le  norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL
21.5.1996,  salvo  disdetta  nei  casi  e con le modalita' consentite
dalla  normativa  vigente, conservano la loro efficacia sino a che il
nuovo  contratto  collettivo  integrativo di cui al presente articolo
non   regoli   diversamente   la  materia,  fatta  salva  la  diversa
quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.
   ART. 6 - INFORMAZIONE
   1.   L'informazione   si   propone  di  basare  sulla  trasparenza
decisionale  e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione
dei ruoli, i comportamenti delle parti.
   2.  Ciascuna  Amministrazione  fornisce  informazioni  ai soggetti
sindacali  di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
   3.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire  un'informazione
preventiva,   facendo  pervenire  tempestivamente  la  documentazione
necessaria sulle seguenti materie:
   a)  regolamenti  d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e
loro eventuali modifiche;
   b)  articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle
singole strutture;
   c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
   d)  stato  dell'occupazione,  criteri  per la determinazione delle
dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;
   e)   criteri   generali   di  riorganizzazione  degli  uffici,  di
programmazione  della  mobilita', di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
   f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue
modifiche;
   g)   criteri  generali  per  l'attribuzione  degli  incarichi  per
particolari  responsabilita' o funzioni alle categorie D e EP, di cui
agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica;
   h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'articolo
58;
   i)  modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
   j)  voci  di  bilancio  preventivo d'Ateneo relative al personale,
comprese variazioni di bilancio;
   k)   criteri   e   linee   generali  per  l'adozione  delle  forme
contrattuali  di  lavoro subordinato previste dall'articolo 36, comma
7,  del  D.  Lgs.  n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione
assunte  ai  sensi  dell'art.  23, fermo restando quanto previsto dal
comma 2 dello stesso articolo;
   l)  criteri generali sulle procedure selettive di cui all'art. 74,
comma 5;
   m) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 46, comma 1;
   n)  criteri  generali per lo svolgimento delle procedure selettive
ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3;
   o)  modalita'  e  criteri  di  composizione  del  comitato  di cui
all'art. 58, comma 3;
   p)  criteri  per  la  scelta  dei  dipendenti  cui  attribuire  le
posizioni e funzioni di cui all'art. 63, comma 1;
   q)  modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma
3.
   4.  Nelle  seguenti  materie  l'informazione  e'  successiva,  con
frequenza  almeno  annuale,  ed  ha  per oggetto i criteri e le linee
generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
   a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
   b)  misure  in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in relazione a quanto previsto in particolare dal D. Lgs. n. 626/1994
e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  nonche'  dal  decreto
interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
   c) andamento generale della mobilita' del personale;
   d)  distribuzione  delle  ore  di  lavoro straordinario e relative
prestazioni;
   e)  distribuzione  complessiva  delle risorse per la produttivita'
individuale  e  collettiva  e  il miglioramento dei servizi, ai sensi
degli articoli 67 e 68;
   f)  andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui
alla lettera k del comma 3;
   g) funzionamento dei servizi sociali.
   h) materie oggetto di informazione preventiva;
   i) stato di attuazione dei contratti integrativi;
   5.   Nel   caso   in   cui   il   sistema  informativo  utilizzato
dall'Amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
dipendenti,  le  amministrazioni  provvedono  ad  una adeguata tutela
della  riservatezza  della  sfera personale del lavoratore secondo la
normativa vigente.
   6.  Non  e'  oggetto  di  riservatezza  l'informazione ai soggetti
sindacali  di cui all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei
trattamenti accessori.
   ART. 7 - CONCERTAZIONE
   1.  Ciascuno  dei  soggetti  sindacali di cui all'art. 9, ricevuta
l'informazione,   puo'   attivare,  mediante  richiesta  scritta,  la
concertazione.  La concertazione si effettua sui criteri generali per
la disciplina nelle seguenti materie:
   a) articolazione dell'orario di servizio;
   b)  conferimento  degli  incarichi  di  cui  all'art.  6, comma 3,
lettera g), e loro valutazione periodica;
   c)  modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
   d)   svolgimento   delle   procedure   selettive   ai  fini  della
progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera n);
   e) procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lettera l).
   f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;
   g)  modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma
3.
   2.  La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta;
durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro
comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e
trasparenza.
   3.  La  concertazione  si  conclude  nel termine massimo di trenta
giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa
e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.   Gli   impegni   concertati  hanno  per  le  parti  carattere
vincolante.
   4.   Per   l'approfondimento   di   specifiche  problematiche,  in
particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,
l'igiene  e  sicurezza  del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite,  a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in
relazione   alle  dimensioni  delle  amministrazioni  e  senza  oneri
aggiuntivi  per  le  stesse,  entro  il  termine  di  60 giorni dalla
stipulazione  del  presente  contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie  -  che  le  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente  comma  sono  attribuiti,  per quanto di loro competenza, ai
comitati   per   le   pari  opportunita'  istituiti  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti.
   5.  La composizione degli organismi previsti nel precedente comma,
che  non  hanno  funzioni  negoziali,  e'  di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
   ART. 8 - CONSULTAZIONE
   1.  La  consultazione  si  svolge  sulle  materie  per le quali e'
prevista  da disposizioni legislative, in particolare dall'articolo 6
del D. Lgs. n. 29/1993, o da norme contrattuali.
   In  tali  casi,  l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo
dei   soggetti   sindacali  di  cui  all'art.  9,  senza  particolari
formalita'  e  con  modalita'  tali  da facilitarne l'espressione. Le
amministrazioni   stesse   registreranno   formalmente   date   delle
consultazioni e soggetti sindacali consultati.
   2.  La  consultazione  si  svolge  in  particolare  sulle  materie
attinenti  la  prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il
rappresentante   per  tali  materie,  anche  al  fine  di  assicurare
l'attuazione  di  quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni, nonche' del decreto interministeriale del 5/8/1998, n.
363.
   3. La consultazione si svolge altresi' sulle seguenti materie:
   a)  criteri  generali  sul  contenuto  e  motivi  dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo;
   b)  programmazione  triennale del fabbisogno di personale tecnico-
amministrativo,  fabbisogni  quantitativi  e/o  qualitativi derivanti
dalla costituzione di nuove strutture;
   c)  criteri  generali per il conferimento di mansioni superiori di
cui all'art. 24.
   ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
   1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata,
e'  costituita  dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato.  Per  le istituzioni universitarie la delegazione trattante
e'  costituita  dal  Rettore  o  un  suo  delegato  e  dal  Direttore
amministrativo  o  un  suo delegato, ed e' eventualmente integrata da
ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
   2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
   - dalle R.S.U.;
   -  dai  rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
di comparto firmatarie del presente CCNL;
   3.  Le  amministrazioni  possono  avvalersi,  nella contrattazione
collettiva   integrativa,   dell'assistenza   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
   ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
   1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
   a)  le  rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'accordo    collettivo   quadro   per   la   costituzione   delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche   amministrazioni   e   per  la  definizione  del  relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
   b)  gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative   previste   dall'art.   10,  comma  2,  dell'accordo
collettivo indicato nella lettera a).
   2.  I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali,
ivi  compresi  quelli previsti dall'art. 10, comma 3, del CCNL quadro
sulle  modalita'  di  utilizzo  dei distacchi, aspettative e permessi
sindacali   stipulato   il   7  agosto  1998,  sono  quelli  previsti
dall'articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.
   ART. 11 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
   1.  Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi
di  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza dei comportamenti ed e'
orientato   alla  prevenzione  dei  conflitti.  Nel  primo  mese  del
negoziato  relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei primi
sessanta  giorni  nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le parti,
qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative
unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui  si  svolge  la  concertazione  le  parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
   ART. 12 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
   1.  Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita'
sull'interpretazione    dei   contratti   collettivi,   nazionali   o
integrativi,  le  parti  che  li hanno sottoscritti si incontrano per
definire  consensualmente  il significato della clausola controversa.
L'eventuale  accordo,  stipulato  rispettivamente con le procedure di
cui  all'articolo  51  del  D.  Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste
dagli  articoli  4  e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
   2. La medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di
una delle parti.
   ART. 13 - CONTRIBUTI SINDACALI
   1.  I  dipendenti  hanno  facolta'  di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione
di  quota  mensile  dello  stipendio  per il pagamento dei contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessate.
   2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
   3.  Il  dipendente  puo'  revocare  in qualsiasi momento la delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Amministrazione  di  appartenenza  e all'organizzazione sindacale
interessata.  L'effetto  della  revoca  decorre  dal  primo  del mese
successivo alla presentazione della stessa.
   4.   Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole
amministrazioni  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle
deleghe  ricevute  e  sono  versate  entro  il  mese  successivo alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con
l'Amministrazione   con   trasmissione,  distintamente  per  ciascuna
organizzazione sindacale, dei relativi prospetti.
   5.  Le  amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
   ART. 14 - PARI OPPORTUNITA'
   1.  Sono  confermati  i  comitati  per  le  pari opportunita' gia'
insediati  presso  le  amministrazioni,  ai  sensi delle disposizioni
vigenti.
   2.  Nei  casi  in  cui  detti  comitati  non  siano  ancora  stati
insediati,  essi  dovranno  essere  costituiti  entro 90 giorni dalla
stipulazione  del  presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel
seno  degli stessi sono elette secondo modalita' previste dai singoli
ordinamenti.  I  comitati possono iniziare la propria attivita' nella
composizione  formata con le rappresentanze elettive, in attesa della
designazione     delle    componenti    la    cui    nomina    spetta
all'Amministrazione.
   3.  Le  misure  per  favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo  professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive,
sono oggetto di contrattazione integrativa.
   4.  Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono
oggetto  di  informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione
con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   5.   Le  amministrazioni  garantiscono  gli  strumenti  idonei  al
funzionamento  dei  comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a
loro disposizione adeguati locali per la loro attivita'.
   ART. 15 - DIRITTI SINDACALI
   1.  I  distacchi,  le  aspettative ed i permessi, nonche' le altre
prerogative  sindacali,  sono utilizzati con le modalita' e in base a
quanto  previsto  dal  Contratto  collettivo quadro sottoscritto, per
tale  materia,  in  data  7.  8.  1998  e  successive  modifiche  e/o
integrazioni.
   2.  Con  decorrenza  dalla  data  di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di
cui  all'articolo  5  del  CCNL  quadro  del  7.  8.1998  compete  il
trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il
lavoro  straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
   3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione
in  particolare  l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7.
8. 1998.
   4.  Il  periodo  di  distacco  sindacale e' considerato utile come
anzianita'   di   servizio   ai  fini  della  progressione  economica
all'interno  della  categoria  e  della  progressione  verticale  nel
sistema di classificazione.
   5.  Ai  dipendenti  appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali
sia   stata   attribuita   l'indennita'  di  responsabilita'  di  cui
all'articolo  63,  comma  2,  compete, oltre al trattamento di cui al
comma  2,  l'indennita' corrispondente alla posizione organizzativa o
funzione specialistica o di responsabilita' attribuiti al momento del
distacco  sindacale  o  altra  di  pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore.
   6.  Al  dipendente  appartenente  alla  categoria D, cui sia stato
conferito  specifico,  qualificato incarico di responsabilita' di cui
all'articolo  63,  comma  3,  compete, oltre al trattamento di cui al
comma  2,  l'indennita'  corrispondente  all'incarico  attribuito  al
momento  del  distacco  sindacale  o altra di pari valenza in caso di
successiva rideterminazione del relativo valore.
   7.  Al  dipendente  appartenente  alla categoria EP, cui sia stato
attribuito   un   incarico   ai  sensi  dell'articolo  61,  oltre  al
trattamento   indicato  nel  comma  2,  compete  la  retribuzione  di
posizione  corrispondente  all'incarico  attribuito  al  momento  del
distacco  sindacale  o  altra  di  pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla
categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all'articolo 61,
compete  l'importo  minimo di posizione di cui all'articolo 62, comma
1.
PARTE PRIMA 
TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 
CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
   ART. 16 - IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
   1.  Il  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito  e  regolato dai contratti individuali secondo il presente
CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
   2.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
   a) tipologia del rapporto di lavoro;
   b) data di inizio del rapporto di lavoro;
   c) categoria, area e livello retributivo;
   d) durata del periodo di prova;
   e)  sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi
distaccate;
   f) causale, tra quelle indicate nell'art. 19, e termine finale nel
contratto di lavoro a tempo determinato.
   3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
   4.  In  caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.18,
il  contratto  individuale  di  cui al comma 1 indica l'articolazione
dell'orario  di  lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui
allo stesso art. 18.
   5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro  individuale,  invita  il  destinatario a presentare, entro 30
giorni,  la  documentazione  prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata   nel   bando   di   concorso.  Entro  il  medesimo  termine
l'interessato    e'   tenuto   a   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita',  salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, di non
avere  altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi
richiamate    dalle   disposizioni   vigenti   e,   in   particolare,
dall'articolo  58  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  ovvero  a presentare la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
   6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva
la  possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata   risoluzione   dei   medesimi.   Comporta,   altresi',
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
del  servizio  nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi  di  impedimento.  In tale caso le amministrazioni, valutati i
motivi, prorogano il termine per l'assunzione, compatibilmente con le
esigenze di servizio.
   ART. 17 - PERIODO DI PROVA
   1.  Il  dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un
periodo  di  prova  della durata di tre mesi. A tale periodo di prova
non  e'  soggetto  il dipendente che venga inquadrato nella categoria
immediatamente  superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai
sensi dell'art. 57.
   2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
   3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia.
In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso il quale il rapporto e'
risolto.  In  caso  di  infortunio sul lavoro o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 36.
   4.  Il  periodo  di  prova resta altresi' sospeso negli altri casi
espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.
   5.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei
commi  3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
   6.  Decorsa  la  meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai  commi  3  e  4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla   controparte.   Il  recesso  dell'Amministrazione  deve  essere
motivato.
   7.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
   8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   9.  In  caso  di  recesso  la  retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
   10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante
il  periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del
posto  ed  in  caso di mancato superamento della prova, a domanda, e'
restituito  alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la
continuita'  del  rapporto  di  lavoro  e  le  retribuzioni percepite
durante il periodo di prova.
   11.  Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente
in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso una Amministrazione del
comparto,  vincitore  di  altro  pubblico  concorso,  e'  concesso un
periodo    di    aspettativa,   senza   retribuzione   e   decorrenza
dell'anzianita', per la durata del periodo di prova.
   12.  Durante  il periodo di prova, l'Amministrazione puo' adottare
iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente
puo' essere applicato, in successione di tempo, a piu' servizi, ferma
restando  la  sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e
area di appartenenza.
PARTE PRIMA 
TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 
CAPO II - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO 
   ART. 18 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
   1.  Il  rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente   a   tutte   le  categorie  comprese  nel  sistema  di
classificazione del personale mediante:
   a)  trasformazione  di  rapporti  di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
   b)  assunzione  nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
   2.  Ciascuna  Amministrazione  puo'  assumere  personale  a  tempo
parziale   nei  limiti  massimi  del  25%  della  dotazione  organica
complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
   3.  Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
   4.  Le  amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto
dei  singoli  casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi
ordinamenti  e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le
attivita'   che,   in   ragione  della  interferenza  con  i  compiti
istituzionali,  non  sono comunque consentite ai dipendenti di cui al
comma precedente
   5.  Il  dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non  puo'  essere  inferiore  al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso  la  somma  delle  frazioni  di  posto a tempo parziale non puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati in posti a tempo parziale.
   6.  Il  tempo  parziale  puo'  essere  realizzato,  anche  per  il
potenziamento   dell'attivita'   delle   amministrazioni   nelle  ore
pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:
   - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
   -  con  articolazione  della  prestazione  su  alcuni giorni della
settimana,  del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno (tempo
parziale  verticale),  in  misura  tale  da rispettare la media della
durata   del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo  parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
   7.  Per  gli  istituti  normativi  non specificamente trattati nel
corso  del  presente  articolo,  si applicano, in quanto compatibili,
tenendo   conto  della  ridotta  durata  della  prestazione  e  della
peculiarita'   del  suo  svolgimento,  le  disposizioni  di  legge  e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
   8.  Al  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale e'
consentito,  previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di
altre  prestazioni  di  lavoro  che  non  arrechino  pregiudizio alle
esigenze  di  servizio  e  non  siano  incompatibili con le attivita'
istituzionali  delle  amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 58
del D. Lgs. n. 29/1993.
   9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
   10.  I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
   11.  In  costanza  di  rapporto di lavoro, la trasformazione dello
stesso  da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da
atto  scritto  e,  nel primo caso, deve contenere l'indicazione della
durata  della  prestazione  lavorativa nell'ambito delle tipologie di
cui al comma 6.
   12.  La  trasformazione  del  rapporto  di lavoro da tempo pieno a
tempo  parziale  e viceversa puo' altresi' aver luogo in ogni momento
su  apposita  domanda  del  dipendente,  il quale indica, nel caso di
scelta  del  tempo  parziale,  anche  la  durata e la tipologia della
prestazione  lavorativa  cui  aspira.  L'Amministrazione  e' tenuta a
comunicare,  con  atto  scritto  motivato,  le proprie determinazioni
entro  30  giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso
inutilmente  detto  termine,  si  intende accolta. L'Amministrazione,
entro il predetto termine, puo', con provvedimento motivato, rinviare
la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore
a  sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita' del servizio.
   13.  Nel  rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono
consentite  prestazioni  di  lavoro  straordinario.  Nel solo caso di
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  sono  consentite
prestazioni  di  lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale
di  lavoro.  Trova applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8,
del D.Lgs. n. 61/2000.
   14.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro
supplementare  previste  dall'art.  3  del  D.Lgs. n. 61/2000 saranno
disciplinate  dal  contratto integrativo in relazione alle specifiche
esigenze  delle  singole  amministrazioni  e nei limiti delle risorse
destinate  agli  istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro
supplementare  sono  retribuite in misura pari a quella stabilita per
le ore di lavoro straordinario.
   15.  Il trattamento previdenziale di fine rapporto e' disciplinato
dalle  disposizioni  dell'art.  8  della  legge  554/88  e successive
modificazioni e integrazioni.
   16.  La  materia  di  cui al presente articolo sara' ridefinita in
apposita  sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali
firmatari  del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando
l'operativita'  delle  disposizioni  di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in
quanto immediatamente applicabili.
   ART. 19 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
   1.   Le   amministrazioni   possono  assumere  personale  a  tempo
determinato,  in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile
1962,  n.  230  e  successive  modificazioni,  con  riferimento  alle
categorie B e C, per le seguenti esigenze:
   a)  per  la  sostituzione  di  personale assente, quando l'assenza
prevista  superi  i  60  giorni consecutivi; il lavoratore assunto e'
mantenuto  in  servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti
del  restante  periodo  di  conservazione  del  posto  del dipendente
assente;
   b)  per  la  sostituzione  di  personale  assente per gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977, n.
903, e 8 marzo 2000, n. 53;
   c)  per  assunzioni  stagionali o particolari punte di attivita' o
per  esigenze  straordinarie  nel  limite massimo di sei mesi, quando
alle  stesse  non  sia  possibile  far  fronte  con  il  personale in
servizio.  Per  gli  operai  agricoli  e  florovivaisti e' consentita
l'assunzione  a  tempo  parziale  per un numero di giornate effettive
nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.
   2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla
formazione  preventiva  di  apposite  graduatorie  in  tempi utili al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
   3.  Nei  casi  di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1,
nel  contratto  individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
   4.   Il   rapporto  di  lavoro  di  cui  al  comma  1  si  risolve
automaticamente,  senza  diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del
termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi
di  cui  al  comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del
titolare.
   5.  L'assunzione  a  tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno
ovvero a tempo parziale.
   6.  Le  amministrazioni,  oltre alle assunzioni di cui al comma 1,
possono  effettuare,  a  seguito  di apposite selezioni, assunzioni a
tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP,
dotato  delle  professionalita'  necessarie,  per  lo  svolgimento di
attivita'  nell'ambito  di programmi di ricerca, per l'attivazione di
infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici
progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto
a  tempo determinato non dovra' essere superiore a cinque anni, fermo
restando  che  l'ultimazione  dei  suddetti  programmi  o progetti o,
comunque,  il  compimento  del  termine  massimo di cui al successivo
comma 8, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto
di lavoro.
   7.  Le  assunzioni  a  tempo  determinato di cui al comma 6 devono
avvenire  in  percentuale  non  superiore  al  20%  del  personale in
servizio  a  tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono
essere  comprese  le  assunzioni  con contratto di lavoro interinale,
nonche'  i  contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento
di   progetti  di  ricerca  di  interesse  nazionale  finanziati  dal
Ministero  dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e dagli enti
pubblici  di  ricerca  vigilati  dal  predetto  Ministero.  Non  sono
compresi  nella  predetta percentuale i contratti a tempo determinato
attivati  per  lo  svolgimento  di  progetti di ricerca finanziati da
aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
   8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potra'
in nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per
un periodo superiore ai cinque anni complessivi.
   9.  Nelle  ipotesi  previste  dall'art. 2, comma 2, della legge 18
aprile  1962,  n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine
sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
   10.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato. Trova
applicazione l'art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
   11.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica il
trattamento  economico  e normativo previsto dal presente CCNL per il
personale  assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
   a)  le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma
6, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
   b)  in  caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni
degli   articoli  34  e  36  in  quanto  compatibili.  I  periodi  di
trattamento  intero  o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo  i  criteri  di cui al comma 8 dell'art. 34, salvo che non si
tratti  di  periodo  di  assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico  non  puo'  comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto  di  lavoro.  Il  periodo di conservazione del posto e' pari
alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine
massimo fissato dall'art. 34;
   c)  possono  essere  concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze  fino  a  un  massimo  di  10  giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti
solo  in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in
caso di lutto o grave infermita' ai sensi dell'art. 30, comma 1;
   d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti
assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un
anno,  spettano  i  permessi  retribuiti e non retribuiti di cui agli
articoli 30, 31 e 33.
   12.  I  rapporti  a  tempo determinato in essere al 23. 2. 2000 in
base  a  quanto  previsto  dal  comma 9 bis dell'art. 19 del CCNL 17.
7.1997,  integrativo del CCNL del Comparto Universita' del 21.5.1996,
sono    prorogati   fino   all'espletamento   delle   procedure   per
l'inquadramento  a  tempo  indeterminato del personale che gli Atenei
attivano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale.  Tali  procedure  dovranno  essere  concluse entro 12 mesi
dalla  data  di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per
detta proroga.
   13.  Il  servizio  prestato  ai  sensi  del  presente  articolo e'
valutabile  ai  fini  dell'accesso  ad  altro  rapporto di lavoro del
comparto, come previsto dall'art. 57, comma 4.
   ART. 20 - TELELAVORO
   1.  Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro,
con  le modalita' previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto
il  23  marzo  2000,  ivi  compreso il sistema di relazioni sindacali
previsto dall'accordo stesso.
   2.  La  contrattazione integrativa potra' disciplinare gli aspetti
strettamente  legati alle specifiche esigenze della amministrazione e
dei  lavoratori  interessati  e  in  particolare  le  materie  di cui
all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.
   ART. 21 - LAVORO INTERINALE
   1.  Nel  rispetto  dei  divieti  posti  dalla  vigente  disciplina
legislativa,  le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere
non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza  non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso
le modalita' di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n.  29/1993,  possono  stipulare  contratti  di  fornitura  di lavoro
temporaneo.
   2.   Il  ricorso  al  lavoro  temporaneo  deve  essere  improntato
all'esigenza  di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita'
di  gestione.  In  nessun  caso  il  ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo  potra'  essere  utilizzato  per  sopperire  stabilmente e
continuativamente  a  carenze  di  organico,  ovvero  per prestazioni
lavorative riconducibili alla categoria B.
   3.  Le amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto
di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente
CCNL,  senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la  stessa
Amministrazione;  il numero dei lavoratori determinato in base a tale
percentuale   e'   arrotondato,   in  caso  di  frazione,  all'unita'
superiore.
   4.  I  lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora  partecipino a programmi o a progetti di produttivita' presso
l'amministrazione,  hanno  titolo  a  partecipare  all'erogazione dei
connessi   trattamenti   economici   accessori.   La   contrattazione
collettiva  decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni,
criteri  e  modalita'  per  la  corresponsione  di  tali  trattamenti
accessori.
   5.  Le  amministrazioni  provvedono alla tempestiva informazione e
consultazione  dei  soggetti  sindacali di cui all'art. 9 sul numero,
sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai
contratti  di  lavoro  temporaneo  e  sui relativi costi. Nei casi di
motivate    ragioni    d'urgenza,   le   amministrazioni   forniscono
l'informazione  in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni
successivi  alla  stipulazione  dei  contratti di fornitura, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
   6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare,  presso l'Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,
indette  dai  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  10 dell'accordo
collettivo  quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del
7.8.1998,  che riguardino la generalita' dei dipendenti. I lavoratori
utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
   7.  Entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  le amministrazioni
forniscono  ai  soggetti  sindacali  di  cui all'art. 9 e all'A.RA.N.
informazioni  sull'andamento  a consuntivo, nell'anno precedente, del
numero,  dei  motivi,  della  durata  e  degli oneri dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
   ART. 22 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
   1.  In  apposita  sequenza  contrattuale, da attivare entro 6 mesi
dalla   sottoscrizione   definitiva   del  presente  CCNL,  le  parti
firmatarie  definiranno  la  disciplina contrattuale del contratto di
formazione e lavoro.
   ART. 23 - FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI LAVORO
   1.  In  coerenza  con  le  proprie esigenze istituzionali ed in un
quadro  di  trasparenza  gestionale, le amministrazioni perseguiranno
l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli
istituti di flessibilita' del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, del
D.  Lgs.  n.  29/1993  con  riferimento ai fini, ai contenuti ed alle
modalita' di applicazione di ciascun istituto.
   2.  Possono  essere  attivate,  anche  a  richiesta  dei  soggetti
sindacali  di  cui  all'articolo  9, forme di monitoraggio e proposta
sull'utilizzo  degli  istituti  di  flessibilita', assicurando, a tal
fine, la programmazione di due incontri ogni anno.
PARTE PRIMA 
TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 
CAPO III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
   ART. 24 - MANSIONI DEL LAVORATORE
   1.  Il  presente  articolo  integra  la  disciplina delle mansioni
previste  dall'art.  56, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, per la parte demandata alla contrattazione.
   2.  Ai fini della mobilita' orizzontale disciplinata dall'art. 56,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  29/93,  l'equivalenza  delle  mansioni va
valutata dal punto di vista della professionalita' comunque acquisita
dal  lavoratore. L'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere
di  variare  unilateralmente  le mansioni deve essere giustificato da
ragioni  di  servizio e non puo', comunque, pregiudicare la posizione
economica  del  lavoratore.  Lo  spostamento a mansioni incluse nella
stessa  categoria  non  equivalenti  nel  senso  sopra  indicato puo'
avvenire  solo  se  l'Amministrazione  si  fa  carico  dei  necessari
interventi  formativi  e con il consenso del lavoratore. I lavoratori
possono  chiedere  di  essere  inseriti  in area diversa da quella di
appartenenza,  a parita' di retribuzione; la richiesta viene valutata
dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative,
sulla  base  delle  quali  potra' trovare accoglimento, anche tenendo
conto  delle  mansioni  di  pari  contenuto  professionale  esplicate
nell'area per la quale si effettua richiesta.
   3.  Ai  fini della mobilita' verticale temporanea disciplinata dai
commi  2,  3,  4  e  5  del  sopra  citato  art. 56, sono considerate
superiori  le  mansioni  incluse  nella  categoria superiore a quella
ricoperta:  il  conferimento  temporaneo  di  mansioni superiori puo'
avvenire  solo  nelle  ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art.
56,  deve  essere  comunicato per iscritto al dipendente interessato,
mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i
propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con
l'organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle
mansioni  da  attribuire  e  oggetto  di consultazione con i soggetti
sindacali  di  cui all'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con
cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
   * l'indicazione nominativa del dipendente sostituito
   * le motivazioni della attribuzione
   * il possesso degli eventuali titoli professionali necessari
   *   l'esplicita  quantificazione  della  differenza  economica  da
corrispondere,   sull'intero  trattamento  stipendiale  e  accessorio
previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le
mansioni sono affidate.
   4.   L'attribuzione   di   singoli  compiti  propri  di  posizioni
professionali  appartenenti  alla  categoria  superiore  non comporta
svolgimento  di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del
presente  articolo,  a  meno che questi compiti, integrati con quelli
che  rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di
autonomia e responsabilita' propri della categoria superiore.
   5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel
caso  previsto  dall'art.  56,  comma  5,  del D. Lgs. n. 29/1993, al
lavoratore  e' corrisposta la differenza di trattamento economico con
la categoria superiore.
   6.  La  disciplina  sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56
del  D.  Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra
in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
   7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di
sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL  con  atto  scritto e
formale  del  soggetto  competente  secondo  l'ordinamento proprio di
ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica
la disciplina di cui al comma 6.
   8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente
cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data
di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
   ART. 25 - ORARIO DI LAVORO
   1.  L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e' di
norma  suddiviso  dall'Amministrazione  in cinque giorni settimanali,
con  una  pianificazione  dei  rientri  che consenta la fruizione dei
servizi,  da  parte  degli  utenti,  nelle  ore  pomeridiane  e  che,
comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture.
   2.  L'articolazione  dell'orario  di  servizio  e' determinata dai
dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi,
al  fine  della  armonizzazione  dello svolgimento dei servizi con le
esigenze  complessive  e  generali degli utenti, avuto riguardo anche
alla  presenza  di  adeguati  servizi sociali. I criteri generali per
tale  articolazione  sono  oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   3.   Le  tipologie  dell'orario  di  lavoro,  nel  rispetto  della
programmazione    dei    servizi    e   delle   attivita'   formulata
dall'Amministrazione,   sono   improntate   ai  seguenti  criteri  di
flessibilita', che possono anche coesistere:
   a)  utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano   concreta   una   gestione   flessibile  dell'organizzazione
dell'orario  di  lavoro  e  dei  servizi,  in funzione di un'organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
   b)   ricorso   alla   programmazione   di   calendari   di  lavoro
plurisettimanali  e  annuali  con orari superiori o inferiori alle 36
ore  settimanali  nel rispetto del monte ore complessivo in relazione
al periodo di riferimento;
   c)  orario  flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare  o  posticipare  l'orario  di  entrata  o  di  uscita o di
avvalersi  di  entrambe  le  facolta',  limitando  al nucleo centrale
dell'orario  la  contemporanea  presenza  in  servizio  di  tutto  il
personale  addetto  alla  medesima  struttura.  In  tali ipotesi deve
essere  garantita la presenza in servizio del personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le
esigenze dell'utenza;
   d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti
in prestabilite articolazioni di orario;
   e)  priorita'  nell'impiego  flessibile,  purche'  compatibile con
l'organizzazione  degli  uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in  situazione  di  svantaggio  personale,  sociale e familiare e dei
dipendenti  impegnati  in  attivita'  di  volontariato ai sensi della
normativa vigente.
   4.  L'adattamento  delle  tipologie  dell'orario di cui al comma 3
alle  esigenze  delle  amministrazioni  e'  oggetto di contrattazione
integrativa.
   5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni
o   coinvolto   in   sistemi   d'orario   comportanti   significative
oscillazioni  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei
servizi   all'utenza  e/o  comprendenti  particolari  gravosita',  e'
applicata,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo,   una  riduzione  d'orario  a  35  ore  settimanali.  La
riduzione  potra'  realizzarsi  alla condizione che, nel quadro degli
obiettivi  di  efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo
sia  fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario
oppure  con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all'autofinanziamento.
   6.   L'orario   di   lavoro  massimo  giornaliero,  salva  diversa
disciplina   riferita   a   particolari   tipologie   di  prestazione
professionale, e' di 9 ore.
   7.  La  pausa  dell'orario  di  lavoro giornaliero non puo' essere
inferiore a 30 minuti.
   ART. 26 - LAVORO NOTTURNO
   1.  La  materia  di  cui  al presente articolo sara' ridefinita in
apposita  sequenza  contrattuale  da  attivare  entro  tre mesi dalla
sottoscrizione  definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali
firmatari.
   ART. 27 - CONTO ORE INDIVIDUALE
   1.  Qualora  il  dipendente  ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario   -  che  dovranno  essere  debitamente  autorizzate  e
prestate  dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore
individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata
della  giornata  lavorativa  sotto  forma di riposi compensativi pari
alle  corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze
organizzative.
   2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti
vengono  conteggiati  e  devono  essere  fruiti  entro  il  trimestre
successivo.
   3.  Ove  sussistano  improrogabili  esigenze organizzative che non
consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le
ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
   ART.   28  -  FERIE,  FESTIVITA'  DEL  SANTO  PATRONO  E  RECUPERO
FESTIVITA' SOPPRESSE
   1.  Il  dipendente  ha  diritto,  per ogni anno di servizio, ad un
periodo  di  ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo al dipendente
spetta  la  normale  retribuzione,  esclusi  i  compensi previsti per
prestazioni  di  lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive
prestazioni di servizio.
   2.  La  durata  delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi
delle  due  giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
   3.   I  dipendenti  assunti  dopo  la  stipulazione  del  presente
contratto  hanno  diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
   4.  Dopo  3  anni  di  servizio,  ai  dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
   5.  In  caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie   spettanti   ai   sensi   dei   commi  2  e  3  sono  ridotti,
rispettivamente,  a  28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
   6.  A  tutti  i  dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo  da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle condizioni
previste  dalla  menzionata  legge n. 937/77. E' altresi' considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui
il   dipendente   presta   servizio,   purche'  ricadente  in  giorno
lavorativo.
   7.  Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle  ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
   8.  Il  dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
   9.  Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione
non  da'  luogo  alla  corresponsione  di compensi sostitutivi, salvo
quanto  previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun
anno  solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle
esigenze di servizio.
   10.  Compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, il dipendente
puo'  frazionare  le  ferie  in  piu' periodi nel corso dell'anno. La
fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti,  assicurando  comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta  il  godimento  di almeno 2 settimane continuative di ferie
nel  periodo  1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo,
sia  programmata  la chiusura, per piu' di una settimana consecutiva,
della  struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia
usufruire  delle  ferie,  puo'  chiedere,  ove possibile, di prestare
servizio  presso  altra  struttura,  previo assenso del responsabile,
ferme  restando  le mansioni della categoria ed area professionale di
appartenenza.
   11.  Le  ferie  autorizzate o in corso di fruizione possono essere
sospese  o  interrotte  per  indifferibili motivi di servizio. In tal
caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per
il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita'
dalla  quale  e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione
per  la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto
al  rimborso  delle  spese  anticipate  o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
   12.  In caso di comprovata impossibilita' di usufruire delle ferie
nel  corso  dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
   13.  Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che
si  protraggano  per  piu'  di  3  giorni  o  diano  luogo a ricovero
ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
   14.  Le  assenze  per  malattia  non  riducono il periodo di ferie
spettanti,  anche  se si protraggano per l'intero anno solare. In tal
caso   la  fruizione  delle  ferie  e'  previamente  autorizzata  dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al comma 12.
   15.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  9,  all'atto della
cessazione  dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data  non  siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento   sostitutivo  delle  stesse  sulla  base  del  trattamento
economico di cui al comma 1.
   ART. 29 - RIPOSO SETTIMANALE
   1.  Il  riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la giornata
domenicale.  Il  numero  dei  riposi  settimanali spettante a ciascun
dipendente  e'  fissato  in  un  numero pari a quello delle domeniche
presenti  nell'anno,  indipendentemente  dalla forma di articolazione
dell'orario di lavoro.
   2.  Ove  non  possa  essere  fruito  nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
   3.  Il  riposo  settimanale  non e' rinunciabile e non puo' essere
monetizzato.
   4.  Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  contenute nelle
intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
   ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI
   1.   A   domanda   del   dipendente   e  sulla  base  di  apposita
documentazione,  sono  concessi  permessi  retribuiti  per i seguenti
casi:
   -  partecipazione  a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
   -  lutti  per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o di affini di primo grado o del convivente, purche' la stabile
convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da
certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
   - documentata grave infermita', ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della  legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo
grado  o  del  convivente,  purche'  la  stabile  convivenza  con  il
lavoratore  o  la  lavoratrice  risulti da certificazione anagrafica,
fatto  salvo  quanto  previsto  in  alternativa dallo stesso comma 1,
ultimo periodo: giorni tre all'anno.
   2.  A  domanda  del  dipendente  possono  inoltre essere concessi,
nell'anno,  3  giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o
per  gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche
mediante autocertificazione.
   3.  Il  dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
   4.   I  permessi  dei  commi  1,  2  e  3  possono  essere  fruiti
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
   5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta l'intera
retribuzione  esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli
legati all'effettiva prestazione.
   6.  Trovano  applicazione  le  modifiche  alla  legge  n. 104/1992
introdotte  dalla  legge  n.  53/2000  in  materia  di  assistenza  a
portatori di handicap.
   I  permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n.
104/1992,  come  modificato  e integrato dagli articoli 19 e 20 della
legge  n.  53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei
limiti  fissati  dall'articolo 30, non riducono le ferie e sono utili
ai fini della determinazione della tredicesima mensilita'.
   7.  Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne ricorrano le
condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche
disposizioni.
   8.  Nell'ambito  delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto
1991,  n.  266  nonche'  dal  regolamento  approvato  con  D.P.R.  21
settembre  1994,  n.  613  per  le attivita' di protezione civile, le
amministrazioni  favoriscono  la  partecipazione  del  personale alle
attivita'   delle   Associazioni   di  volontariato  mediante  idonea
articolazione degli orari di lavoro.
   ART. 31 - CONGEDI PARENTALI
   1.  Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,  le
disposizioni  contenute  nella legge n. 53/2000 in materia di congedi
dei  genitori  ed  a sostegno della maternita' e paternita'. Entro un
anno  dalla  sottoscrizione  definitiva  del  presente CCNL, le parti
firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della
disciplina  di  cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata
in  vigore  del  T.U.  di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000.
Fino  alla  definizione  dell'accordo  di  cui al presente comma sono
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 23, comma
8,  del  CCNL  21.5.1996,  ferma  restando  l'alternativita'  per  la
lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
   2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi  dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della
legge  n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche'
le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
   3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri  e  per  i  lavoratori  padri  e'  disciplinato  dalla legge 30
dicembre  1971,  n.  1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come
modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
   Le  eventuali  festivita'  cadenti  nel  periodo  di  assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
   4.  Al  rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione
dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17
della legge n. 53/2000.
   ART. 32- CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
   1.  Il  dipendente  puo'  chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari  o  per documentati motivi di studio, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
   2.  I  periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli articoli 34 e 36.
   3.  Trovano  applicazione  l'  articolo  4,  comma  3, nonche' gli
articoli  5  e  6  della  legge  n.  53/2000;  in  apposita  sequenza
contrattuale,  da  attivare  con i soggetti sindacali firmatari entro
sei  mesi  dalla  sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL, in
relazione  anche  a  quanto  ivi  previsto  dall'articolo 45, saranno
definite  le  modalita'  applicative,  anche  per  quanto concerne le
percentuali  massime  dei  lavoratori  che  possono avvalersi di tali
congedi.
   4.  Continua  ad applicarsi l'articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990,
n. 319.
   ART. 33 - PERMESSI BREVI
   1.  Puo'  essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso  di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.
I  permessi  concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso
di  durata  superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, e
non  possono  comunque  superare  le 36 ore nel corso dell'anno. Tale
limite e' incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi
richiesti per documentate esigenze di salute.
   2.  La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile
per consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
   3.  Il  dipendente  e' tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del
funzionario  responsabile.  Nel  caso  in  cui  il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
   ART. 34 - ASSENZE PER MALATTIA
   1.  Il  dipendente  non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si  sommano alle assenze
dovute   all'ultimo   episodio   morboso   le  assenze  per  malattia
verificatesi nel triennio precedente.
   2.  Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia  richiesta  puo'  essere  concesso,  per  casi particolarmente
gravi,  di  assentarsi  per  un  ulteriore  periodo di 18 mesi, senza
diritto ad alcun trattamento retributivo.
   3.  Su  richiesta  del  dipendente, prima di concedere l'ulteriore
periodo  di  assenza  di  cui  al  comma 2, l'Amministrazione procede
all'accertamento  delle  condizioni  di salute del dipendente stesso,
secondo  le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
verificare   la  sussistenza  dell'inidoneita'  a  svolgere  proficuo
lavoro.
   4.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai
commi  1  e  2,  oppure  nel caso in cui, a seguito dell'accertamento
disposto   a   richiesta   del   dipendente,  questi  sia  dichiarato
permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,
l'Amministrazione  ha  facolta'  di  procedere  alla  risoluzione del
rapporto  corrispondendo  al  dipendente l'indennita' sostitutiva del
preavviso.
   5.  Qualora  si  accerti  invece  che  il  dipendente  puo' essere
impiegato  in  mansioni  di  altra  area  della stessa categoria o in
mansioni  di  categoria  immediatamente  inferiore, l'Amministrazione
provvede  alla mobilita', a richiesta del dipendente. Nel caso in cui
il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria
immediatamente   inferiore,  al  dipendente  spetta  la  retribuzione
attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari
alla   differenza  di  retribuzione,  non  riassorbibile  dai  futuri
miglioramenti.
   6.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   7.  Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
   8.  Il  trattamento  economico spettante al dipendente assente per
malattia e' il seguente:
   a)  intera  retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le indennita'
pensionabili, con
   esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva
prestazione,  comunque  denominato,  per  i  primi 9 mesi di assenza,
secondo  i  criteri  definiti  in  sede di contrattazione collettiva.
Nell'ambito  di  tale  periodo,  per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello
successivo  di  convalescenza  post-ricovero,  al  dipendente compete
anche  il trattamento economico accessorio spettante, fatta eccezione
per  i  compensi  per  lavoro  straordinario  e  per quelli collegati
all'effettivo svolgimento della prestazione;
   b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
   c)  50  %  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a) per gli
ulteriori  6 mesi dei periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
   9.  L'assenza  per  malattia  ovvero la sua eventuale prosecuzione
deve  essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente
e  comunque  all'inizio  del  turno  di  lavoro  del giorno in cui si
verifica,   salvo   comprovato   impedimento.  Il  dipendente,  salvo
comprovato  impedimento,  e'  tenuto  a  recapitare o spedire a mezzo
raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  il  certificato  medico
attestante   lo   stato   di   infermita'  comportante  l'incapacita'
lavorativa  e  con  l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque
giorni   successivi   all'inizio  della  malattia  o  alla  eventuale
prosecuzione  della  stessa.  Qualora  tale  termine  scada in giorno
festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
   10.  L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo
le  modalita'  stabilite  dalle  disposizioni vigenti, in particolare
dall'art. 10 del D.P.R. n. 567/1987.
   11.  Il  dipendente  che  durante l'assenza per malattia dimori in
luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve
darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
   12.  Il  dipendente  assente  per  malattia, ancorche' formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a
rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin
dal  primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi
i  giorni  domenicali  e  festivi, per consentire il controllo medico
dell'incapacita'  lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle  ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita' di
assentarsi  dal  domicilio  per visite mediche, prestazioni e terapie
sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per
altri  giustificati  motivi,  di  cui  il dipendente e' tenuto a dare
preventiva  informazione  all'Amministrazione,  eccezion  fatta per i
casi di obiettivo e giustificato impedimento.
   13.  Nel  caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto   a   darne  comunicazione  all'Amministrazione,  al  fine  di
consentirle  un'eventuale  azione  di  risarcimento  nei riguardi del
terzo  responsabile  per  il  rimborso  delle  retribuzioni  da  essa
corrisposte  durante  il  periodo  di  assenza  ai sensi del comma 8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
   14.   In   caso   di   gravi   patologie  che  richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital
anche  quelli  di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti
di   assenza   spetta  l'intera  retribuzione,  ivi  compresa  quella
accessoria,  secondo  i  criteri  definiti  in sede di contrattazione
integrativa.  La  certificazione  relativa  sia  alla  gravita' della
patologia  che  al  carattere invalidante della necessaria terapia e'
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
   ART. 35 - ALTRE ASSENZE
   1.  Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal
presente  CCNL,  periodi di assenza dal servizio nei casi, secondo le
modalita'  e  nei  limiti  stabiliti  dalle  specifiche  disposizioni
normative che li disciplinano.
   ART.  36  -  INFORTUNI  SUL  LAVORO  E  MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI
SERVIZIO
   1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro, il
dipendente  ha  diritto  alla conservazione del posto fino a completa
guarigione  clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione
del  posto  ai  sensi  dell'art.  34, commi 1 e 2. In tali periodi al
dipendente  spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 34, comma 8,
lett. a).
   2.  Nel  caso  in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta l'intera
retribuzione  di  cui  all'art.  34,  comma  8, lett. a), per tutti i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
   3.  Restano  ferme  le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa
di   servizio   delle  infermita'  per  la  corresponsione  dell'equo
indennizzo  e  per  la  risoluzione dei rapporto di lavoro in caso di
inabilita' permanente.
   4.  Trova  applicazione l'art. 34, comma 14, in materia di assenze
dovute a terapie invalidanti.
   5.  Nell'ipotesi  in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione  del  posto,  previsti  nei  precedenti  commi  1  e 2,
l'Amministrazione  puo' valutare l'opportunita', in base alle proprie
esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il
rapporto  di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore
periodo non e' valutabile ai fini giuridici ed economici.
PARTE PRIMA 
TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 
CAPO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
   ART. 37 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
   1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato  il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:
   a)  per  compimento  del  limite  di  eta'  previsto  dalle  norme
applicabili   nell'Amministrazione   in   materia   di  previdenza  e
quiescenza;
   b) per dimissioni volontarie del dipendente;
   c) per decesso del dipendente.
   ART. 38 - OBBLIGHI DELLE PARTI
   1.  In  caso  di  dimissioni  volontarie  il dipendente deve darne
comunicazione per iscritto all'Amministrazione.
   2.  Nel  caso  di  risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione,
quest'ultima e' tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
   3.  Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 37, comma 1, la
risoluzione   del  rapporto  di  lavoro  avviene  automaticamente  al
verificarsi    della   condizione   prevista,   senza   obbligo   per
l'Amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente
indennita'  sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo
a quello del compimento dell'eta' prevista salvo diversa volonta' del
dipendente.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art. 37, comma 1, lettera c),
l'Amministrazione   corrisponde   agli  aventi  diritto  l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122
c.c.
   ART. 39 - RECESSO CON PREAVVISO
   1.  Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in
cui  il  presente  contratto  prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
   anni di servizio mesi di preavviso
   - fino a 5 2
   - oltre 5 e fino a 10 3
   - oltre 10 4
   2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della
meta'.
   3.  I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno
16 di ciascun mese.
   4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra
parte  un'indennita'  pari  all'importo  della  retribuzione  per  il
periodo  di  mancato  preavviso.  L'Amministrazione  ha il diritto di
trattenere  su  quanto  da  essa  dovuto  al  dipendente  un  importo
corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di preavviso da
questi eventualmente non dato.
   5.  E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere
il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia durante il preavviso con il
consenso dell'altra parte.
PARTE PRIMA 
TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 
CAPO V - NORME DISCIPLINARI 
   ART. 40 - DOVERI DEL DIPENDENTE
   1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire
alla  gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita' e di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'attivita'  amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
   2.  Il  comportamento  del  dipendente  deve  essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei
fini   istituzionali   delle  amministrazioni,  nell'interesse  degli
utenti.
   3.  In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto dell'esigenza di
garantire  la  migliore  qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
   a)  collaborare  con  diligenza,  osservando  le  disposizioni dei
presente  contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del  lavoro  impartite  dalle amministrazioni anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
   b)  rispettare  il  segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
   c)  non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
   d)  nei  rapporti  con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui  abbia  titolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni in materia di
trasparenza  e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla
legge  7  agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti   nell'Amministrazione   nonche'   attuare   le  disposizioni
dell'Amministrazione  in  ordine  alla  legge 4 gennaio 1968 n. 15 in
tema di autocertificazione;
   e)  rispettare  l'orario  di  lavoro  ed adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze;
   f)   durante   l'orario   di   lavoro   mantenere   nei   rapporti
interpersonali  e  con  gli  utenti  condotta informata a principi di
correttezza,  ed  astenersi  da  comportamenti  lesivi della dignita'
della persona;
   g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al
servizio;  rispettare  i  principi di incompatibilita' previsti dalla
legge  e  dai  regolamenti,  e  nei periodi di assenza per malattia o
infortunio  non  svolgere attivita' che possano ritardare il recupero
psico - fisico;
   h)  attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti
all'espletamento  delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente
ritenga  le  disposizioni  palesemente illegittime, e' tenuto a farne
immediata  e  motivata  contestazione  a  chi  le ha impartite; se le
disposizioni  sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere
di   darvi   esecuzione,  salvo  che  le  disposizioni  stesse  siano
espressamente  vietate  dalla  legge  penale o costituiscano illecito
amministrativo;
   i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale
sottordinato   ove   tale   compito   rientri  nelle  responsabilita'
attribuite;
   l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
   m)  non  utilizzare  beni e strumenti preordinati all'espletamento
del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
   n)  non  accettare,  a  qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
   o)   osservare   scrupolosamente   le  disposizioni  che  regolano
l'accesso  ai  locali  delle amministrazioni da parte del personale e
non  introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
   p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non
coincidente,  la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
   q)  in  caso  di  malattia,  dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
   r)   astenersi   dal  partecipare  all'adozione  di  provvedimenti
amministrativi  che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
   s)  comunicare  alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e
nei   termini  previsti  dalla  normativa  vigente,  l'assunzione  di
incarichi extra-istituzionali.
   ART. 41 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
   1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'art.  40  del  presente  CCNL  danno  luogo, secondo la gravita'
dell'infrazione,  previo  procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) rimprovero verbale;
   b) rimprovero scritto (censura);
   c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
   d)  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
   e) licenziamento con preavviso;
   f) licenziamento senza preavviso.
   2.  Le  amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non
possono  adottare  alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei
dipendente,  senza  previa  contestazione  scritta dell'addebito - da
effettuarsi  tempestivamente,  e,  comunque, non oltre i 20 giorni da
quando  l'ufficio  competente,  individuato  dalle amministrazioni in
conformita' ai propri ordinamenti, e' venuto a conoscenza del fatto e
senza  aver  sentito  il  dipendente  a  sua  difesa  con l'eventuale
assistenza   di   un   procuratore   ovvero   di   un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
   3.  La  convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima
che   siano   trascorsi   cinque   giorni  lavorativi  dalla  formale
contestazione  del  fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
15  giorni  dalla  convocazione  per  la  difesa  del  dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
   4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs.
n.  29  del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
il  responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini
del  comma  2,  segnala  entro  venti  giorni  da  quando ne ha avuto
conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell' art. 59
citato,  i  fatti  da  contestare  al dipendente per l'istruzione del
procedimento.
   5.  Al  dipendente  o  su sua espressa delega al suo difensore, e'
consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
   6.  Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla  data  della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
   7.  L'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari, sulla
base  degli  accertamenti  effettuati e delle giustificazioni addotte
dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma  1;  quando  il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere  disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
   8.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
   9.  I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
   10.Per  quanto  non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art 59 del D. Lgs. n. 29/1993.
   ART. 42 - CODICE DISCIPLINARE
   1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza ed in
conformita'  di  quanto  previsto  dall'art.  59 del D. Lgs n. 29 del
1993, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
   a)   intenzionalita'   del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza   o   imperizia   dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
prevedibilita' dell'evento;
   b) rilevanza degli obblighi violati;
   c)  responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
   d)   rilevanza   del   danno   o   grado   di   pericolo  arrecato
all'Amministrazione,   agli  utenti  o  a  terzi  e  del  disservizio
determinatosi;
   e)   sussistenza  di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare  riguardo  al  comportamento del lavoratore nei confronti
dell'Amministrazione,  degli altri dipendenti e degli utenti, nonche'
ai  precedenti  disciplinari  nell'ambito  del biennio previsto dalla
legge;
   f)  concorso  nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra di
loro.
   2.  La  recidiva  nelle  infrazioni  previste ai commi 4 e 5, gia'
sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
   3.  Al  dipendente  responsabile  di  piu' infrazioni compiute con
unica  azione  od  omissione  o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   4.   La   sanzione   disciplinare  del  rimprovero  verbale  viene
comminata,  nel rispetto della dignita' personale del dipendente, per
le  infrazioni  di  cui al presente comma, quando esse siano di lieve
entita'.  La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo
della  multa  di  importo  pari  a  quattro  ore  di retribuzione, si
applica,  graduando  l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri
di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
   a)  inosservanza  delle  disposizioni  di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
   b)   condotta   non  conforme  a  principi  di  correttezza  verso
l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
   c)  negligenza  nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei  locali  o  altri  beni strumentali a lui affidati in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione
alle sue responsabilita';
   d)  inosservanza  degli  obblighi  in materia di prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio  per il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione
o di terzi,
   e)  rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del    patrimonio    dell'Amministrazione,    nei   limiti   previsti
dall'articolo  6  della  legge  20  maggio  1970, n.300; le modalita'
relative sono concordate con i soggetti di cui all'art. 9;
   f)   insufficiente   rendimento   nell'assolvimento   dei  compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
   g)  altre  violazioni  dei  doveri di comportamento non ricompresi
specificamente   nelle   lettere   precedenti  da  cui  sia  derivato
disservizio  ovvero  danno  o pericolo per l'Amministrazione, per gli
utenti o per terzi;
   h)  svolgimento,  durante le assenze per malattia o infortunio, di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico.
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'  Amministrazione  e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
   5.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
   a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma 4, che abbiano
comportato
   l'applicazione dei massimo della multa;
   b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
   c)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni  o
arbitrario  abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'  della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all' Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
   d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Amministrazione;
   e) testimonianza falsa o reticente;
   f)  comportamento  minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori  nei  confronti  di  altri  dipendenti, degli utenti o di
terzi;
   g)  alterchi  con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
   h)  manifestazioni  ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte  salve  le  manifestazioni  di  liberta'  di  pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge 20 maggio 1970, n.300;
   i)  atti  e comportamenti lesivi della dignita' della persona, ivi
comprese  le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di
cui vengano fatti oggetto utenti o colleghi;
   l)   violazione   di   doveri   di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti o a terzi;
   6.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica  per  violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente
il  rapporto  di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la
prosecuzione   del   rapporto   di   lavoro.   Tra   queste  sono  da
ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
   a)  recidiva  plurima,  per  almeno  tre  volte  nell'anno,  nelle
mancanze  previste  dal  comma  5, anche se di diversa natura, ovvero
recidiva,  nel  biennio,  in  una  mancanza,  tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci  giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
   b)  occultamento,  da  parte  del responsabile della custodia, del
controllo  o  della  vigilanza,  di  fatti  e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
   c)  rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto
per  motivate  esigenze  di  servizio  ad  altra  sede  della  stessa
Amministrazione;
   d)  assenza  ingiustificata  ed  arbitraria dal servizio per oltre
dieci giorni lavorativi consecutivi;
   e)    persistente   insufficiente   rendimento   ovvero   atti   o
comportamenti  che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'
adempimento  degli  obblighi  di  servizio,  rispetto  ai  carichi di
lavoro;
   f)  responsabilita'  penale,  risultante  da  condanna  passata in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  del  servizio  e  pur  non
attinenti  in  via  diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
   7.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica  per  infrazioni  dei  doveri  di  comportamento,  anche  nei
confronti    di    terzi,   di   gravita'   tale   da   compromettere
irreparabilmente  il  rapporto  di fiducia con l'Amministrazione e da
non  consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di
lavoro.   In  particolare  la  sanzione  si  applica  nelle  seguenti
fattispecie:
   a)  recidiva  nella  responsabilita' di alterchi negli ambienti di
lavoro  con  ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti
ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
   b)  accertamento  che  l'impiego  e'  stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
   c) condanna passata in giudicato:
   1)  per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),
d),  e)  ed  f)  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
   2) per gravi delitti commessi in servizio;
   d)  condanna  passata  in  giudicato  quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
   8.  Il  procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2,
deve   essere  avviato  anche  nel  caso  in  cui  sia  connesso  con
procedimento  penale  e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La  sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso
del  procedimento  disciplinare.  Qualora  l'Amministrazione  venga a
conoscenza   di   fatti   che  possano  dar  luogo  ad  una  sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento  disciplinare e' avviato nei termini previsti dall' art.
41, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
   9.  Il  procedimento  disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 e'
riattivato  entro  180  giorni  da  quando l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
   10.Al  codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data  pubblicita'  mediante  affissione in luogo idoneo accessibile e
visibile  a  tutti  i  dipendenti entro quindici giorni dalla data di
stipulazione   del  presente  CCNL.  Tale  forma  di  pubblicita'  e'
tassativa   e   non  puo'  essere  sostituita  da  altre.  Il  codice
disciplinare  si  attua  dal  quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
   ART   43   -   SOSPENSIONE  CAUTELARE  IN  CORSO  DI  PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
   1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare  punibili con la sanzione della sospensione dal servizio
e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso del procedimento
disciplinare,  l'allontanamento  dal  lavoro  del  dipendente  per un
periodo  di  tempo  non  superiore a trenta giorni, con conservazione
della retribuzione.
   2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della
retribuzione,  il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
   3.  Il  periodo  trascorso  in allontanamento cautelativo, escluso
quello  computato  come  sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.
   ART. 44 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
   1.  Il  dipendente  che  sia  colpito  da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
   2.  Il  dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale,  qualora  egli  sia  stato  rinviato  a giudizio per fatti
direttamente  attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o comunque tali da
comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 42, commi 6 e 7.
   3.  L'Amministrazione,  cessato  lo  stato  di  restrizione  della
liberta'  personale  di cui al comma 1, puo' prolungare il periodo di
sospensione  del  dipendente  fino  alla  sentenza  definitiva,  alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
   4.  Resta  fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall'
art.  15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
   5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  si applica quanto
previsto   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento  disciplinare  e
procedimento penale dall'art. 42, commi 8 e 9.
   6.  Al  dipendente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi dei presente
articolo  sono  corrisposti una indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione  fissa  mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove
spettante,  con  esclusione  di  ogni  compenso  accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
   7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento
con  formula  piena,  quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione
cautelare  a  titolo  di  assegno  alimentare  viene conguagliato con
quanto  sarebbe  stato  dovuto  al  lavoratore,  se  fosse rimasto in
servizio.
   8.  Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto  e  il  dipendente  e' riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   dei
procedimento penale.
PARTE PRIMA 
TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 
CAPO VI - ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE 
   ART. 45 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
   1.  La formazione professionale continua del personale costituisce
uno  strumento  fondamentale  per  la  crescita  del  personale e per
l'innalzamento  del  livello  qualitativo  dei servizi prestati dalle
amministrazioni;  queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni
anche  di  carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro
pubblico  del  marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche
nel  quadro  di  iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie
risorse   formative   allo  scopo  di  promuovere  e  valorizzare  la
preparazione e l'aggiornamento del personale.
   2.  L'aggiornamento  e  la formazione professionali possono essere
obbligatori  o  facoltativi  e  riguardano  tutto  il  personale, con
contratto  sia  a  tempo  indeterminato  che a tempo determinato, ivi
compreso quello distaccato o comandato.
   3.  La  formazione  del  personale  di  nuova assunzione si svolge
mediante  corsi  teorico - pratici, di intensita' e durata rapportate
alle  mansioni  da  svolgere,  in base a specifici programmi definiti
dalle singole amministrazioni.
   4.  Le  iniziative  di formazione e aggiornamento del personale in
servizio   si   svolgono  sulla  base  di  programmi  definiti  dalle
amministrazioni,  nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma
2, lett. e), con i seguenti criteri e modalita' operativi:
   -  i  programmi  debbono  evidenziare  puntualmente  gli obiettivi
formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti;
   -  le  attivita'  formative preordinate ad offrire opportunita' di
sviluppo  professionale  e  retributivo  debbono  essere  finalizzate
all'acquisizione    ed    all'approfondimento    dei   contenuti   di
professionalita' oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere
adeguate forme di verifica finale;
   -  in  sede  di  redazione dei programmi si terra' presente, nella
misura  massima  possibile,  l'esigenza  di  assicurare, oltre che la
trasparenza  circa  gli obiettivi e le metodologie della formazione -
che  possono  prevedere  anche una loro organizzazione sotto forma di
stages  -  la trasferibilita', in tutto il comparto, delle esperienze
formative maturate;
   -  la  certificazione  relativa alle attivita' formative deve dare
compiutamente  conto  del percorso formativo e degli esiti in termini
di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;
   -  la  formazione  e  l'aggiornamento  obbligatori  sono svolti in
orario  di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze
professionali  alle  esigenze  anche innovative di riorganizzazione e
sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;
   - in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma
2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua,
tenuto conto anche delle domande e delle disponibilita' acquisite, il
personale  destinatario  dei programmi di formazione e aggiornamento,
fornendo   comunque   a   tutti,   a   rotazione,  l'opportunita'  di
parteciparvi  e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare,
tempestive  opportunita'  formative a coloro che maturino i requisiti
di  anzianita'  per  partecipare alle procedure selettive preordinate
alle progressioni economiche e di categoria;
   - verra' data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9 delle attivita' formative svolte, dei partecipanti e degli
esiti  della  stessa  attivita' formativa anche rispetto ai risultati
attesi.
   5.  La  frequenza  ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati
direttamente  dalle  amministrazioni,  anche  in consorzio o sotto la
loro  vigilanza,  nel rispetto dei criteri e delle modalita' indicate
nel precedente comma, purche' prevedano modalita' di verifica finale,
da'   luogo  a  crediti  formativi,  validi  in  tutto  il  comparto,
valutabili  ai  fini  dei  passaggi  dei dipendenti all'interno delle
categorie  da  una posizione economica all'altra e della progressione
verticale.
   6.  Al  fine di definire modalita' attuative dei criteri di cui al
comma  4,  e'  costituito  un  gruppo  tecnico  di lavoro composto da
rappresentanti  delle  OO.SS.  firmatarie  e  dell'A.RA.N.  Il gruppo
terra'  conto  delle  linee  programmatiche  espresse  dalla  CRUI in
materia.
   7.  Il  personale  puo'  concorrere nell'attivita' di formazione e
aggiornamento professionale dei dipendenti.
   8.   L'individuazione   del   predetto   personale  che  collabora
all'attivita'  di  formazione  e  aggiornamento  avviene  secondo  le
modalita'   previste   dagli   ordinamenti   delle   amministrazioni,
privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
   9. L'attivita' di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se
svolta fuori orario di lavoro, e' remunerata in via forfettaria sulle
risorse  disponibili,  con  un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se
l'attivita'  in  questione  e'  svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso  di  cui  sopra  spetta  nella misura del 20%. La misura dei
compensi  puo' essere modificata dalle amministrazioni in relazione a
specifiche connotazioni di complessita' dei corsi, fino ad un massimo
di £ 120.000 orarie lorde.
   ART. 46 - TRASFERIMENTI
   1.Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale
del  comparto,  ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno  alle  altre  amministrazioni  del  comparto stesso
l'elenco  dei posti che intendono coprire nel corso dell'anno, elenco
che  le  amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale
con idonei mezzi di pubblicita'.
   2.  Il  dipendente  che  ha  ottenuto  l'assenso  al trasferimento
dall'Amministrazione  di  destinazione  deve  chiedere  il nulla osta
dell'Amministrazione   di   appartenenza.  Decorsi  30  giorni  dalla
richiesta,  l'assenso si intende rilasciato. L'eventuale diniego deve
essere adeguatamente motivato.
   3.   Il   rapporto  di  lavoro  prosegue  senza  interruzioni  con
l'Amministrazione  di  destinazione  e  al dipendente e' garantita la
posizione  retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza e
la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.
   ART. 47 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
   1.Le  amministrazioni  sono  tenute  a  compiere  gli atti formali
necessari per eliminare fiscalita' burocratiche che possano aggravare
l'adempimento   degli  obblighi  dei  dipendenti,  nonche'  per  dare
completa   attuazione   alle   vigenti  disposizioni  in  materia  di
semplificazione amministrativa e autocertificazione.
   2.  Le  amministrazioni  sono  tenute, altresi', alla tutela della
privacy   del   dipendente,   secondo  le  disposizioni  vigenti,  in
particolare per quanto concerne le certificazioni mediche.
   ART.  48  -  PATROCINIO  LEGALE  DEL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI
NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
   1.   L'Amministrazione,   nella   tutela  dei  propri  diritti  ed
interessi,   ove  si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento  di
responsabilita'  civile  o  penale  nei confronti del dipendente, per
fatti  e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
all'adempimento  dei  compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a
condizione  che  non  sussista  conflitto  d'interesse, ogni onere di
difesa  fin  dall'apertura  del  procedimento e per tutti i gradi del
giudizio.
   2. Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in
giudicato  per  i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa  grave,  dovra'  rimborsare all'Amministrazione tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa.
   ART. 49 - MENSE E SERVIZI SOCIALI
   1.  In  materia  di mense o servizi sostitutivi nonche' di servizi
sociali  sono  confermate  le disposizioni dell'art. 3 della legge 29
gennaio  1986,  n. 23 e dall'art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto
1990, n. 319.
   2.   Nell'ipotesi   in   cui   le   amministrazioni   decidano   -
compatibilmente  con le disponibilita' di bilancio - di erogare buoni
pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:
   -  nel  caso  di orario di lavoro settimanale articolato su cinque
giorni  o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione
che  non  possano  fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro
servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
   -  per  la  singola  giornata lavorativa nella quale il dipendente
effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
relativa  pausa  prevista,  all'interno  della  quale va consumato il
pasto;
   -  per  la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente  dopo  l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di
lavoro  straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno
della quale va consumato il pasto.
   3.  Nelle unita' lavorative aventi servizio mensa con contributo a
carico  dei  dipendenti,  il  buono  pasto  coprira'  la quota a loro
carico,  fino  all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il
corrispettivo di un pasto tipo.
   4.  Trovano  applicazione  le  vigenti  disposizioni  ai  fini del
trattamento fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui
al presente articolo.
   ART. 50 - INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI
   1.L'indennita'   di   rischio  da  radiazioni  resta  disciplinata
dall'art. 20 del D.P.R. n.319/90.
PARTE PRIMA 
RAPPORTO DI LAVORO 
TITOLO IV 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
ART.  51  -  NORME  PER  IL  PERSONALE  CHE  OPERA  PRESSO LE AZIENDE
  POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.
   1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45,
comma  3,  del  D.Lgs.  n.  29/1993, tenuto conto del disposto di cui
all'art.  8,  comma  5  del D.Lgs. 517/99 che prevede l'emanazione di
appositi  decreti  interministeriali  ai  fini  del  trasferimento  o
utilizzazione  del personale tecnico amministrativo presso le aziende
ivi  definite,  alle  categorie di personale definite dai commi 1 e 2
dell'art.  53  del  CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto
del comparto Universita'.
   2.  Ai  fini  di  assicurare  l'omogeneita'  dei  trattamenti  sul
territorio  nazionale  e  di  tenere  conto  delle  evoluzioni  delle
professioni sanitarie, sara' definita entro 12 mesi dalla stipula del
presente  contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le
figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal
CCNL  del  comparto Sanita'. Tale tabella verra' aggiornata, ove reso
necessario  da  eventuali  innovazioni  nelle  professioni sanitarie,
esclusivamente in sede di CCNL.
   3.  Dalla  data  di  definizione  della  tabella  di  cui al comma
precedente,  al  personale  di  cui  al  comma  1  verra' corrisposta
l'indennita'  di  equiparazione  di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79
calcolata  con riferimento alle corrispondenze professionali definite
dalla suddetta tabella.
   4.  Fino  alla  definizione  della  tabella  di cui al comma 2, al
predetto  personale  di  cui  al  comma  1,  in servizio alla data di
stipula  del  presente  CCNL,  continuano  ad  essere  corrisposte le
indennita'  di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle
collocazioni  professionali in essere e alle corrispondenze in essere
con  le  figure  del personale del servizio sanitario nazionale e con
riferimento   al   trattamento   economico   previsto  dai  contratti
collettivi   nazionali   nel  tempo  vigenti  nel  comparto  sanita'.
Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma
2,   l'incremento   dell'indennita'   di   ateneo   -   rispetto   ai
corrispondenti   valori   stabiliti  dal  CCNL  5.9.1996  -  prevista
dall'art.  65 non viene considerata ai fini del trattamento economico
di  cui  al  citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale
riassorbimento.
   5.  Le Universita', nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere
entro   un   anno   dalla   stipula   del   presente   contratto  per
l'inquadramento,   nell'   apposita   area  della  categoria  elevate
professionalita',  del  personale  laureato  medico ed odontoiatra in
servizio  alla  data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui
all'art.  19,  comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL
21.5.1996.
   6.  Uno  specifico  accordo  prevedera' apposita disciplina per il
personale  di  cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme
restando   le   funzioni  assistenziali  mediche  attualmente  svolte
previste  dalle  stesse  disposizioni;  gli  eventuali  oneri saranno
coperti   a   valere   sulle  risorse  destinate  alla  produttivita'
collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate
dal presente CCNL.
   ART. 52 - COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
   1.  In  apposita sequenza contrattuale, da attivare entro sei mesi
dalla  sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL con i soggetti
sindacali  firmatari,  sara'  ridefinito  il trattamento giuridico ed
economico,  compresi  gli  aumenti della retribuzione fondamentale ed
accessoria, dei collaboratori ed esperti linguistici.
   ART. 53 - ASSISTENTI EX ISEF
   1.  L'Istituto  Universitario  di Scienze motorie di Roma, che, ai
sensi  del D. Lgs. n. 178/1998, subentra nei rapporti precedentemente
instaurati  dall'ISEF,  nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio
attivera'  apposite  procedure,  da  concludere  entro  un anno dalla
stipula  del  presente  CCNL,  per  l'inquadramento,  con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  nella  categoria  C4, del personale
assunto  ai  sensi dell'art. 52 del CCNL 21.5.1996 e in servizio alla
data  del 23.2.2000. I rapporti a tempo determinato in essere in base
al  citato  articolo  52  sono  prorogati fino all'espletamento delle
procedure di cui al presente comma.
   2.  Nel  rispetto  dei  gradi  di  autonomia  e di responsabilita'
previsti  per  tale  categoria,  i  dipendenti  di  cui  al  comma  1
collaborano   con   i   responsabili  dei  corsi,  nel  quadro  della
programmazione  dell'attivita'  scientifica  e didattica definita dai
competenti  organi accademici. In particolare, il suddetto personale,
secondo  quanto  previsto dallo statuto e nell'ambito delle direttive
dei  responsabili  dei  corsi,  svolge  le esercitazioni, assiste gli
studenti  e  collabora  alla  correzione  degli elaborati, svolgendo,
altresi',  tutte  quelle ulteriori prestazioni che siano connesse con
l'organizzazione  delle  attivita'  ad  esso  spettanti  e  di quelle
inerenti alla valutazione degli studenti.
PARTE SECONDA 
TITOLO I 
REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 
   ART. 54 - OBIETTIVI
   1.  La  revisione  del  sistema  di  classificazione del personale
secondo  le  linee  definite  negli  articoli  seguenti  persegue  le
finalita'  del  progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro,
delle  opportunita'  di  crescita  professionale, della funzionalita'
degli   uffici,   dell'accrescimento   dell'efficienza  ed  efficacia
dell'azione  amministrativa e della gestione delle risorse attraverso
la realizzazione dei seguenti obiettivi:
   *    coerenza    tra   esigenze   organizzative   e   sistema   di
classificazione;
   *  valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento
delle  professionalita', della qualita' delle prestazioni individuali
e  delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza
lavorativa;
   *   coerenza   tra   sistemi   di   incentivazione   e   obiettivi
dell'organizzazione;
   * flessibilita' gestionale;
   2.  Alle  finalita'  di  cui al comma 1 sono correlati adeguati ed
organici interventi formativi secondo quanto previsto dall'art. 45.
   ART. 55 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
   1.  Il  sistema  di classificazione del personale e' articolato in
quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalita',
denominate  rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie
Professionali).
   2.  Alle  categorie  professionali corrispondono insiemi affini di
competenze,  conoscenze  e capacita' necessarie per l'espletamento di
una  gamma  di  attivita'  lavorative,  descritte, secondo il diverso
grado   di   autonomia  e  di  responsabilita',  attraverso  apposite
declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A.
   3.  Ai  sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all'interno
di  ciascuna  categoria  e  area  tutte le mansioni sono esigibili in
quanto  professionalmente  equivalenti  fatte salve quelle per il cui
esercizio  siano  previste  specifiche  abilitazioni  professionali e
previa,    quando   occorra,   apposita   formazione   professionale.
L'assegnazione  di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio
del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
   4.  L'assegnazione  temporanea di mansioni proprie delle categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio
del potere modificativo. Essa e' regolata dall'art. 56 del D. Lgs. n.
29 del 1993, come integrato dall'art. 24 del presente CCNL.
   5.   L'accesso   a  ciascuna  categoria  avviene  nella  posizione
economica   iniziale   con  progressioni  economiche  all'interno  di
ciascuna  categoria secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente
CCNL. In via eccezionale, l'accesso puo' avvenire nella posizione B3,
anziche'   all'iniziale  B1,  per  particolari  professionalita'  che
richiedono   ulteriori   requisiti  in  relazione  alla  specificita'
dell'attivita'  lavorativa,  come  previsto  dal  successivo art. 57,
comma 4.
   6.  Per  l'accesso  alle  categorie,  fatto  salvo quanto previsto
dall'art.  57,  commi  2  e  4,  sono  richiesti  i  titoli di studio
descritti nella Tabella A.
   7.  In  caso  di  passaggio  tra  categorie  al  dipendente  viene
attribuito  il  trattamento  tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria.  Qualora  il trattamento economico in godimento, acquisito
per  effetto  della  progressione  economica,  risulti  superiore  al
predetto  trattamento  tabellare iniziale, il dipendente e' collocato
nella  posizione economica immediatamente inferiore della categoria e
conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in
caso di passaggio a categoria superiore.
   8.  Al  personale  proveniente  per processi di mobilita' da altre
amministrazioni  del  comparto  resta  attribuita  la  categoria e la
posizione economica conseguite nell'Amministrazione di provenienza.
   ART. 56 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
   1.  All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione
economica   che   si   realizza   mediante  l'attribuzione,  dopo  il
trattamento  tabellare  iniziale,  di successive posizioni economiche
indicate nella tabella E.
   2.  Nell'ambito  della  categoria i passaggi a posizione economica
immediatamente  superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi,
attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui
all'art.   59.  Ai  fini  della  partecipazione  a  detti  meccanismi
selettivi  gli  interessati  debbono aver maturato 3 anni di servizio
nella posizione economica immediatamente inferiore.
   3.   Il  personale  in  servizio  inquadrato  nella  categoria  B,
posizione  economica  B1, che, alla data di sottoscrizione definitiva
del  presente CCNL, abbia maturato 12 mesi di anzianita', e' inserito
nella posizione economica B2, previa apposita formazione.
   4.  I  neo  assunti nella categoria B, permarranno nella posizione
economica  B1  per  12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella
posizione economica successiva previa apposita formazione.
   5.   Il   finanziamento   della  progressione  economica  avverra'
attraverso  le  risorse  indicate all'art. 68, comma 2, lettera a) in
stretta  correlazione  con il raggiungimento di obiettivi qualitativi
di   miglioramento   del  servizio,  di  innovazione  e  di  maggiore
efficienza.
   6.  I  passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori
sono  disposti  nel  numero  consentito  dalla  disponibilita'  delle
risorse  a  cio'  finalizzate  dal presente contratto e dal contratto
integrativo.
   ART. 57 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
   1.   Le   procedure   attuative   del   presente   articolo   sono
preventivamente    individuate   dalle   amministrazioni   con   atti
regolamentari  improntati  a  principi di imparzialita', trasparenza,
tempestivita',  economicita'  e celerita' di espletamento ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
   2.  I  Regolamenti di Ateneo nell'ambito delle dotazioni organiche
prevederanno  modalita'  di  espletamento  di procedure selettive per
l'accesso  a  ciascuna  categoria, riservate al personale in servizio
della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso
del  titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso  esterno qualora il
dipendente  abbia un'anzianita' di servizio di 5 anni nella categoria
di  appartenenza  o  nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va
salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno.
   3.  I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale,
si   ispireranno   a   criteri   di   valutazione   delle  competenze
professionali  acquisite  e  conseguenti all'esperienza professionale
risultante  dal  curriculum  del  dipendente  nonche'  verificate  da
apposite  prove  di  esame  dimensionate  in  relazione ai livelli di
professionalita'  richiesta  per  ciascuna  categoria,  con  adeguato
riconoscimento  della  formazione  certificata secondo il sistema dei
crediti  formativi.  In  ogni  caso  i regolamenti di Ateneo dovranno
prevedere  adeguata  valorizzazione del possesso del titolo di studio
previsto  per  l'accesso  dall'esterno  a ciascuna categoria. Trovano
applicazione  gli  articoli  6,  comma  3,  lettera n), e 7, comma 1,
lettera d).
   4.  Sia per l'accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo
possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per
l'accesso   alla  categoria,  requisiti  professionali  specifici  in
relazione   alla  tipologia  dell'attivita'  lavorativa.  Gli  stessi
regolamenti  possono, altresi', prevedere la valutazione del servizio
prestato con contratto a tempo determinato di cui all'art. 19.
   5.  I  regolamenti  di  Ateneo  di  cui al comma 2 sono oggetto di
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   6.  Il  numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla
categoria  immediatamente superiore e all'accesso esterno e' definito
dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al
comma  2,  pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua -
nell'ambito   della   programmazione  triennale  del  fabbisogno  del
personale   e   dei   suoi   eventuali   aggiornamenti,   oggetto  di
consultazione  con  i  soggetti  sindacali di cui all'art. 9. In tali
incontri,  saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o
qualitativi  di  personale,  derivanti  dalla  costituzione  di nuove
strutture   o  dal  loro  potenziamento,  e  gli  eventuali  connessi
interventi  formativi  necessari.  Sullo  stato  di  attuazione della
programmazione  si  svolgeranno  incontri con periodicita' semestrale
con gli stessi soggetti sindacali.
   7.   Anche   i   posti   destinati   ai  passaggi  alla  categoria
immediatamente  superiore  sono coperti mediante accesso dall'esterno
se  la  selezione  di  cui  al  comma  3 ha avuto esito negativo o se
mancano  del tutto all'interno le professionalita' da selezionare; in
tale  ultimo  caso,  le  amministrazioni  adottano  un atto motivato,
oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   8.   I   dipendenti   che   vengano   inquadrati  nella  categoria
immediatamente  superiore a seguito delle procedure selettive indette
ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.
   ART. 58 - SISTEMA DI VALUTAZIONE
   1.  Ciascuna  Amministrazione  procede,  in  coerenza  con  quanto
previsto  all'art.  4,  comma  2,  lett.  b),  alla valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
   -  della  corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art.
68, comma 2, lett. d);
   -  della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori
di cui all'art. 59, comma 2, lettere b) e c);
   2.  La  valutazione  per  la progressione economica si effettua in
modo  coordinato  con  i tempi e con le modalita' di espletamento dei
meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
   3.  La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata, sulla base dei
criteri   generali   oggetto  di  informazione  e,  a  richiesta,  di
concertazione  con  i  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  9, dal
responsabile  della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua
attivita'   ed   e'  tempestivamente  comunicata  al  dipendente.  Il
dipendente,   ricevuta   la  informazione,  puo',  entro  15  giorni,
formulare  proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il
parere   di   un   apposito   comitato   presieduto   dal   Direttore
Amministrativo  e composto secondo modalita' e criteri definiti dalle
singole   amministrazioni,  oggetto  di  informazione  preventiva  ai
soggetti  sindacali di cui all'articolo 9. In caso di parita' di voto
prevale  quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento non
deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.
   ART.  59  -  CRITERI  DI  SELEZIONE  AI  FINI  DELLA  PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
   1.  I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche   all'interno   di  ciascuna  categoria  sono  oggetto  di
contrattazione  integrativa.  Ove  questa non venga conclusa entro 60
giorni  -  prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data di entrata
in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai
commi successivi.
   2.  Nel  caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui al comma
precedente,  la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti
indicatori  ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6,
in  relazione al diverso livello di professionalita' espresso dalle 4
categorie:
   a) formazione certificata e pertinente;
   b)    arricchimento    professionale   derivante   dall'esperienza
lavorativa,   con   esclusione   di  automatismi  legati  al  decorso
dell'anzianita',  desumibile  dal curriculum e/o dalla documentazione
presentata dall'interessato;
   c) qualita' delle prestazioni individuali con particolare riguardo
alla   capacita'  di  proporre  soluzioni  innovative,  al  grado  di
coinvolgimento  nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze
dell'utenza e alla soluzione dei problemi
   d)  anzianita'  di  servizio  prestato  senza essere incorsi negli
ultimi  due  anni  in sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero
scritto;
   e)  titoli  culturali  e  professionali  (per  esempio: incarichi;
pubblicazioni;  collaborazioni;  docenza  o  frequenza  in convegni e
seminari  di  studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  per l'accesso alla categoria; corsi di
perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca).
   3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria EP viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 20%;
   - alla lettera b): fino a 15%;
   - alla lettera c): fino a 25%;
   -  alla  lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio
maturato  nella  stessa  categoria  EP  o  nelle  ex  qualifiche  ivi
inserite;
   - alla lettera e): fino a 30%.
   4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria D viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 20%;
   - alla lettera b): fino a 20%;
   - alla lettera c): fino a 25%;
   - alla lettera d): fino a 15%;
   - alla lettera e): fino a 20%.
   5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria C viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 20%;
   - alla lettera b): fino a 25%;
   - alla lettera c): fino a 20%;
   - alla lettera d): fino a 15%;
   - alla lettera e): fino a 20%.
   6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria B viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 25%;
   - alla lettera b): fino a 20%;
   - alla lettera c): fino a 20%;
   - alla lettera d): fino a 20%;
   - alla lettera e): fino a 15%.
   7.  In  prima  applicazione,  allo  scopo di snellire le procedure
selettive  attivate  ai fini della progressione economica all'interno
della  categoria,  le  stesse  dovranno essere effettuate senza tener
conto  dell'indicatore  di  cui  al  comma  2,  lettera  a) ed essere
concluse  entro  il  31.12.2001.  Nelle  procedure di cui al presente
comma,  l'anzianita'  di cui all'articolo 56, comma 2, e' riferita al
servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.
   ART. 60 - CATEGORIA EP
   1.  In  considerazione  dell'alto  contenuto  di  professionalita'
richiesto  al  personale  inquadrato  nella  categoria  EP,  per tale
personale  valgono  le  specifiche  disposizioni  contenute nei commi
seguenti.
   2.  L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali medie trimestrali.
La  presenza  in  servizio  viene  assicurata  correlandola  in  modo
flessibile  all'orario  di  servizio della struttura di appartenenza,
tenendo   conto   delle   esigenze   e   dei   criteri  organizzativi
dell'Amministrazione.
   3.  La  formazione  e  l'aggiornamento professionale del personale
della  categoria  EP  sono  assunti dalle amministrazioni come metodo
permanente   teso   ad   assicurare  il  costante  adeguamento  delle
competenze  allo  sviluppo  del  contesto  culturale,  tecnologico  e
organizzativo  di  riferimento;  conseguentemente,  la partecipazione
alle  iniziative  di  formazione  inserite in appositi percorsi anche
individuali, su proposta degli interessati o comunque, concordati con
gli  organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio
utile  a  tutti  gli  effetti  e i relativi oneri sono a carico della
Amministrazione.
   4. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in
periodi  compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui
al  presente  articolo  puo'  essere  consentita  la partecipazione a
qualificate  iniziative  di aggiornamento professionale e formazione.
L'Amministrazione  deve  formalizzare  un eventuale, motivato diniego
entro   dieci   giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  fatta
dall'interessato.  Qualora  l'Amministrazione  riconosca  l'effettiva
connessione  di  tali  iniziative  con l'attivita' di servizio, puo',
nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  di bilancio, contribuire
anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
   5.  Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale
di  categoria  EP  ai  progetti  di ricerca finanziati da committenti
pubblici  o  privati,  all'interno  delle strategie e dei piani delle
amministrazioni stesse.
   6.   Il   personale  della  categoria  EP  ha  diritto  ad  essere
riconosciuto autore - o coautore - delle ricerche a cui lavora. Salvo
che  l'Amministrazione  non  ritenga  di pubblicare i risultati della
ricerca  nell'ambito  dei  propri  programmi  editoriali, l'autore ha
diritto  alla  pubblicazione  in  proprio,  fatto  salvo  l'eventuale
vincolo di segretezza.
   7. Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini
dell'arricchimento   professionale   lo   svolgimento  da  parte  del
personale  della  categoria  EP,  di attivita' nelle ipotesi elencate
all'art.  58,  comma  6,  lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993,
previa   autorizzazione  dell'Amministrazione,  senza  utilizzare  le
strutture  dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro.
Il  diniego  di  autorizzazione  deve  essere adeguatamente motivato;
decorsi  20  giorni  dalla  richiesta  di  autorizzazione,  questa si
intende rilasciata.
   ART.  61  -  CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA
CATEGORIA EP
   1.   Le  amministrazioni  possono  conferire  al  personale  della
categoria   EP,  incarichi  comportanti  particolari  responsabilita'
gestionali  ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad
ordini    professionali    o,   comunque,   alta   qualificazione   e
specializzazione.
   2.  Gli  incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti
al   personale   di  cui  all'art.  51,  secondo  gli  appositi  atti
convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro
organo  individuato  secondo  gli ordinamenti delle amministrazioni -
previa  determinazione  da  parte  delle  amministrazioni  di criteri
generali  - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e
motivato  e possono essere rinnovati con le medesime formalita'. Tali
criteri  generali  saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   3.  Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono
conto  - rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere - della
natura  e  caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali   e   professionali   posseduti,  delle  attitudini,  delle
capacita'  professionali  e  dell'esperienza  acquisite dal personale
della categoria EP.
   4.  Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto  scritto  e  motivato,  in  relazione  ad  intervenuti mutamenti
organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
   5.  I  risultati  dell'attivita'  svolta  dai dipendenti cui siano
stati  attribuiti  gli  incarichi  di  cui  al presente articolo sono
oggetto  di  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure
predeterminati   dall'Amministrazione,   di   cui  deve  essere  data
informazione  ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. La valutazione
positiva   da'  titolo  alla  corresponsione  della  retribuzione  di
risultato  di cui all'art. 62. Le amministrazioni, prima di procedere
alla  definitiva  formalizzazione  di  una  valutazione non positiva,
acquisiscono   in   contraddittorio  le  valutazioni  del  dipendente
interessato   anche  assistito  dalla  organizzazione  sindacale  cui
aderisce  o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa
procedura  di  contraddittorio  vale  anche  per la revoca anticipata
dell'incarico di cui al comma 4.
   6.  La  revoca  o  la cessazione dell'incarico comporta la perdita
della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del
dipendente  di  essere adibito a mansioni congrue con la categoria di
appartenenza, nonche' il diritto alla retribuzione di posizione nella
misura minima.
   ART.62 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
   1.   Il  trattamento  economico  accessorio  del  personale  della
categoria   EP   e'   composto   dall'indennita'   di  ateneo,  dalla
retribuzione  di  posizione  e  dalla  retribuzione  di risultato. La
retribuzione   di   posizione  e  di  risultato  assorbono  tutte  le
competenze   accessorie   e  le  indennita'  previste  dal  contratto
collettivo  nazionale  21/5/96,  compreso  il  compenso per il lavoro
straordinario    con    l'esclusione   dell'indennita'   di   ateneo,
dell'indennita'  di  rischio da radiazioni di cui all'articolo 50 del
presente  CCNL,  nonche'  dei compensi che specifiche disposizioni di
legge  finalizzano  all'incentivazione di prestazioni o risultati del
personale.  L'importo  della  retribuzione  di  posizione varia da un
minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per
tredici mensilita'.
   2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 e' attribuito a
tutto  il  personale  appartenente  alla  categoria  EP.  Gli importi
superiori  al  minimo  di posizione sono attribuiti in corrispondenza
dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilita'
gestionali  ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione
ad    albi   professionali   o   comunque   alta   qualificazione   o
specializzazione,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  61, comma 1.
Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione
di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente
individuata.
   3.  La  retribuzione  di  risultato  e' finalizzata a remunerare i
risultati    espressi   da   ciascun   dipendente   in   termini   di
efficienza/produttivita'   a  seguito  della  valutazione  effettuata
secondo  quanto  previsto  dall'art.  61,  comma  5.  L'importo della
retribuzione  di risultato eventualmente spettante e' compreso tra il
10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
   4.  Al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e della
retribuzione di risultato e' destinato in ciascuna Amministrazione un
apposito fondo, costituito come previsto dall'art. 70.
   ART. 63- INDENNITA' DI RESPONSABILITA'
   1.   Le   amministrazioni,   in   base   alle   proprie  finalita'
istituzionali,   individuano   posizioni   organizzative  e  funzioni
specialistiche e di responsabilita' e verificano la disponibilita' di
personale  professionalmente  qualificato appartenente alle categorie
B,  C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le
relative  determinazioni  sono  oggetto di informazione preventiva ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni,
sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa,
correlano  alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1
un'indennita'   accessoria,  annua,  lorda,  revocabile,  di  importo
variabile,  tenendo  conto  del  livello  di  responsabilita',  della
complessita'  delle  competenze  attribuite,  della  specializzazione
richiesta  dai  compiti  affidati  e delle caratteristiche innovative
della professionalita' richiesta.
   3.  Al  personale  appartenente  alla categoria D, possono inoltre
essere  conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilita'
-  amministrative,  ivi  comprese  quelle  connesse  alle funzioni di
segretario  di  dipartimento,  e  tecniche  -  sulla  base di criteri
generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con
i  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  9.  Tali incarichi saranno
retribuiti con un'indennita' accessoria, annua, lorda, revocabile, di
importo  variabile,  tenendo  conto  del  livello di responsabilita',
della     complessita'    delle    competenze    attribuite,    della
specializzazione    richiesta    dai   compiti   affidati   e   delle
caratteristiche innovative della professionalita' richiesta.
   4.  L'importo  dell' indennita' attribuita ai sensi del precedente
comma  e'  compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £.
10.000.000,  di  cui un terzo e' corrisposto a seguito della verifica
positiva  dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei
risultati  e'  effettuata  annualmente con le stesse modalita' di cui
all'art. 61, comma 5.
   5.  Le  indennita'  di  cui al presente articolo sono attribuite a
valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).
   6.  I  criteri  per  la  scelta  dei  dipendenti cui attribuire le
posizioni   e  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono  definiti  dalle
amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva
ai  soggetti  sindacali  di  cui  all'art. 9, che possono chiedere al
riguardo un incontro.
   7.  Le  amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e
le  funzioni  di  cui  al  comma  1 secondo le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
   8.  Le  indennita'  di  cui  ai precedenti commi cessano di essere
corrisposte   qualora  i  dipendenti  non  siano  piu'  adibiti  alle
posizioni   organizzative   e   alle  funzioni  specialistiche  e  di
responsabilita' di cui ai commi 1 e 3.
PARTE TERZA 
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO 
   ART. 64 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
   1.  Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1
del  CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi,
per  tredici  mensilita',  indicati  nella  allegata  tabella D, alle
scadenze ivi previste.
   2.  A  seguito  della  attribuzione  degli incrementi indicati nel
comma  1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni
iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al
presente   CCNL  sono  rideterminati  secondo  le  indicazioni  delle
allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.
   3.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la
retribuzione  individuale  di  anzianita'  negli importi spettanti al
personale   in  servizio  alla  data  di  stipulazione  del  presente
contratto.   Al  personale  neo-assunto  e'  attribuita  l'indennita'
integrativa speciale nella misura prevista per la posizione economica
iniziale  di  ciascuna  categoria;  al  personale  neo-assunto  nella
posizione  economica  B3  ai  sensi  dell'art.  55,  comma 5, secondo
periodo, e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura
prevista per detta posizione economica.
   4. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con  diritto  a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del  presente  CCNL  1998-1999,  gli  incrementi  di  cui al presente
articolo  hanno  effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti   nella   tabella   D,  ai  fini  della  determinazione  del
trattamento  di  quiescenza  e  dell'equo  indennizzo.  Agli  effetti
dell'indennita'  premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva
del  preavviso,  nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice
civile,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
   ART. 65 - INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ATENEO
   1.  A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennita'
di   ateneo   previste   dall'articolo   5  del  CCNL  5.9.1996  sono
rideterminate nelle misure indicate nella tabella F.
   2.  Per  la  copertura  degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai
riallineamenti  dell'indennita'  di  cui  al  comma  1,  si  provvede
attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all'art. 42 del CCNL
del  21.5.1996  cosi' come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a)
del presente CCNL.
   3.  L'indennita'  di  cui  al presente articolo continua ad essere
erogata con le modalita' in corso.
   ART. 66 - LAVORO STRAORDINARIO
   1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di
lavoro  straordinario,  che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari   situazioni   di   lavoro,  le  amministrazioni  possono
utilizzare  risorse  finanziarie  in  misura  non  superiore a quelle
destinate,  nell'anno  1999, alle finalita' di cui all'art. 42, comma
2,  lett.  a)  del  CCNL  del 21.5.96, detratte le somme destinate al
medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che
dovranno  finanziare  il  fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale appartenente alla categoria EP.
   2.  Agli  effetti  della  determinazione  dei  compensi per lavoro
straordinario   sono  determinate  tre  tariffe  corrispondenti  alle
categorie  B,  C  e  D.  Il  calcolo  e'  effettuato  con riferimento
rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.
   3.  Le  parti  si  incontrano  a  livello  di  Amministrazione per
valutare  le  condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di
lavoro  straordinario  e  per  individuare  le  soluzioni che possono
consentirne  una  progressiva  e  stabile  riduzione,  anche mediante
opportuni  interventi  di  razionalizzazione  dei servizi. I risparmi
accertati  a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.
67, in sede di contrattazione integrativa.
   ART.   67  -  FONDO  PER  LE  PROGRESSIONI  ECONOMICHE  E  PER  LA
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
   1.  Presso  ciascuna  Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000,
sono   destinate   alla   attuazione  delle  progressioni  economiche
orizzontali  nel  nuovo  sistema  di  classificazione  del personale,
nonche'   a   sostenere   le   iniziative  rivolte  a  migliorare  la
produttivita',  l'efficienza  e  l'efficacia dei servizi, le seguenti
risorse:
   a) Le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento
all'anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
   *   un   importo   pari   al   2.92%  del  monte  salari  1997  di
Amministrazione  riferito  al  personale del comparto, destinato agli
aumenti  ed  al  riallineamento  dell'indennita'  di  ateneo ai sensi
dell'art. 65 del presente CCNL;
   *  compensi  accessori  ivi  comprese  le  risorse  per  il lavoro
straordinario,  ad  eccezione  dell'indennita'  di  ateneo, destinati
nell'anno  1999  al  personale  delle ex qualifiche IX, I rs e II rs.
Tali  risorse  confluiscono nel fondo di cui all'art. 70 del presente
CCNL;
   *   risorse   per   la  corresponsione  dei  compensi  per  lavoro
straordinario di cui all'art. 66, comma 1, del presente CCNL.
   b)  le  eventuali  risorse  aggiuntive destinate nell'anno 1999 al
trattamento  accessorio  ai  sensi  dell'art.  42  del CCNL 21/5/96 e
dell'art.   4   del   CCNL   5/9/96,  nel  rispetto  delle  effettive
disponibilita' di bilancio delle singole amministrazioni;
   c)  le  somme  derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge
449/1997;
   d)  le  economie  conseguenti  alla trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  ai  sensi  e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni  e  modificazioni,  realizzate  successivamente all'anno
1999;
   e)  i  risparmi  derivanti  dalla  applicazione  della  disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
   f)  le  risorse  che  specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
   g)  gli  eventuali  risparmi  derivanti  dalla  applicazione della
disciplina  dello  straordinario  di cui all'articolo 66 del presente
CCNL;
   2.  Le  amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL
non  avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno
1999  quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett.
b) con riferimento all'anno 1998.
   3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie
-  nel  rispetto  dei  limiti  di  bilancio  e comunque in misura non
superiore all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito
al   personale  del  comparto  -  al  finanziamento  dei  trattamenti
accessori  correlati  agli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita',  in  presenza  di condizioni organizzative e gestionali
che  consentano  il  controllo  di  gestione  e  la valutazione della
produttivita' e dei risultati.
   4.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,
ai  quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio  cui  non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle  strutture  e/o  delle  risorse  finanziarie  disponibili o che
comportino  un  incremento  stabile  delle  dotazioni  organiche,  le
amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale
dei  fabbisogni  di  cui  all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano
anche  l'entita'  delle  risorse  necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle   nuove  attivita'  e  ne  individuano  la  relativa  copertura
nell'ambito delle capacita' di bilancio.
   ART.  68 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER
LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
   1.  Le  risorse  di  cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere
effettivi  e  significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di   efficacia  delle  amministrazioni  e  di  qualita'  dei  servizi
istituzionali.
   2.  In  relazione  alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di
cui all'art. 67 sono utilizzate per:
   a)   corrispondere   gli  incrementi  retributivi  collegati  alla
progressione   economica   all'interno  delle  categorie  secondo  la
disciplina  degli  articoli  56  e  59  del presente CCNL. Le risorse
destinate  dal  CCNL alla finalita' di cui alla presente lettera sono
incrementabili   -   a   seguito  di  contrattazione  integrativa  da
concludersi  entro  60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a
valere  sulle risorse destinate alle finalita' di cui alla lettera d)
del  presente  comma.  Resta  comunque  acquisito  al  fondo  di  cui
all'articolo  67,  per  le finalita' di cui alla presente lettera, il
differenziale  tra  le  posizioni  economiche  rivestite  e il valore
iniziale  della  categoria  di coloro che cessano definitivamente dal
servizio.
   b)  corrispondere l'indennita' di responsabilita' per il personale
delle  categorie  B,  C  e  D  secondo la disciplina dell'art. 63 del
presente   CCNL.  Sono  utilizzate  per  tale  finalita'  le  risorse
destinate  agli istituti di cui all'art. 42, comma 2, lettera d), del
CCNL  del 21.5.1996, con riferimento all'anno 1999. Per gli incarichi
di  cui  all'art.  63,  comma 3, al personale della categoria D, tali
risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2%
del  monte  salari  1997 di Amministrazione riferito al personale del
comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;
   c)  corrispondere  compensi  per  la  remunerazione di compiti che
comportano  oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonche'
la  reperibilita'  collegata  alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza;
   d)  erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento  dei  servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati  al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 58;
   e)  incentivare  le  specifiche  attivita' e prestazioni correlate
alla  utilizzazione  delle  risorse  indicate nell'articolo 67, c. 1,
lett. f), del presente CCNL.
   3.  Al  termine  dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai
passaggi  a  posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa
categoria,    rapportate    su   base   annua,   vengono   trasferite
permanentemente  dal  fondo nei competenti capitoli di bilancio delle
singole  amministrazioni.  Resta  salvo  quanto previsto dal comma 2,
lettera a), terzo periodo del presente articolo.
   4.  Le  somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalita'  del  corrispondente  esercizio finanziario sono portate in
aumento  delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica
finalizzazione gia' definita.
   ART. 69 - COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITA' ED INCENTIVI
   1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 68, comma 2, lett.
d),   e'   strettamente   correlata   ad   effettivi   incrementi  di
produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed e'
quindi  attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalita' definite
a   livello   di  Amministrazione,  dopo  la  necessaria  verifica  e
certificazione   a   consuntivo   dei  risultati  totali  o  parziali
conseguiti,  in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo   la   disciplina   del  D.  Lgs.  n.  29/1993  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   ART.  70  -  FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA'
   1.  A  decorrere  dal  31.12.1999,  e  a valere dall'anno 2000, e'
costituito  presso  ciascuna  Amministrazione un fondo destinato alla
corresponsione  della retribuzione di posizione e di risultato per il
personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del
presente CCNL.
   2. Il fondo e' alimentato dalle seguente risorse:
   a.   Le  somme  relative  ai  compensi  per  lavoro  straordinario
destinate nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX, I rs e II rs;
   b.  I  compensi accessori, ad eccezione dell'indennita' di ateneo,
destinati nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX,  I  rs  e  II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del
presente   CCNL   non  avessero  ancora  determinato  il  trattamento
accessorio  per  l'anno 1999 quantificheranno le predette risorse con
riferimento all'anno 1998;
   c.   Ulteriori   risorse,  a  carico  dei  bilanci  delle  singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto.
   3.  Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da
un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
   4.  Le  somme  eventualmente gia' corrisposte nell'anno 2000 per i
compensi  accessori,  compresi  i  compensi per lavoro straordinario,
saranno  conguagliati  all'atto della attribuzione della retribuzione
di posizione e di risultato per il medesimo anno.
   ART.  71  -  RIEQUILIBRIO  NELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO
   1.  Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'articolo 67,
comma  3,  e  quelle  di cui all'articolo 70, comma 2, lettera c) sia
inferiore  al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al
personale  del  comparto,  tali  disponibilita' sono ripartite tra le
finalita' di cui all'articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di
cui   all'articolo  70,  comma  2  lettera  c),  nel  rispetto  delle
proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.
   ART.  72  - FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLA CATEGORIA.
   1.  Ai  fini  della  attivazione degli istituti previsti dal nuovo
sistema  di classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di
cui  all'art. 67, per le finalita' di cui all'art. 68, comma 2, lett.
a),  risorse  pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito  al  personale  del  comparto, a valere sulle disponibilita'
economiche  del  biennio  economico  2000/2001  aventi  carattere  di
certezza e continuita'. Le procedure selettive sono espletate secondo
quanto previsto dall'art. 59, comma 7.
   ART.  73  -  DISAPPLICAZIONE  DI  DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA
DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
   1.  Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni,
di  disposizioni  legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che  abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli
previsti  o  confermati  dal  presente CCNL, i piu' elevati compensi,
assimilabili  al  trattamento  fondamentale  per il loro carattere di
fissita' e di continuita', eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti  nei  limiti  degli  incrementi previsti dall'art. 64; la
eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
   2.  I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonche'   quelli   correlati  alla  disapplicazione  di  disposizioni
riguardanti  il  trattamento  economico  accessorio,  incrementano le
risorse  dell'art.  67  destinate alle progressioni economiche e alla
produttivita'   collettiva   ed  individuale  secondo  la  disciplina
dell'art. 68.
PARTE IV 
TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
   ART.  74  -  NORME  DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI TRANSITORIE
   1.  Con  effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
soppresse  le  qualifiche  funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla
stessa  data il personale in servizio e' inquadrato nel nuovo sistema
di classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP -
con  la  attribuzione  della  categoria  e  della posizione economica
corrispondenti  alla  qualifica funzionale e al trattamento economico
tabellare  in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il
primo  inquadramento  nella  nuova  classificazione.  Il personale in
servizio e', altresi', assegnato alle aree previste dal nuovo sistema
di  classificazione  secondo  la  tabella  A di corrispondenza tra le
vecchie aree funzionali e le nuove aree.
   2.  Sono  portate  a  compimento le procedure di selezione bandite
alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori
sono  automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,
secondo  la  tabella  B  di  cui  al  comma 1, con effetto dalla data
stabilita  nel  contratto  individuale  per la decorrenza della nuova
posizione  acquisita  a  seguito dell'espletamento delle procedure di
selezione.
   3.  Con  effetto  dalla  data di stipulazione del presente CCNL il
personale  dipendente  inquadrato  nella  ex V qualifica funzionale a
seguito  di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado
e' inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
   4.  Con  effetto  dalla  data di stipulazione del presente CCNL il
personale  dipendente  inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a
seguito  di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso  del  diploma  di  laurea  e'  inquadrato nella categoria D,
posizione economica D1.
   5.  In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse
di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:
   a)inquadrare  nella  categoria  EP,  posizione  economica EP1, con
effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il
personale  laureato  appartenente  alla  ex VIII qualifica che svolga
incarichi,  conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per
il  cui  espletamento e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, architetto o ingegnere;
   b)inquadrare  nella  categoria  EP,  posizione  economica EP1, con
effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il
personale  della ex VIII qualifica di cui al comma 2 dell'art. 46 del
CCNL  21/5/96,  non  inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello
stesso  art. 46, con riassorbimento dell'indennita' di cui al comma 2
del medesimo art. 46;
   c)attuare  procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli
professionali  di  cui  all'art.  59, comma 2, lett. b), d) ed e), da
concludere  entro  il  31.12.2001,  per  la progressione verticale di
personale,  con  un'anzianita'  di servizio di almeno 5 anni nella ex
qualifica  alla  data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL,
appartenente  alle  ex  qualifiche  V,  VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente,  alle  categorie  C,  D  ed  EP; i predetti passaggi
avranno  decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui
sopra,  nelle  procedure  per  il  passaggio  alle  categorie  C  e D
costituiscono   titoli   valutabili   il   superamento   di  concorsi
rispettivamente   per   l'accesso   alle   ex  qualifiche  V  e  VII;
costituiscono, altresi', titoli valutabili le idoneita' conseguite in
concorsi per ex qualifiche superiori.
   6.  All'attuazione  delle finalita' indicate nei commi 3 e 4, sono
appositamente  dedicate  risorse  che  derivano  dalle disponibilita'
complessive  del  comparto,  destinate  al rinnovo del presente CCNL.
Entro  6  mesi  dalla  data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL   e   comunque  non  oltre  la  stipula  del  biennio  economico
successivo,  si procedera' ad una verifica delle somme effettivamente
impiegate  dalle  amministrazioni.  L'eventuale  differenza  rilevata
rispetto  alla  quantificazione operata nella redazione dei prospetti
riepilogativi  dei  costi  del  CCNL, sara' computata in aumento o in
diminuzione delle disponibilita' finanziarie per il biennio economico
2000-2001.
   7.  Per le finalita' di cui al comma 5 sono appositamente dedicate
risorse  complessivamente  pari  allo  0,3%  del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base
annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.1998 e la data di
stipulazione   del  CCNL  abbiano  bandito  procedure  selettive  per
realizzare  le  medesime finalita' di cui al citato comma 5, riducono
lo  0,3%  in  misura corrispondente all'onere dei passaggi realizzati
che   si   traducono  in  passaggi  di  categoria  secondo  il  nuovo
ordinamento.  In  tale caso la stessa riduzione e' portata in aumento
del  fondo  di  cui  all'art. 67 per le finalita' di cui all'art. 68,
comma 2, lett. a).
   8. Il personale di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non
ancora  inquadrato  ai  sensi  del  successivo  comma  2 dello stesso
articolo  45,  confluira'  nella  categoria  corrispondente del nuovo
sistema  di  classificazione,  in  base alla qualifica immediatamente
superiore con riassorbimento dell'indennita' di cui al predetto comma
1.
   9.  Il  personale  di  cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96,
gia'  di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo
comma   3  dello  stesso  articolo  46,  confluira'  nella  categoria
corrispondente  del  nuovo  sistema  di  classificazione in base alla
qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennita'
di cui al predetto comma 1.
   10.   Il   personale  inquadrato  nella  categoria  immediatamente
superiore  ai  sensi del presente articolo non e' soggetto al periodo
di prova di cui all'articolo 17.
   ART.  75  -  NORMA DI SALVAGUARDIA CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 72
DEL D.Lgs. n. 29/1993
   1.   Continuano   ad   applicarsi   le  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  contrattuali  non incompatibili con le clausole del
presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno
un  testo  coordinato  delle  disposizioni  vigenti e definiranno gli
istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di
lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti
materie:
   a) arbitrato e conciliazione;
   b) TFR e fondi pensione;
   c) diritto allo studio;
   d) trattamento di missione;
   e)  tutela  di  dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
(art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
   f) valutazione dell'anzianita' di servizio, ivi compresi i casi di
mobilita' intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
   g) copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);
   h)  coordinamento  della  normativa  di  cui  all'articolo  32 del
presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957.
   i)  applicazione del sistema di valutazione di cui all'articolo 58
ai dipendenti in distacco sindacale.
                                                            TABELLA A

   1.  Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate rispettivamente da:
   a) CATEGORIA B
   -  Grado  di  autonomia:  svolgimento  di  compiti  sulla  base di
procedure prestabilite;
   -  Grado  di  responsabilita':  relativa  alla corretta esecuzione
delle procedure;
   b) CATEGORIA C
   - Grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure,
con  diversi  livelli di complessita', basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
   -  Grado  di responsabilita' relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite;
   c) CATEGORIA D
   -  Grado  di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
   -  Grado di responsabilita': relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate;
   d) CATEGORIA EP
   -   Grado  di  autonomia:  relativa  alla  soluzione  di  problemi
complessi di carattere organizzativo e\o professionale;
   - Grado di responsabilita': relativo alla qualita' ed economicita'
dei risultati ottenuti.
   2.  Per  l'accesso  esterno nella nuova griglia di classificazione
sono  richiesti  i  seguenti  titoli,  integrabili dai Regolamenti di
Ateneo  con  eventuali requisiti professionali specifici in relazione
alla tipologia dell'attivita' lavorativa:
   a)  CATEGORIA  B  -  titolo  di  studio  di  scuola d'obbligo piu'
eventuale qualificazione professionale;
   b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
   c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
   d)  CATEGORIA  EP  -  laurea  e  abilitazione professionale ovvero
laurea e particolare qualificazione professionale.
   3.  Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate
le seguenti aree:
   -  CATEGORIA  B:  Area  amministrativa;  Area  servizi  generali e
tecnici; Area socio-sanitaria.
   -    CATEGORIA    C:    Area    amministrativa;    Area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area
Biblioteche.
   -  CATEGORIA  D:  Area  amministrativa-gestionale;  Area  tecnica,
tecnico  -  scientifica  ed  elaborazione dati; Area socio-sanitaria;
Area biblioteche.
   -  CATEGORIA  EP:  Area amministrativa - gestionale; Area tecnica,
tecnico   -   scientifica   ed   elaborazione  dati;  Area  medico  -
odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche.
   Le  attivita'  delle  scienze  motorie  sono  attribuite  all'Area
tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati della categoria C
e D.
   4.  Dalla  data  di stipulazione del presente CCNL le preesistenti
aree  funzionali  confluiscono  nelle  nuove aree, di cui al comma 1,
secondo  lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per
ciascuna categoria.
   5. Nella categoria B confluiscono :
   -  nell'Area  amministrativa:  l'area  funzionale  amministrativo-
contabile della ex IV e della ex V qualifica;
   -  nella  Area  servizi  generali e tecnici: l'area funzionale dei
servizi  generali  tecnici  ed  ausiliari della ex II, della ex III e
della ex V qualifica; l'area funzionale dei servizi generali tecnici,
ausiliari   e   delle  biblioteche  della  ex  IV  qualifica;  l'area
funzionale  tecnico-scientifica  della  ex IV e della ex V qualifica;
l'area  funzionale  delle  strutture  di elaborazione dati della ex V
qualifica; l'area funzionale delle biblioteche della ex V qualifica;
   -  nella  Area  socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria
della ex IV e della ex V qualifica.
   6. Nella categoria C confluiscono:
   -  nell'Area  amministrativa:  l'area  funzionale  amministrativo-
contabile della ex VI e della ex VII qualifica;
   -  nell'Area  tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati:
l'area  funzionale  dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex
VI  e  della  ex VII qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica
della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex
VII  qualifica  con  esclusione  dei  profili  socio-sanitari e delle
professionalita'   socio-sanitarie   del   profilo  di  collaboratore
tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della
ex VI e della ex VII qualifica;
   -  nell'Area  socio-sanitaria:  l'area  funzionale socio-sanitaria
della  ex  VI  qualifica;  l'area  funzionale  tecnico  scientifica e
socio-sanitaria  della  ex  VII  qualifica  limitatamente  ai profili
socio-sanitari e alle professionalita' socio-sanitarie del profilo di
collaboratore tecnico.
   - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della
ex VI e della ex VII qualifica.
   7. Nella categoria D confluiscono:
   -   nell'Area   amministrativa-   gestionale:   l'area  funzionale
amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
   -  nell'Area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed elaborazione dati:
l'area  funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex
VIII    qualifica;   l'area   funzionale   tecnico-   scientifica   e
socio-sanitaria   della   ex  VIII  qualifica  con  esclusione  delle
professionalita'  socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;
l'area  funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII
qualifica;
   - nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica
e   socio-sanitaria   della  ex  VIII  qualifica  limitatamente  alle
professionalita' socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico.
   - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della
ex VIII qualifica.
   8. Nella categoria EP confluiscono:
   -   nell'Area   amministrativa-   gestionale:   l'area  funzionale
amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
   -  nell'Area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed elaborazione dati:
l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell'ex I
RS  e  dell'ex  II  RS; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria  dell'ex  I  RS  e  della  ex  II  RS  con esclusione delle
professionalita'  socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico
e  del  profilo  di  coordinatore generale tecnico; l'area funzionale
delle strutture di elaborazione dati dell'ex I RS e dell'ex II RS;
   -   nell'Area  medico  -odontoiatrica  e  socio-sanitaria:  l'area
funzionale  tecnico-scientifica  e  socio  sanitaria  dell'ex  I RS e
dell'ex II RS limitatamente alle professionalita' socio-sanitarie del
profilo  di  coordinatore  tecnico  e  del  profilo  di  coordinatore
generale tecnico.
   -  nell'Area  biblioteche:  l'area  funzionale  delle  biblioteche
dell'ex I RS e dell'ex II RS.

                                                            Tabella B

        Tabella di corrispondenze per il primo inquadramento
                    nella nuova classificazione.


Precedente posizione economica           Attuale posizione economica
=====================================================================
livello retributivo             | posizione economica  | categoria
=====================================================================
    II qualif. ruolo speciale     |         EP4          |    EP
     I qualif. ruolo speciale     |         EP2          |    EP
           Nono livello              |         EP2          |    EP
          Ottavo livello             |          D2           |     D
         Settimo livello             |          C4           |     C
          Sesto livello               |          C2           |     C
          Quinto livello             |          B3            |     B
          Quarto livello             |          B2            |     B
 Primo - secondo - terzo livello |       B1            |     B
 
                                                            Tabella C

                    Classificazione universita' -
               Valori tabellari di primo inquadramento

   (i  valori sono espressi in lire annue e non .sono comprensivi dei
miglioramenti stipendiali dell'l.11.98 e del 1.7.99)

=====================================================================
              
                  B (III - IV - V)    |  C (VI - VII)   |      D (VIII)      |  EP (IX / Irs--  | in lire
=====================================================================
       1        | 11.461.000      |14.900.000     |   19.200.000    |23.000.000
---------------------------------------------------------------------
       2        | 13.051.000      |15.483.000     |   20.583.000    |25.539.000
---------------------------------------------------------------------
       3        | 14.281.000      |16.800.000     |   22.300.000    |28.100.000
---------------------------------------------------------------------
       4        | 15.483.000      |18.039.000     |   24.000.000    |30.691.000
---------------------------------------------------------------------
       5        |                       |19.200.000     |   25.539.000    |33.000.000

                                                            Tabella D

           AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE (in lire mensili)
=====================================================================
   Ex-livello retributivo    | Pos.econ. | dall'1.11.98 |dall'1.7.99
=====================================================================
II qualif. ruolo speciale        |    EP4    |    66.000    |   55.000
I qualif. ruolo speciale         |    EP2    |    58.000    |   48.000
Nono livello                        |    EP2    |    58.000    |   48.000
Ottavo livello                      |    D2     |    50.000    |   42.000
Settimo livello                     |    C4     |    46.000    |   38.000
Sesto livello                        |    C2     |    42.000    |   35.000
Quinto livello                      |    B3     |    40.000    |   33.000
Quarto livello                      |    B2     |    38.000    |   32.000
Primo-secondo-terzo livello  |    B1     |    35.000    |   29.000

                                                           Tabella E1

                    Classificazione universita' -
                    Valori tabellari al 1.11.1998

=====================================================================
   | B (III - IV - V) |C (VI - VII) | D (VIII)  |EP (IX / Irs- Ilrs)
=====================================================================
 1 |    11.881.000    | 15.380.000  |19.752.000 |     23.600.000
 2 |    13.507.000    | 15.987.000  |21.183.000 |     26.235.000
 3 |    14.761.000    | 17.304.000  |22.900.000 |     28.796.000
 4 |    15.963.000    | 18.591.000  |24.600.000 |     31.483.000
 5 |                        | 19.752.000  |2G.139.000 |     33.792.000

                                                           Tabella E2

                    Classificazione universita' -
                    Valori tabellari al 1.7.1999

=====================================================================
   | B (III - IV - V) |C (VI - VII) | D (VIII)  |EP (IX / Irs- Ilrs)
=====================================================================
 1 |    12.229.000    | 15.776.000  |20.208.000 |     24.104.000
 2 |    13.891.000    | 16.407.000  |21.687.000 |     26.811.000
 3 |    15.157.000    | 17.724.000  |23.404.000 |     29.372.000
 4 |    16.359.000    | 19.047.000  |25.104.000 |     32.143.000
 5 |                         | 20.208.000  |26.643.000 |     34.452.000

                                                            Tabella F

                        INDENNITA' DI ATENEO


ex livello     categoria            nuova misura
                               (importo annuo in lire)
   Ilrs          EP4-5              6391000
   Irs           EP1-2-3           4793000
   IX            EP1-2-3           4793000
   VIII            D                 4000000
   VII             C                 2765000
   VI              C                 2765000
   V               B                 2000000
   V               B                 2000000
   I-II-III        B                 2000000

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
   Al  fine  di  razionalizzare  l'utilizzo  dei  rapporti  di lavoro
flessibili,  le  parti  concordano  sull'opportunita' che l'eventuale
utilizzo  di  rapporti  di  lavoro  parasubordinato tenga conto della
complessiva programmazione dell'uso delle diverse tipologie di lavoro
flessibile previste dall'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
   Le parti convengono sull'opportunita' di verificare congiuntamente
la  ricaduta  in  termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di
valorizzazione delle professionalita' conseguente alla strutturazione
delle  aree  individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta
trascorso un significativo periodo di tempo dall'attuazione del nuovo
ordinamento professionale.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
   Le  parti  convengono che l'articolo 72 del presente CCNL trovera'
applicazione previa acquisizione da parte dell'A.RA.N. del prescritto
atto di indirizzo del Comitato di settore.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   CGIL,  CISL  e  UIL  del  comparto  Universita' esprimono profonda
insoddisfazione  per  la conclusione del negoziato per quanto attiene
ai  lettori  di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici ed
auspicano che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese
positive  a cui la discussione era giunta, rimovendo le rigidita' che
hanno  impedito  una  conclusione  compiuta  nell'ambito  dell'intesa
odierna, nei tempi tecnici strettamente necessari.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   CGIL,   CISL   e  UIL  del  comparto  Universita',  nell'esprimere
soddisfazione  per la soluzione adottata per il personale precario ex
art.  19,  comma 9 bis, del CCNL 1994 - 1997, sottolineano la propria
insoddisfazione  perche'  non  e' stato parimenti risolto il problema
presente  nei  policlinici del precariato delle qualifiche inferiori.
Dichiarano  sin  d'ora di impegnarsi affinche', utilizzando al meglio
gli strumenti contrattuali, il confronto fra le parti porti a trovare
idonea soluzione al fine di non disperdere professionalita' acquisite
da anni.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   CGIL,  CISL  e  UIL del comparto Universita' dichiarano la propria
insoddisfazione  perche' in questo testo contrattuale non siano state
introdotte  regole  per  i  contratti di lavoro autonomo coordinato e
continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori ad
una  specifica  tutela  contrattuale  e  dichiarano  che  considerano
abusiva   l'utilizzazione   di   questo  strumento  contrattuale  per
attivita' ordinarie svolte non in autonomia, ma sotto la direzione di
organi  dell'amministrazione.  Eserciteranno  in  proposito  la  piu'
attenta vigilanza.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   La  Federazione  CONFSAL  - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene
debba  trovare  sollecita  soluzione  negli  Atenei  il  problema del
personale laureato che collabora alla didattica, alla ricerca ed alla
assistenza, assunto con qualifiche inferiori alla VII.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   La  Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI considera
parziale  ed  insufficiente  la  soluzione  emersa  per  le  V  e VII
qualifiche in quanto non e' stata data a tutte la possibilita', anche
attraverso   un   corso   di   formazione,   di   essere  inquadrate,
rispettivamente, nelle categorie C e D.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   La  Federazione  CONFSAL  - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene
debba  trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria
EP  delle figure professionali previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 116
del 27.01.92 nonche' dell'art. 78 del D.Lgs. n. 230 del 13.03.95.

                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   Il CSA della CISAL Universita', pur valutando gli aspetti positivi
e  innovativi  del  CCNL,  dichiara  di  non  condividere molti degli
istituti contrattuali sui quali ha gia' espresso notevoli riserve nel
corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa.
   La  sottoscrizione  del presente CCNL e' motivata dall'esigenza di
consentire  al  CSA della CISAL Universita' di poter partecipare alle
trattative per il secondo biennio economico, alla stesura delle nuove
tabelle   equiparative   del   personale  delle  facolta'  mediche  e
soprattutto  di  poter  partecipare  alla  contrattazione integrativa
decentrata nei singoli Atenei.
   Durante   la   trattativa   il  CSA  della  CISAL  Universita'  ha
sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali che sono state
solo in parte accolte dall'ARAN, altre non hanno trovato, al momento,
accoglienza.
   In particolare ci riferiamo a:
   -  per  la  parte  economica, gli incrementi stipendiali non hanno
tenuto conto ne' della sperequazione pregressa con gli altri comparti
del pubblico impiego ne' dell'inflazione reale evidenziata dal crollo
del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori del comparto;
   -  non  si e' affermato con forza l'obbligo di relazioni sindacali
vincolanti  e  trasparenti  a  livello  di contrattazione integrativa
decentrata  per  eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di
ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie
professionali sia nelle progressioni di carriera;
   -  i  costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono
l'impiego  di  risorse  economiche  aggiuntive reali ma si distolgono
risorse dal fondo incentivante;
   -  non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione
collettiva  integrativa,  per  il  personale  operante nelle Facolta'
mediche una distinta disciplina normativa ed ordinamentale oltre alla
dotazione  di  un proprio budget nel rispetto dell'art. 2 comma 1 del
D.L. 517/99;
   -  non  vengono  definite  le  competenze,  i  metodi  e ambiti di
contrattazione delle RSU e dei singoli eletti;
   - non e' citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale
operante  nelle  facolta'  mediche e SSN che dovranno essere definite
entro  un  anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che
della  corrispondenza  tra profili professionali anche delle mansioni
realmente svolte ed attribuite al dipendente con atto formale
   -  non  vengono  incrementati  in  modo  significativo  i fondi da
destinare alla formazione e aggiornamento professionale;
   -  non  sono  completamente definite le code contrattuali riferite
sopratutto  ai  VIo livelli sociosanitari ex 312/80 e non beneficiari
della legge 21/91;
   -   non  obbliga  le  Amministrazioni  a  stanziare  finanziamenti
aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali ed orizzontali;
   -  nel nuovo sistema di classificazione non si e' previsto come da
noi richiesto la collocazione di tutti i Vo livelli nella categoria C
e tutti i VIIo nella categoria D;
   - inquadramento nell'ambito della docenza dei lettori;
   -  inquadramento nell'area della dirigenza del personale del ruolo
ad esaurimento.

                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA
   Le  parti  firmatarie - tenuto conto che il presente CCNL e' stato
sottoscritto  in  periodo  in cui di norma il personale fruisce delle
ferie  estive  -  concordano  che,  ove sia stato previsto che taluni
adempimenti  a  cura  delle  amministrazioni  debbano essere ultimati
entro  30  ovvero  60  giorni  dalla  data di sottoscrizione del CCNL
stesso,  tali  termini  si  intendono  prorogati  fino  a  non oltre,
rispettivamente, i mesi di settembre e di ottobre.


fp02-gr02