
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 222 DEL 22/9/2000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio
normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del
personale del comparto "Universita'"
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
in data 13 luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998 -
2001 del personale del comparto Universita', nonche' della
certificazione della Corte dei conti in data 3 agosto 2000
sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 12.00, ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del prof. Mario Ricciardi,
per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
per le OO.SS. di categoria:
CGIL/Snur
CISL/Universita'
UIL/P.A.
FED.Confsal/Snals Univ. - Cisapuni
C.S.A. di CISAL Universita' (Cisal Un., Cisas Un.,
Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi)
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dipendente del comparto Universita' per il quadriennio normativo 1998
- 2001 e per il biennio economico 1998 - 1999.
ART. 1 - OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di
sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e
valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita', in corso
nelle amministrazioni del comparto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a
tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti,
appartenente al comparto del personale delle Universita' e delle
altre istituzioni di cui all'articolo 9 del CCNL quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno
1998.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente CCNL come D. Lgs. n. 29/1993.
4. Nel testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2
sono denominate "amministrazioni".
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avra' scadenza
il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per
la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si
intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta
le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione,
dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da
parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi
del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per
il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi
prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese
successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita'
nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla
politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennita' si provvedera' ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al
comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte
economica, il 31 dicembre 1999, senza necessita' di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni
dalla stipulazione del presente CCNL.
PARTE PRIMA
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle amministrazioni e
dei sindacati, e' strutturato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di
migliorare e mantenere elevate la qualita', l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato
alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la
collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalita'
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli
tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni
sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti
modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle
materie, i tempi e le modalita' indicate dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell'articolo 45, comma
4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonche' dal successivo comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate
nell'articolo 67 tra le finalita' e secondo la disciplina di cui
all'articolo 68;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttivita' e miglioramento della
qualita' del servizio, con riferimento alla ripartizione delle
risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e
programmi, nonche' alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali
programmi specifici;
c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 1;
d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con
riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti
esposizione a rischio, nonche' a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge;
e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i
programmi annuali e pluriennali delle attivita' di formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
g) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili,
nonche' i criteri generali per l'applicazione della normativa in
materia;
h) le implicazioni in ordine alla qualita' del lavoro ed alle
professionalita' dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
j) le modalita' e verifiche per l'attuazione della riduzione
dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle
disposizioni contenute nel presente CCNL;
k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui
all'art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
l) i criteri generali per la determinazione delle priorita' nei
casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
m) i criteri generali per la istituzione e gestione delle
attivita' socio - assistenziali per il personale, nel rispetto
dell'art. 11 della legge n. 300/1970;
n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso
delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in
materia di pari opportunita', ivi comprese le proposte di azioni
positive;
p) i criteri generali in materia di indennita' di responsabilita',
secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2. uanto previsto
dall'art. 47, comma 2, CCNL 1996.
3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel
quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi
sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente
prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori
trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui
al comma 2, lettera i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
comma 4 - nonche' relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline
fissate dal presente CCNL.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e
non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o
comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo
al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la
loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali
le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e'
effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto
dall'ordinamento dell'Amministrazione. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
e' inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi, l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL
21.5.1996, salvo disdetta nei casi e con le modalita' consentite
dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il
nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo
non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa
quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.
ART. 6 - INFORMAZIONE
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza
decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione
dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione
preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione
necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e
loro eventuali modifiche;
b) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle
singole strutture;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
d) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle
dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di
programmazione della mobilita', di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue
modifiche;
g) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per
particolari responsabilita' o funzioni alle categorie D e EP, di cui
agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica;
h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'articolo
58;
i) modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale,
comprese variazioni di bilancio;
k) criteri e linee generali per l'adozione delle forme
contrattuali di lavoro subordinato previste dall'articolo 36, comma
7, del D. Lgs. n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione
assunte ai sensi dell'art. 23, fermo restando quanto previsto dal
comma 2 dello stesso articolo;
l) criteri generali sulle procedure selettive di cui all'art. 74,
comma 5;
m) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 46, comma 1;
n) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive
ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3;
o) modalita' e criteri di composizione del comitato di cui
all'art. 58, comma 3;
p) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le
posizioni e funzioni di cui all'art. 63, comma 1;
q) modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma
3.
4. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva, con
frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee
generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in relazione a quanto previsto in particolare dal D. Lgs. n. 626/1994
e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal decreto
interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
c) andamento generale della mobilita' del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttivita'
individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi
degli articoli 67 e 68;
f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui
alla lettera k del comma 3;
g) funzionamento dei servizi sociali.
h) materie oggetto di informazione preventiva;
i) stato di attuazione dei contratti integrativi;
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli
dipendenti, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela
della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la
normativa vigente.
6. Non e' oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei
trattamenti accessori.
ART. 7 - CONCERTAZIONE
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta
l'informazione, puo' attivare, mediante richiesta scritta, la
concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per
la disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3,
lettera g), e loro valutazione periodica;
c) modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della
progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera n);
e) procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lettera l).
f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;
g) modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma
3.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e
trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa
e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere
vincolante.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in
relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla
stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai
comitati per le pari opportunita' istituiti ai sensi delle
disposizioni vigenti.
5. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma,
che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
ART. 8 - CONSULTAZIONE
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali e'
prevista da disposizioni legislative, in particolare dall'articolo 6
del D. Lgs. n. 29/1993, o da norme contrattuali.
In tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo
dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza particolari
formalita' e con modalita' tali da facilitarne l'espressione. Le
amministrazioni stesse registreranno formalmente date delle
consultazioni e soggetti sindacali consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie
attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il
rappresentante per tali materie, anche al fine di assicurare
l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni, nonche' del decreto interministeriale del 5/8/1998, n.
363.
3. La consultazione si svolge altresi' sulle seguenti materie:
a) criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo;
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-
amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti
dalla costituzione di nuove strutture;
c) criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di
cui all'art. 24.
ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata,
e' costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante
e' costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore
amministrativo o un suo delegato, ed e' eventualmente integrata da
ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
di comparto firmatarie del presente CCNL;
3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo
collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali,
ivi compresi quelli previsti dall'art. 10, comma 3, del CCNL quadro
sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti
dall'articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART. 11 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi
di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e'
orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei primi
sessanta giorni nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le parti,
qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 12 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita'
sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di
cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste
dagli articoli 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di
una delle parti.
ART. 13 - CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione
di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessate.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle
deleghe ricevute e sono versate entro il mese successivo alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con
l'Amministrazione con trasmissione, distintamente per ciascuna
organizzazione sindacale, dei relativi prospetti.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
ART. 14 - PARI OPPORTUNITA'
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunita' gia'
insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni
vigenti.
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati
insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla
stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel
seno degli stessi sono elette secondo modalita' previste dai singoli
ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attivita' nella
composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della
designazione delle componenti la cui nomina spetta
all'Amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive,
sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono
oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione
con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
5. Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al
funzionamento dei comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a
loro disposizione adeguati locali per la loro attivita'.
ART. 15 - DIRITTI SINDACALI
1. I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonche' le altre
prerogative sindacali, sono utilizzati con le modalita' e in base a
quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per
tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o
integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di
cui all'articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il
trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione
in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7.
8. 1998.
4. Il periodo di distacco sindacale e' considerato utile come
anzianita' di servizio ai fini della progressione economica
all'interno della categoria e della progressione verticale nel
sistema di classificazione.
5. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali
sia stata attribuita l'indennita' di responsabilita' di cui
all'articolo 63, comma 2, compete, oltre al trattamento di cui al
comma 2, l'indennita' corrispondente alla posizione organizzativa o
funzione specialistica o di responsabilita' attribuiti al momento del
distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato
conferito specifico, qualificato incarico di responsabilita' di cui
all'articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al
comma 2, l'indennita' corrispondente all'incarico attribuito al
momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di
successiva rideterminazione del relativo valore.
7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato
attribuito un incarico ai sensi dell'articolo 61, oltre al
trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di
posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del
distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla
categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all'articolo 61,
compete l'importo minimo di posizione di cui all'articolo 62, comma
1.
PARTE PRIMA
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16 - IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente
CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria, area e livello retributivo;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi
distaccate;
f) causale, tra quelle indicate nell'art. 19, e termine finale nel
contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.18,
il contratto individuale di cui al comma 1 indica l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui
allo stesso art. 18.
5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30
giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine
l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria
responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi
richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva
la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione
del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresi',
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento. In tale caso le amministrazioni, valutati i
motivi, prorogano il termine per l'assunzione, compatibilmente con le
esigenze di servizio.
ART. 17 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un
periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova
non e' soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria
immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai
sensi dell'art. 57.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia.
In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e'
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 36.
4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi
espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei
commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere
motivato.
7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante
il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del
posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, e'
restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la
continuita' del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite
durante il periodo di prova.
11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente
in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del
comparto, vincitore di altro pubblico concorso, e' concesso un
periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza
dell'anzianita', per la durata del periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione puo' adottare
iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente
puo' essere applicato, in successione di tempo, a piu' servizi, ferma
restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e
area di appartenenza.
PARTE PRIMA
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO II - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
ART. 18 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di
classificazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione puo' assumere personale a tempo
parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto
dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi
ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le
attivita' che, in ragione della interferenza con i compiti
istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al
comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo'
superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale puo' essere realizzato, anche per il
potenziamento dell'attivita' delle amministrazioni nelle ore
pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel
corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarita' del suo svolgimento, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e'
consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita'
istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 58
del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello
stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da
atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della
durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di
cui al comma 6.
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa puo' altresi' aver luogo in ogni momento
su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di
scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della
prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione e' tenuta a
comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni
entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso
inutilmente detto termine, si intende accolta. L'Amministrazione,
entro il predetto termine, puo', con provvedimento motivato, rinviare
la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore
a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita' del servizio.
13. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono
consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite
prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale
di lavoro. Trova applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8,
del D.Lgs. n. 61/2000.
14. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro
supplementare previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno
disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche
esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse
destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro
supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per
le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto e' disciplinato
dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive
modificazioni e integrazioni.
16. La materia di cui al presente articolo sara' ridefinita in
apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali
firmatari del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando
l'operativita' delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in
quanto immediatamente applicabili.
ART. 19 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo
determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile
1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento alle
categorie B e C, per le seguenti esigenze:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto e'
mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti
del restante periodo di conservazione del posto del dipendente
assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977, n.
903, e 8 marzo 2000, n. 53;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o
per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando
alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti e' consentita
l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive
nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.
2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla
formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1,
nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del
termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi
di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del
titolare.
5. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno
ovvero a tempo parziale.
6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1,
possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a
tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP,
dotato delle professionalita' necessarie, per lo svolgimento di
attivita' nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di
infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici
progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto
a tempo determinato non dovra' essere superiore a cinque anni, fermo
restando che l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti o,
comunque, il compimento del termine massimo di cui al successivo
comma 8, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto
di lavoro.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono
avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in
servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono
essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale,
nonche' i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento
di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e dagli enti
pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono
compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato
attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da
aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potra'
in nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per
un periodo superiore ai cinque anni complessivi.
9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18
aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine
sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova
applicazione l'art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma
6, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni
degli articoli 34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di
trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 34, salvo che non si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari
alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine
massimo fissato dall'art. 34;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in
caso di lutto o grave infermita' ai sensi dell'art. 30, comma 1;
d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti
assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un
anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli
articoli 30, 31 e 33.
12. I rapporti a tempo determinato in essere al 23. 2. 2000 in
base a quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 19 del CCNL 17.
7.1997, integrativo del CCNL del Comparto Universita' del 21.5.1996,
sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per
l'inquadramento a tempo indeterminato del personale che gli Atenei
attivano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale. Tali procedure dovranno essere concluse entro 12 mesi
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per
detta proroga.
13. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e'
valutabile ai fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro del
comparto, come previsto dall'art. 57, comma 4.
ART. 20 - TELELAVORO
1. Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro,
con le modalita' previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto
il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali
previsto dall'accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa potra' disciplinare gli aspetti
strettamente legati alle specifiche esigenze della amministrazione e
dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui
all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.
ART. 21 - LAVORO INTERINALE
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina
legislativa, le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere
non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso
le modalita' di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n. 29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato
all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita'
di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo potra' essere utilizzato per sopperire stabilmente e
continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni
lavorative riconducibili alla categoria B.
3. Le amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto
di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente
CCNL, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa
Amministrazione; il numero dei lavoratori determinato in base a tale
percentuale e' arrotondato, in caso di frazione, all'unita'
superiore.
4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora partecipino a programmi o a progetti di produttivita' presso
l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei
connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione
collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni,
criteri e modalita' per la corresponsione di tali trattamenti
accessori.
5. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e
consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 sul numero,
sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di
motivate ragioni d'urgenza, le amministrazioni forniscono
l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni
successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare, presso l'Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,
indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo
collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del
7.8.1998, che riguardino la generalita' dei dipendenti. I lavoratori
utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 e all'A.RA.N.
informazioni sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del
numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
ART. 22 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi
dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti
firmatarie definiranno la disciplina contrattuale del contratto di
formazione e lavoro.
ART. 23 - FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI LAVORO
1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un
quadro di trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno
l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli
istituti di flessibilita' del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, del
D. Lgs. n. 29/1993 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle
modalita' di applicazione di ciascun istituto.
2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti
sindacali di cui all'articolo 9, forme di monitoraggio e proposta
sull'utilizzo degli istituti di flessibilita', assicurando, a tal
fine, la programmazione di due incontri ogni anno.
PARTE PRIMA
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 24 - MANSIONI DEL LAVORATORE
1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni
previste dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Ai fini della mobilita' orizzontale disciplinata dall'art. 56,
comma 1, del D.Lgs. n. 29/93, l'equivalenza delle mansioni va
valutata dal punto di vista della professionalita' comunque acquisita
dal lavoratore. L'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere
di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da
ragioni di servizio e non puo', comunque, pregiudicare la posizione
economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella
stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato puo'
avvenire solo se l'Amministrazione si fa carico dei necessari
interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori
possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di
appartenenza, a parita' di retribuzione; la richiesta viene valutata
dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative,
sulla base delle quali potra' trovare accoglimento, anche tenendo
conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate
nell'area per la quale si effettua richiesta.
3. Ai fini della mobilita' verticale temporanea disciplinata dai
commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono considerate
superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella
ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori puo'
avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art.
56, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato,
mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i
propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con
l'organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle
mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti
sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con
cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
* l'indicazione nominativa del dipendente sostituito
* le motivazioni della attribuzione
* il possesso degli eventuali titoli professionali necessari
* l'esplicita quantificazione della differenza economica da
corrispondere, sull'intero trattamento stipendiale e accessorio
previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le
mansioni sono affidate.
4. L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni
professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta
svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del
presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli
che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di
autonomia e responsabilita' propri della categoria superiore.
5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel
caso previsto dall'art. 56, comma 5, del D. Lgs. n. 29/1993, al
lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con
la categoria superiore.
6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56
del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra
in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di
sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e
formale del soggetto competente secondo l'ordinamento proprio di
ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica
la disciplina di cui al comma 6.
8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente
cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data
di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
ART. 25 - ORARIO DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e' di
norma suddiviso dall'Amministrazione in cinque giorni settimanali,
con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei
servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che,
comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture.
2. L'articolazione dell'orario di servizio e' determinata dai
dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi,
al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche
alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per
tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della
programmazione dei servizi e delle attivita' formulata
dall'Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di
flessibilita', che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione
dell'orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36
ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione
al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di
avvalersi di entrambe le facolta', limitando al nucleo centrale
dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve
essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le
esigenze dell'utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti
in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della
normativa vigente.
4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3
alle esigenze delle amministrazioni e' oggetto di contrattazione
integrativa.
5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni
o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei
servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita', e'
applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La
riduzione potra' realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli
obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo
sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario
oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all'autofinanziamento.
6. L'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa
disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione
professionale, e' di 9 ore.
7. La pausa dell'orario di lavoro giornaliero non puo' essere
inferiore a 30 minuti.
ART. 26 - LAVORO NOTTURNO
1. La materia di cui al presente articolo sara' ridefinita in
apposita sequenza contrattuale da attivare entro tre mesi dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali
firmatari.
ART. 27 - CONTO ORE INDIVIDUALE
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e
prestate dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore
individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata
della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari
alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze
organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti
vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre
successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non
consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le
ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
ART. 28 - FERIE, FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO E RECUPERO
FESTIVITA' SOPPRESSE
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per
prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive
prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente
contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresi' considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui
il dipendente presta servizio, purche' ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione
non da' luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo
quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun
anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle
esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente
puo' frazionare le ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. La
fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie
nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo,
sia programmata la chiusura, per piu' di una settimana consecutiva,
della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia
usufruire delle ferie, puo' chiedere, ove possibile, di prestare
servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile,
ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di
appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere
sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal
caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per
il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita'
dalla quale e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione
per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
12. In caso di comprovata impossibilita' di usufruire delle ferie
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che
si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal
caso la fruizione delle ferie e' previamente autorizzata dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1.
ART. 29 - RIPOSO SETTIMANALE
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata
domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun
dipendente e' fissato in un numero pari a quello delle domeniche
presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione
dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere
monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle
intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI
1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita
documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti
casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o di affini di primo grado o del convivente, purche' la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
- documentata grave infermita', ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica,
fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1,
ultimo periodo: giorni tre all'anno.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o
per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche
mediante autocertificazione.
3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli
legati all'effettiva prestazione.
6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992
introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a
portatori di handicap.
I permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n.
104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della
legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei
limiti fissati dall'articolo 30, non riducono le ferie e sono utili
ai fini della determinazione della tredicesima mensilita'.
7. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni.
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266 nonche' dal regolamento approvato con D.P.R. 21
settembre 1994, n. 613 per le attivita' di protezione civile, le
amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle
attivita' delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
ART. 31 - CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le
disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi
dei genitori ed a sostegno della maternita' e paternita'. Entro un
anno dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti
firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della
disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata
in vigore del T.U. di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000.
Fino alla definizione dell'accordo di cui al presente comma sono
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 23, comma
8, del CCNL 21.5.1996, ferma restando l'alternativita' per la
lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della
legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche'
le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri e per i lavoratori padri e' disciplinato dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come
modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
4. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione
dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17
della legge n. 53/2000.
ART. 32- CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1. Il dipendente puo' chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli articoli 34 e 36.
3. Trovano applicazione l' articolo 4, comma 3, nonche' gli
articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza
contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro
sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, in
relazione anche a quanto ivi previsto dall'articolo 45, saranno
definite le modalita' applicative, anche per quanto concerne le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali
congedi.
4. Continua ad applicarsi l'articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990,
n. 319.
ART. 33 - PERMESSI BREVI
1. Puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.
I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso
di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, e
non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale
limite e' incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi
richiesti per documentate esigenze di salute.
2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile
per consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del
funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
ART. 34 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta puo' essere concesso, per casi particolarmente
gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza
diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede
all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso,
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
verificare la sussistenza dell'inidoneita' a svolgere proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento
disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del
preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente puo' essere
impiegato in mansioni di altra area della stessa categoria o in
mansioni di categoria immediatamente inferiore, l'Amministrazione
provvede alla mobilita', a richiesta del dipendente. Nel caso in cui
il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria
immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione
attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari
alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri
miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per
malattia e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennita'
pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva
prestazione, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza,
secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva.
Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello
successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche il trattamento economico accessorio spettante, fatta eccezione
per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati
all'effettivo svolgimento della prestazione;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi dei periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione
deve essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente
e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si
verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico
attestante lo stato di infermita' comportante l'incapacita'
lavorativa e con l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque
giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno
festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare
dall'art. 10 del D.P.R. n. 567/1987.
11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in
luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve
darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia, ancorche' formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a
rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin
dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi
i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico
dell'incapacita' lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita' di
assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie
sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per
altri giustificati motivi, di cui il dipendente e' tenuto a dare
preventiva informazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i
casi di obiettivo e giustificato impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, al fine di
consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del
terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital
anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti
di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella
accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa. La certificazione relativa sia alla gravita' della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e'
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
ART. 35 - ALTRE ASSENZE
1. Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal
presente CCNL, periodi di assenza dal servizio nei casi, secondo le
modalita' e nei limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni
normative che li disciplinano.
ART. 36 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI
SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione
del posto ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2. In tali periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 34, comma 8,
lett. a).
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a), per tutti i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio delle infermita' per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione dei rapporto di lavoro in caso di
inabilita' permanente.
4. Trova applicazione l'art. 34, comma 14, in materia di assenze
dovute a terapie invalidanti.
5. Nell'ipotesi in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione del posto, previsti nei precedenti commi 1 e 2,
l'Amministrazione puo' valutare l'opportunita', in base alle proprie
esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il
rapporto di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore
periodo non e' valutabile ai fini giuridici ed economici.
PARTE PRIMA
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 37 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:
a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme
applicabili nell'Amministrazione in materia di previdenza e
quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART. 38 - OBBLIGHI DELLE PARTI
1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne
comunicazione per iscritto all'Amministrazione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione,
quest'ultima e' tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 37, comma 1, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per
l'Amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente
indennita' sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo
a quello del compimento dell'eta' prevista salvo diversa volonta' del
dipendente. Nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 1, lettera c),
l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122
c.c.
ART. 39 - RECESSO CON PREAVVISO
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in
cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
- fino a 5 2
- oltre 5 e fino a 10 3
- oltre 10 4
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della
meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno
16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il
periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha il diritto di
trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi eventualmente non dato.
5. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere
il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia durante il preavviso con il
consenso dell'altra parte.
PARTE PRIMA
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO V - NORME DISCIPLINARI
ART. 40 - DOVERI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire
alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita' e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei
fini istituzionali delle amministrazioni, nell'interesse degli
utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni dei
presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Amministrazione nonche' attuare le disposizioni
dell'Amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in
tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta informata a principi di
correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita'
della persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al
servizio; rispettare i principi di incompatibilita' previsti dalla
legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o
infortunio non svolgere attivita' che possano ritardare il recupero
psico - fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente
ritenga le disposizioni palesemente illegittime, e' tenuto a farne
immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le
disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere
di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano
espressamente vietate dalla legge penale o costituiscano illecito
amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilita'
attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento
del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
n) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti
amministrativi che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
s) comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e
nei termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di
incarichi extra-istituzionali.
ART. 41 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'art. 40 del presente CCNL danno luogo, secondo la gravita'
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Le amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non
possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da
quando l'ufficio competente, individuato dalle amministrazioni in
conformita' ai propri ordinamenti, e' venuto a conoscenza del fatto e
senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla formale
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs.
n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini
del comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto
conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell' art. 59
citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore, e'
consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte
dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1; quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
10.Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art 59 del D. Lgs. n. 29/1993.
ART. 42 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza ed in
conformita' di quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs n. 29 del
1993, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti
dell'Amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonche'
ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge;
f) concorso nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, gia'
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di piu' infrazioni compiute con
unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene
comminata, nel rispetto della dignita' personale del dipendente, per
le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve
entita'. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si
applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri
di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso
l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione
alle sue responsabilita';
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione
o di terzi,
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti
dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n.300; le modalita'
relative sono concordate con i soggetti di cui all'art. 9;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per l'Amministrazione, per gli
utenti o per terzi;
h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell' Amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano
comportato
l'applicazione dei massimo della multa;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all' Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Amministrazione;
e) testimonianza falsa o reticente;
f) comportamento minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di
terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte salve le manifestazioni di liberta' di pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge 20 maggio 1970, n.300;
i) atti e comportamenti lesivi della dignita' della persona, ivi
comprese le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di
cui vengano fatti oggetto utenti o colleghi;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti o a terzi;
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente
il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da
ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle
mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero
recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto
per motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa
Amministrazione;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre
dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o
comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'
adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di
lavoro;
f) responsabilita' penale, risultante da condanna passata in
giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non
attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro
specifica gravita' non siano compatibili con la prosecuzione del
rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei
confronti di terzi, di gravita' tale da compromettere
irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da
non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di
lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti
fattispecie:
a) recidiva nella responsabilita' di alterchi negli ambienti di
lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti
ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2,
deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso
del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione venga a
conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare e' avviato nei termini previsti dall' art.
41, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 e'
riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
10.Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data pubblicita' mediante affissione in luogo idoneo accessibile e
visibile a tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di
stipulazione del presente CCNL. Tale forma di pubblicita' e'
tassativa e non puo' essere sostituita da altre. Il codice
disciplinare si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART 43 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione
della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.
ART. 44 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 42, commi 6 e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della
liberta' personale di cui al comma 1, puo' prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall'
art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto
previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 42, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei presente
articolo sono corrisposti una indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento
con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di assegno alimentare viene conguagliato con
quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore, se fosse rimasto in
servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto e il dipendente e' riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito dei
procedimento penale.
PARTE PRIMA
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO VI - ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 45 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. La formazione professionale continua del personale costituisce
uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per
l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle
amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni
anche di carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro
pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche
nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie
risorse formative allo scopo di promuovere e valorizzare la
preparazione e l'aggiornamento del personale.
2. L'aggiornamento e la formazione professionali possono essere
obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con
contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi
compreso quello distaccato o comandato.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge
mediante corsi teorico - pratici, di intensita' e durata rapportate
alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti
dalle singole amministrazioni.
4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in
servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle
amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma
2, lett. e), con i seguenti criteri e modalita' operativi:
- i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi
formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti;
- le attivita' formative preordinate ad offrire opportunita' di
sviluppo professionale e retributivo debbono essere finalizzate
all'acquisizione ed all'approfondimento dei contenuti di
professionalita' oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere
adeguate forme di verifica finale;
- in sede di redazione dei programmi si terra' presente, nella
misura massima possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la
trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie della formazione -
che possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di
stages - la trasferibilita', in tutto il comparto, delle esperienze
formative maturate;
- la certificazione relativa alle attivita' formative deve dare
compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in termini
di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;
- la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in
orario di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze
professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e
sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;
- in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma
2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua,
tenuto conto anche delle domande e delle disponibilita' acquisite, il
personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento,
fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunita' di
parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare,
tempestive opportunita' formative a coloro che maturino i requisiti
di anzianita' per partecipare alle procedure selettive preordinate
alle progressioni economiche e di categoria;
- verra' data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9 delle attivita' formative svolte, dei partecipanti e degli
esiti della stessa attivita' formativa anche rispetto ai risultati
attesi.
5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati
direttamente dalle amministrazioni, anche in consorzio o sotto la
loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalita' indicate
nel precedente comma, purche' prevedano modalita' di verifica finale,
da' luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto,
valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle
categorie da una posizione economica all'altra e della progressione
verticale.
6. Al fine di definire modalita' attuative dei criteri di cui al
comma 4, e' costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie e dell'A.RA.N. Il gruppo
terra' conto delle linee programmatiche espresse dalla CRUI in
materia.
7. Il personale puo' concorrere nell'attivita' di formazione e
aggiornamento professionale dei dipendenti.
8. L'individuazione del predetto personale che collabora
all'attivita' di formazione e aggiornamento avviene secondo le
modalita' previste dagli ordinamenti delle amministrazioni,
privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
9. L'attivita' di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se
svolta fuori orario di lavoro, e' remunerata in via forfettaria sulle
risorse disponibili, con un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se
l'attivita' in questione e' svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei
compensi puo' essere modificata dalle amministrazioni in relazione a
specifiche connotazioni di complessita' dei corsi, fino ad un massimo
di £ 120.000 orarie lorde.
ART. 46 - TRASFERIMENTI
1.Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale
del comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio
di ciascun anno alle altre amministrazioni del comparto stesso
l'elenco dei posti che intendono coprire nel corso dell'anno, elenco
che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale
con idonei mezzi di pubblicita'.
2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso al trasferimento
dall'Amministrazione di destinazione deve chiedere il nulla osta
dell'Amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla
richiesta, l'assenso si intende rilasciato. L'eventuale diniego deve
essere adeguatamente motivato.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con
l'Amministrazione di destinazione e al dipendente e' garantita la
posizione retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza e
la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.
ART. 47 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
1.Le amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali
necessari per eliminare fiscalita' burocratiche che possano aggravare
l'adempimento degli obblighi dei dipendenti, nonche' per dare
completa attuazione alle vigenti disposizioni in materia di
semplificazione amministrativa e autocertificazione.
2. Le amministrazioni sono tenute, altresi', alla tutela della
privacy del dipendente, secondo le disposizioni vigenti, in
particolare per quanto concerne le certificazioni mediche.
ART. 48 - PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI
NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
1. L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilita' civile o penale nei confronti del dipendente, per
fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
all'adempimento dei compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di
difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio.
2. Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in
giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, dovra' rimborsare all'Amministrazione tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa.
ART. 49 - MENSE E SERVIZI SOCIALI
1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonche' di servizi
sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della legge 29
gennaio 1986, n. 23 e dall'art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto
1990, n. 319.
2. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano -
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio - di erogare buoni
pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:
- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque
giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione
che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro
servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente
effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il
pasto;
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di
lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno
della quale va consumato il pasto.
3. Nelle unita' lavorative aventi servizio mensa con contributo a
carico dei dipendenti, il buono pasto coprira' la quota a loro
carico, fino all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il
corrispettivo di un pasto tipo.
4. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del
trattamento fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui
al presente articolo.
ART. 50 - INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI
1.L'indennita' di rischio da radiazioni resta disciplinata
dall'art. 20 del D.P.R. n.319/90.
PARTE PRIMA
RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 51 - NORME PER IL PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE AZIENDE
POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.
1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45,
comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto del disposto di cui
all'art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l'emanazione di
appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o
utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende
ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2
dell'art. 53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto
del comparto Universita'.
2. Ai fini di assicurare l'omogeneita' dei trattamenti sul
territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle
professioni sanitarie, sara' definita entro 12 mesi dalla stipula del
presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le
figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal
CCNL del comparto Sanita'. Tale tabella verra' aggiornata, ove reso
necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie,
esclusivamente in sede di CCNL.
3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma
precedente, al personale di cui al comma 1 verra' corrisposta
l'indennita' di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79
calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite
dalla suddetta tabella.
4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al
predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di
stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le
indennita' di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle
collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere
con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con
riferimento al trattamento economico previsto dai contratti
collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanita'.
Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma
2, l'incremento dell'indennita' di ateneo - rispetto ai
corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 - prevista
dall'art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico
di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale
riassorbimento.
5. Le Universita', nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere
entro un anno dalla stipula del presente contratto per
l'inquadramento, nell' apposita area della categoria elevate
professionalita', del personale laureato medico ed odontoiatra in
servizio alla data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui
all'art. 19, comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL
21.5.1996.
6. Uno specifico accordo prevedera' apposita disciplina per il
personale di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme
restando le funzioni assistenziali mediche attualmente svolte
previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno
coperti a valere sulle risorse destinate alla produttivita'
collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate
dal presente CCNL.
ART. 52 - COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro sei mesi
dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti
sindacali firmatari, sara' ridefinito il trattamento giuridico ed
economico, compresi gli aumenti della retribuzione fondamentale ed
accessoria, dei collaboratori ed esperti linguistici.
ART. 53 - ASSISTENTI EX ISEF
1. L'Istituto Universitario di Scienze motorie di Roma, che, ai
sensi del D. Lgs. n. 178/1998, subentra nei rapporti precedentemente
instaurati dall'ISEF, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio
attivera' apposite procedure, da concludere entro un anno dalla
stipula del presente CCNL, per l'inquadramento, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nella categoria C4, del personale
assunto ai sensi dell'art. 52 del CCNL 21.5.1996 e in servizio alla
data del 23.2.2000. I rapporti a tempo determinato in essere in base
al citato articolo 52 sono prorogati fino all'espletamento delle
procedure di cui al presente comma.
2. Nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilita'
previsti per tale categoria, i dipendenti di cui al comma 1
collaborano con i responsabili dei corsi, nel quadro della
programmazione dell'attivita' scientifica e didattica definita dai
competenti organi accademici. In particolare, il suddetto personale,
secondo quanto previsto dallo statuto e nell'ambito delle direttive
dei responsabili dei corsi, svolge le esercitazioni, assiste gli
studenti e collabora alla correzione degli elaborati, svolgendo,
altresi', tutte quelle ulteriori prestazioni che siano connesse con
l'organizzazione delle attivita' ad esso spettanti e di quelle
inerenti alla valutazione degli studenti.
PARTE SECONDA
TITOLO I
REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 54 - OBIETTIVI
1. La revisione del sistema di classificazione del personale
secondo le linee definite negli articoli seguenti persegue le
finalita' del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro,
delle opportunita' di crescita professionale, della funzionalita'
degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse attraverso
la realizzazione dei seguenti obiettivi:
* coerenza tra esigenze organizzative e sistema di
classificazione;
* valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento
delle professionalita', della qualita' delle prestazioni individuali
e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza
lavorativa;
* coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi
dell'organizzazione;
* flessibilita' gestionale;
2. Alle finalita' di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed
organici interventi formativi secondo quanto previsto dall'art. 45.
ART. 55 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1. Il sistema di classificazione del personale e' articolato in
quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalita',
denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie
Professionali).
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di
competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di
una gamma di attivita' lavorative, descritte, secondo il diverso
grado di autonomia e di responsabilita', attraverso apposite
declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A.
3. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all'interno
di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in
quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui
esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e
previa, quando occorra, apposita formazione professionale.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio
del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio
del potere modificativo. Essa e' regolata dall'art. 56 del D. Lgs. n.
29 del 1993, come integrato dall'art. 24 del presente CCNL.
5. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione
economica iniziale con progressioni economiche all'interno di
ciascuna categoria secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente
CCNL. In via eccezionale, l'accesso puo' avvenire nella posizione B3,
anziche' all'iniziale B1, per particolari professionalita' che
richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificita'
dell'attivita' lavorativa, come previsto dal successivo art. 57,
comma 4.
6. Per l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio
descritti nella Tabella A.
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito
per effetto della progressione economica, risulti superiore al
predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente e' collocato
nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e
conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in
caso di passaggio a categoria superiore.
8. Al personale proveniente per processi di mobilita' da altre
amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la
posizione economica conseguite nell'Amministrazione di provenienza.
ART. 56 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
1. All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione
economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche
indicate nella tabella E.
2. Nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica
immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi,
attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui
all'art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi
selettivi gli interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio
nella posizione economica immediatamente inferiore.
3. Il personale in servizio inquadrato nella categoria B,
posizione economica B1, che, alla data di sottoscrizione definitiva
del presente CCNL, abbia maturato 12 mesi di anzianita', e' inserito
nella posizione economica B2, previa apposita formazione.
4. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione
economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella
posizione economica successiva previa apposita formazione.
5. Il finanziamento della progressione economica avverra'
attraverso le risorse indicate all'art. 68, comma 2, lettera a) in
stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi
di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore
efficienza.
6. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori
sono disposti nel numero consentito dalla disponibilita' delle
risorse a cio' finalizzate dal presente contratto e dal contratto
integrativo.
ART. 57 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
1. Le procedure attuative del presente articolo sono
preventivamente individuate dalle amministrazioni con atti
regolamentari improntati a principi di imparzialita', trasparenza,
tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
2. I Regolamenti di Ateneo nell'ambito delle dotazioni organiche
prevederanno modalita' di espletamento di procedure selettive per
l'accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio
della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso
del titolo di studio previsto per l'accesso esterno qualora il
dipendente abbia un'anzianita' di servizio di 5 anni nella categoria
di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va
salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno.
3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale,
si ispireranno a criteri di valutazione delle competenze
professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale
risultante dal curriculum del dipendente nonche' verificate da
apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di
professionalita' richiesta per ciascuna categoria, con adeguato
riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei
crediti formativi. In ogni caso i regolamenti di Ateneo dovranno
prevedere adeguata valorizzazione del possesso del titolo di studio
previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria. Trovano
applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1,
lettera d).
4. Sia per l'accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo
possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per
l'accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in
relazione alla tipologia dell'attivita' lavorativa. Gli stessi
regolamenti possono, altresi', prevedere la valutazione del servizio
prestato con contratto a tempo determinato di cui all'art. 19.
5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
6. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla
categoria immediatamente superiore e all'accesso esterno e' definito
dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al
comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua -
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del
personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di
consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. In tali
incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o
qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove
strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi
interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della
programmazione si svolgeranno incontri con periodicita' semestrale
con gli stessi soggetti sindacali.
7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria
immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno
se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all'interno le professionalita' da selezionare; in
tale ultimo caso, le amministrazioni adottano un atto motivato,
oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
8. I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria
immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette
ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.
ART. 58 - SISTEMA DI VALUTAZIONE
1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto
previsto all'art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
- della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art.
68, comma 2, lett. d);
- della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori
di cui all'art. 59, comma 2, lettere b) e c);
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in
modo coordinato con i tempi e con le modalita' di espletamento dei
meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
3. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata, sulla base dei
criteri generali oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, dal
responsabile della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua
attivita' ed e' tempestivamente comunicata al dipendente. Il
dipendente, ricevuta la informazione, puo', entro 15 giorni,
formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il
parere di un apposito comitato presieduto dal Direttore
Amministrativo e composto secondo modalita' e criteri definiti dalle
singole amministrazioni, oggetto di informazione preventiva ai
soggetti sindacali di cui all'articolo 9. In caso di parita' di voto
prevale quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento non
deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.
ART. 59 - CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di
contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60
giorni - prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data di entrata
in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai
commi successivi.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui al comma
precedente, la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti
indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6,
in relazione al diverso livello di professionalita' espresso dalle 4
categorie:
a) formazione certificata e pertinente;
b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza
lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso
dell'anzianita', desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione
presentata dall'interessato;
c) qualita' delle prestazioni individuali con particolare riguardo
alla capacita' di proporre soluzioni innovative, al grado di
coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze
dell'utenza e alla soluzione dei problemi
d) anzianita' di servizio prestato senza essere incorsi negli
ultimi due anni in sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero
scritto;
e) titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi;
pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e
seminari di studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di
perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca).
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria EP viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 15%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio
maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi
inserite;
- alla lettera e): fino a 30%.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria D viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria C viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 25%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria B viene riservato:
- alla lettera a): fino a 25%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 20%;
- alla lettera e): fino a 15%.
7. In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure
selettive attivate ai fini della progressione economica all'interno
della categoria, le stesse dovranno essere effettuate senza tener
conto dell'indicatore di cui al comma 2, lettera a) ed essere
concluse entro il 31.12.2001. Nelle procedure di cui al presente
comma, l'anzianita' di cui all'articolo 56, comma 2, e' riferita al
servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.
ART. 60 - CATEGORIA EP
1. In considerazione dell'alto contenuto di professionalita'
richiesto al personale inquadrato nella categoria EP, per tale
personale valgono le specifiche disposizioni contenute nei commi
seguenti.
2. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali medie trimestrali.
La presenza in servizio viene assicurata correlandola in modo
flessibile all'orario di servizio della struttura di appartenenza,
tenendo conto delle esigenze e dei criteri organizzativi
dell'Amministrazione.
3. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale
della categoria EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e
organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione
alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche
individuali, su proposta degli interessati o comunque, concordati con
gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio
utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della
Amministrazione.
4. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in
periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui
al presente articolo puo' essere consentita la partecipazione a
qualificate iniziative di aggiornamento professionale e formazione.
L'Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego
entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta
dall'interessato. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva
connessione di tali iniziative con l'attivita' di servizio, puo',
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, contribuire
anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
5. Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale
di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti
pubblici o privati, all'interno delle strategie e dei piani delle
amministrazioni stesse.
6. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere
riconosciuto autore - o coautore - delle ricerche a cui lavora. Salvo
che l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della
ricerca nell'ambito dei propri programmi editoriali, l'autore ha
diritto alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale
vincolo di segretezza.
7. Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini
dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte del
personale della categoria EP, di attivita' nelle ipotesi elencate
all'art. 58, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993,
previa autorizzazione dell'Amministrazione, senza utilizzare le
strutture dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro.
Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato;
decorsi 20 giorni dalla richiesta di autorizzazione, questa si
intende rilasciata.
ART. 61 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA
CATEGORIA EP
1. Le amministrazioni possono conferire al personale della
categoria EP, incarichi comportanti particolari responsabilita'
gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad
ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e
specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti
al personale di cui all'art. 51, secondo gli appositi atti
convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro
organo individuato secondo gli ordinamenti delle amministrazioni -
previa determinazione da parte delle amministrazioni di criteri
generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e
motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalita'. Tali
criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
3. Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono
conto - rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere - della
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle
capacita' professionali e dell'esperienza acquisite dal personale
della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti
organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
5. I risultati dell'attivita' svolta dai dipendenti cui siano
stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono
oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure
predeterminati dall'Amministrazione, di cui deve essere data
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. La valutazione
positiva da' titolo alla corresponsione della retribuzione di
risultato di cui all'art. 62. Le amministrazioni, prima di procedere
alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva,
acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente
interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa
procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata
dell'incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita
della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del
dipendente di essere adibito a mansioni congrue con la categoria di
appartenenza, nonche' il diritto alla retribuzione di posizione nella
misura minima.
ART.62 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Il trattamento economico accessorio del personale della
categoria EP e' composto dall'indennita' di ateneo, dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La
retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le
competenze accessorie e le indennita' previste dal contratto
collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro
straordinario con l'esclusione dell'indennita' di ateneo,
dell'indennita' di rischio da radiazioni di cui all'articolo 50 del
presente CCNL, nonche' dei compensi che specifiche disposizioni di
legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del
personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un
minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per
tredici mensilita'.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 e' attribuito a
tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi
superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza
dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilita'
gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione
ad albi professionali o comunque alta qualificazione o
specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1.
Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione
di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente
individuata.
3. La retribuzione di risultato e' finalizzata a remunerare i
risultati espressi da ciascun dipendente in termini di
efficienza/produttivita' a seguito della valutazione effettuata
secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 5. L'importo della
retribuzione di risultato eventualmente spettante e' compreso tra il
10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
4. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato e' destinato in ciascuna Amministrazione un
apposito fondo, costituito come previsto dall'art. 70.
ART. 63- INDENNITA' DI RESPONSABILITA'
1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalita'
istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni
specialistiche e di responsabilita' e verificano la disponibilita' di
personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie
B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le
relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni,
sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa,
correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1
un'indennita' accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo
variabile, tenendo conto del livello di responsabilita', della
complessita' delle competenze attribuite, della specializzazione
richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative
della professionalita' richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre
essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilita'
- amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di
segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri
generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con
i soggetti sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno
retribuiti con un'indennita' accessoria, annua, lorda, revocabile, di
importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilita',
della complessita' delle competenze attribuite, della
specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle
caratteristiche innovative della professionalita' richiesta.
4. L'importo dell' indennita' attribuita ai sensi del precedente
comma e' compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £.
10.000.000, di cui un terzo e' corrisposto a seguito della verifica
positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei
risultati e' effettuata annualmente con le stesse modalita' di cui
all'art. 61, comma 5.
5. Le indennita' di cui al presente articolo sono attribuite a
valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le
posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle
amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al
riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e
le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi cessano di essere
corrisposte qualora i dipendenti non siano piu' adibiti alle
posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di
responsabilita' di cui ai commi 1 e 3.
PARTE TERZA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 64 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1
del CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella D, alle
scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel
comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni
iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al
presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle
allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la
retribuzione individuale di anzianita' negli importi spettanti al
personale in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto. Al personale neo-assunto e' attribuita l'indennita'
integrativa speciale nella misura prevista per la posizione economica
iniziale di ciascuna categoria; al personale neo-assunto nella
posizione economica B3 ai sensi dell'art. 55, comma 5, secondo
periodo, e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura
prevista per detta posizione economica.
4. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del presente CCNL 1998-1999, gli incrementi di cui al presente
articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti nella tabella D, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti
dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva
del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
ART. 65 - INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ATENEO
1. A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennita'
di ateneo previste dall'articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono
rideterminate nelle misure indicate nella tabella F.
2. Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai
riallineamenti dell'indennita' di cui al comma 1, si provvede
attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all'art. 42 del CCNL
del 21.5.1996 cosi' come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a)
del presente CCNL.
3. L'indennita' di cui al presente articolo continua ad essere
erogata con le modalita' in corso.
ART. 66 - LAVORO STRAORDINARIO
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di
lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono
utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle
destinate, nell'anno 1999, alle finalita' di cui all'art. 42, comma
2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al
medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che
dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale appartenente alla categoria EP.
2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro
straordinario sono determinate tre tariffe corrispondenti alle
categorie B, C e D. Il calcolo e' effettuato con riferimento
rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.
3. Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per
valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di
lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono
consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi
accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.
67, in sede di contrattazione integrativa.
ART. 67 - FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000,
sono destinate alla attuazione delle progressioni economiche
orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale,
nonche' a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la
produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti
risorse:
a) Le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento
all'anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
* un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, destinato agli
aumenti ed al riallineamento dell'indennita' di ateneo ai sensi
dell'art. 65 del presente CCNL;
* compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro
straordinario, ad eccezione dell'indennita' di ateneo, destinati
nell'anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs.
Tali risorse confluiscono nel fondo di cui all'art. 70 del presente
CCNL;
* risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario di cui all'art. 66, comma 1, del presente CCNL.
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999 al
trattamento accessorio ai sensi dell'art. 42 del CCNL 21/5/96 e
dell'art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive
disponibilita' di bilancio delle singole amministrazioni;
c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge
449/1997;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all'anno
1999;
e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'articolo 66 del presente
CCNL;
2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL
non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno
1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett.
b) con riferimento all'anno 1998.
3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie
- nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non
superiore all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito
al personale del comparto - al finanziamento dei trattamenti
accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita', in presenza di condizioni organizzative e gestionali
che consentano il controllo di gestione e la valutazione della
produttivita' e dei risultati.
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le
amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale
dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano
anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle nuove attivita' e ne individuano la relativa copertura
nell'ambito delle capacita' di bilancio.
ART. 68 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER
LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia delle amministrazioni e di qualita' dei servizi
istituzionali.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di
cui all'art. 67 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all'interno delle categorie secondo la
disciplina degli articoli 56 e 59 del presente CCNL. Le risorse
destinate dal CCNL alla finalita' di cui alla presente lettera sono
incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da
concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a
valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui alla lettera d)
del presente comma. Resta comunque acquisito al fondo di cui
all'articolo 67, per le finalita' di cui alla presente lettera, il
differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore
iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal
servizio.
b) corrispondere l'indennita' di responsabilita' per il personale
delle categorie B, C e D secondo la disciplina dell'art. 63 del
presente CCNL. Sono utilizzate per tale finalita' le risorse
destinate agli istituti di cui all'art. 42, comma 2, lettera d), del
CCNL del 21.5.1996, con riferimento all'anno 1999. Per gli incarichi
di cui all'art. 63, comma 3, al personale della categoria D, tali
risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2%
del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del
comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;
c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che
comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonche'
la reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza;
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 58;
e) incentivare le specifiche attivita' e prestazioni correlate
alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 67, c. 1,
lett. f), del presente CCNL.
3. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai
passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa
categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite
permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle
singole amministrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 2,
lettera a), terzo periodo del presente articolo.
4. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono portate in
aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica
finalizzazione gia' definita.
ART. 69 - COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITA' ED INCENTIVI
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 68, comma 2, lett.
d), e' strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed e'
quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalita' definite
a livello di Amministrazione, dopo la necessaria verifica e
certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali
conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo la disciplina del D. Lgs. n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 70 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA'
1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall'anno 2000, e'
costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il
personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del
presente CCNL.
2. Il fondo e' alimentato dalle seguente risorse:
a. Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario
destinate nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX, I rs e II rs;
b. I compensi accessori, ad eccezione dell'indennita' di ateneo,
destinati nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del
presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento
accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le predette risorse con
riferimento all'anno 1998;
c. Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto.
3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da
un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
4. Le somme eventualmente gia' corrisposte nell'anno 2000 per i
compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario,
saranno conguagliati all'atto della attribuzione della retribuzione
di posizione e di risultato per il medesimo anno.
ART. 71 - RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'articolo 67,
comma 3, e quelle di cui all'articolo 70, comma 2, lettera c) sia
inferiore al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al
personale del comparto, tali disponibilita' sono ripartite tra le
finalita' di cui all'articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di
cui all'articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle
proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.
ART. 72 - FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLA CATEGORIA.
1. Ai fini della attivazione degli istituti previsti dal nuovo
sistema di classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di
cui all'art. 67, per le finalita' di cui all'art. 68, comma 2, lett.
a), risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito al personale del comparto, a valere sulle disponibilita'
economiche del biennio economico 2000/2001 aventi carattere di
certezza e continuita'. Le procedure selettive sono espletate secondo
quanto previsto dall'art. 59, comma 7.
ART. 73 - DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA
DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni,
di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli
previsti o confermati dal presente CCNL, i piu' elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di
fissita' e di continuita', eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 64; la
eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonche' quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni
riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le
risorse dell'art. 67 destinate alle progressioni economiche e alla
produttivita' collettiva ed individuale secondo la disciplina
dell'art. 68.
PARTE IV
TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 74 - NORME DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI TRANSITORIE
1. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla
stessa data il personale in servizio e' inquadrato nel nuovo sistema
di classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP -
con la attribuzione della categoria e della posizione economica
corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico
tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il
primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in
servizio e', altresi', assegnato alle aree previste dal nuovo sistema
di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le
vecchie aree funzionali e le nuove aree.
2. Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite
alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori
sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,
secondo la tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data
stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova
posizione acquisita a seguito dell'espletamento delle procedure di
selezione.
3. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il
personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica funzionale a
seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado
e' inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
4. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il
personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a
seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea e' inquadrato nella categoria D,
posizione economica D1.
5. In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse
di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:
a)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con
effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il
personale laureato appartenente alla ex VIII qualifica che svolga
incarichi, conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per
il cui espletamento e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, architetto o ingegnere;
b)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con
effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il
personale della ex VIII qualifica di cui al comma 2 dell'art. 46 del
CCNL 21/5/96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello
stesso art. 46, con riassorbimento dell'indennita' di cui al comma 2
del medesimo art. 46;
c)attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli
professionali di cui all'art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da
concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale di
personale, con un'anzianita' di servizio di almeno 5 anni nella ex
qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL,
appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi
avranno decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui
sopra, nelle procedure per il passaggio alle categorie C e D
costituiscono titoli valutabili il superamento di concorsi
rispettivamente per l'accesso alle ex qualifiche V e VII;
costituiscono, altresi', titoli valutabili le idoneita' conseguite in
concorsi per ex qualifiche superiori.
6. All'attuazione delle finalita' indicate nei commi 3 e 4, sono
appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilita'
complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL.
Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL e comunque non oltre la stipula del biennio economico
successivo, si procedera' ad una verifica delle somme effettivamente
impiegate dalle amministrazioni. L'eventuale differenza rilevata
rispetto alla quantificazione operata nella redazione dei prospetti
riepilogativi dei costi del CCNL, sara' computata in aumento o in
diminuzione delle disponibilita' finanziarie per il biennio economico
2000-2001.
7. Per le finalita' di cui al comma 5 sono appositamente dedicate
risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base
annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.1998 e la data di
stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per
realizzare le medesime finalita' di cui al citato comma 5, riducono
lo 0,3% in misura corrispondente all'onere dei passaggi realizzati
che si traducono in passaggi di categoria secondo il nuovo
ordinamento. In tale caso la stessa riduzione e' portata in aumento
del fondo di cui all'art. 67 per le finalita' di cui all'art. 68,
comma 2, lett. a).
8. Il personale di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non
ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso
articolo 45, confluira' nella categoria corrispondente del nuovo
sistema di classificazione, in base alla qualifica immediatamente
superiore con riassorbimento dell'indennita' di cui al predetto comma
1.
9. Il personale di cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96,
gia' di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo
comma 3 dello stesso articolo 46, confluira' nella categoria
corrispondente del nuovo sistema di classificazione in base alla
qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennita'
di cui al predetto comma 1.
10. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente
superiore ai sensi del presente articolo non e' soggetto al periodo
di prova di cui all'articolo 17.
ART. 75 - NORMA DI SALVAGUARDIA CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 72
DEL D.Lgs. n. 29/1993
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del
presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno
un testo coordinato delle disposizioni vigenti e definiranno gli
istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di
lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti
materie:
a) arbitrato e conciliazione;
b) TFR e fondi pensione;
c) diritto allo studio;
d) trattamento di missione;
e) tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
(art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
f) valutazione dell'anzianita' di servizio, ivi compresi i casi di
mobilita' intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
g) copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);
h) coordinamento della normativa di cui all'articolo 32 del
presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957.
i) applicazione del sistema di valutazione di cui all'articolo 58
ai dipendenti in distacco sindacale.
TABELLA A
1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono
attivita' caratterizzate rispettivamente da:
a) CATEGORIA B
- Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di
procedure prestabilite;
- Grado di responsabilita': relativa alla corretta esecuzione
delle procedure;
b) CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure,
con diversi livelli di complessita', basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
- Grado di responsabilita' relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite;
c) CATEGORIA D
- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
- Grado di responsabilita': relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate;
d) CATEGORIA EP
- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi
complessi di carattere organizzativo e\o professionale;
- Grado di responsabilita': relativo alla qualita' ed economicita'
dei risultati ottenuti.
2. Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione
sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di
Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione
alla tipologia dell'attivita' lavorativa:
a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo piu'
eventuale qualificazione professionale;
b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero
laurea e particolare qualificazione professionale.
3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate
le seguenti aree:
- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e
tecnici; Area socio-sanitaria.
- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area
Biblioteche.
- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica,
tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria;
Area biblioteche.
- CATEGORIA EP: Area amministrativa - gestionale; Area tecnica,
tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area medico -
odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche.
Le attivita' delle scienze motorie sono attribuite all'Area
tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati della categoria C
e D.
4. Dalla data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti
aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1,
secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per
ciascuna categoria.
5. Nella categoria B confluiscono :
- nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo-
contabile della ex IV e della ex V qualifica;
- nella Area servizi generali e tecnici: l'area funzionale dei
servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II, della ex III e
della ex V qualifica; l'area funzionale dei servizi generali tecnici,
ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l'area
funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica;
l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex V
qualifica; l'area funzionale delle biblioteche della ex V qualifica;
- nella Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria
della ex IV e della ex V qualifica.
6. Nella categoria C confluiscono:
- nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo-
contabile della ex VI e della ex VII qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati:
l'area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex
VI e della ex VII qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica
della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex
VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle
professionalita' socio-sanitarie del profilo di collaboratore
tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della
ex VI e della ex VII qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria
della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico scientifica e
socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili
socio-sanitari e alle professionalita' socio-sanitarie del profilo di
collaboratore tecnico.
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della
ex VI e della ex VII qualifica.
7. Nella categoria D confluiscono:
- nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale
amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:
l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex
VIII qualifica; l'area funzionale tecnico- scientifica e
socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle
professionalita' socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;
l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII
qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica
e socio-sanitaria della ex VIII qualifica limitatamente alle
professionalita' socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico.
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della
ex VIII qualifica.
8. Nella categoria EP confluiscono:
- nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale
amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:
l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell'ex I
RS e dell'ex II RS; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria dell'ex I RS e della ex II RS con esclusione delle
professionalita' socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico
e del profilo di coordinatore generale tecnico; l'area funzionale
delle strutture di elaborazione dati dell'ex I RS e dell'ex II RS;
- nell'Area medico -odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area
funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e
dell'ex II RS limitatamente alle professionalita' socio-sanitarie del
profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore
generale tecnico.
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche
dell'ex I RS e dell'ex II RS.
Tabella B
Tabella di corrispondenze per il primo inquadramento
nella nuova classificazione.
Precedente posizione economica Attuale posizione economica
=====================================================================
livello retributivo | posizione economica | categoria
=====================================================================
II qualif. ruolo speciale | EP4 | EP
I qualif. ruolo speciale | EP2 | EP
Nono livello | EP2 | EP
Ottavo livello | D2 | D
Settimo livello | C4 | C
Sesto livello | C2 | C
Quinto livello | B3 | B
Quarto livello | B2 | B
Primo - secondo - terzo livello | B1 | B
Tabella C
Classificazione universita' -
Valori tabellari di primo inquadramento
(i valori sono espressi in lire annue e non .sono comprensivi dei
miglioramenti stipendiali dell'l.11.98 e del 1.7.99)
=====================================================================
B (III - IV - V) | C (VI - VII) | D (VIII) | EP (IX / Irs-- | in lire
=====================================================================
1 | 11.461.000 |14.900.000 | 19.200.000 |23.000.000
---------------------------------------------------------------------
2 | 13.051.000 |15.483.000 | 20.583.000 |25.539.000
---------------------------------------------------------------------
3 | 14.281.000 |16.800.000 | 22.300.000 |28.100.000
---------------------------------------------------------------------
4 | 15.483.000 |18.039.000 | 24.000.000 |30.691.000
---------------------------------------------------------------------
5 | |19.200.000 | 25.539.000 |33.000.000
Tabella D
AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE (in lire mensili)
=====================================================================
Ex-livello retributivo | Pos.econ. | dall'1.11.98 |dall'1.7.99
=====================================================================
II qualif. ruolo speciale | EP4 | 66.000 | 55.000
I qualif. ruolo speciale | EP2 | 58.000 | 48.000
Nono livello | EP2 | 58.000 | 48.000
Ottavo livello | D2 | 50.000 | 42.000
Settimo livello | C4 | 46.000 | 38.000
Sesto livello | C2 | 42.000 | 35.000
Quinto livello | B3 | 40.000 | 33.000
Quarto livello | B2 | 38.000 | 32.000
Primo-secondo-terzo livello | B1 | 35.000 | 29.000
Tabella E1
Classificazione universita' -
Valori tabellari al 1.11.1998
=====================================================================
| B (III - IV - V) |C (VI - VII) | D (VIII) |EP (IX / Irs- Ilrs)
=====================================================================
1 | 11.881.000 | 15.380.000 |19.752.000 | 23.600.000
2 | 13.507.000 | 15.987.000 |21.183.000 | 26.235.000
3 | 14.761.000 | 17.304.000 |22.900.000 | 28.796.000
4 | 15.963.000 | 18.591.000 |24.600.000 | 31.483.000
5 | | 19.752.000 |2G.139.000 | 33.792.000
Tabella E2
Classificazione universita' -
Valori tabellari al 1.7.1999
=====================================================================
| B (III - IV - V) |C (VI - VII) | D (VIII) |EP (IX / Irs- Ilrs)
=====================================================================
1 | 12.229.000 | 15.776.000 |20.208.000 | 24.104.000
2 | 13.891.000 | 16.407.000 |21.687.000 | 26.811.000
3 | 15.157.000 | 17.724.000 |23.404.000 | 29.372.000
4 | 16.359.000 | 19.047.000 |25.104.000 | 32.143.000
5 | | 20.208.000 |26.643.000 | 34.452.000
Tabella F
INDENNITA' DI ATENEO
ex livello categoria nuova misura
(importo annuo in lire)
Ilrs EP4-5 6391000
Irs EP1-2-3 4793000
IX EP1-2-3 4793000
VIII D 4000000
VII C 2765000
VI C 2765000
V B 2000000
V B 2000000
I-II-III B 2000000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Al fine di razionalizzare l'utilizzo dei rapporti di lavoro
flessibili, le parti concordano sull'opportunita' che l'eventuale
utilizzo di rapporti di lavoro parasubordinato tenga conto della
complessiva programmazione dell'uso delle diverse tipologie di lavoro
flessibile previste dall'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti convengono sull'opportunita' di verificare congiuntamente
la ricaduta in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di
valorizzazione delle professionalita' conseguente alla strutturazione
delle aree individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta
trascorso un significativo periodo di tempo dall'attuazione del nuovo
ordinamento professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che l'articolo 72 del presente CCNL trovera'
applicazione previa acquisizione da parte dell'A.RA.N. del prescritto
atto di indirizzo del Comitato di settore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Universita' esprimono profonda
insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto attiene
ai lettori di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici ed
auspicano che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese
positive a cui la discussione era giunta, rimovendo le rigidita' che
hanno impedito una conclusione compiuta nell'ambito dell'intesa
odierna, nei tempi tecnici strettamente necessari.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Universita', nell'esprimere
soddisfazione per la soluzione adottata per il personale precario ex
art. 19, comma 9 bis, del CCNL 1994 - 1997, sottolineano la propria
insoddisfazione perche' non e' stato parimenti risolto il problema
presente nei policlinici del precariato delle qualifiche inferiori.
Dichiarano sin d'ora di impegnarsi affinche', utilizzando al meglio
gli strumenti contrattuali, il confronto fra le parti porti a trovare
idonea soluzione al fine di non disperdere professionalita' acquisite
da anni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Universita' dichiarano la propria
insoddisfazione perche' in questo testo contrattuale non siano state
introdotte regole per i contratti di lavoro autonomo coordinato e
continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori ad
una specifica tutela contrattuale e dichiarano che considerano
abusiva l'utilizzazione di questo strumento contrattuale per
attivita' ordinarie svolte non in autonomia, ma sotto la direzione di
organi dell'amministrazione. Eserciteranno in proposito la piu'
attenta vigilanza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene
debba trovare sollecita soluzione negli Atenei il problema del
personale laureato che collabora alla didattica, alla ricerca ed alla
assistenza, assunto con qualifiche inferiori alla VII.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI considera
parziale ed insufficiente la soluzione emersa per le V e VII
qualifiche in quanto non e' stata data a tutte la possibilita', anche
attraverso un corso di formazione, di essere inquadrate,
rispettivamente, nelle categorie C e D.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene
debba trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria
EP delle figure professionali previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 116
del 27.01.92 nonche' dell'art. 78 del D.Lgs. n. 230 del 13.03.95.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il CSA della CISAL Universita', pur valutando gli aspetti positivi
e innovativi del CCNL, dichiara di non condividere molti degli
istituti contrattuali sui quali ha gia' espresso notevoli riserve nel
corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa.
La sottoscrizione del presente CCNL e' motivata dall'esigenza di
consentire al CSA della CISAL Universita' di poter partecipare alle
trattative per il secondo biennio economico, alla stesura delle nuove
tabelle equiparative del personale delle facolta' mediche e
soprattutto di poter partecipare alla contrattazione integrativa
decentrata nei singoli Atenei.
Durante la trattativa il CSA della CISAL Universita' ha
sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali che sono state
solo in parte accolte dall'ARAN, altre non hanno trovato, al momento,
accoglienza.
In particolare ci riferiamo a:
- per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno
tenuto conto ne' della sperequazione pregressa con gli altri comparti
del pubblico impiego ne' dell'inflazione reale evidenziata dal crollo
del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori del comparto;
- non si e' affermato con forza l'obbligo di relazioni sindacali
vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa
decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di
ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie
professionali sia nelle progressioni di carriera;
- i costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono
l'impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono
risorse dal fondo incentivante;
- non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione
collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facolta'
mediche una distinta disciplina normativa ed ordinamentale oltre alla
dotazione di un proprio budget nel rispetto dell'art. 2 comma 1 del
D.L. 517/99;
- non vengono definite le competenze, i metodi e ambiti di
contrattazione delle RSU e dei singoli eletti;
- non e' citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale
operante nelle facolta' mediche e SSN che dovranno essere definite
entro un anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che
della corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni
realmente svolte ed attribuite al dipendente con atto formale
- non vengono incrementati in modo significativo i fondi da
destinare alla formazione e aggiornamento professionale;
- non sono completamente definite le code contrattuali riferite
sopratutto ai VIo livelli sociosanitari ex 312/80 e non beneficiari
della legge 21/91;
- non obbliga le Amministrazioni a stanziare finanziamenti
aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali ed orizzontali;
- nel nuovo sistema di classificazione non si e' previsto come da
noi richiesto la collocazione di tutti i Vo livelli nella categoria C
e tutti i VIIo nella categoria D;
- inquadramento nell'ambito della docenza dei lettori;
- inquadramento nell'area della dirigenza del personale del ruolo
ad esaurimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie - tenuto conto che il presente CCNL e' stato
sottoscritto in periodo in cui di norma il personale fruisce delle
ferie estive - concordano che, ove sia stato previsto che taluni
adempimenti a cura delle amministrazioni debbano essere ultimati
entro 30 ovvero 60 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL
stesso, tali termini si intendono prorogati fino a non oltre,
rispettivamente, i mesi di settembre e di ottobre.
fp02-gr02