GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 136 DEL 13/06/2000





L. 7 giugno 2000, n. 150.  Agg. GU 24/08/2006
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.
Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 27 settembre 2000 e la Dir.Min. 7 febbraio 2002.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Nota 6 agosto 2004, n. 21; 
- Ministero della giustizia: Circ. 2 luglio 2002.
 





Capo I - Princìpi generali 
(giurisprudenza di legittimità)
1.  Finalità ed àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano 
la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le 
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od 
obbligatoria degli atti pubblici. 
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto 
d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai 
comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o 
all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: 
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, 
audiovisivi e strumenti telematici; 
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri 
enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; 
c) la comunicazione interna realizzata nell'àmbito di ciascun ente. 
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, 
finalizzate a: 
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 
facilitarne l'applicazione; 
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 
pubblico e sociale; 
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso 
dei procedimenti amministrativi; 
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in 
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza 
locale, regionale, nazionale ed internazionale. 
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla 
presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, 
sponsorizzazioni e offerte al pubblico. 



 





2.  Forme, strumenti e prodotti.
1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la 
comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, 
le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di 
manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di 
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche 
attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le 
funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata 
e i sistemi telematici multimediali. 
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla 
diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere 
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia. 



 





3.  Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità 
sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di 
messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi 
non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento 
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti 
private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di 
utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la 
riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di 
programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. 
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni 
relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie 
radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo 
interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale. 
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di 
affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario 
stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, 
comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per 
singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; 
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti 
messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del 
prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria. 



 





4.  Formazione professionale.
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'àmbito delle proprie dotazioni 
organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di 
comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati 
dal regolamento di cui all'articolo 5. 
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle 
università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della 
comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), 
nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i 
modelli di cui al comma 1 (4). 



(4)  Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422. 
 





5.  Regolamento.
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del 
personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di 
informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina 
altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già 
svolge attività di informazione e di comunicazione (5). 



(5)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 21 
settembre 2001, n. 422. 
 





6.  Strutture.
l. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, 
in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni 
attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e 
l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni 
con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il 
cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli 
polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'àmbito del proprio ordinamento degli 
uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i 
servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro 
coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, 
le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge. 



 





7.  Portavoce.
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un 
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta 
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli 
organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, 
per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori 
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice 
nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da 
ciascuna amministrazione per le medesime finalità. 



 





8.  Ufficio per le relazioni con il pubblico.
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai 
cittadini singoli e associati. 
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà 
regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli 
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: 
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di 
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni; 
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso 
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione 
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; 
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare 
le reti civiche; 
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i 
processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da 
parte degli utenti; 
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il 
pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli 
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la 
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione 
collettiva. 



 





9.  Uffici stampa.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, 
di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi 
di informazione di massa. 
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale 
dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da 
personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli 
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di 
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di 
ciascuna amministrazione per le medesime finalità. 
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di 
capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo 
di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di 
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 
dell'amministrazione. 
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per 
tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori 
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 
Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui 
al comma 5. 
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili 
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una 
speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni 
rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente 
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 
(6). 



(6)  Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422. 
 





10.  Disposizione finale.
1. Le disposizioni del presente capo costituiscono princìpi fondamentali ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni 
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e 
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 



 





Capo II - Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato 
11.  Programmi di comunicazione.
1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e 
dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle 
iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, 
comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni 
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre 
di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste 
dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e 
contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente 
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: 
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le 
amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle 
procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle 
amministrazioni che ne facciano richiesta; 
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione 
pubblica presso le amministrazioni; 
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei 
quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, 
televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe. 



 





12.  Piano di comunicazione.
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il 
Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di 
comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna 
amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche 
avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i 
Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su 
quanto previsto dal presente comma. 



 





13.  Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario.
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, 
i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la 
diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa. 
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni 
circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto 
dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, 
inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle 
modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima 
efficacia della comunicazione. 
3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le 
amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo 
di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero. 



 





14.  Finanziamento dei progetti.
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario 
delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, 
ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata 
nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità 
n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 
67. 



 





15.  Procedure di gara.
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a 
carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è 
effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare 
alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni 
per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti 
in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (7). 



(7)  In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.P.R. 21 
settembre 2001, n. 403. 
 





16.  Abrogazioni.
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 
67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive 
modificazioni. 




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