G.U.R.I. N. 24 DEL 31/1/2000 MURST Regol.scuole di specializ. per le profess.legali
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 24 DEL 31/1/2000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 21 dicembre 1999, n. 537
Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, commi 113 e 114;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del
notariato;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999);
Viste le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n.
8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del
regolamento in adesione alle predette osservazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Istituzione delle scuole
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;
d) per MURST, il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede:
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, riguarda: "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, concerne: "Riordinamento delle scuole dirette
a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei
corsi di perfezionamento".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica".
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari".
- I commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), cosi' recitano:
"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti princi'pi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite
nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati".
- L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, (Modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127) e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Le scuole biennali di specializzazione
per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le
professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui
all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di
cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del
caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 2.
Istituzione delle scuole
1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalita' di
cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle
universita' sedi di facolta' di giurisprudenza, previa modifica dei
regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime
facolta' e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre
universita'.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonche' di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema
universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a
sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in piu'
atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio
nazionale.
Note all'art. 2: - Il comma 1 dell'art. 11 della legge
19 novembre 1990, n. 341, prevede:
"1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art.
1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui
all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo,
da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato
"regolamento didattico di ateneo". Il regolamento e'
deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il
regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento,
decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il
regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato
con decreto del rettore".
- Si riporta il testo del comma 3, lettera e),
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"3. La programmazione si attua mediante:
a)-d) (omissis);
e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale
che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il
decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle
proposte, dei pareri e della relazione di cui
rispettivamente alle lettere b, c) e d), le iniziative da
realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalita' di
cui al comma 2 da attivare, nonche' i criteri di
ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera e'
comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 3.
Programmazione degli accessi
1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole di specializzazione e' determinato annualmente
con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla
scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo,
sede amministrativa della scuola stessa.
3. Le universita' e il MURST assicurano adeguati sostegni economici
agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli
esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari,
nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del
decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle
note alle premesse.
- L'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante
disciplina in materia di contributi universitari), prevede:
"2. Le universita' determinano autonomamente la
disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento
della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di
cui al presente articolo, con particolare attenzione per i
capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei
requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle
regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390".
- La legge 30 novembre 1989, n. 398, prevede "Norme in
materia di borse di studio universitarie".
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede: "Norme sul
diritto agli studi universitari".
- L'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al concorso sono ammessi i laureati in
giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al
relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico
1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da
una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione
del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli
anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle
condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative
della programmazione universitaria e del diritto allo
studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio
nazionale delle scuole di cui al primo comma e la
previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti
capaci, meritevoli e privi di mezzi.
3. Se le domande di partecipazione al concorso
presentate dai candidati di cui al secondo comma sono
inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il
concorso e' bandito, sono altresi' ammessi, previo
superamento della prova preliminare di cui al-l'art.
123-bis ed in misura pari al numero necessario per
raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in
possesso della sola laurea in giurisprudenza.
4. Il limite di eta' di cui al primo comma per la
partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in
favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
alla professione di procuratore legale entro il
quarantesimo anno di eta'.
5. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula
con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
6. Si applicano le disposizioni vigenti per
l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti
dalle disposizioni stesse.
7. Il Consiglio superiore della magistratura non
ammette al concorso i candidati che, per le informazioni
raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui
parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea
collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per
taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda
alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione
e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima
dello svolgimento della prova scritta".
Art. 4.
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed
esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono
partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data
anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresi' indicate le
sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso
ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a
risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale.
3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministero della giustizia, una apposita
commissione di nove esperti. La commissione predispone un archivio
con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e
provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la tenuta
dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' entro trenta
giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data e' reso
pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
4. La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i
cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati
per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai
componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data
stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale,
nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la
divulgazione.
5. Non e' ammessa nelle prove del concorso la consultazione di
testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
6. Presso ogni ateneo e' costituita, con decreto rettorale, una
commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due
professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un
avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto e' nominato un
apposito comitato di vigilanza.
7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il
componente avente maggiore anzianita' di ruolo, ovvero a parita' di
anzianita' di ruolo, il piu' anziano di eta'.
8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la
valutazione della prova di esame; 5 per il curriculum degli studi
universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum
e del voto di laurea avviene in conformita' a criteri stabiliti dalla
commissione di cui al comma 3.
9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il
candidato piu' giovane di eta'.
Capo II
Organizzazione della scuola
Art. 5.
Consiglio direttivo della scuola
1. La scuola e' struttura didattica dell'universita', cui
contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati.
L'universita' o le universita' convenzionate garantiscono il supporto
gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale
necessarie al funzionamento.
2. Per ciascuna scuola di specializzazione e' costituito un
consiglio direttivo presieduto da un direttore.
3. Il consiglio direttivo e' composto di dodici membri, di cui sei
professori universitari di discipline giuridiche ed economiche
designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza; due
magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio
della facolta' di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro
nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della
magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio
nazionale del notariato.
4. Il consiglio direttivo e' nominato con decreto rettorale ed e'
validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura
in carica quattro anni. Il direttore e' eletto dal consiglio stesso
nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.
5. Nel caso di scuole istituite tra i piu' atenei ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni
disciplinano le procedure per la designazione dei docenti
universitari di cui al comma 3.
6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della
scuola; definisce la programmazione delle attivita' didattiche;
esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di
autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste
all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
Nota all'art. 5: - L'art. 94 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
prevede:
"Art. 94. - Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o
indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e
indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e
di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1o ottobre
1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge
30 novembre 1973, n. 766.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di
laurea:
1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio
per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti
nello statuto;
2) esamina e approva i piani di studio che gli
studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del
diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche
statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai
corsi di diploma interessati;
4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di
insegnamenti previsti dallo statuto;
5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri
consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea
afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei
mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei
dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera
piu' efficace le attivita' di insegnamento e il loro
coordinamento con le attivita' di ricerca;
6) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante
l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da
quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del
presente decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e'
costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al
corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto,
da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti
del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei
docenti, da un rappresentante del personale non docente e
da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque,
qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero
di duemila. La partecipazione delle diverse componenti
avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge
nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo,
un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in
prima convocazione e a maggioranza relativa nelle
convocazioni successive. Il presidente sovrintende o
coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo
sono pubblici.
Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e
indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di
insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonche' i
rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli
assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali
previste dall'art. 9 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n.
580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni
dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le
questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione
dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone
dei professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli
studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di
corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle
relative a questioni concernenti la destinazione dei posti
di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati
e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli
assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in
carica due anni".
Art. 6.
Attivita' didattica
1. Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal
consiglio direttivo, provvede l'universita' ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto
previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, nonche' con contratti di diritto privato
stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati
dall'ufficio o servizio da non piu' di cinque anni.
2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del
consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli
iscritti lo renda necessario puo' procedersi allo sdoppiamento del
corso ed alla nomina di piu' docenti per il medesimo insegnamento. Si
procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti
sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della
medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.
3. Il servizio di tutorato e' affidato, previa stipula di appositi
contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.
Nota all'art. 6: - L'art. 12 della citata legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 12. - 1. I professori di ruolo, a integrazione di
quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma
universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori,
a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e
32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i
corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le
modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. E altresi' compito istituzionale dei professori e
dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale
dello studente secondo quanto previsto dal sistema di
tutorato di cui all'art. 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita'
didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le
strutture didattiche secondo le esigenze della
programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai
ricercatori, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con
il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza
di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno
diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La
programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e
dei ricercatori e l'as-solvimento degli impegni previsti
dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e relatori
di tesi di laurea.
5. Gli affidamenti e le supplenze possono essere
conferite esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori confermati del medesimo settore
scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti
alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di
altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra
universita'. [Nell'attribuzione delle supplenze, in
presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori
confermati, appartenenti al medesimo settore
scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del
consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori].
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma
sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli
esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il
rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti
dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti
sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo,
che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori e per i ricercatori dalle
rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le
supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti
possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto
dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i
professori a contratto sono rispettate le incompatibilita'
di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni".
Capo III
Ordinamento didattico
Art. 7.
Piano degli studi
1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di
abbreviazioni ed e' articolata in un anno comune e negli indirizzi
giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.
2. L'ordinamento didattico della scuola e' definito in conformita'
all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e
l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due
indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.
3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione
all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del
consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva
dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attivita'
didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potra'
ripetere l'anno di corso una sola volta.
4. La frequenza alle attivita' didattiche della scuola e'
obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di
attivita' didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di
assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero
per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione
del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora
l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalita' e i tempi per
assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni
di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.
5. Le attivita' didattiche della scuola si svolgono in conformita'
all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato
all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel
periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile
dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attivita'
didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attivita'
pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per
stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e
attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attivita' di
stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.
6. L'attivita' didattica consiste in appositi moduli orari dedicati
rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad
attivita' pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di
casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti
giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed
implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il
coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete
capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole
programmano lo svolgimento di attivita' didattiche presso studi
professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio
nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o
convenzioni tra l'universita' sede amministrativa delle scuole, gli
ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti
dell'amministrazione giudiziaria.
Art. 8.
Esame finale
1. Il diploma di specializzazione e' conferito dopo il superamento
di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su
argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo e' costituita
apposita commissione composta di sette membri di cui quattro
professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un
notaio.
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modicazioni e
integrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque
non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico
2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui
all'articolo 4, comma 3, nonche' in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto
articolo 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50
quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la
divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre
pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi
di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data
stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna
sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata
l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da
parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 1999
Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
Zecchino
Il Ministro della giustizia
Diliberto
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica,
foglio n. 5
Nota all'art. 9: - Per il titolo del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si veda
nelle note alle premesse.
Allegato 1
(Art. 7, comma 2)
OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA
La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti
l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la
professionalita' dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai,
anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale
della legislazione e dei sistemi giuridici e alle piu' moderne
tecniche di ricerca delle fonti.
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo formativo, attivita' didattiche e relativi crediti
formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori
scientifico-disciplinari:
Area A: 1o anno.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche
in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto
amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione
europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
elementi di informatica giuridica, di contabilita' di Stato e degli
enti pubblici, di economia e contabilita' industriale.
Area B: 2o anno - indirizzo giudiziario - forense.
Approfondimenti disciplinari e attivita' pratiche nelle materie
oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame
di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto
del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti,
nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico,
nonche' nel campo della deontologia giudiziaria e forense,
dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della
comunicazione e della argomentazione.
Area C: 2o anno - indirizzo notarile.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche
in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del
diritto delle successioni, del diritto della proprieta' e dei diritti
reali, del diritto della pubblicita' immobiliare, del diritto delle
obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del
diritto delle imprese e delle societa', della volontaria
giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale
pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia
notarile.
gr2000