GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 18 DEL 24/1/2000
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 17 gennaio 2000
Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base,
730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3,
730-4, 730-4 integrativo e la busta per la consegna del modello
730-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2000 da parte
dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto
presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere
redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1999 di
approvazione dello schema di certificazione unica, modello CUD2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernenti la revisione della disciplina dell'assistenza
fiscale;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
concernente disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, come modificato dall'articolo 12 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 6, comma 12, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli
effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che, in materia di trattamento dei dati personali,
l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni
riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei
dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nei
modelli di dichiarazione semplificata (modd. 730) approvati per
l'anno precedente;
Ritenuta, infine, l'opportunita' di fornire gli schemi della
modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza
fiscale;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2 per
il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4
integrativo e la busta per la consegna del modello 730-1 (allegato
A), concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nonche' le comunicazioni relative
all'assistenza fiscale da presentare nell'anno 2000.
2. I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in
duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a
stampa, purche' questo contenga tutte le informazioni previste dal
modello stesso. Qualora i modelli siano costituiti da piu' pagine, la
sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per
la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici
devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite
con successivo decreto. I supporti informatici devono essere
presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4
integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al
numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei
contribuenti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale e
compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.
3. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore verde (Pantone n. 347 U).
Art. 2.
1. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art.
1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.
2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su
stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a
pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata
deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare".
3. I modelli di cui all'art. 1 devono presentare i seguenti
requisiti:
stampa realizzata con i colori previsti nel comma 3 dell'art. 1
ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o
il colore verde (pantone n. 347 U);
conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati con
il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l'intestazione dei dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle
facciate nel seguente ordine:
nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti
a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate
nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel
seguente ordine:
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
Art. 3.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate
nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo
di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica dei modelli con stampanti di cui al comma
1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colori, dimensioni, conformita' di strutture e sequenza aventi
le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
Art. 4.
1. I modelli di cui all'art. 1 sono distribuiti gratuitamente dal
Ministero delle finanze presso i comuni o possono essere prelevati
dal sito Internet del Ministero delle finanze ove sono resi
disponibili in formato elettronico.
2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli
prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano
le caratteristiche tecniche richiamate nell'art. 3, comma 2, e
rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche'
gli estremi del presente decreto.
Art. 5.
1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1,
possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 23 - massima cm 25;
altezza minima cm 11 - massima cm 16.
2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' e i
termini per l'invio all'amministrazione finanziaria delle buste
contenenti il modello 730-1 e quelle per la sua conservazione.
Art. 6.
1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono
trasmettere i dati della dichiarazione di cui all'art. 1 in via
telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con
successivo decreto. E' fatto comunque obbligo di rilasciare copia
della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per
struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente
decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste
nell'art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2000
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
Romano
ALLEGATO
Vedere MODELLI da Pag. 9 a Pag. 75 del S.O.