GAZZETTA UFFICIALE N. 144 SERIE GENERALE DEL 22/6/1999
MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 22 aprile 1999, n. 188.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
GAZZETTA UFFICIALE N. 144 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 22/6/1999
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 22 aprile 1999, n. 188.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
quale dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia
di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, che, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
definisce i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali
di complemento delle Forze armate;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, nella parte in cui
disciplina il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento
delle Forze armate;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo, rispettivamente,
delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, definisce, tra l'altro, le modalita' per il
reclutamento dei volontari in ferma breve;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, relativo al
riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri il
quale, per effetto del rinvio operato dall'articolo 33, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
disciplina anche il reclutamento del personale delle bande musicali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Considerata la necessita' di garantire l'immissione in ruolo, nei
gradi iniziali, di personale militare in giovane eta' in relazione
alla natura del servizio prestato, che richiede elevate condizioni di
efficienza psicofisica per l'espletamento delle attivita'
addestrative ed operative, nonche' alla particolare configurazione
ordinativa delle Forze armate fondata sui principi della pienezza
degli organici e dell'avanzamento normalizzato, per la quale e'
indispensabile garantire l'alimentazione costante in ogni grado e
ruolo attraverso la regolare progressione in carriera, fino ai gradi
vertice;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 789 del 29 marzo 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai fini della partecipazione ai seguenti concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate si applicano, in deroga
a quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 15 marzo 1997, n. 127, i limiti di eta' di seguito indicati:
a) concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri:
1) concorso per il reclutamento nel ruolo speciale, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non
aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso
il trentaduesimo anno di eta', se ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri; aver compiuto alla data in cui e' bandito
il concorso il ventottesimo anno di eta' e non aver superato il
quarantesimo al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso,
se marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
2) concorso per il reclutamento nel ruolo tecnico, di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non
aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso
il trentaduesimo anno di eta' ovvero il quarantesimo se marescialli
dell'Arma dei carabinieri;
b) concorsi per il reclutamento degli ufficiali di complemento:
1) concorso per il reclutamento nell'Esercito, di cui all'articolo
8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto al
31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il
diciottesimo anno di eta', se giovani appartenenti a classe non
ancora chiamata alla leva; non aver superato al 31 dicembre dell'anno
in cui sono nominati sottotenenti il trentasettesimo anno di eta', se
militari;
2) concorso per il reclutamento nella Marina, di cui all'articolo
19 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il
diciassettesimo anno di eta' al 1 agosto dell'anno in cui sono
banditi i corsi allievi ufficiali di complemento, se giovani
appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva;
3) concorso per il reclutamento nell'Aeronautica, di cui
all'articolo 31 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62:
aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di
concorso per la presentazione delle domande di partecipazione ovvero
non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se dispensati dal
presentarsi alle armi perche' cittadini italiani residenti
all'estero;
4) concorso per il reclutamento nel ruolo naviganti dell'Arma
aeronautica, di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n.
224: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il
ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di
concorso;
c) concorsi per il reclutamento nel ruolo marescialli:
1) concorso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: aver compiuto il
diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'
alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per
la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il
ventottesimo anno di eta' per coloro che hanno gia' prestato servizio
militare obbligatorio o volontario; non aver superato il ventottesimo
anno di eta' se appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente o militari e graduati in ferma
volontaria o di leva in servizio;
2) concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196: non aver superato il quarantesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;
d) concorso per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell'Arma
dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il
diciottesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la
presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo
anno di eta' per coloro che hanno gia' prestato servizio militare;
aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta' se coniugati; non aver
superato il trentesimo anno di eta' se appartenenti ai ruoli dei
sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri o allievi carabinieri,
carabinieri ausiliari e allievi carabinieri ausiliari;
e) concorso per il reclutamento nel ruolo degli appuntati e dei
carabinieri, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il
ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto
dal bando di concorso per la presentazione della domanda di
partecipazione ovvero il ventottesimo anno di eta' per coloro che
hanno adempiuto gli obblighi di leva; aver compiuto il ventiseiesimo
anno di eta' se coniugati;
f) concorsi per il reclutamento nelle bande musicali, di cui agli
articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
78:
1) concorso per il reclutamento del maestro direttore: aver
compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno
di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;
2) concorso per il reclutamento del maestro vice direttore: aver
compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno
di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;
3) concorso per il reclutamento degli orchestrali: aver compiuto il
diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la
presentazione della domanda di partecipazione ovvero il
quarantacinquesimo anno di eta' se appartenenti alle Forze armate o
ai Corpi di polizia in attivita' di servizio; si prescinde dai limiti
di eta' per gli allievi del Centro addestramento musicale;
4) concorso per il reclutamento dell'archivista: aver compiuto il
diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la
presentazione della domanda di partecipazione ovvero il
quarantacinquesimo anno di eta' se appartenenti alle Forze armate o
ai Corpi di polizia in attivita' di servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 aprile 1999
Il Ministro: Scognamiglio Pasini
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 220
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di
eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente "Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117,
concernente "Istituzione dei ruoli normale, speciale e
tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 22 aprile 1993.
- Il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, n.
62, recante "Approvazione del regolamento concernente i
criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali
di complemento nonche' la durata dei corsi allievi
ufficiali di complemento delle tre Forze armate", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo
1988.
- Il testo dell'art. 12 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, concernente "Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il
seguente:
"Art. 12 (Arruolamento degli ufficiali di complemento).
- 1. Entro sei mesi alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' emanato con decreto ministeriale
il regolamento concernente i criteri e le modalita' per
l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre
Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli
di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi,
nonche' i requisiti somaticofunzionali e
psicoattitudinali necessari anche in relazione agli
incarichi da espletare.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
i bandi di concorso o di arruolamento per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento
delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi
sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero
della difesa. Della pubblicazione e' dato immediato
avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della
graduatoria e' posta in visione presso il distretto
militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie
di porto.
3. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso
al Ministro della difesa entro novanta giorni dalla
pubblicazione".
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente
"Norme per il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate
e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di
finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo non dirigente dell'Arma dei
carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1997.
- Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi
di finanza pubblica", e' il seguente:
"65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme
di tre o cinque anni ed incentivare il
reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni, riservando ai volontari
congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali
nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della
Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di
finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle
carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore
al 60 per cento dei posti disponibili. Nella polizia
di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la
predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di
cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e'
elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I
regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica".
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78,
concernente "Riordinamento della banda musicale dell'Arma
dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991.
- Il testo dell'art. 33, comma 2, lettera g), del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate", e' il
seguente:
"2. - da a) a f) - (Omissis);
g) il reclutamento del personale delle bande e'
regolato dal capo III del decreto legislativo n. 78 del
1991. E' inoltre previsto che:
1) ai sottufficiali in servizio permanente delle
Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio
1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni
di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza
della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che
posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per
cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli
orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad
orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati
marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e
gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere
iscritti nella organizzazione strumentale delle terze,
delle seconde e delle prime parti della banda per cui
hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo
dei musicisti della Forza armata di appartenenza;
3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991
sono stabiliti con decreto ministeriale su
determinazione dei capi di Stato maggiore di Forza
armata".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge 15
marzo 1997, n. 127, v. in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
24 marzo 1993, n. 117, concernente "Istituzione dei ruoli
normale, speciale e tecnico degli ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri", e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono
tratti:
a) con il grado di sottotenente, mediante concorso per
titoli ed esami:
1) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina:
2) dai marescialli aiutanti, marescialli capi e
marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio
prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che
abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a ''superiore alla media'' e che
abbiano compiuto alla data in cui e' bandito il concorso il
ventottesimo anno di eta';
b) dai capitani del ruolo normale che ne facciano
domanda ai sensi dell'art. 5".
- Il testo dell'art. 16 del sopracitato decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Il reclutamento degli ufficiali del
ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in
cui viene bandito il concorso e che siano in possesso
dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti
per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto
dal bando di concorso;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non
abbiano superato il quarantesimo anno di eta' al 31
dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso,
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, abbiano frequentato specifici corsi di
specializzazione, siano stati gia' impiegati per
almeno un quinquennio nella relativa specialita'
ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica
finale non inferiore a ''superiore alla media''.
Il numero dei posti messi a concorso le modalita' di
espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte
ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione
professionale indicato nel predetto bando, sono
stabiliti con decreto ministeriale.
2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i
candidati devono possedere:
a) l'idoneita' fisica al servizio, militare
incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da
accertarsi mediante visita medicocollegiale presso
l'ospedale militare o i centri medicolegali militari
della sede del comando di regione militare nel cui
territorio e' dislocato il reparto o ente di
appartenenza o il distretto militare di residenza;
b) i necessari requisiti psicoattitudinali.
3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed
ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla
tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al
grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione
determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine
corso.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 e 31 del
citato decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, e' il
seguente:
"Art. 8. - 1. Possono concorrere a domanda per
l'ammissione ai corsi AUC, di cui al presente decreto i
giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o titolo superiore, di cui al successivo
art. 10, che si trovino in una delle condizioni seguenti:
a) militari in congedo illimitato provvisorio;
b) militari alle armi;
c) militari che abbiano gia' soddisfatto agli obblighi
di leva o che si trovino, comunque in congedo illimitato,
limitata ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi
automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza e
ruolo commissari) di amministrazione e del Corpo
tecnico;
d) giovani appartenenti a classe non ancora chiamata
alla leva, purche' compiano il diciottesimo anno di eta'
entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono nominati
sottotenenti.
2. Per concorrere all'ammissione ai corsi AUC i militari
di cui al comma 1, lettera a), b) e c), non devono
aver superato il trentasettesimo anno di eta' entro il
31 dicembre dell'anno in cui conseguiranno la nomina a
sottotente di complemento.
3. I sottufficiali ed i graduati di truppa devono
rinunziare per iscritto al proprio grado; essi sono,
pero', ripristinati nel grado precedentemente rivestito,
qualora vengano dimessi dai corsi per un motivo qualsiasi
o non conseguano la idoneita' al grado di
sottotenente.
4. Ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi
automobilistico, di amministrazione e di commissariato
(ruolo sussistenza) possono essere anche ammessi:
a) giovani laureati in medicina e chirurgia, in
farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in
medicina veterinaria, qualora ne facciano esplicitata
documentata domanda, indipendentemente dalla possibilita'
di concorrere anche per l'ammissione ai corsi AUC del
Corpo sanitario (medici o farmacisti) e di quello
veterinario in rapporto al titolo di studio da ciascuno di
essi posseduto;
b) gli aspiranti ai corsi del Corpo tecnico e del
Corpo di commissariato (ruolo commissari) che non
conseguano l'ammissione a tali corsi per mancanza di
posti disponibili. A coloro che vengono trasferiti ai
corsi delle varie Armi e' data facolta' di rinunciarvi per
concorrere all'ammissione al successivo corso AUC del
Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo
commissari). Coloro che non sono ammessi ne' a un corso AUC
del Corpo di commissariato (ruolo commissari), ne' al
corrispondente corso AUC delle varie Armi possono chiedere
di concorrere nuovamente solo per il successivo corso
AUC delle varie Armi.
5. I giovani concorrenti per la prima volta per un corso
AUC e non ammessi al corso stesso, possono essere rinviati
a concorrere per il corso successivo, fermo restando
quanto disposto al comma 4, senza essere sottoposti a
nuovi accertamenti fisicopsicoattitudinali e qualora
dichiarino di volersi avvalere di tale possibilita' entro
il termine che sara' fissato dal distretto militare nella
comunicazione di non ammissione".
"Art. 19. - 1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui
all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in
possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella
A, ottenuto quando sia un diploma di scuola media
superiore con votazione non inferiore a quarantuno
sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
arruolati di leva nel C.E.M.M.;
militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non
abbiano gia' ultimato tale servizio ovvero non siano
rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso;
arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica
previo ''nulla osta'' rilasciato dai competenti distretti
militari;
giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla
leva purche' compiano il diciassettesimo anno di eta'
entro il 1 agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi
AUC".
"Art. 31. - 1. Possono concorrere, a domanda, per
l'ammissione ai corsi AUC per l'A.M. di cui al presente
decreto i cittadini italiani con i requisiti e sotto
l'osservanza delle condizioni che seguono:
a) non abbiano riportato condanne penali per delitti non
colposi;
b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e
non abbiano superato il ventottesimo anno alla data di
scadenza del concorso.
Potranno altresi' concorrere coloro che non abbiano
superato il trentaduesimo anno di eta', se dispensati dal
presentarsi alle armi perche' cittadini italiani residenti
all'estero;
c) siano in possesso della idoneita' fisica al
servizio militare incondizionato nell'A.M., della
idoneita' psicoattitudinale al servizio in qualita'
di ufficiale di complemento del ruolo e specialita'
richiesti nella domanda di partecipazione al concorso,
nonche' della idoneita' generica al volo;
d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, agli
obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita
medica di leva;
e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione
dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorita' per
insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze
psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da
istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati
dello Stato;
f) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver
conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, uno dei seguenti
titoli di studio:
1) per il Corpo sanitario aeronautico:
laurea in medicina e chirurgia: i concorrenti ammessi
al corso allievi ufficiali di complemento, devono essere
in possesso, prima della nomina ad ufficiale,
dell'abilitazione all'esercizio della professione.
Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione,
possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla
data di fine corso;
2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:
laurea in giurisprudenza, in economia e commercio,
in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze
statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed
attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed
assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia
aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in
discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze
economiche e marittime conseguita presso la Sezione
armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o
laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche
e bancarie;
3) per il Corpo del genio aeronautico:
laurea in ingegneria civile, in architettura, in
ingegneria civile, per la difesa del suolo e la
pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico,
geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti
all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri -
specialita' infrastrutture aeronautiche;
laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria
aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale
e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria
elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria
chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad
indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed
economicoorganizzativo, se aspirante all'ammissione al
corso nel ruolo ingegneri - specialita' costruzioni
aeromeccaniche;
laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria
elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali
ad indirizzo: elettrico ed economicoorganizzativo, se
aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri -
specialita' elettronica;
laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in
discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario
navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso nel
ruolo fisici;
laurea in chimica industriale, se aspiranti
all'ammissione nel ruolo chimici;
g) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver
conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione
di esami dell'anno in cui viene emanato il bando uno dei
seguenti titoli di studio:
1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:
diploma di maturita' classica, scientifica,
artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e
perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in
lingue estere, perito per il turismo, di maturita'
rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o
nautico o per geometri, diploma di maturita' d'arte
applicata, di maturita' professionale di perito
aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici
aeronautici istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale
rilasciata dalla sezione classica, scientifica e moderna
della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito
commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma
di perito commerciale e programmatore, diploma di
maturita' professionale e segretario d'amministrazione,
diploma di maturita' professionale di analista contabile,
diploma di maturita' professionale di operatore
commerciale, licenza linguistica;
2) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:
diploma di ragioniere e perito commerciale e
perito per il commercio con l'estero, diploma di
perito commerciale e programmatore, diploma di
maturita' professionale di segretario d'amministrazione,
diploma di maturita' professionale di analisi
contabile, diploma di maturita' professionale di
operatore commerciale, licenza linguistica;
3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti
tecnici:
diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per le costruzioni aeronautiche, per
industrie metalmeccaniche, per meccanica, per
meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al
corso nella specialita' aeronautici;
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se
aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' edili;
diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia
nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti
all'ammissione al corso nella specialita' elettronici;
diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per elettrotecnica, se aspiranti
all'ammissione al corso nella specialita'
elettricisti;
diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per meccanica, se aspiranti
all'ammissione al corso nella specialita' motorizzazione;
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione,
per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella
specialita' armamento;
diploma di perito industriale indirizzo specializzato
per chimica industriale, per chimica nucleare, per
materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti
all'ammissione al corso nella specialita' assistenti di
laboratorio;
diploma di maturita' classica, scientifica, artistica,
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico
industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma
di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici
aeronautici istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, se aspiranti
all'ammissione al corso nella specialita' geofisici;
diploma di perito industriale se aspiranti
all'ammissione al corso nella specialita' fotografi.
2. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio
all'estero dovranno presentare unitamente a
quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio italiano, rilasciata da un provveditore
agli studi di loro scelta.
3. I requisiti di cui al presente articolo saranno
accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero
della difesa.
4. E' facolta' del Ministero della difesa fissare nel
decreto con cui vengono indetti i corsi AUC diversi od
ulteriori requisiti in relazione alle esigenze della Forza
armata".
- Il testo dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n.
224 (Per il titolo v. in note alle premesse), e' il
seguente:
"Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante
corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari,
indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti
corsi sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del
bando di concorso;
c) non essere stati espulsi dalle Forze armate,
dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo; non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in
Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal
Ministero della pubblica istruzione;
e) possedere le qualita' fisiche e psicoattitudinali,
accertate presso appositi organi dell'Aeronautica
militare, necessarie per effettuare la navigazione
aerea, in qualita' di piloti militari, di navigatori
militari;
f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori
o di chi esercita la tutela.
3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di
pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto
della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre
una ferma di anni dodici.
4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno
adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza
armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla
osta della Forza armata di appartenenza".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Per il
titolo v. in nota alle premesse), e' il seguente:
"Art. 11 (Reclutamento nel ruolo di marescialli). - 1. Il
personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli
organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico,
dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli
allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite
concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli
appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, tramite
concorso interno e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a mesi sei".
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Per il
titolo v. in nota alle premesse), e' il seguente:
"Art. 14 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli
ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo
II per il Reggimento corazzieri, sono tratti:
a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico,
mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso
della durata di due anni accademici".
- Il testo dell'art. 4 del sopracitato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' il seguente:
"Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono
consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi,
con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano
compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo
anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati
in altre Armi o Forze armate nonche' nelle Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di eta' e'
elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia'
adempiuto agli obblighi di leva;
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari,
per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti
alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti
delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei
posti disponibili nel contingente determinato
annualmente con legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri
ausiliari possono permanere in servizio a domanda in
qualita' di carabinieri effettivi, commutando la ferma di
leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche.
Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si
provvede, in base all'esito di adeguati test per
l'accertamento del grado di preparazione culturale e
professionale e sulla scorta della documentazione
caratteristica e matricolare, alla formazione di una
graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad
apposito corso integrativo di formazione i militari in
essa utilmente collocati".
- Il testo degli articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 (Per il titolo v.
premesse), e' il seguente:
"Art. 11 (Reclutamento del maestro direttore). - 1. Il
reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei
carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base
a concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Per partecipare al concorso e' necessario:
a) aver compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non
superato il quarantesimo;
b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;
c) essere muniti di diploma di strumentazione per
banda e di diploma di composizione, conseguiti in un
conservatorio statale o in altro analogo istituto
legalmente riconosciuto;
d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti
richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo stato di
celibe o di vedovo senza prole.
3. Si prescinde dal limite massimo di eta' per il
concorrente che sia gia':
a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio
permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di
polizia;
b) ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei
carabinieri.
4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi della commissione
esaminatrice, cosi' distinte:
1) composizione di una fuga a quattro parti, da
svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
2) composizione di una marcia eroica o funebre o
trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno
strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto
ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per
pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un
tempo massimo di diciotto ore;
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo
storico;
2) tecnica di tutti agli strumenti compresi
nell'organico strumentale;
3) vari tipi di partitura;
4) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e
direzione di uno o piu' brani, a scelta della
commissione esaminatrice, che saranno lasciati al
candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla
stessa commissione.
5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un
punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria
e' formata in base alla somma dei punti parziali
attribuiti.
6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella
graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70,
sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12".
"Art. 14 (Reclutamento del maestro vice direttore).
- 1. Il reclutamento dell'ufficiale in s.p.e. dei
carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo
mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non
superato il quarantesimo; per gli orchestrali della banda
dell'Arma si prescinde dai predetti limiti di eta';
b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;
c) aver conseguito in un conservatorio statale o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto il
diploma in strumentazione per banda;
d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti
richiesti per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri, prescindendo da quello concernente lo stato di
celibe o di vedovo senza prole.
2. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi della commissione, cosi'
distinte:
1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale,
da svolgere nel tempo massimo di otto ore;
2) composizione di una marcia militare per pianoforte
con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo
massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per
pianoforte, da svolgere in un tempo massimo diciotto ore;
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) tecnica di tutti gli strumenti compresi
nell'organico strumentale;
2) vari di tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e
direzione di uno o piu' brani, scelti dalla commissione
esaminatrice, e lasciati a disposizione del candidato
per il tempo stabilito dalla stessa commissione.
3. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un
punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria
e' formata in base alla somma dei punti parziali
attribuiti.
4. E' giudicato idoneo il concorrente, che nella
graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70,
sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12".
"Art. 17 (Reclutamento degli orchestrali). - 1. Gli
orchestrali della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi,
per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto il diciottesimo anno di eta' e non
superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni
cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di
polizia, in attivita' di servizio. Per gli allievi del
Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si
prescinde dai limiti di eta';
b) aver conseguito in un conservatorio statale o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto il
diploma nello strumento per il quale concorrono o per
strumento affine, come da tabella B.
2. I concorrenti che non siano gia' in servizio
nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso
degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento
nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello
concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.
3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei
carabinieri che concorrono per una parte superiore a
quella di appartenenza si prescinde dall'anzianita'.
4. Gli esami di concorso per la nomina ad orchestrale
consistono nelle seguenti prove:
a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di
quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a
scelta del concorrente;
2) lettura a prima vista di un brano o piu' brani di
musica, scelti dalla commissione;
3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti:
1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli
strumenti che compongono la banda;
c) per i concorrenti delle prime parti;
armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a
qualsiasi parte essi aspirino:
1) un esperimento di lettura musicale;
2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli
strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una
esecuzione di insieme della banda;
3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente
gli altri strumenti a percussione.
5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria
attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti
per ciascuna prova.
6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella
graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si
tratta di concorso per musicante delle prime e delle
seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di concorso
per orchestrali delle terze parti.
7. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente
che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12".
"Art. 20 (Reclutamento dell'archivista della banda).
- 1. Il sottufficiale archivista della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri e' reclutato
mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non
superato il quarantesimo, tale limite e' elevato di anni
cinque per i militari delle Forze armate e dei Corpi di
polizia, in attivita' di servizio;
b) aver conseguito in un conservatorio statale o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto un diploma
di strumento a fiato.
2. I concorrenti che non siano gia' in servizio
nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso
degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento
nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello
concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.
3, Le prove del concorso consistono in:
a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a
scelta del concorrente;
b) lettura a prima vista di un brano o piu' brani,
scelti dalla commissione;
c) copiatura su lucido, di un brano musicale
scelto dalla commissione".
fp99