GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 148 DEL 27/6/1997




D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.  Agg. GU 12/12/2003
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 
1995, n. 335 (2), in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione 
volontaria ai fini pensionistici. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1997, n. 148. 
Riportata al n. A/XXXV. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 23 febbraio 2000, n. 52763; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 17 dicembre 1998, n. 53; Circ. 23 
febbraio 1999, n. 11; Circ. 24 febbraio 1999, n. 12; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 luglio 1997, n. 
162; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 18 dicembre 1997, n. 256; Circ. 18 
dicembre 1997, n. 257; Circ. 28 aprile 1998, n. 89; Circ. 30 aprile 1998, n. 93; 
Circ. 25 giugno 1998, n. 137; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 15 dicembre 
1998, n. 254; Circ. 13 settembre 1999, n. 173; Circ. 7 dicembre 1999, n. 212; 
Circ. 27 aprile 2000, n. 88; Circ. 16 ottobre 2000, n. 175; Circ. 8 gennaio 
2001, n. 5; Circ. 10 maggio 2001, n. 102; Circ. 8 gennaio 2002, n. 4. Circ. 7 
gennaio 2003, n. 3; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 2 febbraio 1999, n. 
12/99; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. 21 
gennaio 1999, n. 12; Circ. 31 marzo 1999, n. 83; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; 
Circ. 10 aprile 2000, n. 112; Circ. 6 settembre 2000, n. 210; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 dicembre 1997, n. 426. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 27 marzo 1997; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
30 aprile 1997; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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Capo I - Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi 
1. Cumulo di periodi assicurativi. 
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335 (2), iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna 
delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di 
utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 
del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso 
le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei 
trattamenti pensionistici per inabilità. 
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, 
ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile. 
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle 
posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, 
calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le 
quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione. 
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente 
articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di 
decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento. 
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza 
obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), il riconoscimento del computo dei 
periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre 
forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti 
contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto 
a pensione e non per la misura di quest'ultima. 
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(2) Riportata al n. A/XXXV. 
(2) Riportata al n. A/XXXV. 
 



Capo II - Disposizioni in materia di riscatto 
(giurisprudenza) 
2. Corsi universitari di studio. 
1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 
marzo 1974, n. 30 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 
1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° 
ottobre 1982, n. 694 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 
1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e 
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di 
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2). 
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei 
regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da 
contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata 
dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati 
conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 
341 (4). 
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la 
liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello 
contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di 
riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, 
commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995 (2). 
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in 
relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i 
coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (5). Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base 
di aggiornati coefficienti attuariali. 
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema 
contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel 
regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La 
retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici 
mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo 
oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e 
proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante 
individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 (6), 
ha effetto dalla data della domanda di riscatto (6/a). 
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(3) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(3) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(2) Riportata al n. A/XXXV. 
(4) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(2) Riportata al n. A/XXXV. 
(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(6) Riportata al n. A/XXXV. 
(6/a) La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz. 
Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1092 e dell'art. 2 del presente decreto, nella parte in cui non consentono al 
dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il 
periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle 
arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore 
(post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di 
specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo 
di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di 
determinate funzioni. 
 



3. Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa. 
1. La facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 
aprile 1969, n. 153 (7), come modificato dall'articolo 2-octies del 
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (8), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi 
ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella 
misura intera. 
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 
1980, n. 26 (9), come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333 (9), è data 
facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione 
dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, 
volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria. 
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(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 



4. Modalità dei riscatti. 
1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti 
i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica 
l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (7). 
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(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



Capo III - Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria 
5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di 
previdenza. 
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 
1971, n. 1432 (8), e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 (7), e successive 
modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese 
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 (6). 
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel 
quinquennio precedente la domanda può far valere, nell'assicurazione generale 
obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il 
quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di 
effettiva contribuzione, anche non continuativa: 
a) 36 contributi mensili; 
b) 156 contributi settimanali; 
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; 
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; 
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui 
agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 
(10), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (11). 
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli 
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (8), che trova 
applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, 
della citata legge n. 335 del 1995 (6). 
2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in 
presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 
febbraio 1983, n. 47 (12). 
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le 
disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (8), e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(6) Riportata al n. A/XXXV. 
(10) Riportato al n. A/I. 
(11) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato 
al n. A/LIX. 
(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(6) Riportata al n. A/XXXV. 
(12) Comma aggiunto dall'art. 69, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



6. Presupposti di ammissione. 
1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda. 
2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di 
assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori 
dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi 
professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della 
pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza. 
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7. Modalità di determinazione della contribuzione. 
1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, 
prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, 
applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di 
contribuzione precedente la data della domanda. 
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi 
volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai 
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (8), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di 
prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri 
di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute 
al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a 
mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per 
gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel 
presente comma. 
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle 
gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 
della legge 2 agosto 1990, n. 233 (7). 
5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario 
sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base 
alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT 
nell'anno precedente. 
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di 
rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la 
rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale 
importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite 
nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra 
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. 
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è 
commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata. 
8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al 
comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, 
entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione 
corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro 
nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione 
volontaria. 
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(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



8. Modalità di versamento. 
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare 
cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente 
interessato. 
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di 
rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono 
essere versate entro il trimestre successivo a tale data. 
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in 
ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro 
imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente 
la data del pagamento. 
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Capo IV - Norme finali 
9. Norme transitorie e finali. 
1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare 
applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate 
dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto 
medesimo. 
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10. Abrogazioni. 
1. È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o 
incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo. 
 
 



Agg. GU 12/12/2003


fp04 - gr04