GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 63 DEL 17/3/1997

SOMMARIO


L. 15 marzo 1997, n. 59. Agg. G.U. 12/06/2004
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. 

 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 
2000, n. AIPA/CR/26; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 
191; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 
112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 
13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 
aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 
2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 
novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10; 
- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, 
n. 70; 
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 
1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; 
Circ. 15 giugno 1998, n. 3446; 
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 
2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; 
Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. 
M/5501/30; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 giugno 
2002, n. 3114/A2/bis; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 
maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; 
Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 
1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 
agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 
620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 
ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 
725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 
gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 
60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 
1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 
16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 
227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 
giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; 
Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, 
n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 
ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 
438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 
dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; 
Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 
2000, n. 193; Circ. 28 marzo 2001, n. 1074/Segr.. 
- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 
12; 
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 18 
settembre 1998; 
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, 
n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 
3 agosto 2000, n. 153/E; Nota 31 gennaio 2001, n. 4297/UDC. 
 



Capo I 
1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più 
decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi 
degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti 
amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella 
presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende 
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" 
si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali 
(1/a) (3/cost). 
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio 
di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente 
legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (2), 
tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi 
e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le 
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in 
atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o 
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici (3/cost). 
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti 
riconducibili alle seguenti materie: 
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e 
attività promozionale all'estero di rilievo nazionale; 
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; 
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; 
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; 
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; 
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; 
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, 
consultazioni referendarie escluse quelle regionali; 
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche 
(2/a); 
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; 
m) amministrazione della giustizia; 
n) poste e telecomunicazioni; 
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; 
p) ricerca scientifica; 
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, 
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del 
personale; 
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; 
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (2/b). 
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: 
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad 
apposite autorità indipendenti; 
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, 
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di 
interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza 
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle modifiche della rete 
autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei 
predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e 
realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione 
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari 
competenti per materia (2/c); 
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la 
difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, 
le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la 
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti 
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono 
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza 
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università 
degli studi; 
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad 
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal 
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche 
ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e 
dagli accordi internazionali. 
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi 
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici 
primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali 
assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti 
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e 
della tutela dell'ambiente (2/d) (2/cost). 
------------------------ 
(1/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 23 
dicembre 1997, n. 469, riportato alla voce Lavoro e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112, riportato alla voce Regioni. 
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 
(Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 
3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 
70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 
(2) Riportata alla voce Comuni e province. 
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 
(Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 
3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 
70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata 
al n. CI. 
(2/b) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. 
CI. 
(2/c) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata 
al n. CI e dall'art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(2/d) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al 
n. CI. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
 



2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle 
regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile 
alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle 
restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai 
sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. 
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è 
disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva 
potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali (2/cost). 
2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, 
con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per 
la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente 
articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie 
disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia 
regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli 
enti pubblici territoriali (2/e). 
------------------------ 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
(2/e) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

 

3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono: 
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle 
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1; 
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da 
conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 
1990, n. 142 (3), e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 
4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali 
territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della 
Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e 
ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle 
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene 
gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo 
esercizio delle funzioni conferite; 
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con 
eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione 
strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata 
tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di 
amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di 
inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni 
amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche 
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, 
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento 
e controllo (2/cost); 
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche 
interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini 
di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e 
l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali; 
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale 
statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello 
Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e 
locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi 
degli stessi (2/cost); 
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee 
strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro 
natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali 
(3/cost); 
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo 
cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai 
servizi di cui voglia o debba usufruire. 
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 
per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione 
territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, 
socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria. 
------------------------ 
(3) Riportata alla voce Comuni e province. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 
(Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 
3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 
70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 
 



4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in 
conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai 
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario 
esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni 
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere 
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti 
dalle leggi regionali (2/cost). 
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente 
legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i 
decreti legislativi di cui all'articolo 1 (2/cost). 
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza 
dei seguenti princìpi fondamentali: 
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei 
compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità 
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e 
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di 
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte 
delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e 
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati (2/cost); 
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e 
delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle 
funzioni di programmazione; 
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle 
funzioni e dei compiti divenuti superflui; 
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine 
di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito 
dell'Unione europea; 
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la 
conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti 
connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad 
un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o 
attività amministrativa; 
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già 
esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello 
di governo; 
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa 
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri 
enti, l'esercizio delle funzioni; 
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in 
considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, 
territoriali e strutturali degli enti riceventi; 
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per 
l'esercizio delle funzioni amministrative; 
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità 
degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad 
essi conferiti. 
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a 
(3/a): 
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi 
pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni 
il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi 
minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda 
di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci 
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi 
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che 
l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni 
siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e 
della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano 
perfezionati entro il 30 giugno 1999 (3/b); 
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e 
in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli 
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3/c), mediante contratti di 
servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di 
certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 
gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da 
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa 
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai 
trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per 
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei 
servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di 
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di 
subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di 
servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello 
Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale; 
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di 
cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli 
articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti 
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed 
industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle 
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto 
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche 
regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli 
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, 
l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della 
competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della 
razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del 
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto 
riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; 
per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, 
alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio 
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di 
aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle 
dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute 
pubblica (4) (3/cost). 
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere 
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni 
dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere 
sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (4/a). 
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 
(4/b), e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del 
principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo 
comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi 
dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale 
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle 
mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il 
termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, 
sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione 
di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino 
alla data di entrata in vigore della legge regionale (4/c) (4/d) (2/cost). 
------------------------ 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
(3/a) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 19 
novembre 1997, n. 422, riportato alla voce Trasporto di viaggiatori mediante 
autoveicoli di linea e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato alla voce 
Commercio con l'estero. 
(3/b) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
al n. XC. 
(3/c) Riportata alla voce Comuni e province. 
(4) Vedi, anche, l'art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 
(Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 
3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 
70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 
(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(4/b) Riportata alla voce Comuni e province. 
(4/c) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, 
riportata al n. CI e poi dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. 
CVIII. 
(4/d) Vedi, anche, il D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345, riportato alla voce 
Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea e il D.Lgs. 30 marzo 
1999, n. 96, riportato alla voce Regioni. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
 



5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e 
venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due 
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio 
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti 
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di 
presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, 
viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in 
parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere (4/e). 
4. La Commissione: 
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; 
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla 
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. 
------------------------ 
(4/e) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. 
 



6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo 
acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro 
quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce 
altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza 
Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità 
montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione 
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati 
alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti 
dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati 
(4/f). 
------------------------ 
(4/f) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al 
n. CI. 
 



7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 
e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale 
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni 
ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il 
Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque 
essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare 
la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale 
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui (4/g). 
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della 
Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle 
comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi 
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono 
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale 
termine i decreti possono comunque essere emanati. 
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si 
provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), introdotto dall'articolo 13, comma 1, 
della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di 
attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di 
riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque 
giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso 
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli 
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della 
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui 
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso 
tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 
3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che 
istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i 
criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 (5/a) (5/b). 
------------------------ 
(4/g) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 7 luglio 1999. 
(5) Riportata al n. XXX. 
(5/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(5/b) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e 
delle persone giuridiche (Imposte sui). 
 



8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative 
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative 
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione 
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con 
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla 
richiesta. 
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza 
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo 
adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i 
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i 
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, 
nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono 
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e 
coordinamento dello Stato: 
a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 (6); 
b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (7), il primo 
comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di 
indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", 
nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: 
"impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate 
alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed"; 
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 (7/a), 
limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività 
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano" 
(7/b); 
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (7/a), 
limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di 
indirizzo e coordinamento"; 
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (8). 
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 
17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (9) (2/cost). 
------------------------ 
(6) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(7) Riportato alla voce Regioni. 
(7/a) Riportata al n. XXX. 
(7/b) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 
50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
della presente lettera. 
(7/a) Riportata al n. XXX. 
(8) Riportata al n. XLIII. 
(9) L'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 ha disposto che non possono essere 
adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo 
nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
 



9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed 
ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, 
per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e 
dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione 
del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la 
partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse 
regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività 
consultiva obbligatoria; 
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la 
concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai 
rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, 
commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche; 
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della 
disciplina per i casi di dissenso; 
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti 
dei comuni, delle province e delle comunità montane (9/a) (2/cost). 
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i 
pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza 
unificata. 
------------------------ 
(9/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 28 
agosto 1997, n. 281. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 
marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 
119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed 
f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, 
lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 
1 a 7; 
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 
9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli 
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla 
Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto 
siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della 
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione. 
 



10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui 
all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e 
princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della 
loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e 
osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine 
stabilito dall'articolo 6, comma 1 (9/b) (9/c). 
------------------------ 
(9/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al 
n. CI. 
(9/c) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 
1999, n. 50, riportata al n. CVIII. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, 
n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: 
"Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e 
all'articolo 11, comma 1, lettere 
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, 
comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni 
limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla 
commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge". 
 



Capo II 
(giurisprudenza) 
11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o 
più decreti legislativi diretti a (9/d): 
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e 
dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di 
Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; 
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla 
assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per 
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, 
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo 
nazionale (9/e); 
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche; 
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere 
il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti 
nel settore stesso (9/f). 
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui 
all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli 
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque 
emanati. 
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere 
emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le 
medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (9/g). 

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (10), e successive modificazioni, alle disposizioni della 
presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da 
emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10), e successive 
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il 
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi 
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui 
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (11), a partire dal principio 
della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e 
responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, 
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi 
(11/a): 
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del 
lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni 
del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; 
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti 
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le 
altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (10) (11/cost); 
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), 
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria 
specificità tecnica; 
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; 
riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale 
delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti 
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra 
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva 
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere 
la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche 
tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo 
sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502 (12), e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta 
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività 
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di 
ricerca; 
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di 
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di 
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione 
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o 
rappresentative, possano costituire un comitato di settore; 
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto 
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, 
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 
1978, n. 468 (11), e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può 
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, 
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; 
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici 
giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che 
la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore 
e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi 
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio 
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il 
quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni 
caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione 
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla 
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di 
quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di 
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in 
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, 
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte 
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure 
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione 
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad 
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al 
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, 
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti 
(12/cost); 
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni 
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima 
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto 
di lavoro (13); 
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei 
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la 
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici 
di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la 
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e 
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli 
organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (13/a). 
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle 
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono 
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale 
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (13/b). 
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 (13/c), è riaperto fino al 31 luglio 1997. 
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, 
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate 
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (13/c): alla lettera e) le parole: "ai dirigenti 
generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere 
che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e 
decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della 
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli 
siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è 
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo 
professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello 
regionale,". 
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29 (14). Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato 
già pubblicato il bando di concorso (14/a). 
------------------------ 
(9/c) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 
1999, n. 50, riportata al n. CVIII. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, 
n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: 
"Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e 
all'articolo 11, comma 1, lettere 
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, 
comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni 
limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla 
commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge". 
(9/d) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata 
al n. CI. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati 
emanati i seguenti decreti: 
- quanto alla lettera a): 
il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo; 

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e 
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti; 
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi 
(Formez); 
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche; 
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo; 

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
- quanto alla lettera b): 
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico "La 
Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura 
La Biennale di Venezia"; 
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente 
pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"; 
il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti 
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate; 
il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme 
concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 
il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di 
promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia"; 
il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni; 
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale 
italiano - C.O.N.I.; 
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo 
dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la 
trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica 
"Leonardo da Vinci"; 
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente 
autonomo "La Triennale di Milano"; 
il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo 
esposizione universale di Roma in società per azioni; 
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo 
"Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni; 
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti 
pubblici nazionali; 
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per 
l'incremento delle razze equine (UNIRE); 
- quanto alla lettera c): 
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi 
e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
- quanto alla lettera d): 
il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la 
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e 
tecnologica; 
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle 
ricerche; 
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - 
A.S.I.; 
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove 
tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA; 
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di 
astrofisica - INAF; 
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della 
ricerca in agricoltura; 
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per 
l'industria. 
(9/e) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata 
al n. CI. 
(9/f) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. 
(9/g) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, 
n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 143. 
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(11/a) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata 
al n. CI. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 
4 novembre 1997, n. 396. 
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 
(Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 
4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni 
apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 
387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione. 
(12) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(12/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, 
comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della 
Costituzione. 
(13) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata 
al n. CI. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole 
"facoltative" dopo "procedure". Peraltro, la disposizione che ha previsto tale 
modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al 
n. CVIII. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione "facoltativa" debba 
ritenersi ora eliminata. 
(13/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
al n. XC. 
(13/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. 
CI. 
(13/c) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(13/c) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(14/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. 
XC. 
 



(giurisprudenza) 
12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili 
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (15), dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (16), 
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi 
dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo 
e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, 
riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti 
operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al 
conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti; 
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non 
direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e 
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di 
omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei 
costi amministrativi; 
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(15), il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui 
saranno trasferite le competenze (17); 
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale 
affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni 
attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge; 
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, 
regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato 
con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; 
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i 
Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato 
all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei 
princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente 
articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita 
all'inizio della nuova legislatura; 
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di 
ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e 
organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle 
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, 
anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento 
autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici 
di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di 
complementarietà e di organicità (17/a); 
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza 
con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di 
rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e 
collaborazione con le regioni e gli enti locali; 
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle 
attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano 
gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in 
modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la 
fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista 
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali 
impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a 
dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna 
regione; 
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso 
ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, 
sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso 
le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o 
di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; 
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio 
dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (18), e successive modificazioni, un più razionale 
collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le 
strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle 
responsabilità; 
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina 
contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di 
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e 
degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico 
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via 
aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari; 
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e 
princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze 
del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione 
politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta 
collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative 
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; 
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della 
frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei 
strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, 
sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; 
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, 
accorpamento e riduzione del numero dei componenti; 
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, 
che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con 
gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322 (19), prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole 
amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo 
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; 
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia 
lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici 
obiettivi e missioni; 
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, 
ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (18), e successive modificazioni, 
prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi 
di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di 
razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera 
a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale 
di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a 
seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste 
dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (20), 
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli 
oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di 
bilancio; 
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati 
siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, 
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola 
superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle 
amministrazioni centrali (20/a). 
2. Nell'àmbito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di 
Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni 
compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del 
Ministro del tesoro. 
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque 
in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente 
legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed 
autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, 
autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in 
soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla 
legge 23 agosto 1988, n. 400 (21), sono corrispondentemente ridotte. 
------------------------ 
(15) Riportata al n. XXX. 
(16) Riportata al n. XLI. 
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(15) Riportata al n. XXX. 
(17) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
al n. XC. Vedi, anche, l'art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328. Per 
l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera vedi 
l'art. 3, D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
(17/a) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
al n. XC. 
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(19) Riportato alla voce Statistica. 
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(20) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(20/a) Lettera così sostituita dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
al n. XC. 
(21) Riportata al n. XXX. 
 



13. 1. (22). 
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 
23 agosto 1988, n. 400 (21), introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono 
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di 
essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il 
termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i 
regolamenti. 
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (23), introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, 
per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di 
cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(24), come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, 
n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già 
emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui 
al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (23), 
introdotto dal comma 1 del presente articolo (24/a). 
------------------------ 
(22) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, riportata 
al n. XXX. 
(21) Riportata al n. XXX. 
(23) Riportata al n. XXX. 
(24) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(23) Riportata al n. XXX. 
(24/a) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, 
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 



(giurisprudenza) 
14. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 
dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione 
dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili 
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (24/b), e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29 (24), e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, 
della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (25), ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, 
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o 
funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, 
ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero 
liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il 
Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai 
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; 
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato 
degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico 
nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di 
diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di 
diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di 
cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di 
utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico 
ai suddetti enti; 
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, 
anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e 
riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; 
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, 
con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di 
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; 
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso 
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in 
analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (24), e successive modificazioni; 
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle 
strutture impiantistiche (25/a). 
------------------------ 
(24/b) Riportata al n. XLI. 
(24) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(25) Riportata alla voce Corte dei conti. 
(24) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(25/a) Vedi, anche, l'art. 44, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e 
l'art. 45, comma 25, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce. 
 



(giurisprudenza) 
15. 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è 
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e 
indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i 
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e 
all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni 
alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (26), in relazione alle 
proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti 
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità 
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio 
di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (26), hanno facoltà di 
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai 
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle 
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti 
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e 
le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica 
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (23). Gli schemi 
dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della 
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni (27). 
------------------------ 
(26) Riportato al n. LII. 
(26) Riportato al n. LII. 
(23) Riportata al n. XXX. 
(27) Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di cui al presente 
comma è stato approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, riportato al n. 
XCVI. 
 



16. 1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 (28), individua, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del 
Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già 
espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più 
strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, 
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una 
ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. 
Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione 
dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata. 
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le 
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 (28/a), e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 
1994, n. 303 (29). I progetti non selezionati o per i quali non sia stata 
accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. 
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca 
dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese 
per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi. 
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di 
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto 
del Ministro del tesoro allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei 
processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente 
legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28/a), e al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303 (29), 
nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi 
necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla 
presente legge, svolta anche in forma collegiale (29/a). 
------------------------ 
(28) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(28/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(28/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(29/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al 
n. CVIII. 
 



17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (30), e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29 (29), e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, 
della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (31), ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema 
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato 
da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei 
prodotti; 
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri 
oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici 
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni 
caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei 
diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla 
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati; 
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque 
annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza 
ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e 
risultati; 
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e 
dei risultati alla allocazione annuale delle risorse; 
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati 
sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso 
i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del 
tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità 
da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 (31/a); 
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di 
mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto 
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica 
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei 
soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità 
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere 
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del 
pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione 
dell'indennizzo stesso (32). 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione 
al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1. 
------------------------ 
(30) Riportata al n. XLI. 
(29) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(31) Riportata alla voce Corte dei conti. 
(31/a) Riportata al n. XXX. 
(32) L'originaria lettera h) dell'art. 20, comma 5, è stata qui collocata come 
lettera f) dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. 
 



(giurisprudenza) 
18. 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), 
il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si 
attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: 
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della 
politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea 
e internazionale della ricerca; 
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, 
della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del 
personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di 
promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il 
massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più 
agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi; 
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno 
della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del 
trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare 
piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di 
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, 
sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (32/a), 
riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di 
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente 
legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di 
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi; 
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei 
risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica 
sulla vita economica e sociale; 
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che 
alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della 
produzione e dei servizi; 
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi 
generali della politica di ricerca; 
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei 
ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, 
università, scuola e imprese. 
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa 
comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le 
forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni 
di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della 
presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, 
della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (33), ai programmi di ricerca finanziati a 
totale carico dello Stato. 
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette 
alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, 
nella quale: 
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da 
istituire, articolati per tipologie e funzioni; 
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di 
governo e di funzionamento; 
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la 
valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei 
ricercatori. 
------------------------ 
(32/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(33) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
 



19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo 
aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei 
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. 
------------------------ 
 



Capo III 
(giurisprudenza) 
20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, 
definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle 
proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data 
del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un 
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a 
definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le 
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza 
delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze 
dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge 
è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del 
riassetto. 
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti 
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, 
nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di 
competenza dello Stato. 
3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, 
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, 
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria 
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, 
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con 
determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione 
concorrente; 
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice 
civile; 
c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla 
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e 
pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i 
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi 
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di 
condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi 
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, 
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela 
della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, 
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute 
pubblica; 
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, 
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di 
discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei 
requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da 
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata 
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, 
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità 
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative 
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, 
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato 
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti 
in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, 
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce 
della normativa comunitaria; 
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività 
economiche e lavorative; 
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la 
realizzazione della solidarietà sociale; 
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e 
tradizionale e della professionalità; 
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e 
delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la 
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e 
garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, 
nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi 
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle 
attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli 
di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. 
I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in 
relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi 
privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità 
dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore 
regolato; 
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento 
di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di 
assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di 
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni 
nelle materie di competenza legislativa concorrente; 
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa 
alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto 
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base 
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto 
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti 
princìpi: 
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi 
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero 
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche 
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori 
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri 
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare 
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei 
princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze 
riservate alle regioni; 
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei 
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono 
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima 
amministrazione; 
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei 
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; 
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche 
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili 
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo 
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; 
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro 
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il 
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che 
sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, 
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie 
locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni 
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono 
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari 
è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. 
Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro 
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni 
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono 
essere comunque emanati. 
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti 
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono 
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al 
comma 4, ai seguenti criteri e princìpi: 
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni 
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, 
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con 
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti 
portatori di interessi diffusi; 
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e 
controllo; 
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità 
e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che 
risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico 
nazionale o comunitario; 
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i 
cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la 
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di 
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di 
controllo; 
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e 
degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche 
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; 
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di 
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una 
difforme disciplina settoriale; 
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le 
fasi del procedimento. 
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e 
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri 
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e 
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di 
inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative 
di semplificazione e di riassetto normativo. 
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva 
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle 
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di 
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti 
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei 
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre 
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento 
dell'azione amministrativa (34-38). 
------------------------ 
(34-38) Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, 
dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 
50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dall'art. 1, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1 e gli articoli 2 
e 20 della citata legge n. 229 del 2003. 
 



20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i 
procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce 
illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: 
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle 
esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta 
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; 
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative 
previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle 
corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio 
contenute nei regolamenti di semplificazione (39). 
------------------------ 
(39) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. 
CVIII e poi così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
 



Capo IV 
(giurisprudenza) 
21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si 
inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione 
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle 
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica 
della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, 
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo 
studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in 
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente 
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione 
ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di 
istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e 
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le 
tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in 
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità 
ordinamentali. 
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti 
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400 (40), nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti 
nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di 
regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di 
Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta 
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere 
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per 
armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (41), con quelle della presente legge 
(41/a). 
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità 
giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche 
tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole 
fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a 
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto 
alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei 
settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe 
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è 
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e 
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di 
insediamenti abitativi. 
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni 
scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti 
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete 
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla 
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere 
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime 
di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del 
personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle 
singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi 
perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le 
capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in 
possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del 
comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento 
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e 
assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro 
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo 
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 
proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione 
senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione 
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, 
con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni 
parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della 
dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è 
stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni 
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia 
del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie 
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire 
anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli 
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed 
è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede 
di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle 
disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle 
istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione 
perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione 
programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto 
dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari 
competenti (41/b). 
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per 
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni 
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle 
fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza 
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento 
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti 
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le 
donazioni. 
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e 
autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di 
personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle 
operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e 
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e 
degli standard di livello nazionale. 
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della 
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del 
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante 
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, 
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego 
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di 
attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto 
dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti 
collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali 
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali 
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, 
della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad 
apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, 
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto 
della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia 
espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti 
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative 
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (42), sono definiti criteri per la 
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte 
annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per 
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo 
o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e 
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni 
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti 
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, 
iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, 
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari 
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di 
partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di 
accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra 
diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche 
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo 
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di 
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo 
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed 
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo 
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati 
come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche 
autonome. 
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la 
personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti 
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie 
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali 
istituzioni. 
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni 
allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento 
scolastico e universitario. 
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui 
ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la 
cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad 
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle 
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie 
modifiche] (43). 
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma 
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle 
risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o 
di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni 
scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui 
al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537 (43/a). 
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto 
legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di 
livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore 
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle 
minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e 
competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (43/b): 
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei 
nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come 
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni 
scolastiche autonome; 
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); 

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto 
previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); 
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 
12, comma 1, lettera i); 
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29 (44), e successive modificazioni, nella salvaguardia del 
principio della libertà di insegnamento. 
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione 
con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma 
restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica 
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e 
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le 
specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto 
legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (44), e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri 
(44/a): 
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione 
delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con 
connesse responsabilità in ordine ai risultati; 
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le 
attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai 
sensi dell'articolo 13, comma 1; 
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con 
adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste 
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44/b); 
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, 
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito 
corso di formazione. 
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di 
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli 
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata 
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti 
alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e 
riorganizzazione della rete scolastica. 
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al 
Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel 
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di 
apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel 
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle 
d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una 
quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte 
previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di 
valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito 
regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il 
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (44/c). 
------------------------ 
(40) Riportata al n. XXX. 
(41) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. 
(41/a) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, vedi il 
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, riportato alla voce Istruzione pubblica: 
disposizioni generali. Per le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, vedi il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. 
(41/b) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(42) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(43) Periodo soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(43/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° 
febbraio 2001, n. 44. 
(43/b) Alinea così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, 
riportata al n. CI e poi dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. 
CVIII. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 30 
giugno 1999, n. 233. 
(44) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(44) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(44/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato 
il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71). 
(44/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(44/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. 
CI. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 
gennaio 1999, n. 13, riportato alla voce Valle d'Aosta. 
 



22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in 
materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza 
sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il 
personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già 
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del 
Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle 
regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli 
stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 (45). 
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia 
autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di 
rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i 
tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle 
passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il 
bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro 
sessanta giorni dalla presentazione del piano (45). 
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le 
partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai 
comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione 
attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a 
privati (45). 
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente 
interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, 
il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di 
regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, 
volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e 
curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse 
per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici. 
------------------------ 
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. 
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. 
(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al 
n. XC. 
 



Allegato 1 
(previsto dall'articolo 20, comma 8) 
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai 
capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai 
finanziamenti dell'Unione europea): 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55; 
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17; 
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1988, n. 568, articoli 7 e 10; 
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74; 
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992; 
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della 
citata legge n. 468 del 1978; 
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19. 
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di 
gestione degli uffici giudiziari: 
legge 24 aprile 1941, n. 392; 
legge 25 giugno 1956, n. 702; 
legge 15 febbraio 1957, n. 26. 
3. [Procedimento in materia di collaborazioni culturali: 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6; 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27] (45/a). 
4. [Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro 
straordinario del personale dello Stato: 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860; 
legge 18 dicembre 1973, n. 836; 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; 
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513; 
legge 26 luglio 1978, n. 417] (45/b). 
5. [Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presìdi agli 
invalidi del lavoro: 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, articolo 178] (45/c). 
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili 
demaniali: 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
legge 29 ottobre 1991, n. 358; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; 
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, 
nonché della relativa licenza di esercizio: 
legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 
1951, n. 1767; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 
1963, n. 1497; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19. 
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione: 
legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
9. [Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da 
corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee 
riconosciute pubbliche: 
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; 
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
legge 24 gennaio 1977, n. 7; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431; 
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275] (45/d). 
10. [Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante: 
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989; 
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 maggio 1993, n. 162] (45/e). 
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici, di impianti elettrici pericolosi: 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 
40, 336 e 338; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 
1982, n. 577; 
legge 5 marzo 1990, n. 46; 
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. 
12. [Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica: 
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 
1994, n. 724, articolo 44; 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157] (45/f). 
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale 
marittimo: 
articoli 54 e 55 del codice della navigazione. 
14. Procedimento di prevenzione degli incendi: 
legge 26 luglio 1965, n. 966; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 
1982, n. 577; 
legge 7 dicembre 1984, n. 818. 
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL): 
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 
131; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 
1963, n. 1497. 
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica: 
legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di 
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di 
autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di 
liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti 
in favore di enti: 
codice civile, articoli 12, 16 e 17; 
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; 
legge 5 giugno 1850, n. 1037; 
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; 
legge 21 giugno 1896, n. 218; 
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361; 
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65. 
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre 
procedure connesse: 
legge 25 giugno 1865, n. 2359; 
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (45/g). 
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte 
dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero: 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
legge 6 febbraio 1985, n. 15; 
legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
20. [Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non 
appartenenti all'Unione europea: 
legge 30 dicembre 1986, n. 943; 
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 1990, n. 39] (45/h). 
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più 
domande di concessione: 
articolo 37 del codice della navigazione. 
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di 
danno erariale: 
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, 
pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349): 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092; 
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 novembre 1987, n. 472; 
legge 8 agosto 1991, n. 274; 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349. 
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri 
vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non 
economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego 
dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle 
prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della 
dotazione di personale: 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124; 
legge 30 aprile 1969, n. 153; 
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29; 
legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
legge 11 marzo 1988, n. 67; 
legge 9 marzo 1989, n. 88; 
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, 
comma 14; 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3. 
25. [Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali: 
legge 30 aprile 1969, n. 153; 
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 1983, n. 638] (45/i). 
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti 
produttivi: 
legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; 
legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
27. [Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli 
uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed 
esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza: 
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;regolamento approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; 
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, 
recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri 
dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale] (45/l). 
28. [Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la 
ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale 
obbligatoria: 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, 
sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; 
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7] (45/m). 
29. [Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del 
commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari: 
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27] (45/n). 
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra: 
legge 28 luglio 1971, n. 585; 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
1978, n. 915. 
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: 
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2. 
32. [Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività 
didattiche: 
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69; 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273] 
(45/o). 
33. [Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per 
lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e 
di diploma finale: 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 
143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 
all'articolo 199] (45/p). 
34. [Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, 
promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori 
con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 
252] (45/q). 
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di 
quiescenza del personale della scuola: 
legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 
580. 
36. [Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: 
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238] (45/r). 
37. [Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a 
determinate attività industriali: 
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175] (45/s). 
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata 
svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità 
giuridica di diritto pubblico e privato: 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), 
n. 3); 
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5. 
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana: 
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7. 
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i 
tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione: 
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164; 
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 
17 - Ministero della sanità). 
41. [Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle 
imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione 
dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei 
medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare 
la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese: 

legge 12 agosto 1977, n. 675; 
legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
legge 1 marzo 1986, n. 64; 
legge 5 agosto 1988, n. 346; 
legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1992, n. 488; 
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 1994, n. 644; 
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 marzo 1995, n. 95; 
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 
104; 
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1995, n. 341; 
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; 
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1996, n. 421; 
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 dicembre 1996, n. 641] (45/t). 
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla 
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali: 
legge 12 agosto 1977, n. 675; 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 237; 
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1994, n. 489; 
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 1994, n. 481. 
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la 
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi: 
legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431; 
legge 8 luglio 1986, n. 349; 
legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e 
per la conservazione delle sostanze alimentari: 
legge 30 aprile 1962, n. 283; 
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. 
45. [Procedimento per il trattamento delle acque reflue: 
legge 5 gennaio 1994, n. 36] (45/u). 
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presìdi 
sanitari: 
legge 30 aprile 1962, n. 283; 
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione: 
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presìdi 
medici-chirurgici: 
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie 
(articolo 189); 
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. 
49. [Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione 
di utilizzo d'acqua per uso industriale: 
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775] (45/v). 
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso 
impresa: 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; 
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1985, n. 431. 
51. [Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico 
integrato: 
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; 
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
legge 5 gennaio 1994, n. 36] (45/w). 
52. [Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree 
depresse: 
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1995, n. 341] (45/x). 
53. [Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno: 
legge 1 marzo 1986, n. 64; 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1992, n. 488] (45/y). 
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: 
legge 25 febbraio 1992, n. 215. 
55. [Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli 
occupazionali: 
legge 27 febbraio 1985, n. 49] (46). 
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito 
all'esportazione: 
legge 24 maggio 1977, n. 227. 
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica: 
legge 31 maggio 1984, n. 193. 
58. [Procedimenti a favore dell'industria bellica: 
legge 24 dicembre 1985, n. 808; 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 237, articolo 6] (46/a). 
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio: 
legge 10 ottobre 1975, n. 517. 
------------------------ 
(45/a) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/c) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/d) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/e) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/f) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/g) Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(45/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/n) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/q) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/r) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/s) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/t) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(45/u) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/v) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/w) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/x) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(45/y) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/a) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
 



60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali 
all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari: 
legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
61. [Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria 
giovanile: 
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 marzo 1995, n. 95] (46/b). 
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli 
investimenti esteri in Italia: 
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 
156. 
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di 
progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione 
europea: 
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2. 
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la 
partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione 
europea: 
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3. 
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane 
esportatrici: 
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 1981, n. 394. 
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni 
per iniziative volte a promuovere le esportazioni: 
legge 29 ottobre 1954, n. 1083. 
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti 
all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e 
finanziaria in campo internazionale: 
legge 24 maggio 1977, n. 227. 
68. [Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la 
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo: 
legge 26 febbraio 1987, n. 49] (46/c). 
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio 
estero: 
legge 21 febbraio 1989, n. 83. 
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e 
turistico-alberghieri: 
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 1981, n. 394. 
71. [Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane 
all'estero: 
legge 1 luglio 1970, n. 518] (46/d). 
72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della 
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: 
legge 26 febbraio 1992, n. 212. 
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste 
all'estero: 
legge 24 aprile 1990, n. 100; 
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2. 
74. [Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e 
per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci: 
legge 6 giugno 1974, n. 298; 
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; 
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56] (46/e). 
75. [Procedimento in materia di strumenti per pesare: 
legge 10 ottobre 1975, n. 517; 
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 marzo 1987, n. 121] (46/f). 
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per 
finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività 
commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti: 
articoli 33-37 del codice della navigazione; 
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 1993, n. 494; 
legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 dicembre 1996, n. 647. 
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo 
svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e 
tenuta di registri in materia di attività commerciali: 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773; 
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
legge 1 marzo 1975, n. 44; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
legge 17 maggio 1983, n. 217. 
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione 
provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento: 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali: 
legge 2 maggio 1976, n. 160. 
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: 
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;legge 16 giugno 1960, n. 623. 
81. [Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in 
polvere e burro: 
legge 11 aprile 1974, n. 138] (46/g). 
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze 
zuccherine e miele: 
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; 
legge 12 ottobre 1982, n. 753. 
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e 
aceto: 
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; 
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; 
legge 2 maggio 1976, n. 160. 
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
85. Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito 
degli alcoli: 
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; 
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; 
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; 
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 
331; 
legge 28 marzo 1968, n. 415; 
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464. 
86. Procedimento per la certificazione antimafia: 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
legge 17 gennaio 1994, n. 7; 
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (46/h). 
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi 
elettrogeni): 
legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
88. [Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali: 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502] (46/i). 
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali 
(sportelli polifunzionali): 
legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione 
guadagni straordinaria: 
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
legge 23 luglio 1991, n. 223; 
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1994, n. 451. 
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a 
seguito della stipula di contratti di solidarietà: 
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236. 
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle 
tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali: 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124. 
93. [Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che 
occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra 
pensione ed attività lavorativa subordinata: 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 febbraio 1988, n. 48; 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503] (46/l). 
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e 
delle società commerciali: 
legge 11 giugno 1971, n. 426; 
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 marzo 1993, n. 63; 
legge 12 agosto 1993, n. 310 (46/m). 
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei 
libri aziendali obbligatori: 
legge 10 gennaio 1935, n. 112; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
legge 30 aprile 1969, n. 153; 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
legge 11 gennaio 1979, n. 12; 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608. 
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni 
provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione 
all'Albo delle imprese artigiane: 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
legge 8 agosto 1985, n. 443; 
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 marzo 1993, n. 63. 
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di 
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le 
attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti: 
legge 5 marzo 1990, n. 46; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (46/n).98. 
Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel 
Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la 
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle 
imprese: 
legge 5 febbraio 1992, n. 122; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (46/o). 
98-bis. [Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per 
l'esercizio delle attività di pulizia: 
legge 25 gennaio 1994, n. 82; 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 
1997, n. 274 (46/p)] (46/q). 
99. [Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, 
permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, 
magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di 
prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o 
mestiere: 
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; 
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
legge 29 novembre 1952, n. 2388; 
legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
legge 28 febbraio 1985, n. 47] (46/r). 
100. [Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati: 
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 dicembre 1989, n. 389; 
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 marzo 1993, n. 63] (46/s). 
101. [Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile: 
legge 15 ottobre 1990, n. 295] (46/t). 
102. [Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi: 
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157] (46/u). 
103. [Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture: 
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; 
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358] (46/v). 
104. [Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al 
suolo: 
legge 10 maggio 1976, n. 319] (46/w). 
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di 
assenso concernenti attività edilizie: 
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31); 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); 
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 marzo 1982, n. 94; 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) (46/x). 
106. [Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici: 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 
1979, n. 696; 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; 
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; 
legge 11 febbraio 1994, n. 109; 
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 giugno 1995, n. 216] (46/y). 
107. [Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori: 
legge 10 febbraio 1962, n. 57; 
legge 8 agosto 1977, n. 584; 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55] 
(46/z). 
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo 
svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali: 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in 
atmosfera: 
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. 
110. [Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze 
farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione 
nel prontuario farmaceutico nazionale: 
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178] (47). 
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli 
terapeutici sperimentali: 
legge 7 agosto 1973, n. 519; 
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; 
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754. 
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione 
professionale e allo sviluppo: 
legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
legge 14 febbraio 1987, n. 40; 
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 
1988, n. 492; 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236; 
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1. 
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: 
legge 29 aprile 1949, n. 264; 
legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
legge 23 luglio 1991, n. 223; 
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608; 
legge 24 giugno 1997, n. 196 (48). 
112-ter. [Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente: 

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 
1925, n. 473; 
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
legge 10 aprile 1991, n. 125 (49)] (50). 
112-quater. [Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e 
all'importazione: 
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; 
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; 
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 
1990 (51)] (52). 
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, articolo 221; 
legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; 
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (53). 
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti 
eccezionali: 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495 (54). 
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di 
premi per l'assicurazione infortuni: 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (55). 
112-octies. [Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle 
cose trasportate in conto proprio: 
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; 
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 (56)] (57). 
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di 
temporanee importazioni ed esportazioni: 
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 
a 221 (58). 
112-decies. [Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato: 
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (59). 
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e 
satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: 
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; 
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; 
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, 
articoli 793, 825 e 1200; 
legge 2 febbraio 1960, n. 68; 
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; 
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; 
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; 
legge 25 marzo 1985, n. 106; 
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come 
sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 
1993, n. 207 (60). 
------------------------ 
(46/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/c) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(46/d) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/e) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(46/f) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/h) Numero così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
al n. XC. 
(46/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/m) La previsione di cui al presente numero era stata sostituita dall'art. 1, 
L. 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente l'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 
229 ha disposto che la previsione stessa riacquisti efficacia nel testo vigente 
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000. 
(46/n) La previsione di cui al presente numero era stata modificata dall'art. 1, 
L. 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente l'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 
229 ha disposto che la previsione stessa riacquisti efficacia nel testo vigente 
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000. 
(46/o) La previsione di cui al presente numero era stata modificata dall'art. 1, 
L. 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente l'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 
229 ha disposto che la previsione stessa riacquisti efficacia nel testo vigente 
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000. 
(46/p) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(46/q) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(46/r) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(46/s) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/t) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/u) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/v) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/w) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(46/x) Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, 
anche, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
(46/y) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(46/z) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(47) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 
24 novembre 2000, n. 340. 
(48) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(49) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(50) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 
29 luglio 2003, n. 229. 
(51) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(52) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 
29 luglio 2003, n. 229. 
(53) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 
Vedi, anche, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
(54) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(55) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(56) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(57) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 
29 luglio 2003, n. 229. 
(58) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. 

(59) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI 
e poi soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(60) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI, 
come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1998, n. 223. 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 

fp04-gr04