Manovra Finanziaria 07

Interventi in materia di università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché sulla riorganizzazione del MiUR
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (pubblicata nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, suppl. ord. n. 244/L)
Estratto
Il comma 201, recante disposizioni in materia di immobili, al comma 1 amplia le ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati per mafia, prevedendo che gli stessi, già destinati dalla normativa vigente (comma 2, lettera a dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575) a finalità di giustizia, ordine pubblico e di protezione civile, possano essere destinati anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.
Il comma 203, integra le disposizioni relative al trasferimento alle università statali di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, concessi in uso alle medesime (articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136), prevedendo l'emanazione, entro il 30 giugno 2007, di un apposito regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il MiUR , che fissi criteri, modalità e termini del predetto trasferimento.
Il Comma 266 modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 introducendo nuove forme di deduzione: in questo ambito (comma 1, lettera a, punto 5 della novella) è confermata la possibilità, già prevista dal sopra citato art. 11, di dedurre i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione di determinate garanzie di effettività;
Comma 280 - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino al 2009, è attribuito alle imprese un credito d'imposta nella misura del dieci per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, elevata al 15 per cento qualora i predetti costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca .
Commi 296 e 297- si prevede la possibilità per il personale docente delle università statali, oltre che per i docenti della scuola, di usufruire di una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi personal computer, nella misura del 19 per cento delle spese documentate e entro l'importo massimo di 1000 euro. La predetta norma è stata integrata (maxiemendamento approvato dal Senato), specificando che l'agevolazione è ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che le spese da detrarre devono essere riferite all'acquisto di un solo PC. Le modalità di attuazione sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del MiUR.
Comma 318- agevolazione, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, in favore dei titolari di diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, di età inferiore agli anni 35, che possono ridurre, a titolo di deduzione forfetaria delle spese, il 40 per cento dei proventi percepiti, anziché il 25, come previsto dalla normativa vigente.
Comma 319, capoverso i-sexies - possibilità di detrarre dall'imposta lorda delle persone fisiche le spese sostenute da studenti universitari fuori sede per il pagamento di canoni di locazione, nella misura del 19 per cento e fino a un importo non superiore a 2.633 euro. Nel testo approvato alla Camera era stata soppressa la definizione "di natura transitoria" riferita ai contratti di locazione.
Il comma 336, inserito dal maxiemendamento approvato dal Senato, modifica l'articolo 3 del TUIR, prevedendo l'esenzione da imposta per le somme relative alle borse di studio concesse dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. La legislazione vigente assimila le somme in oggetto ai redditi di lavoro dipendente. In base a dati diffusi dal Ministero degli esteri, risulta che ogni anno vengono erogate mediamente somme mensili pari a circa 700 euro per i borsisti e a 1.300 euro per i ricercatori, per un totale di 2.000 soggetti.
Comma 346- nell'ambito delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, si prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, istituti scolastici e università.
Commi 404-415- si prevede la revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri e della PCM, introducendo misure strutturali che vanno ad incidere sull'organizzazione e sul personale. Si prevede, in particolare, la riduzione, non inferiore al 10 per cento, degli uffici di livello dirigenziale generale e al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, garantendo comunque la possibilità della immissione di nuovi dirigenti, nel quinquennio 2007-2011, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; la riduzione delle strutture periferiche; la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo e la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, la progressiva riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale impegnato in funzioni di supporto non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, entro il 31 dicembre 2008 (8 per cento all'anno, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale) . Sono infine definiti gli adempimenti e i termini per le amministrazioni e gli effetti dell'omessa osservanza dei medesimi.
Il comma 417, introdotto dal maxiemendamento approvato dal Senato, prevede l'istituzione un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. I criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse sono rimessi ad un DPCM, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali (comma 418). Ai successivi commi 419 e 420, sono previste sanzioni per le amministrazioni che violano il divieto di ricorso a forme di lavoro precario e si autorizza una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il comma 436 prevede che le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 498 del 1992, si applichino agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. La predette disposizioni prevedono che gli enti previdenziali destinino una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.
Commi 440-445: si prevede che il personale utilizzato dagli enti pubblici non economici nazionali e nelle Agenzie per lo svolgimento delle funzioni di supporto non possa eccedere il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse. La disposizione è stata integrata (maxiemendamento Senato) specificando che la misura in questione deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Si prevede inoltre che gli enti destinatari della norma adottino i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il suddetto parametro del quindici per cento, riducendo contestualmente le dotazioni organiche, e che i processi riorganizzativi in questione debbano concludersi entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge. Sono infine previsti il monitoraggio e il controllo dell'attuazione delle predette disposizioni e il commissariamento dell'ente in caso di mancato rispetto delle medesime;
Il comma 449 e sgg. disciplina il programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, stabilendo l'obbligatorietà di utilizzo delle convenzioni quadro da parte delle Amministrazioni statali, il ricorso al mercato elettronico della PA, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligatorietà di utilizzo di transazioni on line per le convenzioni quadro per cui è stato attivato il negozio elettronico etc. I destinatari della norma sono "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie" mentre le "restanti amministrazioni pubbliche" avrebbero la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere alle convenzioni- quadro e di aderire alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto territoriale.
Gli enti di ricerca rientrerebbero nella seconda categoria, per la quale è prevista la facoltà.
A seguito della nuova disciplina, viene abrogato l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la promozione di aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni per l' acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato, fra cui aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse (comma 458): viene tuttavia fatto salvo il comma 3 della predetto articolo, che consente alle università di costituire fondazioni, con le conseguenti modifiche di coordinamento (modifica introdotta alla Camera con il maxiemendamento del Governo che recepiva l'emendamento 41.500 Governo);
Ai commi 482-483 si interviene nuovamente in materia di riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici, modificando la procedura prevista dalla normativa vigente ( art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Il Comma 506) esclude (fra l'altro) gli enti di ricerca dai tagli sui consumi intermedi disposti dall'art. 22 del decreto-legge 223 del 2006, per il triennio 2007-2009. La disposizione (introdotta alla Camera con maxiemendamento del Governo che ha recepito l'emendamento 51.650 La Commissione) è stata riformulata facendo riferimento al comma 2 del predetto articolo 22, che riguarda appunto il triennio 2007-2009, anziché al comma 1 (accantonamenti 2006), come nel testo approvato dalla Camera. Il predetto comma 2 prevede che per il triennio 2007-2009 le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali del 2006. La modifica è tecnica e intende correggere un errore: infatti, poiché la legge finanziaria entra in vigore l'1 gennaio 2007, può escludere le predette istituzioni soltanto dal 2007 (recepisce l'emendamento 18.62 del Governo). Restano, invece, i limiti di spesa previsti dalla predetta disposizione a carico delle università.
Il comma 507 e sg. reca misure volte al contenimento della spesa, attraverso l'accantonamento di una quota, pari a 4.572 milioni per l'anno 2007, 5.031 milioni per l'anno 2008 e 4.922 per l'anno 2009 delle dotazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato relative ai consumi intermedi (categoria 2), ai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), alle altre uscite correnti e alle spese in conto capitale. La Camera dei deputati ha modificato il testo (emendamento 53.9 Governo-nuova formulazione, come subemendato, approvato dalla Commissione bilancio), escludendo (fra l'altro) dall'applicazione della norma sui tagli, nell'ambito della categoria 4, il Fondo ordinario delle università statali. Restano, invece, gli accantonamenti previsti per gli enti pubblici di ricerca.
Il comma 509, introdotto alla Camera, prevede la riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata.
Il comma 519 prevede per il 2007 l'avvio del processo di stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato, in possesso di determinati requisiti, destinando a tale scopo una quota, pari al 20 per cento, del fondo per le assunzioni in deroga al blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 96 della legge n. 311 del 2004.
Il comma 520, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, per l'anno 2007, la costituzione per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, di un fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca, nonché all'assunzione, a decorrere dal 2008, dei vincitori di concorso , con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2008). Il predetto fondo è costituito presso il MEF e ripartito con DPCM da adottare sentite le amministrazioni vigilanti. (maxiemendamento del Governo che recepisce emendamento 57.500 Governo, con subemendamento della Commissione );
Il comma 523 consente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici ed altri enti, fra cui l'ENEA e l'ASI, di riprendere negli anni 2008 e 2009 le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma ponendo un limite di spesa, che è pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il predetto limite si applica anche a particolari categorie di personale fra cui quello in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Si prevede inoltre che le predette Amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del personale entro il tetto di spesa del 40 per cento di quella relativa alle cessazioni dell'anno precedente (Comma 526), oppure procedere ad ulteriori assunzioni entro un tetto di spesa pari a 75 milioni di euro a regime, a valere su un apposito fondo, la cui dotazione è pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni per il 2009 e 150 milioni per il 2010 (comma 527); al comma 529, introdotto dalla Camera, si prevede che le stesse Amministrazioni, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, riservino una quota del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa per almeno un anno (maxiemendamento del Governo che recepisce emendamento 57.500 Governo, con subemendamento della Commissione);
il comma 537 rinvia al 2010, cioè di due anni, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (che ricomprende le Amministrazioni statali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici non economici nazionali) e all'art. 70, comma 4, (particolari enti, fra cui l'ENEA e l'ASI) del d.lgs n. 165 del 2001, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.
il comma 538 riduce, con effetto dall'anno 2007, il tetto di spesa consentito dalla finanziaria 2006 (art. 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005) per il ricorso al personale a tempo determinato, con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ponendolo al 40 per cento (anziché al 60) di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Fra i destinatari della norma rientrano le amministrazioni dello Stato, gli enti di ricerca, le università e determinati enti pubblici fra cui l'ENEA e l'ASI.
Il comma 556 conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, fra cui rientrano le università e gli enti di ricerca, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Si conferma, inoltre, che in sede di deliberazione degli atti di indirizzo, i comitati di settore provvedano alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai medesimi criteri previsti per il personale statale, avvalendosi allo scopo dei dati disponibili presso il MEF.
comma 576- regola gli automatismi stipendiali previsti dalla normativa vigente per alcune categorie di personale, cosiddette in regime di diritto pubblico, fra le quali rientrano i professori e ricercatori universitari. La portata dell'intervento è stata notevolmente ridimensionata nel corso dell'esame alla Camera: rispetto al testo originario, la riduzione viene limitata nel tempo (solo per il biennio 2007-2008) e si applica non più agli scatti e classi biennali ma al meccanismo di adeguamento retributivo automatico (Istat) di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nel senso che l'adeguamento stesso viene corrisposto, nella misura del 70 per cento, soltanto per il personale con retribuzioni superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi. All'onere si è provveduto parzialmente riducendo di 40 milioni gli accantonamenti in Tabella A del MUR per il 2009 (maxiemendamento del Governo che recepisce emendamento 64.500 Governo).
Il comma 603, introdotto dal maxiemendamento al Senato prevede che tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche´ enti ecclesiastici che abbiano le finalita` di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative, siano equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti. Il successivo comma 604 prevede che ai predetti collegi universitari sia` applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
Il comma 631 prevede la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'art. 69 della legge n. 144 del 1999, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, sulla base di linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico. Sarebbe stato opportuno prevedere anche il concerto del MiUR.
Comma 637 - conferma che il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si pone un limite alla crescita del fabbisogno nella misura del 3 per cento, per ciascun anno, rispetto al consuntivo dell'esercizio precedente. Alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ateneo provvede il Ministro dell'Università e della ricerca , sentita la CRUI, tenendo conto di obiettivi di riequilibrio e equità.
Il comma 638 disciplina il fabbisogno finanziario dei grandi enti di ricerca, come l'ASI, l'INFN, l'ENEA, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'INGV, che ugualmente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo un limite di crescita del fabbisogno medesimo pari al 4 per cento;
Al comma 639 si specificano le modalità per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario dei predetti enti, chiarendo che lo stesso è determinato nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del 4%. E' prevista la possibilità di modifiche del fabbisogno annuale spettante a ciascun ente, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del MiUR e del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 640 conferma per il triennio 2007-2009 che non concorrono alla determinazione del fabbisogno annuale dell'ASI i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
Il comma 641, introdotto dal maxiemendamento al Senato (emendamento parlamentare) autorizza la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, recante disposizioni per il coordinamento, programmazione la valorizzazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. Il comma 642 precisa che il fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti di ricerca, come determinato ai sensi dei commi precedenti, è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate;
Le disposizioni recate dai commi 643 - 652intervengono in materia di assunzioni di personale negli enti di ricerca e nelle università, prevedendo un piano straordinario per l'assunzione di ricercatori, con l'obiettivo di assicurare un ingresso dei giovani nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato. Tali disposizioni, già modificate alla Camera (maxiemendamento del Governo, che recepisce l'emendamento 70.500 Governo proposto dal MiUR) sono state ulteriormente modificate al Senato.
In particolare, il Comma 643 consente per gli anni 2008 e 2009 nuove assunzioni a tempo indeterminato, solo per gli enti di ricerca - e non per le Università- perché solo per i primi vige il blocco delle assunzioni . Per quanto concerne i limiti stabiliti per le predette assunzioni, il testo del maxiemendamento approvato dal Senato conferma il limite dell'80 per cento delle entrate correnti dell'anno precedente ma estende il secondo limite, già fissato al 90 per cento delle cessazioni nel precedente anno, al 100% delle risorse relative alla cessazioni. E' stata conseguentemente soppressa la previsione relativa alla possibilità di procedere ad ulteriori assunzioni, previa autorizzazione governativa, entro il limite di spesa del 10 per cento delle cessazioni.
Il comma 644, fa salvi i principi sanciti in via generale per la stabilizzazione del personale a tempo determinato per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa del 40% di quella relativa alle cessazioni dell'anno precedente (comma 526), e richiama la disposizione concernente la riserva del 60 per cento ai "cococo" nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato per il triennio 2007-2009 (comma 529);
il comma 645 prevede che nell'anno 2007 gli enti di ricerca possono avviare procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con effettiva assunzione dal 2008.
Il comma 646 fa salve, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato negli enti di ricerca per gli anni 2008 e 2009, e all'avvio delle procedure concorsuali nel 2007, le assunzioni conseguenti a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006;
il comma 647 prevede una disciplina transitoria per l'assunzione di ricercatori universitari, in attesa della riforma del loro stato giuridico, rinviando ad un DM la definizione delle modalità di svolgimento dei concorsi. Il maxiemendamento approvato dal Senato (emendamento 18.1803 Soliani ) ha modificato il testo coordinando i nuovi bandi di concorso con l'entrata in vigore della nuova disciplina ( le università possono bandire concorsi successivamente alla data di emanazione del predetto decreto, anziché dell'entrata in vigore della legge finanziaria);
il comma 648 prevede, nell'ambito del decreto di cui al precedente comma, un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. Il relativo onere è determinato nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni per il 2008 e di 80 milioni a decorrere dal 2009 (comma 650);
Il comma 649, introdotto dalla Camera, consente per il 2007 il mantenimento in servizio a tempo determinato del personale a contratto presso gli enti di ricerca vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato da assumere dal 2008, qualora i relativi oneri non siano a carico del bilancio dell'ente stesso;
Ai commi 651-652, introdotti alla Camera, si prevede un piano straordinario di assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MiUR, con una autorizzazione di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni a decorrere dal 2008.
Il comma 653 reca il divieto di istituire nuove facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello dove l'Ateneo ha la sede legale e/o amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante. La norma è stata così modificata (maxiemendamento del Governo che recepisce emendamento 71.500 Governo) per consentire agli atenei, fermo restando il blocco, di provvedere alle esigenze di edilizia universitaria anche ove occorra a tal fine eccedere i confini del comune ove hanno la propria sede legale e amministrativa. Con il maxiemendamento approvato dal Senato è stata prevista una ulteriore possibilità di deroga concernente la razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o la istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.
Il comma 654, introdotto dal maxiemendamento presentato al Senato (Em. 18.1853 Soliani Martora), autorizza, la somma di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2007-2008, da destinare al funzionamento della Fondazione Collegio Europeo di Parma, che è un'istituzione di alta formazione volta a preparare giovani laureati europei nel campo del diritto, dell'economia e delle politiche dell'Unione Europea.
Il comma 814, introdotto dal maxiemendamento presentato al Senato (Em. 18.2471 Relatore) destina, per gli anni 2007 e 2008, una quota del Fondo sanitario nazionale non inferiore al 5 per cento ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati da un apposito comitato. Tale comitato è anch'esso composto da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione dell'intervento è demandata ad apposito DPCM, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro UR. Il successivo comma 815 fissa il limite massimo dell'onere per il funzionamento del predetto comitato.
Il comma 841 e sgg l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la competitività e lo sviluppo, nel quale confluiscono le risorse già attribuite al Ministero medesimo per l'innovazione industriale ed ulteriori finanziamenti. Il Ministro dell'università e della ricerca è coinvolto nella individuazione dei contenuti dei progetti di innovazione industriale, finanziati a valere sul nuovo fondo, individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni culturali. Inoltre, per l'adozione dei progetti e per la definizione delle modalità attuative è previsto il concerto del MiUR.
Il comma 851 reintroduce i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli: è tuttavia previsto l'esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca.
Il comma 855 e sgg., introdotto dalla V Commissione Camera (emendamento 104.0.20 Governo, approvato dalla V commissione) e puntualizzato dal maxiemendamento Senato, estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 per gli investimenti produttivi e per la ricerca. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad incrementare la dotazione iniziale del Fondo rotativo fino a 2 miliardi di euro.
Ai Commi 870 - 874, si prevede l'istituzione di un fondo unico, denominato Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), in cui confluiranno le risorse di vari Fondi (progetti di ricerca di interesse nazionale, FAR, FIRB, e, per la parte di competenza del MUR, Fondo aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 L. 289/2002, assegnate dal CIPE). Il maxiemendamento del Senato (Em. 18.111 Governo) specifica che si tratta delle risorse annuali dei progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché delle risorse del FAR etc. La ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro UR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 872). Il maxiemendamento del Senato ha previsto che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni e fissa come principio direttivo che sia garantito comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate. Anche per la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di utilizzo e della gestione del fondo, che sono rimessi ad un regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, si prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 873). Fino alla data di pubblicazione del predetto regolamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca. Infine, per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione delle indicazioni del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni per il 2009 (comma 874).
I commi 886 e 887 prevedono il coordinemento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla gestione degli incentivi relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della PCM.
Il comma 924 autorizza un finanziamento annuo pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, in favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. La predetta Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 368, lettera d) della legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006) nell'ambito delle innovazioni legislative introdotte in materia di distretti produttivi, è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali, sentiti i Ministeri competenti, fra cui il MIUR.
Il comma 1003 e sgg. reca disposizioni per lo sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale: per l'adozione del relativo piano di sviluppo e di potenziamento e per la determinazione degli importi di spesa, viene istituito un apposito Comitato di cui fa parte anche il Ministro dell'università e della ricerca (comma 1005). Il contributo previsto al comma 1003 ammonta a 100 milioni di euro per l'anno 2008 ed è, naturalmente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
Il comma 1043, introdotto dal maxiemendamento presentato al Senato (Emendamento 18.130-Testo 3 Governo) prevede la riorganizzazione, anche attraverso fusione e accorpamento con altri enti di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma, con regolamento adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con Ministro difesa e Ministro UR;
Comma 1145 - finanziamento di 20 milioni di euro per il 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui 10 milioni di euro per interventi di restauro e ampliamento degli immobili e 10 milioni per il funzionamento amministrativo e didattico. La norma è stata modificata alla Camera introducendo una corretta definizione dei destinatari (maxiemendamento del Governo che recepisce l'emendamento164.500 Governo). Il maxiemendamento del Senato (emendamento 18.4298 Gagliardi ed altri) prevede, per quanto concerne gli interventi di restauro e ampliamento degli immobili, che sia data priorita` verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale.
Il comma 1149, introdotto dal Senato (emendamento 18.4312 Giambrone e Caforio), dispone che le risorse stanziate con delibera CIPE ai sensi del comma 219, dell'articolo 1, della legge finanziaria del 2005, si intendono prorogate per il biennio 2008/2009. La citata delibera del CIPE prevede un finanziamento complessivo, nel triennio 2005-2007, di 7,85 milioni di euro a favore dell'Istituto italiano studi filosofici e di 5,05 milioni di euro a favore dell'Istituto italiano per gli studi storici, entrambi aventi sede a Napoli. Il comma 219 della legge finanziaria per il 2005 aveva disposto che il CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnasse un finanziamento ai due istituti per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno.
Il comma 1234 e sgg , inserito dalla Camera (maxiemendamento del Governo che recepisce l'emendamento 186.0600 La Commissione) reintroduce, per il 2007, la possibilità per il contribuente, già prevista in via sperimentale per il 2006, di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a determinate finalità, fra cui il finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica e l'università.
Con il maxiemendamento del Senato (Em. 18.146 Governo), la predetta finalità è stata modificata in "finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università"; inoltre, al comma 1236, l'individuazione dei soggetti e le modalità del riparto delle somme è rimessa ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il MEF, sopprimendo il concerto anche dei Ministri competenti negli specifici settori;
Il comma 1243, come modificato dal Senato (maxiemendamento che recepisce (Em. 18.147 Governo), prevede una riduzione, anziché la soppressione, come originariamente previsto, del finanziamento destinato alla Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta riduzione è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009;
I commi 1279 - 1283, introdotti dal maxiemendamento approvato dal Senato (emendamento 18.37 del relatore), prevedono l'istituzione, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell l'Ente italiano montagna (EIM), finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, e la conseguente soppressione dell'Istituto nazionale della Montagna (IMONT) , con trasferimento all'EIM delle funzioni, del patrimonio, dei beni immobili, della dotazione organica, nonché nomina di un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione.
Il comma 1323, introdotto dalla Camera dei deputati (nell'ambito del maxiemendamento che recepisce l'emendamento 213.0500 Governo), prevede la riduzione di 60 milioni di euro, a decorrere dal 2007, dei finanziamenti destinati al fondo per progetti di ricerca di rilevante valore scientifico di cui all'art. 56 della legge n. 289 del 2002 (istituito presso il MEF e ripartito con DPCM, su proposta del MIUR, sentito il MEF, il Ministro della salute e il Ministro dell'innovazione). Il medesimo emendamento del Governo ha previsto conseguenti riduzioni e integrazioni di altri finanziamenti fra cui: un incremento del Fondo di finanziamento degli enti pubblici di ricerca (Tabella C - d.lgs. 204 del 1998 3.2.3.4, cap. 7236), pari a 120 milioni per il 2007 e 110 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009; un incremento in Tabella C dell'FFO, pari a 50 milioni di euro per il 2007;
Il comma 1333, introdotto dal maxiemendamento presentato al Senato, prevede che le risorse residue stanziate per lo sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova (articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52) siano interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo stesso. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del predetto polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
Il comma 1341, introdotto dal maxiemendamento approvato dal Senato (emendamento 18.42 Il Relatore) autorizza la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze.
TABELLE
TABELLA A Fondo speciale di conto corrente, destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio
Testo presentato dal Governo AC 1746-bis Testo approvato dalla Camera in prima lettura AS 1183 Testo modificato dal Senato Legge 296/2006 2007 20.000 20.000 599 2008 40.000 40.000 20.129 2009 80.000 40.000 11.921 TABELLA B Fondo speciale di conto capitale, destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio
Testo presentato dal Governo AC 1746-bis Testo approvato dalla Camera in prima lettura AS 1183 Testo modificato dal Senato Legge 296/2006 2007 776.045 65.000 65.000 2008 776.544 5.000 5.000 2009 776.544 5.000 5.000
TABELLA C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. In tabella C, tenuto conto della riduzione lineare operata dal comma 509, come risultante dalla terza nota di variazione al bilancio, si registra, per l'anno 2007, un incremento, rispetto alla previsione a legislazione vigente, pari a 138.567.000 euro a favore del fondo enti di ricerca (d.lgs. 204/98); di 113.865.000 a favore del Fondo di finanziamento ordinario delle università; 25.795.000 per le residenze di studenti universitari; 19.871.000 per il diritto agli studi universitari; 9.883.000 a favore delle università non statali legalmente riconosciute. Si registra invece una riduzione dei finanziamenti destinati all'attuazione del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica di cui alla legge n. 407/1974 (-4.000); al potenziamento dell' attività sportiva universitaria (- 7.000); alla programmazione e sviluppo del sistema universitario (-5.108.000); ai contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (- 10.000).
TABELLA D Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale
Testo presentato dal Governo AC 1746-bis Testo approvato dalla Camera in prima lettura AS 1183 Testo modificato dal Senato Legge 296/2006 Legge 910 del 1996, art. 7, comma 8- Fondo unico edilizia universitaria 2007 10.000 10.000 10.000 2008 10.000 10.000 10.000 2009 - - - TABELLA E Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa Testo presentato dal Governo AC 1746-bis Testo approvato dalla Camera in prima lettura AS 1183 Testo modificato dal Senato Legge 296/2006 Contributo alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet Legge n. 311 del 2004 2007 - -1.500 -1.500 2008 - -1.500 2009 - -1.500 -1.500 Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (in G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (pubblicata nella GU n. 277 del 28 novembre 2006, suppl. ord. N. 223/L)
Estratto
ARTICOLO 2 Il comma 137 (ex art. 35) reca disposizioni sull' organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, che si inseriscono nell'ambito di un più generale programma di contenimento delle spese. La disposizione intende riorganizzare gli Uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministro dell'Università e della ricerca, sopprimendo, in particolare, i Dipartimenti ed istituendo la figura del Segretario Generale. Il testo non è stato modificato (a parte modifiche di coordinamento)in sede di conversione.
I commi 138 - 142 (ex art. 36) recano interventi per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, prevedendo la costituzione di un'apposita Agenzia Nazionale, che subentra al CSVU e al CIVR, con compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; nonché di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
L'intervento si è reso necessario, anche in coerenza con quanto dichiarato nel D.P.E.F., a seguito delle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni, e che spingono a potenziare il pur importante ruolo svolto dal CSVU e dal CIVR, rafforzandone soprattutto la terzietà: in primo luogo, l'attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università e degli enti di ricerca, atteso che non si può scindere l'autonomia dalla responsabilità e la responsabilità dalla valutazione delle scelte effettuate; in secondo luogo, l'accresciuto ruolo territoriale delle università e degli enti di ricerca, lo sviluppo della competizione internazionale e dei collegamenti in rete dei centri universitari e di ricerca per l'accesso ai grandi programmi europei per la ricerca e la formazione superiore, l'accentuata concorrenza tra gli atenei per attrarre sempre più studenti e finanziamenti, che rendono necessario disporre di metodologie, criteri e risultati di valutazione della didattica e della ricerca che possano orientare le scelte di studenti, famiglie, imprese, governo e mondo della cultura; in terzo luogo, l'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, che riguardano evidentemente anche le università pubbliche.
In sede di conversione, la Camera dei deputati ha modificato esclusivamente la copertura finanziaria dell'intervento (comma 142): sono stati confermati il limite di spesa di 5 milioni di euro annui e la parziale copertura con le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU ma, per la quota rimanente, si è provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali (articolo 5, comma 1, lettera a, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), anziché utilizzando il finanziamento per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (articolo 1, comma 130, della legge n. 311/ 2004). La predetta modifica, già introdotta dalle Commissioni riunite V e VI della Camera, in sede referente (emendamento 36. 20. Governo) e confermata in Aula nell'ambito del maxiemendamento del Governo, deriva da una valutazione del Governo, nella sua collegialità, che ha ritenuto di dover rendere coerente l'amministrazione destinataria della misura (università) con lo strumento finanziario.
In sede di conversione, la Camera dei deputati ha introdotto i commi 143- 145, che recano disposizioni sul riordino degli enti di ricerca,: si prevede, in particolare, che il Governo, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa procedere con uno o più regolamenti alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal MiUR, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto degli stessi principi e criteri direttivi indicati nella norma originaria sul riordino del settore della ricerca (legge Bassanini n. 59 del 1997 e successive modificazioni).
Al Senato, tuttavia, il Governo ha accolto un ordine del giorno (G2.800 Legnini ed altri) con il quale si è impegnato a procedere quanto prima al riordino dei predetti enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti medesimi. Pertanto, il Governo ha presentato il disegno di legge AS 1214 recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.
Il comma 146 (ex art 37, comma 1) reca disposizioni sulle Scuole di specializzazione per le professioni legali, stabilendo che siano di durata biennale anche per coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto 509 del 1999 e successive modificazioni. La disciplina previgente (comma 2-ter dell'articolo 16 del d.lgs. n. 398 del 1997) prevedeva, invece, che la durata delle predette scuole fosse di un anno per i soggetti in questione e di due anni per coloro che avessero conseguito la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto 3 novembre 1999, n. 509. Si prevede inoltre che, a partire dall'anno accademico 2007-2008, l'ordinamento didattico delle predette scuole possa essere articolato sulla durata di un anno, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia.
In sede di conversione, la Camera dei deputati non ha innovato nella sostanza il contenuto del testo originario, tuttavia ha introdotto un più corretto riferimento ai titoli di studio, anche in relazione alla riforma degli ordinamenti didattici recata dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto n. 509. Anche la predetta modifica era già stata introdotta in sede referente (emendamento 37. 5. del Governo). Sotto il profilo formale, la norma sulla durata delle Scuole di specializzazione è stata indicata come sostituzione del comma 2-ter dell'art. 16 del Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Al comma 147 (ex art. 37, comma 2), si rende facoltativo il riconoscimento dei crediti formativi, ai fini del conseguimento dei titoli di studio universitari, al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La disciplina dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei crediti, il cui numero non può essere superiore a 60, è rimessa al regolamento didattico degli atenei. Il testo non è stato modificato in sede di conversione.
Il comma 148 (ex art. 37, comma 3) interviene in materia di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria), prevedendo una specifica disciplina delle procedure con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nella quale si prevedano idonei interventi di valutazione dell'attività didattica svolta per via telematica. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento è sospesa l'istituzione di nuove università telematiche.
Il testo non è stato modificato in sede di conversione.
Il comma 158 (ex art. 40, comma 3) modifica la composizione del CIPE prevedendo che del predetto Comitato facciano parte anche i Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione. Il testo non è stato modificato in sede di conversione.
Il comma 177 (ex. art. 46) proroga di sessanta giorni il termine previsto dall'articolo 29, comma 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per riordinare le commissioni, comitati ed altri organismi collegiali. L'intervento è stato adottato in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto nella norma (1° novembre 2006) e del fatto che gli organismi non riordinati, ai sensi del comma 4, dell'articolo 29, sono automaticamente soppressi "ex lege". Il testo non è stato modificato in sede di conversione.

fp07-gr07