GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE CONCORSI N. 94 DEL 12/12/2006

     MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

CONCORSO ( scad. 11 gennaio 2007) 
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il reclutamento di
n. 1507  allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari
in  ferma  prefissata  di  un  anno  ovvero  in  rafferma annuale, in
servizio o in congedo.
  IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

    Visto  l'art.  16,  comma  1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio
obbligatorio  di  leva,  che  stabilisce  che per il reclutamento del
personale   delle   carriere   iniziali  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da
ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo
II,  delle  medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle
predette carriere;
    Vista  la  legge  1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante  il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della Pubblica
Sicurezza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  cosi'  come  modificato  dal decreto legislativo 9 settembre
1997,  n. 354,  recante  norme  di  attuazione dello statuto speciale
della  Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335,  e  successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 903,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante il
regolamento  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le  qualita'  morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni,    recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 197,  in  materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  30 giugno  2003,  n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica
e  attitudinale  di  cui  devono  essere  in  possesso i candidati ai
concorsi  per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli;
    Visto l'art. 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevede  che  dei  concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati
nella graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento e'
immesso  direttamente  nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti
ed   assistenti   della   Polizia   di   Stato  e  che,  il  restante
quarantacinque  per  cento  e'  immesso  nel medesimo ruolo dopo aver
prestato  servizio  nelle  Forze  Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata quadriennale;
    Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevede,  per  la  copertura dei posti relativa all'anno 2010, che in
deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 4, lettera b), della
medesima  legge,  sono indetti concorsi secondo le modalita' previste
dall'art. 12  del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista   la   legge   30 dicembre  2004,  n. 311,  riguardante  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2005,  in  cui  si  prevede l'immissione diretta per 327
volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, idonei e
utilmente  collocati  nelle  graduatorie di cui all'art. 16, comma 3,
della  legge  23 agosto  2004,  in aggiunta alle immissioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  28 aprile 2005,
n. 129,  concernente  il  regolamento recante le modalita' di accesso
alla  qualifica  iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
    Visto  il  decreto  del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero  della difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione
dell'art. 16,  comma  3,  della  citata legge 23 agosto 2004, n. 226,
sono  state  emanate  le  "Modalita' di reclutamento, nella qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato  ai  volontari  in  ferma  prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo";
    Ritenuta  la  necessita'  di  bandire  un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di
stato  riservato,  ai  sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004,
n. 226,  ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in
rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio
o in congedo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  n. 1507  allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato
riservato,  ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio,
abbiano  svolto,  alla  data di scadenza del termine di presentazione
della  domanda,  almeno  sei  mesi  in  tale stato o, se collocati in
congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, di cui:
      a) n. 976  candidati  saranno  nominati  allievi  agenti  della
Polizia   di   Stato  ed  ammessi  direttamente  alla  frequenza  del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno;
      b) n. 531  candidati  saranno  nominati  allievi  agenti  della
Polizia  di  Stato  ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita'
di volontari in ferma prefissata quadriennale.
    2.  Dei  suddetti,  n. 1507  posti,  subordinatamente al possesso
degli altri requisiti prescritti:
      a) n. 37  sono  riservati  agli aspiranti che siano in possesso
dell'attestato  di  cui  all'art. 4  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla carriera
esecutiva;
      b) n. 75  sono  riservati,  ai  sensi  dell'art. 8  della legge
20 novembre 1987, n. 472, agli aspiranti diplomati ospitati presso il
Centro studi di Fermo.
    3. I posti riservati, di cui al comma precedente, non coperti per
mancanza   di   vincitori,   sono   conferiti,  secondo  l'ordine  di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
    4.  Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
      a) superiore  al  quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
      b) inferiore  al  quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i
posti  eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
    5.  Il  Capo  della  Polizia  - Direttore generale della pubblica
sicurezza  ha  la facolta' di sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso in ragioni di esigenze attualmente non valutabili
ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione di disposizioni contenute
nella  legge  concernente  il  bilancio di previsione dello Stato per
l'anno  finanziario 2007, o di ulteriori disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al concorso, i candidati di cui all'art. 1
devono  essere  in  possesso, alla data di scadenza del termine utile
per  la  presentazione  della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) titolo   di   studio   della  scuola  media  dell'obbligo  o
equipollente;
      d) non  aver  superato  il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
      e) qualita'  morali  e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      f) idoneita'  fisica,  psichica  ed attitudinale al servizio di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
    In  particolare,  per  quanto  attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
      1) sana e robusta costituzione fisica;
      2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per
le  donne.  Il  rapporto  altezza-peso,  il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono   rispecchiare   un'armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione    e   la   necessaria   agilita'   indispensabile   per
l'espletamento dei servizi di polizia;
      3)  senso  cromatico  e luminoso normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente.  Visus  naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma  del  visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che  vede  meno,  ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una  correzione  massima  complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
    2.   Costituiscono,   inoltre,   cause   di   non  idoneita'  per
l'ammissione  al  concorso,  le imperfezioni e le infermita' indicate
nella   tabella   1   allegata   al   predetto  decreto  ministeriale
n. 198/2003.
    3.  I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso  e  mantenuti  fino  alla data di immissione nel ruolo degli
agenti  ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto
al comma 1, lettera d).
    4. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda
di  partecipazione  a  concorsi  per le carriere iniziali delle altre
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare, e del Corpo
Militare della Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso.
    5.  Non  sono  ammessi  al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle  Forze  armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da   pubblici   uffici,   dispensati   dall'impiego  per  persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero  decaduti dall'impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
    6.   L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  il
requisito   della   condotta   e   delle  qualita'  morali  e  quello
dell'efficienza   fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica  e
attitudinale   al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
    7.  L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' requisiti
prescritti,  sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    1.  Le domande di partecipazione al concorso da redigersi in ogni
loro  parte  sull'apposito modulo - a pena di inammissibilita' - come
da  modulo  allegato  1  al  presente  bando,  reperibile  presso  le
Questure,  dovranno  essere  presentate  esclusivamente alla Questura
della provincia in cui il candidato ha la propria residenza, entro il
termine   perentorio   di  giorni  trenta,  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami".
    2.  Le  domande  anzidette  si  considereranno  prodotte in tempo
utile,  anche  se  spedite  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  entro  lo  stesso termine di cui al precedente comma; a
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'avviso  di  ricevimento  dovra' essere conservato dal candidato, al
fine  di  documentare  l'avvenuto invio della domanda entro i termini
prescritti.  Qualora  la  domanda  di  partecipazione venga spedita a
mezzo di raccomandata, andra' riportato sulla busta, sul tagliando di
spedizione  e  sull'avviso  di  ricevimento  il  seguente  codice  di
concorso: VFP1/06.
    3.  I candidati in servizio nelle Forze Armate quali volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1), impegnati in missione all'estero,
potranno  compilare la domanda anche su modello non conforme, purche'
contenente gli stessi dati di cui al summenzionato allegato.
    4.  I  candidati  di  cui al precedente comma, possono inviare la
domanda  alle  rappresentanze  diplomatiche competenti per territorio
che ne cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o
nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le Questure provvederanno a
tenere  contatti  diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche
per   quanto  necessario  all'eventuale  istruttoria  delle  pratiche
concorsuali.
    5. I candidati in congedo residenti all'estero possono inviare la
domanda  alle  rappresentanze  diplomatiche competenti per territorio
che  ne  cureranno  l'invio  alla Questura di Roma, che provvedera' a
tenere  contatti  diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche
per   quanto  necessario  all'eventuale  istruttoria  delle  pratiche
concorsuali.
    6.  Non  saranno  prese  in  considerazione le domande presentate
oltre  il  termine  di  cui  al  precedente  comma  1)  e  quelle che
perverranno prive della sottoscrizione del candidato.
    7.  All'atto  della  presentazione  della  domanda,  i  candidati
dovranno   produrre,  a  pena  di  inammissibilita',  copia  conforme
dell'estratto  della  documentazione  di  servizio, come da facsimile
allegato  2,  previsto  dal  decreto  legislativo del 19 agosto 2005,
n. 197,  chiuso  entro  la  data  di  scadenza di presentazione della
domanda.
    8. I candidati, volontari in ferma prefissata annuale in congedo,
dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia conforme della
documentazione,  di  cui  al precedente comma, rilasciato dall'ultimo
reparto/ente di servizio all'atto del congedo.
                               Art. 4.

                     Compilazione della domanda

    1.   Nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  datate  e
sottoscritte dai candidati, gli stessi dovranno dichiarare:
      a) il  cognome  ed  il  nome  (le  candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile);
      b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) l'iscrizione  alle  liste  elettorali ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      e) l'immunita'  da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
      f) il  titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
      g) i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti presso
pubbliche  amministrazioni  e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
      h) la  posizione  militare da volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1);
      i) l'indicazione della lingua inglese o francese, relativamente
alla  parte  delle  domande  del  questionario  di  cui al successivo
art. 8, comma 4.
    2.  Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dai
candidati,   a   pena  di  nullita'.  Sottoscrivendo  la  domanda,  i
candidati, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione
dei  dati  personali  che  li  riguardano, necessari all'espletamento
dell'iter  concorsuale,  si  assumono  ogni responsabilita' penale ed
amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci.
    3.  Le  domande  dovranno  contenere  la  precisa indicazione del
recapito  presso  il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le  comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del  predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente - a
mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  - al Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza - Direzione
centrale  per  le risorse umane - Area II - Concorsi per l'accesso ai
ruoli  dei  sovrintendenti,  assistenti  ed agenti, viale Pretoriano,
n. 13 - 00185 Roma.
    4.  Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati
di cui all'art. 1, comma 2, dovranno precisare gli estremi del titolo
in  base  al  quale  concorrono  nell'apposito  spazio riservato alle
"Annotazioni  integrative".  In  particolare,  coloro  che si trovano
nella  posizione  prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a), dovranno
inoltre indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono
sostenere la prevista prova d'esame.
    5. Nelle domande dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali
titoli  di  preferenza,  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che si intendono far valere.
Tale  indicazione dovra' essere riportata nello spazio riservato alle
"Annotazioni  integrative" del citato modello di domanda. Qualora non
espressamente  dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non
saranno   presi   in  considerazione  in  sede  di  formazione  della
graduatoria concorsuale.
    6.  Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova
scritta  del  concorso  saranno  comunicati  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -
del  30 marzo 2007, e che tale comunicazione avra' valore di notifica
a tutti gli effetti.
    7.  L'amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso   di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da
inesatte   od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte  dei
candidati,  ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili
a propria colpa.
                               Art. 5.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per le
finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno trattati presso una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente,  nonche',  in  caso  di  esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
    4.  L'interessato  gode,  ove  applicabili, dei diritti di cui al
titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    5.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane - titolare del trattamento.
    6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Area II -
Concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed
agenti  della  direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Viale
Pretoriano, n. 13 - 00185 Roma.
                               Art. 6.

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova scritta d'esame;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamenti psico-fisici;
      d) accertamento attitudinale.
    2. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
di   cui  al  precedente  comma,  comporta  la  non  ammissione  alle
successive fasi concorsuali.
    3.  I  candidati  risultati  idonei  alla prova scritta d'esame e
classificatisi  tra  i  primi  3500  in  ordine  di  merito,  saranno
convocati  per  essere  sottoposti  alle prove di efficienza fisica e
agli  accertamenti  per  l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
secondo  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198 e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006.
                               Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
e'  presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti
della  polizia  di  Stato  che  espletano  funzioni  di  polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed e' composta da:
      a) due  funzionari  con  qualifica  non inferiore a commissario
capo;
      b) due docenti di scuola secondaria superiore;
      c) un  esperto  nelle  lingue  straniere  indicate nel bando di
concorso;
      d) un  appartenente  al  ruolo dei direttori tecnici fisici del
settore telematica.
    2.  Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari  o  del  ruolo  direttivo  speciale  in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
                               Art. 8.

                            Prova d'esame

    1.  I  candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per
difetto  dei  prescritti  requisiti  di  ammissione,  sono  tenuti  a
presentarsi,  muniti  di  un valido documento di identificazione, per
sostenere  la prova scritta d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora
indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami", del 30 marzo 2007.
    2.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
    3.  Il  candidato  che  non  si  presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova d'esame e' escluso dal
concorso.
    4.  La  prova  d'esame  del  concorso  consiste in risposte ad un
questionario,  articolato  in  domande  a risposta a scelta multipla,
tendente   ad  accertare  il  grado  di  preparazione  culturale  dei
candidati,  vertenti  su argomenti di cultura generale, sulle materie
previste  dai  vigenti  programmi  della  scuola  media dell'obbligo,
nonche'  sull'accertamento  di  un  sufficiente livello di conoscenza
della  lingua  inglese  o  francese  e  delle apparecchiature e delle
applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in linea con gli standard
europei.
    5.  La  commissione,  di  cui  al precedente articolo, stabilisce
preventivamente  i  criteri  di  valutazione  degli  elaborati  e  di
attribuzione  del  relativo  punteggio.  La  durata  della  prova  e'
stabilita  dalla  stessa  commissione  all'atto della predisposizione
delle serie di domande da somministrare.
    6.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione  esaminatrice,  usare  telefoni cellulari, apparati radio
ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte
relative  alle  domande  poste. E' vietato, altresi', agli esaminandi
portare  al  seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni
di   qualsiasi   genere.   La   mancata   osservanza  delle  suddette
prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova.
    7.  La  prova  si  intende  superata  se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
    8.  Ferme  restando  le  riserve  dei posti di cui all'art. 1 del
presente  bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al
successivo  art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi  tra  i  primi  3500  in  ordine  di  merito; saranno,
inoltre,   ammessi  i  candidati  che  avranno  riportato  lo  stesso
punteggio  del  concorrente  collocatosi all'ultimo posto. Qualora il
numero   degli  idonei  al  termine  degli  accertamenti  di  cui  al
successivo  art. 9  risultasse  inferiore al numero dei posti messi a
concorso,  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di convocare
un'ulteriore  aliquota  di  candidati  risultati  idonei  alla  prova
culturale.
    9.  L'esito della prova culturale verra' comunicato unicamente ai
candidati  ammessi alla successiva prova di efficienza fisica ed agli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.
                               Art. 9.

Prove  di  efficienza  fisica  ed  accertamenti dell'idoneita' fisica
                      psichica ed attitudinale

    1.  Per  quanto  attiene  alle  prove  di  efficienza  fisica,  i
candidati saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una
commissione  composta  da  un primo dirigente della Polizia di Stato,
che  la presiede, e da un medico della Polizia di Stato specializzato
in  medicina  dello  sport,  nonche'  da  un  appartenente  ai gruppi
sportivi  della  Polizia  di  Stato  -  FF.  OO.  -  con qualifica di
coordinatore di "settore sportivo".
    2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:


VEDERE ALLEGATO

Allegato pag. 4


    3.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori  indicati, determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente  non  ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal concorso.
    4.   I   candidati   dovranno   presentarsi   muniti   di  idoneo
abbigliamento  e  di un valido certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera,  rilasciato da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana, ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
    5.  La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la
conseguente esclusione dal concorso.
    6.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle  prove  di  efficienza  fisica saranno sottoposti ai successivi
accertamenti  fisici  e  psichici, a cura di una apposita commissione
composta  da  un primo dirigente medico che la presiede, e da quattro
direttivi  medici  della  Polizia  di  Stato.  A tal fine i candidati
saranno   sottoposti   ad  un  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti  alle  prove  attitudinali  da parte di una commissione di
selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi,  che  la  presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei
direttori  tecnici  psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia
di  Stato  in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito
selettore attitudinale.
    8.  Le  prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del  candidato  allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  che individuali, ed in un
colloquio  con  un  componente  della  commissione.  Su richiesta del
selettore  la  commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e
sia  risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e' ripetuto in sede
collegiale.  L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui
compete il giudizio di idoneita'.
    9.  Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti  psico-fisici  ovvero  dalla commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo.
    10.   I   candidati   che   risultino   non  idonei  ai  predetti
accertamenti,  ovvero  che  non  si  siano  presentati nel luogo, nel
giorno  e  nell'ora per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con
decreto  motivato  del  Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.
                              Art. 10.

                     Presentazione dei documenti

    1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali, saranno
invitati  a  far  pervenire  al Ministero dell'interno - Dipartimento
della  pubblica  sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui avranno
ricevuto  il  relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei
titoli  che danno diritto a partecipare alle riserve dei posti di cui
all'art. 1,  comma  2,  e  quelli  di  preferenza  nella nomina, gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
                              Art. 11.

                        Graduatoria di merito

    1.  La  commissione esaminatrice, di cui all'art. 7, redigera' la
graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base:
      della votazione riportata nella prova d'esame;
      del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
        a) valutazione  del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
        b) missioni in teatro operativo fuori area;
        c) valutazione     relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica;
        d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
        e) titoli di studio;
        f) conoscenza  accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue  straniere,  ovvero  possesso  di  certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
        g) esito   dei   corsi   di  istruzione,  specializzazione  o
abilitazione frequentati;
        h) numero    e   tipo   delle   specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
        i) eventuali altri attestati e brevetti.
    2.  I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto della
documentazione  di  servizio,  di cui all'art. 3, comma 7, rilasciato
dalle competenti Autorita' militari.
    3.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,  la  commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse,  nonche'  i  titoli  valutabili  ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati  che  abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati  idonei alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
    5.  I  titoli valutati, di cui al precedente comma, ed i relativi
punteggi  sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal  Presidente  e da tutti i componenti della commissione, che fanno
parte integrante degli atti del concorso.
                              Art. 12.

                      Approvazione graduatoria

    1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio  attribuito  ai  titoli,  e'  approvata  la graduatoria del
concorso  con  decreto  del  Capo  della Polizia - Direttore generale
della  pubblica  sicurezza,  sotto  condizione  dell'accertamento dei
requisiti  per  l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto.
    2.  A  parita'  di  condizioni  e di posizione nella graduatoria,
saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modifiche.
    3.  In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza al
candidato  piu'  giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
    4.   Il   decreto   di   approvazione   della  graduatoria  e  di
dichiarazione  dei  vincitori del concorso pubblico, sara' pubblicato
nel  Bollettino  ufficiale  del personale del Ministero dell'interno,
con   avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    5.  Dalla data di pubblicazione dell'avviso, di cui al precedente
comma, decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per
eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi
della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034,  ovvero al Presidente della
Repubblica,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.
                              Art. 13.

                          Nomina vincitori

    1.  Dei  concorrenti  giudicati idonei, fatte salve le riserve di
posti   di   cui  all'art. 1,  comma  2,  utilmente  collocati  nella
graduatoria:
      a) n. 976  saranno  nominati  allievi  agenti  della Polizia di
Stato  ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno;
      b) n. 531  saranno  nominati  allievi  agenti  della Polizia di
Stato  ed  ammessi  alla frequenza del prescritto corso di formazione
dopo  aver  prestato  servizio  nelle  Forze  armate  in  qualita' di
volontario in ferma prefissata quadriennale;
    2.  I  candidati  di  cui  al  punto  1,  lettera  a)  che non si
presenteranno,  senza  giustificato  motivo, nella sede e nel termine
loro  assegnato  per la frequenza del prescritto corso di formazione,
saranno  dichiarati  decaduti  dalla  nomina e saranno sostituiti, in
ordine  di  graduatoria,  dai  candidati vincitori di cui al punto 1,
lettera b).
    3.  Analoga  procedura verra' seguita, a cura del Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare, per sostituire
gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze armate
per  compiere  la  ferma  prefissata  quadriennale (VFP4), che non si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma.
                              Art. 14.

     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio

    1.  I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno
invitati  a  far  pervenire  al Ministero dell'interno - Dipartimento
della  pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Servizio  sovrintendenti,  assistenti  ed  agenti,  entro  il termine
perentorio  di  giorni  trenta,  a  decorrere  dal  primo  giorno  di
assunzione  in  servizio per la frequenza del corso di formazione, le
certificazioni  ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali:
      a) il  non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non  colposi  e  non  essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
      b) la cittadinanza italiana;
      c) il godimento dei diritti politici;
      d) il luogo e la data di nascita;
      e) il  possesso  del  titolo  di  studio  di cui all'art. 2 del
presente bando.
    2.  Le  dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e c) non
dovranno   essere   anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla  data  di
presentazione.
    3.  Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c) dovranno
attestare,  altresi',  che  gli  interessati  erano in possesso della
cittadinanza  e  godevano  dei  diritti  politici  anche alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    4.  L'amministrazione  provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal  presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
    5.  La  mancata  presentazione,  entro il termine previsto, della
documentazione   indicata   nel   presente   articolo,   il   mancato
completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della
stessa,  entro  giorni  trenta  dal ricevimento dell'apposito invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia
di Stato.
      Roma, 30 ottobre 2006
                        Il Capo della Polizia
             Direttore generale della pubblica sicurezza
                             De Gennaro
                              
Vedere Allegati

 
Allegato pag. 6
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8





fp06-gr06